Articolo 15 della Legge 9 agosto 1954, n. 645
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 settembre 1954
Art. 15. (Esoneri a favore di determinate categorie).

Sono esonerati dalle tasse scolastiche, di cui alle annesse tabelle, e dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
Alla stessa condizione l'esonero e' concesso a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
E' condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
Il beneficio dell'esonero previsto dal presente articolo e' sospeso per ripetenti, tranne in casi di comprovata infermita'.
Entrata in vigore il 1 settembre 1954
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente