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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Cesira D'Anella Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1498/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCOLLA MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. AMMENDOLA MARCO VIA GIOVANNI BOCCACCIO 39 C.F._2
20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BOCCACCIO 39 20123 MILANO presso il difensore avv. ACCOLLA MARCO
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINO TERESA _1 C.F._3
EMILIA elettivamente domiciliato in VIA GALILEO GALILEI 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. MARTINO TERESA EMILIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPELLUSO Controparte_2 C.F._4
MARCO CARMELO MARIA elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata
Sentenza n. 2443/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 1/03/24 e pertanto
1) accertare la massa ereditaria dando luogo alla collazione dei beni donati in vita da CP_3
negli ultimi dieci anni di vita ai coeredi e , con conseguente condanna _1 Controparte_2
di a restituire alla massa ereditaria la somma complessiva di 85.272,07 Euro, o quella _1
maggiore o minore somma che verrà accertata, derivante dalle plurime donazioni della de cuius, nonché con conseguente condanna di a restituire la somma complessiva di 13.251 Controparte_2
Euro di cui in narrativa, oltre alle somme dalla medesima prelevate dal conto corrente n. 1000/24 cointestato con i genitori per complessivi 86.345,76 Euro;
quindi, accertato e dichiarato il diritto di
, in qualità di erede, a concorrere alla divisione ereditaria del patrimonio relitto, Parte_1 accertare e dichiarare il valore dell'asse ereditario di sulla base delle precisazioni e CP_3
delle necessarie rettifiche evidenziate in narrativa;
conseguentemente, determinare la quota di legittima spettante a ciascun erede e, in particolare, a;
per l'effetto, disporre lo Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria, ai sensi dell'art. 784 c.p.c. e ss., e dare corso alla scissione parziale della società Tecno attribuendo a l'immobile o gli immobili e Controparte_4 Parte_1
i beni in generale che, all'esito dell'espletanda c.t.u., risulteranno di valore equivalente alla suddetta quota di legittima, salvo eventuale conguaglio in denaro agli altri coeredi;
2) con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
3) rinnovare c.t.u. per la determinazione del valore dell'asse ereditario di e, in CP_3
particolare, per la determinazione del valore alla data del 27.7.2019: (i) di (p.i. Parte_2
) con sede in Rho, via De Gasperi n. 5 e, conseguentemente, degli immobili intestati alla P.IVA_1
suddetta società, in applicazione delle necessarie rettifiche al bilancio al 31.12.2019; (ii) della quota del 61,75% di (iii) degli immobili siti in Bellagio, Parco Monte San Primo e in Parte_2
Rho, via Fiume n. 21 e n. 23; (iv) dell'utilizzo economico/dell'abitazione dell'immobile di Rho, via
Fiume n. 21 e n. 23, di cui è stato privato a far data dal decesso della de cuius;
(v) del Parte_1 mobilio presente nell'immobile di Bellagio (CO), Monte San Primo, nell'immobile di Rho (MI), via
Fiume n. 21 e n. 23 e nell'immobile di San Teodoro”
pagina 2 di 11 Per _1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente
l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto così come introdotto, comunque non provato e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2443/2024 resa dal Tribunale di Milano. Con vittoria delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente
l'appello promosso da , in quanto infondato in fatto e in diritto così come introdotto, Parte_1
comunque non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2443/2024 resa dal
Tribunale di Milano. Con vittoria delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e suoi fratelli, affermando che, Controparte_2 _1 Parte_1
in data 27.7.2019, era deceduta la madre, la quale, con testamento pubblico del CP_3
3.4.2019, aveva disposto del suo patrimonio, costituito da: immobili siti in Bellagio e Rho;
quota del
61,75% del capitale sociale di a sua volta proprietaria di numerosi immobili;
Parte_2
giacenze liquide di un conto corrente;
gli arredi dell'immobile di Rho. La de cuius aveva nominato i tre figli eredi universali, ed aveva disposto la divisione dei suoi beni come segue:
- a la sola quota di legittima, da soddisfarsi solo ed esclusivamente con parte delle Parte_1 quote di partecipazione nella società Parte_2
- a gli immobili siti in Bellagio e i mobili in esso contenuti;
Controparte_2
- a gli immobili siti in Rho e l' autovettura. _1
Le restanti quote della , escluse quelle spettanti a per soddisfare la Parte_2 Parte_1
quota di legittima, erano suddivise tra e in modo che, sommate a quelle già di loro CP_2 _1
titolarità, le rispettive partecipazioni fossero paritarie. I beni mobili esistenti nella casa di Rho ed il denaro (conto corrente e/o titoli) spettavano ai tre figli in parti uguali, a titolo di prelegato.
pagina 3 di 11 L'attrice chiedeva l'accertamento del valore della quota di legittima spettante a ciascun coerede, e, previo scioglimento della comunione, la divisione del patrimonio ereditario in conformità alle volontà della testatrice.
I convenuti si costituivano. sosteneva che il patrimonio ereditario avrebbe compreso Parte_1 anche l'autovettura Audi Q5, devoluta a e da questi già venduta a terzi dopo l'apertura _1 della successione, nonché vari gioielli, tutti asseritamente “spariti” dopo il decesso della madre. In relazione a tale ultima vicenda, avrebbe presentato una denuncia/querela. Inoltre, per la ricostruzione dell'asse ereditario, sarebbe stato necessario tenere conto di numerose presunte donazioni pecuniarie, effettuate mediante bonifici e prelievi dal conto corrente della madre, in favore di e _1
, nonché di sorella della de cuius. Controparte_2 CP_5
eccepiva che l'esistenza dei gioielli non era dimostrata;
che l'automobile Audi Q5 era _1 stata venduta dopo l'apertura della successione, per il corrispettivo di 10.530,00 Euro.
Nel corso del processo veniva disposta una CTU per la stima del valore degli immobili e della quota societaria compresi nel patrimonio ereditario.
