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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 30/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cinzia Cattoretti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 455/2015 promossa da:
(nata a [...] – CT- il 03.08.1984 ed ivi residente in [...] Parte_1
- codice fiscale ) rappresentata e difeso dall'avv. Pietro Marino ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Caltagirone nella Via A. Manzoni
n. 24 attrice contro
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (con sede legale in Via
[...] CP_1
Santa Maria La Grande n. 5 codice fiscale - P. IVA rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Filippa Morina, elettivamente domiciliata in , via Santa Maria La Grande n. 5 CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.06.2024 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
▪ Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10.04.2015 ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Caltagirone, l' Controparte_1
( d'ora in poi per sentirla condannare al risarcimento dei danni determinati
[...] CP_3
pagina 1 di 10 dalla condotta colposa dei sanitari dell'ospedale di Gravina di Caltagirone in occasione del parto naturale avvenuto in data 24.03.2012.
Esponeva l'attrice di essere stata ricoverata il giorno 23.03.2012, presso l'
[...]
dell'Ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone - con diagnosi Controparte_4
di “…3° gravidanza alla 39+6 algie pelviche…” e poi dimessa dopo il parto il 26.03.2012, con il consiglio di periodici controlli (il primo dopo 30-40 giorni).
Deduceva l'attrice che il 10.04.2021 accusando dolori e perdita ematica ETU, si recava al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Caltagirone ove veniva nuovamente ricoverata in
Ginecologia e Ostetricia con la diagnosi di metrorragia in puerpera e sottoposta ad intervento in anestesia generale di revisione strumentale della cavità uterina. I sanitari riscontrarono una
“…metrorragia da ritenzione di residui placentari in paziente in 17° giornata di puerperio anemia post emorragica acuta…” ; dopo due giorni veniva dimessa, ma Parte_1
nonostante l'intervento, la stessa continuava ad accusare un cronico dolore pelvico, amenorrea ed anormalità del ciclo mestruale. Il giorno 01.08.2013 si recava, quindi, allo studio medico del dott. il quale, dopo un esame ecografico rilevava il sospetto di una Per_1
sindrome di “Asherman”. Il predetto sospetto diagnostico veniva confermato dai sanitari dell'Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, dove l'attrice si ricoverava il 31.08.2012 con la diagnosi di “sindrome di Asherman – algie pelviche”. Con la medesima diagnosi l'attrice veniva dimessa il 2.09.2012 per poi essere nuovamente ricoverata presso il medesimo nosocomio, per alcuni giorni, per l'esecuzione di isteroscopia diagnostica. Il successivo mese di ottobre l'attrice si ricoverava presso l' per essere Controparte_5
sottoposta ad isterescopia in anestesia ed infine il 16.01.2013, presso l'U.O.C. di Ostetricia e
Ginecologia dell'Ospedale di , subiva l'intervento chirurgico, in anestesia generale, di CP_6
“…laparatomia trasversale sovra pubica isterectomia totale con salpingectomia bilaterale, culboplastica sec McCholl…”.
L'attrice si sottoponeva, quindi, a visita medico-legale presso il dott. Mauro, il Per_2
quale, nell'allegata relazione del 16.07.2014, rilevava la negligente condotta dei medici dell'Ospedale Gravina di Caltagirone che prima, in data 24.03.2012, intervenivano sulla paziente per il parto - espletato con secondamento incompleto da ritenzione di frammenti placentari, che originavano copiose metrorragie – e dopo, in data 10.04.2012, eseguivano l'intervento di revisione strumentale della cavità uterina in maniera troppo energica sicchè causavano alla paziente la “sindrome di Asherman”. Conseguentemente, alla Parte_1
pagina 2 di 10 giovane età di 28 anni, era costretta a sottoporsi ad isterectomia totale e salpingectomia bilaterale, che veniva eseguita presso il Nosocomio di . In relazione ai postumi, il dott. CP_6
accertava “…un periodo di danno biologico temporaneo al 100% di giorni 40 ed un Per_3
periodo di danno biologico temporaneo al 50% di ulteriori giorni 60…”, un danno biologico permanente in misura “…non inferiore al 35%...”, nonché “…ansia ed irritabilità con deflessione del tono dell'umore…”.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito la condanna dell' Parte_1 [...]
al pagamento della complessiva somma di € 348.183,75 (o di Controparte_1
quella minore o maggiore accertata in giudizio) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre spese di CTP, interessi legali e rivalutazione monetaria.
