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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3315/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
15.01.1950, c. f. , residente in [...]d'Orlando C.F._1
(ME), c.da Forno Alto n. 35, elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando
(ME), via Francesco Crispi n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giorgio
SCISCA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell' Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/06/2024, parte ricorrente premetteva di aver lavorato alle dipendenze della ditta “VETRERIA ORLANDINA” di dal 22.07.1985 al 18.07.2011, senza percepire, Controparte_3 alla fine del rapporto di lavoro, le spettanze lavorative, diventando creditore della somma di € 30.245,92 a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto (TFR), importo che non è mai stato corrisposto dall'ex datrice di lavoro.
Esponeva di aver ottenuto, dall'intestato Tribunale, l'emissione di decreto ingiuntivo n. 102/2013, depositato in data 27.05.2013 e notificato in data
11.06.2013, non opposto e munito di formula esecutiva il 07.10.201.
Deduceva che, al fine di recuperare in via esecutiva il predetto credito, veniva notificato atto di precetto in data 01.10.2020, cui faceva seguito atto di pignoramento mobiliare, giusto verbale di pignoramento del
14.11.2020, il quale, tuttavia, non sortiva alcun esito fruttuoso, stante la
“mancanza di beni pignorabili ai sensi di legge e/o muniti di apprezzabile valore commerciale”.
Avendo quindi esperito la procedura di esecuzione individuale con esito infruttuoso e maturato i requisiti richiesti per l'intervento al Fondo di
Garanzia ex art.2, L. 297/1982, presentava apposita domanda in data
19.02.2021, n. 4800.19/02/2021.0104959, che veniva tuttavia respinta dall'Ente previdenziale, come da comunicazione datata 26.02.2021, per
“mancanza di documenti utili in caso di esecuzione individuale”; proponeva quindi ricorso amministrativo dinanzi al Comitato Provinciale di Messina, in data 07.06.2021, rigettato con provvedimento comunicato il
08.06.2021, con la seguente motivazione: “inammissibilità per prestazione decaduta dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del DPR 639/70”
Chiedeva pertanto dichiararsi l'insussistenza della decadenza ed accertarsi il proprio diritto ad accedere al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro € 30.245,92 a titolo di TFR non corrisposto dal datore di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi del
2 presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio in data 13/09/2024, eccependo CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970 posto un termine decadenziale di un anno per l'esperimento dell'azione giudiziale, che decorre dal completamento del procedimento amministrativo e, quindi, in definitiva, dalla data di presentazione della domanda all'Istituto che, nel caso di specie, veniva presentata la prima volta il 29/05/2014. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Prevede l'art 2 della legge n.297/1982 che: “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto...comma 5°: Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti"
Va premesso come la Suprema Corte, con riferimento al TFR, ed affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, e che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti,
3 ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010) che, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, CP_1
la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n.
297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).
Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo -previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. Difatti ex art. 2 l. n° 297/82, qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del t.f.r. dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo di garanzia istituito con la medesima legge il pagamento del trattamento stesso, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie
4 patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Qualora l'impresa datrice di lavoro sia ipoteticamente assoggettabile a procedure fallimentari ex r.d. n. 267/1942, il lavoratore sarà tenuto alla preventiva attivazione della procedura concorsuale.
Fatta tale premessa va osservato che l'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 prevede un termine annuale di decadenza per proporre domanda giudiziaria a fronte di procedimenti vòlti al conseguimento delle prestazioni del Fondo di Garanzia per insolvenza del datore di lavoro. Tale termine ha decorrenze diverse a seconda che 1. l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, la decorrenza parte dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa dall'Istituto;
2. in mancanza di tale decisione, il termine decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
3. se infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda). Tale ultimo termine è alternativo a quello breve entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo;
di conseguenza una volta decorso il termine di 300 giorni dall'istanza, un provvedimento tardivamente adottato o un ricorso tardivamente promosso non avrebbero l'effetto di dilatare il termine per la proposizione dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970.
Deve evidenziarsi che proprio l'art. 47 in esame prevede che Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. L'art. 24 richiamato fa riferimento al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.
Nel caso di specie, l'ente ha eccepito la decadenza, sostenendo che parte ricorrente, a seguito della prima domanda di intervento del Fondo inoltrata
5 il 29/05/2014 e respinta il 24/06/ 2016 avrebbe esperito il ricorso amministrativo in data 30/08/2016, sicchè decorso il termine massimo previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, sarebbe maturata la decadenza dalla azione giudiziaria. L'assunto non è condivisibile.