Il Tribunale di Milano, con sentenza nr 2443/24, emessa il 1.3.24, dato che nel testamento era previsto che ricevesse “la sola quota di legittima da soddisfarsi solo ed esclusivamente con Parte_1 parte delle [...] quote di partecipazione nella societàTecno Industriale s.r.l.”, sulla questione controversa del computo del valore della quota di riserva, spettante a ciascuno dei legittimari, dal quale dipendeva l'esatta determinazione di quanto devoluto a , procedeva alla riunione Parte_1
fittizia. Tale riunione era necessaria per la ricomposizione dell'asse ereditario (in cui pacificamente rientrava il corrispettivo della vendita dell'autovettura Audi Q5, e gli arredi della casa di Rho, con valore stimato pari a zero), e per il conseguente calcolo della porzione disponibile, in conformità alle previsioni dell'art. 556 c.c.. Stabiliva, pertanto, che a ciascuno dei tre figli della de cuius spettava una quota di riserva pari a 2/9, ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c.. Ai fini della determinazione del valore delle varie componenti del patrimonio ereditario, recepiva le valutazioni espresse dal CTU. Inoltre, il
Tribunale includeva, per la valorizzazione della quota del 61,75% di , da ultimo Parte_2
detenuta dalla de cuius, senza contestazioni da alcuna delle parti, tutti gli immobili in capo alla società
. Stabilito dal CTU il valore di una quota della società in Euro 1.712.000, Parte_2 contabilizzato l'unico debito ereditario, di 66,65 Euro, da uso della Carta Oro n. 5556/00049178870, collegata al conto corrente n. 3118 aperto presso la filiale n. 3704 di Intesa San Paolo, ed esclusi:
pagina 4 di 11 - Il libretto postale 277, asseritamente aperto presso l'ufficio postale di Cerchiate di Pero ma della cui esistenza non sussisteva prova;
- i gioielli, di cui alla comparsa di costituzione e risposta di di cui non era tata Parte_1 provata l'esistenza;
- il preteso credito per finanziamento soci verso , asseritamente concesso dalla Parte_2
de cuius e dal marito di questa, premorto, perché le parti lo menzionavano per la prima volta negli scritti difensivi finali, con conseguente declaratoria di inammissibilità;
- le asserite donazioni effettuate in vita da in favore dei figli ovvero della sorella CP_3
perché non provate, oppure di valore contenuto, queste ultime espressione di CP_5 solidarietà familiare tra genitori e figli, e irrilevanti ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario,
il relictum è risultato pari a 2.335.287,49 Euro, e l'asse ereditario pari a 2.335.220,84 Euro, con la conseguenza che la quota riservata a ciascuno dei coeredi, pari a 2/9, è risultata pari a 518.937,96 Euro.
In esecuzione del testamento, pertanto:
- a la sentenza ha riconosciuto il diritto a una quota del capitale sociale di Parte_1 [...]
pari al 27,21%; Parte_2
- la rimanente parte delle quote sociali è stata divisa tra e in Controparte_2 _1 modo da rendere le loro partecipazioni paritarie;
dato che prima dell'apertura della successione e detenevano, rispettivamente, l'8,5% e il 21,25%, ciascuna Controparte_2 _1
partecipazione è risultata pari al 36,39%.
Il Tribunale ha escluso la necessità di pronunzia sulla divisione del patrimonio, avendo la de cuius già effettuato, tramite testamento, una divisio inter liberos ai sensi dell'art. 734 c.c., impedendo così il sorgere della comunione ereditaria.
Stante la soccombenza di rispetto all'unica domanda propriamente contenziosa da lui Parte_1 svolta per l'accertamento del relictum e del donatum, il Giudice di prime cure ha condannato Pt_1
alla rifusione delle spese a favore dei due fratelli, mentre le spese di CTU sono state poste a
[...] carico di tutti gli eredi in parti uguali.
Ha proposto appello Gli appellati si sono costituiti. Parte_1
pagina 5 di 11 Alla prima udienza del 18.12.2024, il consigliere istruttore, ai sensi dell' art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del
20.5.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, contestando sia la asserita mancanza di istruttoria Parte_1
quanto al patrimonio mobiliare della de cuius, sia la CTU svolta, ha impugnato le parti della sentenza
(pag. 12 e ss.) ove sono state recepite le risultanze della CTU, affermando che:
1. L' indagine peritale è stata priva di contraddittorio tecnico, non avendo il CTU recepito alcuna delle osservazioni del CTP, ed essendo state violate varie regole del contraddittorio (ad una riunione non sarebbe stata ammessa la parte non sarebbero stati forniti gli Parte_1
allegati al CTP;
sarebbero state effettuate erronee verbalizzazioni delle riunioni stesse;
in almeno un'occasione il CTU si sarebbe rifiutato di mettere a verbale le dichiarazioni del CTP dell'appellante; sarebbe stata modificata dal CTU, senza il consenso del CTP, la dichiarazione resa a verbale da quest'ultimo.).
2. La relazione peritale sarebbe incongrua e presenterebbe vizi di illogicità; non sarebbero esplicitati i criteri usati per la stima del valore commerciale degli immobili. Il CTU si sarebbe inoltre, immotivatamente, rifiutato di effettuare accesso agli atti di fabbrica degli immobili rientranti nell'asse ereditario, e avrebbe svolto le sue indagini solo sui documenti forniti dalle controparti, precludendo asseritamente a l'accesso alla documentazione degli Parte_1
immobili, in capo a e preservata negli uffici comunali, nonostante la sua Parte_2
qualità di socio.