▪ Si costituiva in giudizio l' la quale, contestando le domande attoree, CP_3
preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale in favore del
Tribunale di Catania ritenendo l'Ospedale di Caltagirone - dove venivano erogati i servizi - una mera articolazione dell'azienda e l'inammissibilità della procedura ex Controparte_1
art. 702 bis c.p.c.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza di elementi di responsabilità in capo all'azienda sanitaria oltre che la mancanza di nesso di causalità, poiché nessun errore e/o omissione era addebitabile ai sanitari che avevano avuto in cura durante il parto e la Parte_1
sintomatologia non si era manifestata subito dopo l'intervento del 14.04.2012, ma a distanza di mesi. In particolare, negava che i sanitari avessero espletato il parto con secondamento incompleto determinando la ritenzione di frammenti placentari e provocando le metrorragie che avevano reso necessario l'intervento di revisione strumentale della cavità uterina. In relazione a tale intervento, riteneva l'Azienda convenuta che l'asserzione della ricorrente, secondo la quale i sanitari erano intervenuti "in maniera troppo energica nell'espletamento della manovra con la curette metallica dando origine alla paziente alla sindrome di
Asherman" era infondata e priva di riscontri.
Sosteneva parte convenuta che la paziente si era allontanata dall'ospedale contro il parere dei sanitari e che dagli allegati referti non emergeva la necessità di eseguire l'isterectomia per la cura della sindrome di asherman, che riteneva trattabile e risolvibile con altre terapie meno demolitive, essendo tra l'altro stata già diagnostica nel mese di luglio.
Sottolineava, ancora, che l'esame istologico, refertato in data 16.04.2012, diversi giorni dopo le dimissioni volontarie della paziente, evidenziava che i coaguli presenti erano pagina 3 di 10 riconducibili al tessuto che riveste la superficie interna dell'utero (c.d. decidua). Asseriva, altresì, che “…la sintomatologia non si è manifestata subito dopo l'intervento del 14.04.2012, ma a distanza di mesi rappresentando una recidiva, possibile per questa patologia, piuttosto che un errore;
sotto il profilo causale si rileva che il trattamento terapeutico eseguito per gestire la sindrome d non è la conseguenza logico‐necessaria di quell'antecedente Per_4
causale che risiede nell'erronea isterosuzione praticata dai sanitari”.
Infine, l' contestava le richieste voci di danno e la loro eccessiva quantificazione, così come il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
▪ A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2015 il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e, attesa la complessità della causa, disponeva il mutamento del rito da sommario a cognizione piena. Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, la causa veniva istruita tramite consulenza medico legale. La causa subiva diversi rinvii, dovuti alle numerose rinunce all'incarico dei consulenti precedentemente nominati, finché
l'incarico peritale veniva accettato dal nominato CTU dott. . Per_5
▪ Il procedimento veniva trattato per la prima volta da questo Giudice all'udienza del
3.10.2018 e con ordinanza del 22.01.2020, a motivo della necessità di procedere ai fini della decisione alla nomina di un chirurgo specialista in ginecologia ed ostetricia, veniva disposta altra consulenza tecnica d'ufficio (con il mandato di cui alla precedente ordinanza del
31.8.2019), nominando quale consulente il dott. , medico specialista in Persona_6
ginecologia ed ostetricia, il quale con successivo provvedimento del 05.03.2021 veniva autorizzato ad incaricare un ausiliario anatomo patologo.