Nel caso di specie è evidente che alla data della prima domanda di intervento del fondo di garanzia presentata dal ricorrente in data
29/05/2014 il relativo diritto di parte ricorrente non si era ancora perfezionato atteso che pur sussistendo il diritto al pagamento di quanto richiesto (tanto da avere ottenuto un decreto ingiuntivo) non risultava ancora verificata l'insolvenza del datore di lavoro nè esperito il tentativo di esecuzione forzata per la realizzazione del credito con verifica di insufficienza delle garanzie patrimoniali come richiesto dalla normativa di legge, sicchè il decorso del termine di decadenza ex art. 47 dpr 639/1970 non può essere ancorato alla prima domanda rispetto alla quale il diritto non era ancora esercitabile.
L'insolvenza del datore di lavoro si è perfezionata solo a seguito dell'esperimento della procedura esecutiva individuale, conclusasi con esito infruttuoso come da verbale di pignoramento del 14/11/2020, non potendo, peraltro, andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento esecutivo individuale.
È solo con la domanda amministrativa presentata in data 19.02.2021, quindi, che può correttamente iniziare il computo del termine decadenziale.
In materia di decadenza, la Corte di Cass. Sez. Lav., con la pronuncia n.
7527/2010 ha affermato il seguente principio: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali,
l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l.
n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del
6 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale
(di tre anni o di un anno). Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”; cfr, altresì, Cass. Sez. Lav. n.
8926/2011, così massimata: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi”).
Nell'ipotesi in esame, l'istante ha presentato la domanda amministrativa in data 19.02.2021 e quella giudiziaria in data 05.06.2024 (data di deposito del ricorso); egli, invece, avrebbe dovuto depositare il ricorso giudiziario al massimo entro un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa.
7 La domanda presentata in data 05.06.2024 è quindi tardiva e deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza. Trattandosi di decadenza “sostanziale”, il mancato adempimento dell'attività richiesta nel termine previsto (il deposito del ricorso giudiziario) determina la decadenza dall'azione, con conseguente inammissibilità della presente domanda (Cass. Sez. Un. n. 23736/2006).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Stante l'assenza della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. si procede alla liquidazione delle spese in favore dell' come in dispositivo, alla CP_1
luce del valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi, esclusione della fase istruttoria non tenutasi e riduzione ex art. 4 comma 9 per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso CP_1
depositato il 05/06/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.645,00 oltre spese generali come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Patti, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3315/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
15.01.1950, c. f. , residente in [...]d'Orlando C.F._1
(ME), c.da Forno Alto n. 35, elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando
(ME), via Francesco Crispi n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giorgio
SCISCA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell' Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/06/2024, parte ricorrente premetteva di aver lavorato alle dipendenze della ditta “VETRERIA ORLANDINA” di dal 22.07.1985 al 18.07.2011, senza percepire, Controparte_3 alla fine del rapporto di lavoro, le spettanze lavorative, diventando creditore della somma di € 30.245,92 a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto (TFR), importo che non è mai stato corrisposto dall'ex datrice di lavoro.
Esponeva di aver ottenuto, dall'intestato Tribunale, l'emissione di decreto ingiuntivo n. 102/2013, depositato in data 27.05.2013 e notificato in data
11.06.2013, non opposto e munito di formula esecutiva il 07.10.201.
Deduceva che, al fine di recuperare in via esecutiva il predetto credito, veniva notificato atto di precetto in data 01.10.2020, cui faceva seguito atto di pignoramento mobiliare, giusto verbale di pignoramento del
14.11.2020, il quale, tuttavia, non sortiva alcun esito fruttuoso, stante la
“mancanza di beni pignorabili ai sensi di legge e/o muniti di apprezzabile valore commerciale”.
Avendo quindi esperito la procedura di esecuzione individuale con esito infruttuoso e maturato i requisiti richiesti per l'intervento al Fondo di
Garanzia ex art.2, L. 297/1982, presentava apposita domanda in data
19.02.2021, n. 4800.19/02/2021.0104959, che veniva tuttavia respinta dall'Ente previdenziale, come da comunicazione datata 26.02.2021, per
“mancanza di documenti utili in caso di esecuzione individuale”; proponeva quindi ricorso amministrativo dinanzi al Comitato Provinciale di Messina, in data 07.06.2021, rigettato con provvedimento comunicato il
08.06.2021, con la seguente motivazione: “inammissibilità per prestazione decaduta dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del DPR 639/70”
Chiedeva pertanto dichiararsi l'insussistenza della decadenza ed accertarsi il proprio diritto ad accedere al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro € 30.245,92 a titolo di TFR non corrisposto dal datore di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi del
2 presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio in data 13/09/2024, eccependo CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970 posto un termine decadenziale di un anno per l'esperimento dell'azione giudiziale, che decorre dal completamento del procedimento amministrativo e, quindi, in definitiva, dalla data di presentazione della domanda all'Istituto che, nel caso di specie, veniva presentata la prima volta il 29/05/2014. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Prevede l'art 2 della legge n.297/1982 che: “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto...comma 5°: Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti"
Va premesso come la Suprema Corte, con riferimento al TFR, ed affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, e che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti,
3 ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010) che, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, CP_1
la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n.