3. Il Tribunale avrebbe omesso erroneamente di includere nell'asse ereditario i crediti della de cuius nei confronti di . A pagina 48 della relazione peritale, il CTU avrebbe Parte_2
riconosciuto debiti della verso i soci per oltre 504.000 euro. Tuttavia, di tali Parte_2
somme non si è tenuto conto nella sentenza, se non per il calcolo delle quote rispettive. Tali crediti corrisponderebbero a somme versate dalla de cuius e dal marito premorto, nel corso della loro vita, alla società , diminuite dei rimborsi versati alla de cuius dopo la Parte_2
morte del marito. Tali somme a credito dovrebbero essere suddivise tra i tre eredi in parti uguali
(ciascuna di euro 168.079,33), in ossequio alle disposizioni testamentarie.
4. Il CTU avrebbe valutato in eccesso l'effettivo valore commerciale degli immobili della
[...]
, con particolare riferimento ad un capannone della Tecnoindustriale, di cui il CTU Parte_2
pagina 6 di 11 non avrebbe valutato il deprezzamento, dovuto ai danni, arrecati da un inquilino, per oltre euro
770.000,00; il reale valore sarebbe di una decina di volte inferiore a quello stimato dal CTU;
e di un altro capannone dove il valore sarebbe stato stimato in eccesso per circa 250.000,00 euro.
Il CTU avrebbe valutato in difetto, invece, quelli direttamente di proprietà della de cuius, con particolare riferimento alla villa di Rho, ove vi sarebbe una volumetria edificabile residua sul terreno, del valore di circa 453.000,00 euro. I bilanci della non sarebbero stati Parte_2
correttamente valutati, poiché non sarebbe stato valorizzato l'uso gratuito, da parte di CP_2
, della villa in Sardegna, di proprietà della società. Tutto ciò avrebbe determinato una
[...]
errata valutazione del valore delle quote della e del patrimonio Parte_2
complessivamente inteso.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata, affermando di Parte_1
non avere proposto in primo grado alcuna domanda riconvenzionale;
che la condanna alla rifusione delle spese sarebbe iniqua, perché non sussisterebbe alcuna sua soccombenza rispetto alle controparti.
Poiché proposto domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione Controparte_2
dell'asse ereditario, e tale domanda è stata rigettata, perché il Giudice ha rinvenuto l'ipotesi di una divisio inter liberos ex articolo 734 c, la parte soccombente sarebbe e non Controparte_2 Pt_1
.
[...]
L'appellante ha chiesto la “rinnovazione” dell'istruttoria, asseritamente non svolta in primo grado, sulla questione dell'accertamento del patrimonio mobiliare.
Ha concluso, chiedendo di:
a) accertare la massa ereditaria, dando luogo alla collazione dei beni donati da negli CP_3
ultimi dieci anni di vita, ai coeredi e;
_1 Controparte_2
b) condannare a restituire alla massa ereditaria la somma complessiva di 85.272,07 _1
Euro, o quella maggiore o minore che verrà accertata, derivante da plurime donazioni della de cuius;
c) condannare a restituire la somma complessiva di 13.251 Euro, oltre alle somme Controparte_2
dalla medesima prelevate dal conto corrente n. 1000/24, cointestato con i genitori, per complessivi
86.345,76 Euro;
d) accertare il valore dell'asse ereditario di sulla base delle precisazioni e delle CP_3
rettifiche richieste;
e) conseguentemente, determinare la quota di legittima spettante a ciascun erede, e, in particolare, a
Parte_1
f) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, ai sensi dell'art. 784 c.p.c. e ss.; pagina 7 di 11 g) dare corso alla scissione parziale della società attribuendo a Parte_2 Pt_1
l'immobile o gli immobili, e i beni di valore equivalente alla suddetta quota di legittima,
[...]
salvo eventuale conguaglio in denaro agli altri coeredi;
h) con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
e , appellati, hanno eccepito, in via preliminare, il passaggio in giudicato della _1 Controparte_2
sentenza per acquiescenza ex art. 329 c.p.c.., relativamente ai capi dichiarativi della stessa
(determinazione dell'asse ereditario e delle quote, e scioglimento della comunione) e la conseguente improponibilità dell'appello. Richiamando l'art. 282 c.p.c., che attribuisce la provvisoria esecutività alle sentenze di merito, ma limitatamente alle sentenze (o ai capi di sentenza) di condanna, non a quelle che hanno natura dichiarativa o costitutiva, hanno riferito che con Parte_1
comunicazioni del 14.3.2024, 20.3.2024 e 23.3.23 (doc. 1, 6 e 8 fasc. di secondo Controparte_2
grado) ha chiesto all'Amministratore della di procedere all'annotazione Parte_2
dell'assetto sociale della , stabilito nella sentenza impugnata, presso il pubblico Parte_2
Registro delle Imprese, manifestando la propria volontà di dare esecuzione alla decisione del
Tribunale. L'amministratore ha adempiuto, stanti le convergenti manifestazioni di volontà di CP_2
e La sentenza, dunque, nella sua parte dichiarativa, sarebbe passata in
[...] _1
giudicato per accettazione espressa della medesima, manifestata da tutte le parti, o poiché le medesime hanno compiuto atti incompatibili con la sua impugnazione.
e hanno poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per _1 Controparte_2
mancanza di specificità dei motivi e rilevanza delle violazioni, non avendo indicato quale debba essere la distribuzione delle quote sociali, e dato che le riforme richieste da potrebbero Parte_1 condurre a un risultato non diverso da quello raggiunto con l'assetto della sentenza.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello, essendo tutti i motivi, ivi articolati, infondati.