▪ Depositata, in data 24.02.2023, la consulenza a firma del nominato CTU dott. Per_6
(e in data 8.05.2023 le risposte alle osservazioni di parte attrice), all'udienza del
[...]
17.06.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata va accolta nei limiti qui di seguito indicati.
1. In via preliminare, in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito - sollevata dalla convenuta in comparsa costitutiva e successivamente non reiterata - va confermato il rigetto dell'eccezione per come già indicato nell'ordinanza emessa da altro
Giudice il 29.10.2015, al cui condivisibile contenuto integralmente si rimanda.
pagina 4 di 10 2. Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile che addebita ai sanitari dell'Ospedale “Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone che Parte_1
la ebbero in cura in occasione del parto spontaneo del 24.03.2012 nonchè del successivo intervento di revisione strumentale della cavità uterina effettuato il 10.04.2012.
Specificatamente, l'attrice sostiene che la negligente condotta dei sanitari – in occasione del parto, consistente in un secondamento incompleto da ritenzione di frammenti placentari e nell'intervento di aprile, consistente in una revisione della cavità uterina troppo energica – le avevano causato la sindrome di Asherman per cui, in seguito, era stata costretta a subire l'isterectomia totale.
In subiecta materia è recentemente intervenuto il legislatore con la c.d. legge Balduzzi
(D.L. 158/2012 conv. in L. 189/2012) e successivamente con la c.d. (L. n. 24 Controparte_7
dell'08.03.2017), ma dette norme non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (ex multis Cass. Civile 11.11.2019
n. 28994; Cass. Civile 26517/2017; Cass. Civile 16039/2016; Cass. Civile S.U. 2926/1967).
Pertanto, trattandosi di fatti risalenti all'anno 2012, nella fattispecie trova applicazione i principi giurisprudenziali anteriormente consolidatisi.
VA osserva che è ius receptum della Corte di Cassazione ricondurre i danni da responsabilità medica di sanitari operanti in strutture pubbliche nell'ambito della responsabilità contrattuale. Tra il medico che presta le cure e il paziente che le riceve nasce, infatti, una obbligazione definita “Contratto di spedalità”, ovvero di assistenza sanitaria (ex pluribus, Cass. SS. UU. Civili n. 577/2008). Un danno causato durante questa prestazione fa scattare a carico dell'ente ospedaliero una responsabilità civile di natura contrattuale, con conseguente applicazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1218 cc e seguenti.
Ne consegue che, dal titolo contrattuale della responsabilità discende che il paziente
“…deve provare esclusivamente l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre il debitore deve dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è rilevante dal punto di vista causale” (Cass. Civile, n.
27855/2013; Cass. Civile, n. 24073/2017). In particolare, “…laddove il paziente fornisca la prova della riconducibilità del danno alla salute al fatto della struttura sanitaria, ossia del nesso causale, di cui è onerato, incombe sulla struttura provare che l'inadempimento sia pagina 5 di 10 conseguente ad una causa autonoma ad essa struttura non imputabile” (Cass. Civile, n.
28989/2019; Cass. Civile, n. 26907/2020; Cass. Civile, n. 10050/2022).
Occorre, allora, stabilire se il comportamento dei medici si sia allineato ai protocolli sanitari specifici per il tipo di interventi eseguiti e, in caso negativo, in che misura ciò abbia provocato l'evento lesivo descritto in citazione.
Come è noto, l'accoglimento di una domanda di risarcimento per danno richiede la preventiva sussistenza di due nessi di causalità:
a) nesso di causalità materiale, ossia il collegamento tra condotta ed evento;
b) nesso di causalità giuridica, ossia la relazione intercorrente tra evento lesivo e danni risarcibili.