297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).
Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo -previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. Difatti ex art. 2 l. n° 297/82, qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del t.f.r. dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo di garanzia istituito con la medesima legge il pagamento del trattamento stesso, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie
4 patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Qualora l'impresa datrice di lavoro sia ipoteticamente assoggettabile a procedure fallimentari ex r.d. n. 267/1942, il lavoratore sarà tenuto alla preventiva attivazione della procedura concorsuale.
Fatta tale premessa va osservato che l'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 prevede un termine annuale di decadenza per proporre domanda giudiziaria a fronte di procedimenti vòlti al conseguimento delle prestazioni del Fondo di Garanzia per insolvenza del datore di lavoro. Tale termine ha decorrenze diverse a seconda che 1. l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, la decorrenza parte dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa dall'Istituto;
2. in mancanza di tale decisione, il termine decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
3. se infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda). Tale ultimo termine è alternativo a quello breve entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo;
di conseguenza una volta decorso il termine di 300 giorni dall'istanza, un provvedimento tardivamente adottato o un ricorso tardivamente promosso non avrebbero l'effetto di dilatare il termine per la proposizione dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970.
Deve evidenziarsi che proprio l'art. 47 in esame prevede che Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. L'art. 24 richiamato fa riferimento al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.
Nel caso di specie, l'ente ha eccepito la decadenza, sostenendo che parte ricorrente, a seguito della prima domanda di intervento del Fondo inoltrata
5 il 29/05/2014 e respinta il 24/06/ 2016 avrebbe esperito il ricorso amministrativo in data 30/08/2016, sicchè decorso il termine massimo previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, sarebbe maturata la decadenza dalla azione giudiziaria. L'assunto non è condivisibile.
Nel caso di specie è evidente che alla data della prima domanda di intervento del fondo di garanzia presentata dal ricorrente in data
29/05/2014 il relativo diritto di parte ricorrente non si era ancora perfezionato atteso che pur sussistendo il diritto al pagamento di quanto richiesto (tanto da avere ottenuto un decreto ingiuntivo) non risultava ancora verificata l'insolvenza del datore di lavoro nè esperito il tentativo di esecuzione forzata per la realizzazione del credito con verifica di insufficienza delle garanzie patrimoniali come richiesto dalla normativa di legge, sicchè il decorso del termine di decadenza ex art. 47 dpr 639/1970 non può essere ancorato alla prima domanda rispetto alla quale il diritto non era ancora esercitabile.
L'insolvenza del datore di lavoro si è perfezionata solo a seguito dell'esperimento della procedura esecutiva individuale, conclusasi con esito infruttuoso come da verbale di pignoramento del 14/11/2020, non potendo, peraltro, andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento esecutivo individuale.
È solo con la domanda amministrativa presentata in data 19.02.2021, quindi, che può correttamente iniziare il computo del termine decadenziale.
In materia di decadenza, la Corte di Cass. Sez. Lav., con la pronuncia n.
7527/2010 ha affermato il seguente principio: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali,
l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l.
n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del
6 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale
(di tre anni o di un anno). Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”; cfr, altresì, Cass. Sez. Lav. n.
8926/2011, così massimata: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi”).
Nell'ipotesi in esame, l'istante ha presentato la domanda amministrativa in data 19.02.2021 e quella giudiziaria in data 05.06.2024 (data di deposito del ricorso); egli, invece, avrebbe dovuto depositare il ricorso giudiziario al massimo entro un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa.
7 La domanda presentata in data 05.06.2024 è quindi tardiva e deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza. Trattandosi di decadenza “sostanziale”, il mancato adempimento dell'attività richiesta nel termine previsto (il deposito del ricorso giudiziario) determina la decadenza dall'azione, con conseguente inammissibilità della presente domanda (Cass. Sez. Un. n. 23736/2006).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Stante l'assenza della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. si procede alla liquidazione delle spese in favore dell' come in dispositivo, alla CP_1
luce del valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi, esclusione della fase istruttoria non tenutasi e riduzione ex art. 4 comma 9 per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso CP_1
depositato il 05/06/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.645,00 oltre spese generali come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Patti, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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