La Corte osserva che la disciplina dell'esecuzione provvisoria delle sentenze, di cui all'art. 282 c.p.c., viene legittimamente applicata soltanto alle pronunzie di condanna, che sono le uniche idonee a costituire titolo esecutivo. L' esecuzione comporta la necessità di uniformare la realtà al decisum; pertanto essa è concetto non applicabile alle sentenze costitutive ed a quelle di accertamento. Queste ultime pronunzie non possono avere efficacia anticipata, rispetto al momento del loro passaggio in giudicato, poiché l'art. 282 c.p.c si riferisce soltanto a quelle di condanna, che vengono poste in esecuzione con i procedimenti disciplinati dal terzo libro del codice di rito. (ex multis, Cass. Civ., Sez.
pagina 8 di 11 III, 20 febbraio 2018, n. 4007). Pertanto, nel caso di specie, dove insieme a capi della sentenza, aventi natura dichiarativa o costitutiva, vi sono capi di condanna alla rifusione delle spese, solo relativamente a questi ultimi è applicabile l'art. 282 c.p.c..
Ciò premesso, si richiama il contenuto dell'art. 329 cpc, secondo il quale : “Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.”
La tesi di e , secondo la quale avrebbe compiuto atti di _1 Controparte_2 Parte_1
acquiescenza, perché incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni della sentenza, è fondata e deve essere accolta.
Risulta infatti provato per tabulas, e non contestato da , che il medesimo, in tre Parte_1
occasioni, e nonostante l'iniziale resistenza, opposta dall'amministratore della società
[...]
, ha richiesto l'esecuzione di atto (iscrizione nel Registro delle Imprese delle quote Parte_2
ereditarie della società , come stabilite nella sentenza impugnata) incompatibile con Parte_2 la volontà di avvalersi dell'impugnazione della sentenza stessa.
Con mail indirizzata all'amministratore della , del 14.3.23, infatti, ha Parte_2 Parte_1 scritto “Prima di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio 2023, è' necessario inoltrare urgentemente alla camera di commercio la richiesta di modifica della compagine sociale nelle percentuali stabilite ad oggi dalla sentenza di divisione ereditaria togliendo l'avv. Corbò dalla rappresentanza della quota caduta in successione ereditaria, anche perché il Giudice ha sentenziato che non vi è mai stata una comunione di dette quote. Mi faccia sapere cosa le serve per inoltrare la richiesta alla CCIAA” (doc. 1 fasc. in appello). Su sollecitazione dell'amministratore, _1 con consultazione scritta, gli eredi e l'avv. Corbò, in rappresentanza della quota ereditaria, hanno dichiarato il loro assenso. Con mail in data 20.3.23, ha reiterato la propria volontà di Parte_1 vedere l'assetto delle quote, come deciso in sentenza, trascritto nei registri pubblici: “La esorto, pertanto, ad effettuare senza ulteriore indugio la comunicazione alla Camera di Commercio di
Milano, ovvero alle Autorità competenti, dell'assetto societario stabilito dalla sentenza n. 2443/2024”
(doc. 6 fasc. di secondo grado). L'amministratore ha, a quel punto, manifestato Controparte_2
perplessità proprio relativamente alla efficacia immediatamente esecutiva della parte dichiarativa della pagina 9 di 11 sentenza: “Egregio Ingegnere, le segnalo che, in esito alla consultazione scritta e in ossequio alle volontà rappresentatemi, invierò comunicazione alla Camera di Commercio per la variazione dell'assetto societario così come disposto dalla sentenza n. 2443/2024 emessa dal Tribunale di
Milano. Tuttavia le segnalo che non condivido alcune affermazioni da lei formulate. In primo luogo, ritengo che la precitata sentenza non sia immediatamente esecutiva (se non nella parte in cui vi è una condanna alle spese, che non rileva ai fini della società). Infatti a mio avviso la pronuncia fa stato - anche nella sua parte dichiarativa- solo con il suo passaggio in giudicato”. (doc. 7 fasc. CP_2
di secondo grado). Nonostante tale comunicazione, che non può non avere allertato
[...] Pt_1
circa le problematiche relative alla inapplicabilità dell'art. 282 c.p.c. alla parte dichiarativa
[...]
della sentenza, questi, per la terza volta, in data 23.3.23, ha reiterato, per iscritto, la propria volontà di vedere le statuizioni di tale parte della sentenza trascritte nel Registro delle Imprese: “Non mi stupisco che non sia d'accordo con me, del resto lei posizioni da lei sostenute sono e sono sempre state molto discutibili. … Le chiedo pertanto di depositare in CCIAA la percentuale corretta”. (doc. 8 fasc.
di secondo grado). Controparte_2
Essendo la prima parte della sentenza (e cioè l'intera parte avente natura dichiarativa dell'asse ereditario e, di conseguenza, della determinazione delle quote della società , con le Parte_2
quali, sole, secondo il testamento, deve essere soddisfatto quanto alla sua quota Parte_1 ereditaria) priva di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 282 cpc, la richiesta, reiterata, di trascrizione nei pubblici registri delle risultanze della sentenza in tale parte dichiarativa, deve ritenersi comportare acquiescenza con tali statuizioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 329 cpc, l'appello deve dichiararsi improponibile quanto al primo motivo.
Deve invece ritenersi proponibile l'appello di quanto al secondo motivo, Parte_1
relativamente alla parte di condanna della sentenza impugnata, relativa alle spese di lite del primo grado.
Al riguardo, si ritiene corretta la decisione del Tribunale in punto spese, essendo stata condivisa da tutti i coeredi la domanda di ricostruzione e divisione della massa ereditaria, risultando invece soccombente relativamente alla accertamento del relictum. Parte_1
Pertanto, anche tale capo della sentenza di primo grado deve essere confermato.