Tuttavia, la verifica del nesso causale nella responsabilità civile, pur ispirandosi al principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., non può che essere condizionata dalle notevoli differenze che caratterizzano il regime probatorio dei due sistemi processuali, differenze scaturenti dai diversi valori sottesi alla responsabilità penale e a quella civile. Dal punto di vista probatorio, il Giudice deve valutare la sussistenza di un legame probabilistico relativo tra evento lesivo e conseguenze dannose, indagando cioè se tra tutte le cause astrattamente idonee a produrre il danno, l'evento lesivo rappresenti il meno improbabile, in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel sistema processuale penale vige la diversa regola della prova oltre il ragionevole dubbio (Cass. Civile
SS. UU. n. 576/2008; Cass. Civile n. 21619/2007; Cass. Civile n. 10741/2009).
Nell' ipotesi in cui si rilevi la responsabilità professionale del sanitario, “…l'esito positivo della verifica del nesso eziologico rinvia al concreto accertamento che la corretta e tempestiva esecuzione della prestazione avrebbe avuto serie, apprezzabili e fondate possibilità di evitare il danno in concreto verificatosi…” (Cass. civile, n. 10743/2009; Cass. Civile, n. 10060/2010).
In tema di responsabilità professionale del medico la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato inoltre che “…essendo il medico tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. Civile n. 16123/2010).
Fatta questa doverosa premessa, la responsabilità dell' per i fatti occorsi, si appalesa sufficientemente chiara. pagina 6 di 10 Questo Decidente ritenendo non completamente esaustive le conclusioni a cui era pervenuto il primo CTU, aveva disposto una rinnovazione delle operazioni richiedendo l'intervento di uno specialista in ginecologia e ostetricia. Per la decisione della controversia deve farsi riferimento alla consulenza medica redatta dal dott. – specialista in Per_6
ostetricia e ginecologia - le cui deduzioni logico argomentative sono pienamente condivise da questo Tribunale.
Ciò premesso, va innanzitutto osservato che i fatti storici dedotti dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio – dal parto all'intervento di isterectomia totale presso l' di , passando per l'intervento di revisione strumentale della cavità Controparte_8 CP_6
uterina e per vari ricoveri ed accertamenti diagnostici eseguiti privatamente nonché presso diverse strutture pubbliche - non sono oggetto di contestazione tra le parti e risultano provati, altresì, dalla documentazione versata in atti dall'attrice, nonché accertati nella ricostruzione della storia clinica della paziente contenuta nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio.
Dall'attento esame delle cartelle cliniche relative al ricovero di per il parto Parte_1
ed al successivo ricovero post partum quando venne eseguita la revisione della cavità uterina, il nominato CTU ha accertato che a seguito del parto spontaneo del 24.03.2012 di un neonato di sesso maschile vivo e vitale, seguito dalle dimissioni del 26.03.2012, veniva Parte_1
sottoposta ad intervento di revisione con ansa da cotiledone della cavità uterina per l'asportazione dei residui placentari che avevano determinato una metrorragia. Il giorno
12.04.2012, quindi, la paziente veniva dimessa con diagnosi di “Metrorragia da ritenzione di residui placentari in paziente alla 17ª giornata di puerperio ed anemia postemorragica acuta”.
La CTU ha evidenziato diverse criticità nella condotta dei sanitari calatini che si sono succeduti nella cura e nell'assistenza prestata all'attrice, puntualizzando come le attività sanitarie prestate siano da considerare di “routinaria esecuzione, seppur da eseguire con perizia e cautela”, non implicando la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Preliminarmente, il consulente ha precisato che non è stato possibile esaminare i preparati istologici, poiché all'epoca delle operazioni peritali né i vetrini, né gli inclusi in paraffina - già refertati dall'Ente in data 16.04.2012 – sono stati rinvenuti dall'ospedale di
Caltagirone
pagina 7 di 10 Ciò premesso il CTU ha ritenuto assolutamente censurabile l'operato dei sanitari che avevano assistito l'attrice in occasione del parto, poiché “….non operarono una corretta/completa procedura di secondamento… [….] ….la permanenza di tali residui comportò in sedicesima giornata di puerperio una notevole metrorragia mal valutata dai Sanitari della
UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Gravina di Caltagirone che troppo precipitosamente si orientarono verso l'esecuzione di una RCU pur non essendosi criteri di assoluta urgenza. A seguito delle manovre di RCU non indicata per insussistenza di effettiva necessità ed improrogabilità si instaurò una Sindrome di Asherman che per il criterio della Scuola Francese del “più probabile che non” si sarebbe evitata se non si fosse proceduto con la suddetta non indicata RCU. Quale conseguenza a cascata, al fine di porre fine alle notevoli sofferenze causate dalla S. di , la Sig.ra fu costretta successivamente a subire una Per_4 Pt_1
isterosalpingectomia perdendo così, definitivamente, la capacità di procreare alla giovane età di 29 anni…”.
Nell'integrazione all'elaborato peritale depositata l'8.05.2023, il consulente ha precisato che, considerato il quadro clinico emorragico della paziente, i sanitari prima di effettuare una revisione chirurgica della cavità uterina, avrebbe dovuto prescrivere all'attrice una terapia medico - farmacologica (già nel 2012 niente affatto sperimentale), ma basata sull'uso di farmaci coagulanti ed uterotonici - che avrebbero potuto ridurre la perdita di sangue e di conseguenza “…evitare la traumatica revisione della cavità uterina che tanti problemi ha poi causato all'attrice….”. Poiché statisticamente il rischio di sviluppare una Sindrome di Asherman dopo una revisione uterina oscilla fra il 25 ed il 32%, se effettuato fra la seconda e la quarta settimana di puerperio, il CTU ha quindi ritenuto censurabile l'operato dei sanitari che successivamente, anche se non vi era certezza dell'indicazione all'intervento, incautamente si determinarono per l'esecuzione della revisione uterina.
La responsabilità dell' per le condotte tenute dal personale medico operante nel nosocomio calatino e per i fatti occorsi ad si appalesa, quindi, sufficientemente Parte_1
chiara e pienamente provata secondo il paradigma, prima richiamato, del cd principio del “più probabile che non”.
Ritiene questo Decidente, invero, che le conclusioni rassegnate dal C.T.U. debbano essere pienamente condivise, in quanto fondate su considerazioni tecnico-scientifiche corrette e su un iter logico argomentativo che appare immune da vizi.
In definitiva, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno azionato da Parte_1
pagina 8 di 10 3. Passando al quantum della richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice, l'elaborato peritale ha accertato il danno biologico permanente nella misura del 25% (considerando l'impossibilità di procreare, che il danno a carico dell'apparato sessuale è di minor gravità e che non si verificano le turbe legate all'asportazione delle ovaie). Il CTU ha accertato, altresì, che dalle lesioni subite dall'attrice, è derivato un danno biologico temporaneo così suddiviso: giorni 30 di Inabilità Temporanea Assoluta (ITA), giorni 30 di Inabilità Temporanea Parziale
(ITP) al 75%, giorni 40 di Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 50%.
In applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024, che costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno (Cass. Civile, n. 14402/2011), tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (28 anni) e della compromissione permanente all'integrità psico-fisica della medesima determinata dal CTU nella misura del 25%, si ottiene il seguente importo:
- € 3.450,00 per 30 giorni di invalidità temporanea totale (€ 115,00 die X 30 gg.);
- € 2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (€ 86,25 die X 30 gg.);
- € 2.300,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (€ 57,50 die X 40 gg.);
- € 134.432,000 danno biologico risarcibile 25% ivi incluso incremento 25% per sofferenza soggettiva;
e così complessivamente pari ad € 175.185,50
Non v'è spazio per il riconoscimento di personalizzazione del quantum risarcitorio, non essendo state provate, né ancor prima allegate, voci di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nella superiore liquidazione.
La somma così come sopra individuata deve essere maggiorata degli interessi dalla data del fatto illecito ad oggi: ciò in ossequio all'orientamento formulato dalla Suprema Corte con la sentenza 22.4.1994-17.2.1995 n. 1712 e presumendo un normale utilizzo del denaro da parte del danneggiato, ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato). Il ristoro degli interessi rappresenta propriamente il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme di denaro dovute a titolo di risarcimento danni che, se tempestivamente corrisposte, avrebbero potute essere investite per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi con la precisazione che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi pagina 9 di 10 sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno in base ad un indice medio
(Tribunale Sez. VIII Napoli 22.02.2018 n. 1925).