Stante la soccombenza in grado di appello di questi deve essere condannato alla Parte_1
rifusione delle spese di lite nei confronti degli appellati. Le spese di lite si liquidano in applicazione pagina 10 di 11 del DM 147/22, con riferimento ai valori medi, tenendo conto del valore della controversia, indeterminabile, dichiarato da parte appellante.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello di;
Parte_1
Conferma integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Milano in data 1.3.2024, nr
2443/2024;
condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, in favore degli Parte_1
appellati, che liquida in euro 9.991,00, ciascuno, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo
dott. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Cesira D'Anella Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1498/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCOLLA MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. AMMENDOLA MARCO VIA GIOVANNI BOCCACCIO 39 C.F._2
20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BOCCACCIO 39 20123 MILANO presso il difensore avv. ACCOLLA MARCO
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINO TERESA _1 C.F._3
EMILIA elettivamente domiciliato in VIA GALILEO GALILEI 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. MARTINO TERESA EMILIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPELLUSO Controparte_2 C.F._4
MARCO CARMELO MARIA elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata
Sentenza n. 2443/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 1/03/24 e pertanto
1) accertare la massa ereditaria dando luogo alla collazione dei beni donati in vita da CP_3
negli ultimi dieci anni di vita ai coeredi e , con conseguente condanna _1 Controparte_2
di a restituire alla massa ereditaria la somma complessiva di 85.272,07 Euro, o quella _1
maggiore o minore somma che verrà accertata, derivante dalle plurime donazioni della de cuius, nonché con conseguente condanna di a restituire la somma complessiva di 13.251 Controparte_2
Euro di cui in narrativa, oltre alle somme dalla medesima prelevate dal conto corrente n. 1000/24 cointestato con i genitori per complessivi 86.345,76 Euro;
quindi, accertato e dichiarato il diritto di
, in qualità di erede, a concorrere alla divisione ereditaria del patrimonio relitto, Parte_1 accertare e dichiarare il valore dell'asse ereditario di sulla base delle precisazioni e CP_3
delle necessarie rettifiche evidenziate in narrativa;
conseguentemente, determinare la quota di legittima spettante a ciascun erede e, in particolare, a;
per l'effetto, disporre lo Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria, ai sensi dell'art. 784 c.p.c. e ss., e dare corso alla scissione parziale della società Tecno attribuendo a l'immobile o gli immobili e Controparte_4 Parte_1
i beni in generale che, all'esito dell'espletanda c.t.u., risulteranno di valore equivalente alla suddetta quota di legittima, salvo eventuale conguaglio in denaro agli altri coeredi;
2) con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
3) rinnovare c.t.u. per la determinazione del valore dell'asse ereditario di e, in CP_3
particolare, per la determinazione del valore alla data del 27.7.2019: (i) di (p.i. Parte_2
) con sede in Rho, via De Gasperi n. 5 e, conseguentemente, degli immobili intestati alla P.IVA_1
suddetta società, in applicazione delle necessarie rettifiche al bilancio al 31.12.2019; (ii) della quota del 61,75% di (iii) degli immobili siti in Bellagio, Parco Monte San Primo e in Parte_2
Rho, via Fiume n. 21 e n. 23; (iv) dell'utilizzo economico/dell'abitazione dell'immobile di Rho, via
Fiume n. 21 e n. 23, di cui è stato privato a far data dal decesso della de cuius;
(v) del Parte_1 mobilio presente nell'immobile di Bellagio (CO), Monte San Primo, nell'immobile di Rho (MI), via
Fiume n. 21 e n. 23 e nell'immobile di San Teodoro”
pagina 2 di 11 Per _1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente
l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto così come introdotto, comunque non provato e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2443/2024 resa dal Tribunale di Milano. Con vittoria delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente
l'appello promosso da , in quanto infondato in fatto e in diritto così come introdotto, Parte_1
comunque non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2443/2024 resa dal
Tribunale di Milano. Con vittoria delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e suoi fratelli, affermando che, Controparte_2 _1 Parte_1
in data 27.7.2019, era deceduta la madre, la quale, con testamento pubblico del CP_3
3.4.2019, aveva disposto del suo patrimonio, costituito da: immobili siti in Bellagio e Rho;
quota del
61,75% del capitale sociale di a sua volta proprietaria di numerosi immobili;
Parte_2
giacenze liquide di un conto corrente;
gli arredi dell'immobile di Rho. La de cuius aveva nominato i tre figli eredi universali, ed aveva disposto la divisione dei suoi beni come segue:
- a la sola quota di legittima, da soddisfarsi solo ed esclusivamente con parte delle Parte_1 quote di partecipazione nella società Parte_2
- a gli immobili siti in Bellagio e i mobili in esso contenuti;
Controparte_2
- a gli immobili siti in Rho e l' autovettura. _1
Le restanti quote della , escluse quelle spettanti a per soddisfare la Parte_2 Parte_1
quota di legittima, erano suddivise tra e in modo che, sommate a quelle già di loro CP_2 _1
titolarità, le rispettive partecipazioni fossero paritarie. I beni mobili esistenti nella casa di Rho ed il denaro (conto corrente e/o titoli) spettavano ai tre figli in parti uguali, a titolo di prelegato.
pagina 3 di 11 L'attrice chiedeva l'accertamento del valore della quota di legittima spettante a ciascun coerede, e, previo scioglimento della comunione, la divisione del patrimonio ereditario in conformità alle volontà della testatrice.
I convenuti si costituivano. sosteneva che il patrimonio ereditario avrebbe compreso Parte_1 anche l'autovettura Audi Q5, devoluta a e da questi già venduta a terzi dopo l'apertura _1 della successione, nonché vari gioielli, tutti asseritamente “spariti” dopo il decesso della madre. In relazione a tale ultima vicenda, avrebbe presentato una denuncia/querela. Inoltre, per la ricostruzione dell'asse ereditario, sarebbe stato necessario tenere conto di numerose presunte donazioni pecuniarie, effettuate mediante bonifici e prelievi dal conto corrente della madre, in favore di e _1
, nonché di sorella della de cuius. Controparte_2 CP_5
eccepiva che l'esistenza dei gioielli non era dimostrata;
che l'automobile Audi Q5 era _1 stata venduta dopo l'apertura della successione, per il corrispettivo di 10.530,00 Euro.
Nel corso del processo veniva disposta una CTU per la stima del valore degli immobili e della quota societaria compresi nel patrimonio ereditario.
Il Tribunale di Milano, con sentenza nr 2443/24, emessa il 1.3.24, dato che nel testamento era previsto che ricevesse “la sola quota di legittima da soddisfarsi solo ed esclusivamente con Parte_1 parte delle [...] quote di partecipazione nella societàTecno Industriale s.r.l.”, sulla questione controversa del computo del valore della quota di riserva, spettante a ciascuno dei legittimari, dal quale dipendeva l'esatta determinazione di quanto devoluto a , procedeva alla riunione Parte_1
fittizia. Tale riunione era necessaria per la ricomposizione dell'asse ereditario (in cui pacificamente rientrava il corrispettivo della vendita dell'autovettura Audi Q5, e gli arredi della casa di Rho, con valore stimato pari a zero), e per il conseguente calcolo della porzione disponibile, in conformità alle previsioni dell'art. 556 c.c.. Stabiliva, pertanto, che a ciascuno dei tre figli della de cuius spettava una quota di riserva pari a 2/9, ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c.. Ai fini della determinazione del valore delle varie componenti del patrimonio ereditario, recepiva le valutazioni espresse dal CTU. Inoltre, il
Tribunale includeva, per la valorizzazione della quota del 61,75% di , da ultimo Parte_2
detenuta dalla de cuius, senza contestazioni da alcuna delle parti, tutti gli immobili in capo alla società
. Stabilito dal CTU il valore di una quota della società in Euro 1.712.000, Parte_2 contabilizzato l'unico debito ereditario, di 66,65 Euro, da uso della Carta Oro n. 5556/00049178870, collegata al conto corrente n. 3118 aperto presso la filiale n. 3704 di Intesa San Paolo, ed esclusi:
pagina 4 di 11 - Il libretto postale 277, asseritamente aperto presso l'ufficio postale di Cerchiate di Pero ma della cui esistenza non sussisteva prova;
- i gioielli, di cui alla comparsa di costituzione e risposta di di cui non era tata Parte_1 provata l'esistenza;
- il preteso credito per finanziamento soci verso , asseritamente concesso dalla Parte_2
de cuius e dal marito di questa, premorto, perché le parti lo menzionavano per la prima volta negli scritti difensivi finali, con conseguente declaratoria di inammissibilità;
- le asserite donazioni effettuate in vita da in favore dei figli ovvero della sorella CP_3
perché non provate, oppure di valore contenuto, queste ultime espressione di CP_5 solidarietà familiare tra genitori e figli, e irrilevanti ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario,
il relictum è risultato pari a 2.335.287,49 Euro, e l'asse ereditario pari a 2.335.220,84 Euro, con la conseguenza che la quota riservata a ciascuno dei coeredi, pari a 2/9, è risultata pari a 518.937,96 Euro.
In esecuzione del testamento, pertanto:
- a la sentenza ha riconosciuto il diritto a una quota del capitale sociale di Parte_1 [...]
pari al 27,21%; Parte_2
- la rimanente parte delle quote sociali è stata divisa tra e in Controparte_2 _1 modo da rendere le loro partecipazioni paritarie;
dato che prima dell'apertura della successione e detenevano, rispettivamente, l'8,5% e il 21,25%, ciascuna Controparte_2 _1
partecipazione è risultata pari al 36,39%.
Il Tribunale ha escluso la necessità di pronunzia sulla divisione del patrimonio, avendo la de cuius già effettuato, tramite testamento, una divisio inter liberos ai sensi dell'art. 734 c.c., impedendo così il sorgere della comunione ereditaria.
Stante la soccombenza di rispetto all'unica domanda propriamente contenziosa da lui Parte_1 svolta per l'accertamento del relictum e del donatum, il Giudice di prime cure ha condannato Pt_1
alla rifusione delle spese a favore dei due fratelli, mentre le spese di CTU sono state poste a
[...] carico di tutti gli eredi in parti uguali.
Ha proposto appello Gli appellati si sono costituiti. Parte_1
pagina 5 di 11 Alla prima udienza del 18.12.2024, il consigliere istruttore, ai sensi dell' art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del
20.5.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, contestando sia la asserita mancanza di istruttoria Parte_1
quanto al patrimonio mobiliare della de cuius, sia la CTU svolta, ha impugnato le parti della sentenza
(pag. 12 e ss.) ove sono state recepite le risultanze della CTU, affermando che:
1. L' indagine peritale è stata priva di contraddittorio tecnico, non avendo il CTU recepito alcuna delle osservazioni del CTP, ed essendo state violate varie regole del contraddittorio (ad una riunione non sarebbe stata ammessa la parte non sarebbero stati forniti gli Parte_1
allegati al CTP;
sarebbero state effettuate erronee verbalizzazioni delle riunioni stesse;
in almeno un'occasione il CTU si sarebbe rifiutato di mettere a verbale le dichiarazioni del CTP dell'appellante; sarebbe stata modificata dal CTU, senza il consenso del CTP, la dichiarazione resa a verbale da quest'ultimo.).
2. La relazione peritale sarebbe incongrua e presenterebbe vizi di illogicità; non sarebbero esplicitati i criteri usati per la stima del valore commerciale degli immobili. Il CTU si sarebbe inoltre, immotivatamente, rifiutato di effettuare accesso agli atti di fabbrica degli immobili rientranti nell'asse ereditario, e avrebbe svolto le sue indagini solo sui documenti forniti dalle controparti, precludendo asseritamente a l'accesso alla documentazione degli Parte_1
immobili, in capo a e preservata negli uffici comunali, nonostante la sua Parte_2
qualità di socio.
3. Il Tribunale avrebbe omesso erroneamente di includere nell'asse ereditario i crediti della de cuius nei confronti di . A pagina 48 della relazione peritale, il CTU avrebbe Parte_2
riconosciuto debiti della verso i soci per oltre 504.000 euro. Tuttavia, di tali Parte_2
somme non si è tenuto conto nella sentenza, se non per il calcolo delle quote rispettive. Tali crediti corrisponderebbero a somme versate dalla de cuius e dal marito premorto, nel corso della loro vita, alla società , diminuite dei rimborsi versati alla de cuius dopo la Parte_2
morte del marito. Tali somme a credito dovrebbero essere suddivise tra i tre eredi in parti uguali
(ciascuna di euro 168.079,33), in ossequio alle disposizioni testamentarie.
4. Il CTU avrebbe valutato in eccesso l'effettivo valore commerciale degli immobili della
[...]
, con particolare riferimento ad un capannone della Tecnoindustriale, di cui il CTU Parte_2
pagina 6 di 11 non avrebbe valutato il deprezzamento, dovuto ai danni, arrecati da un inquilino, per oltre euro
770.000,00; il reale valore sarebbe di una decina di volte inferiore a quello stimato dal CTU;
e di un altro capannone dove il valore sarebbe stato stimato in eccesso per circa 250.000,00 euro.
Il CTU avrebbe valutato in difetto, invece, quelli direttamente di proprietà della de cuius, con particolare riferimento alla villa di Rho, ove vi sarebbe una volumetria edificabile residua sul terreno, del valore di circa 453.000,00 euro. I bilanci della non sarebbero stati Parte_2
correttamente valutati, poiché non sarebbe stato valorizzato l'uso gratuito, da parte di CP_2
, della villa in Sardegna, di proprietà della società. Tutto ciò avrebbe determinato una
[...]
errata valutazione del valore delle quote della e del patrimonio Parte_2
complessivamente inteso.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata, affermando di Parte_1
non avere proposto in primo grado alcuna domanda riconvenzionale;
che la condanna alla rifusione delle spese sarebbe iniqua, perché non sussisterebbe alcuna sua soccombenza rispetto alle controparti.
Poiché proposto domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione Controparte_2
dell'asse ereditario, e tale domanda è stata rigettata, perché il Giudice ha rinvenuto l'ipotesi di una divisio inter liberos ex articolo 734 c, la parte soccombente sarebbe e non Controparte_2 Pt_1
.
[...]
L'appellante ha chiesto la “rinnovazione” dell'istruttoria, asseritamente non svolta in primo grado, sulla questione dell'accertamento del patrimonio mobiliare.
Ha concluso, chiedendo di:
a) accertare la massa ereditaria, dando luogo alla collazione dei beni donati da negli CP_3
ultimi dieci anni di vita, ai coeredi e;
_1 Controparte_2
b) condannare a restituire alla massa ereditaria la somma complessiva di 85.272,07 _1
Euro, o quella maggiore o minore che verrà accertata, derivante da plurime donazioni della de cuius;
c) condannare a restituire la somma complessiva di 13.251 Euro, oltre alle somme Controparte_2
dalla medesima prelevate dal conto corrente n. 1000/24, cointestato con i genitori, per complessivi
86.345,76 Euro;
d) accertare il valore dell'asse ereditario di sulla base delle precisazioni e delle CP_3
rettifiche richieste;
e) conseguentemente, determinare la quota di legittima spettante a ciascun erede, e, in particolare, a
Parte_1
f) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, ai sensi dell'art. 784 c.p.c. e ss.; pagina 7 di 11 g) dare corso alla scissione parziale della società attribuendo a Parte_2 Pt_1
l'immobile o gli immobili, e i beni di valore equivalente alla suddetta quota di legittima,
[...]
salvo eventuale conguaglio in denaro agli altri coeredi;
h) con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
e , appellati, hanno eccepito, in via preliminare, il passaggio in giudicato della _1 Controparte_2
sentenza per acquiescenza ex art. 329 c.p.c.., relativamente ai capi dichiarativi della stessa
(determinazione dell'asse ereditario e delle quote, e scioglimento della comunione) e la conseguente improponibilità dell'appello. Richiamando l'art. 282 c.p.c., che attribuisce la provvisoria esecutività alle sentenze di merito, ma limitatamente alle sentenze (o ai capi di sentenza) di condanna, non a quelle che hanno natura dichiarativa o costitutiva, hanno riferito che con Parte_1
comunicazioni del 14.3.2024, 20.3.2024 e 23.3.23 (doc. 1, 6 e 8 fasc. di secondo Controparte_2
grado) ha chiesto all'Amministratore della di procedere all'annotazione Parte_2
dell'assetto sociale della , stabilito nella sentenza impugnata, presso il pubblico Parte_2
Registro delle Imprese, manifestando la propria volontà di dare esecuzione alla decisione del
Tribunale. L'amministratore ha adempiuto, stanti le convergenti manifestazioni di volontà di CP_2
e La sentenza, dunque, nella sua parte dichiarativa, sarebbe passata in
[...] _1
giudicato per accettazione espressa della medesima, manifestata da tutte le parti, o poiché le medesime hanno compiuto atti incompatibili con la sua impugnazione.
e hanno poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per _1 Controparte_2
mancanza di specificità dei motivi e rilevanza delle violazioni, non avendo indicato quale debba essere la distribuzione delle quote sociali, e dato che le riforme richieste da potrebbero Parte_1 condurre a un risultato non diverso da quello raggiunto con l'assetto della sentenza.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello, essendo tutti i motivi, ivi articolati, infondati.
La Corte osserva che la disciplina dell'esecuzione provvisoria delle sentenze, di cui all'art. 282 c.p.c., viene legittimamente applicata soltanto alle pronunzie di condanna, che sono le uniche idonee a costituire titolo esecutivo. L' esecuzione comporta la necessità di uniformare la realtà al decisum; pertanto essa è concetto non applicabile alle sentenze costitutive ed a quelle di accertamento. Queste ultime pronunzie non possono avere efficacia anticipata, rispetto al momento del loro passaggio in giudicato, poiché l'art. 282 c.p.c si riferisce soltanto a quelle di condanna, che vengono poste in esecuzione con i procedimenti disciplinati dal terzo libro del codice di rito. (ex multis, Cass. Civ., Sez.
pagina 8 di 11 III, 20 febbraio 2018, n. 4007). Pertanto, nel caso di specie, dove insieme a capi della sentenza, aventi natura dichiarativa o costitutiva, vi sono capi di condanna alla rifusione delle spese, solo relativamente a questi ultimi è applicabile l'art. 282 c.p.c..
Ciò premesso, si richiama il contenuto dell'art. 329 cpc, secondo il quale : “Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.”
La tesi di e , secondo la quale avrebbe compiuto atti di _1 Controparte_2 Parte_1
acquiescenza, perché incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni della sentenza, è fondata e deve essere accolta.
Risulta infatti provato per tabulas, e non contestato da , che il medesimo, in tre Parte_1
occasioni, e nonostante l'iniziale resistenza, opposta dall'amministratore della società
[...]
, ha richiesto l'esecuzione di atto (iscrizione nel Registro delle Imprese delle quote Parte_2
ereditarie della società , come stabilite nella sentenza impugnata) incompatibile con Parte_2 la volontà di avvalersi dell'impugnazione della sentenza stessa.
Con mail indirizzata all'amministratore della , del 14.3.23, infatti, ha Parte_2 Parte_1 scritto “Prima di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio 2023, è' necessario inoltrare urgentemente alla camera di commercio la richiesta di modifica della compagine sociale nelle percentuali stabilite ad oggi dalla sentenza di divisione ereditaria togliendo l'avv. Corbò dalla rappresentanza della quota caduta in successione ereditaria, anche perché il Giudice ha sentenziato che non vi è mai stata una comunione di dette quote. Mi faccia sapere cosa le serve per inoltrare la richiesta alla CCIAA” (doc. 1 fasc. in appello). Su sollecitazione dell'amministratore, _1 con consultazione scritta, gli eredi e l'avv. Corbò, in rappresentanza della quota ereditaria, hanno dichiarato il loro assenso. Con mail in data 20.3.23, ha reiterato la propria volontà di Parte_1 vedere l'assetto delle quote, come deciso in sentenza, trascritto nei registri pubblici: “La esorto, pertanto, ad effettuare senza ulteriore indugio la comunicazione alla Camera di Commercio di
Milano, ovvero alle Autorità competenti, dell'assetto societario stabilito dalla sentenza n. 2443/2024”
(doc. 6 fasc. di secondo grado). L'amministratore ha, a quel punto, manifestato Controparte_2
perplessità proprio relativamente alla efficacia immediatamente esecutiva della parte dichiarativa della pagina 9 di 11 sentenza: “Egregio Ingegnere, le segnalo che, in esito alla consultazione scritta e in ossequio alle volontà rappresentatemi, invierò comunicazione alla Camera di Commercio per la variazione dell'assetto societario così come disposto dalla sentenza n. 2443/2024 emessa dal Tribunale di
Milano. Tuttavia le segnalo che non condivido alcune affermazioni da lei formulate. In primo luogo, ritengo che la precitata sentenza non sia immediatamente esecutiva (se non nella parte in cui vi è una condanna alle spese, che non rileva ai fini della società). Infatti a mio avviso la pronuncia fa stato - anche nella sua parte dichiarativa- solo con il suo passaggio in giudicato”. (doc. 7 fasc. CP_2
di secondo grado). Nonostante tale comunicazione, che non può non avere allertato
[...] Pt_1
circa le problematiche relative alla inapplicabilità dell'art. 282 c.p.c. alla parte dichiarativa
[...]
della sentenza, questi, per la terza volta, in data 23.3.23, ha reiterato, per iscritto, la propria volontà di vedere le statuizioni di tale parte della sentenza trascritte nel Registro delle Imprese: “Non mi stupisco che non sia d'accordo con me, del resto lei posizioni da lei sostenute sono e sono sempre state molto discutibili. … Le chiedo pertanto di depositare in CCIAA la percentuale corretta”. (doc. 8 fasc.
di secondo grado). Controparte_2
Essendo la prima parte della sentenza (e cioè l'intera parte avente natura dichiarativa dell'asse ereditario e, di conseguenza, della determinazione delle quote della società , con le Parte_2
quali, sole, secondo il testamento, deve essere soddisfatto quanto alla sua quota Parte_1 ereditaria) priva di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 282 cpc, la richiesta, reiterata, di trascrizione nei pubblici registri delle risultanze della sentenza in tale parte dichiarativa, deve ritenersi comportare acquiescenza con tali statuizioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 329 cpc, l'appello deve dichiararsi improponibile quanto al primo motivo.
Deve invece ritenersi proponibile l'appello di quanto al secondo motivo, Parte_1
relativamente alla parte di condanna della sentenza impugnata, relativa alle spese di lite del primo grado.
Al riguardo, si ritiene corretta la decisione del Tribunale in punto spese, essendo stata condivisa da tutti i coeredi la domanda di ricostruzione e divisione della massa ereditaria, risultando invece soccombente relativamente alla accertamento del relictum. Parte_1
Pertanto, anche tale capo della sentenza di primo grado deve essere confermato.
Stante la soccombenza in grado di appello di questi deve essere condannato alla Parte_1
rifusione delle spese di lite nei confronti degli appellati. Le spese di lite si liquidano in applicazione pagina 10 di 11 del DM 147/22, con riferimento ai valori medi, tenendo conto del valore della controversia, indeterminabile, dichiarato da parte appellante.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello di;
Parte_1
Conferma integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Milano in data 1.3.2024, nr
2443/2024;
condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, in favore degli Parte_1
appellati, che liquida in euro 9.991,00, ciascuno, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo
dott. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11