Pertanto, l'indice medio del tasso degli interessi calcolato tra la data del sinistro
(24.03.2012) ed oggi è pari a 1,3925.
Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT).
Dalla pubblicazione della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cass. Civile, Sez. III, 03.12.1999, n. 13463;
Cass. Civile, sez. III, 21.04.1998, n. 4030).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al
DM 147/2022 in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00) e, relativamente alla fase decisoria, solo per il deposito della comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale Gravina e Santo Pietro di
Caltagirone di Caltagirone che sono intervenuti su durante il parto avvenuto in Parte_1
data 24.03.2012; accoglie la domanda di risarcimento danni avanzata da e, per l'effetto, Parte_1
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno biologico (non patrimoniale) la complessiva somma di € 175.185,50, oltre interessi come in parte motiva;
condanna altresì la parte convenuta , in persona del legale rappresentante pro CP_9
tempore, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.321,00 per spese,
€ 12.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese forfettarie, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese delle CTU, sì come CP_10
liquidate da separato decreto.
Così deciso in Caltagirone, il 29.01.2025 Il GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Cinzia Cattoretti pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cinzia Cattoretti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 455/2015 promossa da:
(nata a [...] – CT- il 03.08.1984 ed ivi residente in [...] Parte_1
- codice fiscale ) rappresentata e difeso dall'avv. Pietro Marino ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Caltagirone nella Via A. Manzoni
n. 24 attrice contro
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (con sede legale in Via
[...] CP_1
Santa Maria La Grande n. 5 codice fiscale - P. IVA rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Filippa Morina, elettivamente domiciliata in , via Santa Maria La Grande n. 5 CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.06.2024 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
▪ Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10.04.2015 ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Caltagirone, l' Controparte_1
( d'ora in poi per sentirla condannare al risarcimento dei danni determinati
[...] CP_3
pagina 1 di 10 dalla condotta colposa dei sanitari dell'ospedale di Gravina di Caltagirone in occasione del parto naturale avvenuto in data 24.03.2012.
Esponeva l'attrice di essere stata ricoverata il giorno 23.03.2012, presso l'
[...]
dell'Ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone - con diagnosi Controparte_4
di “…3° gravidanza alla 39+6 algie pelviche…” e poi dimessa dopo il parto il 26.03.2012, con il consiglio di periodici controlli (il primo dopo 30-40 giorni).
Deduceva l'attrice che il 10.04.2021 accusando dolori e perdita ematica ETU, si recava al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Caltagirone ove veniva nuovamente ricoverata in
Ginecologia e Ostetricia con la diagnosi di metrorragia in puerpera e sottoposta ad intervento in anestesia generale di revisione strumentale della cavità uterina. I sanitari riscontrarono una
“…metrorragia da ritenzione di residui placentari in paziente in 17° giornata di puerperio anemia post emorragica acuta…” ; dopo due giorni veniva dimessa, ma Parte_1
nonostante l'intervento, la stessa continuava ad accusare un cronico dolore pelvico, amenorrea ed anormalità del ciclo mestruale. Il giorno 01.08.2013 si recava, quindi, allo studio medico del dott. il quale, dopo un esame ecografico rilevava il sospetto di una Per_1
sindrome di “Asherman”. Il predetto sospetto diagnostico veniva confermato dai sanitari dell'Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, dove l'attrice si ricoverava il 31.08.2012 con la diagnosi di “sindrome di Asherman – algie pelviche”. Con la medesima diagnosi l'attrice veniva dimessa il 2.09.2012 per poi essere nuovamente ricoverata presso il medesimo nosocomio, per alcuni giorni, per l'esecuzione di isteroscopia diagnostica. Il successivo mese di ottobre l'attrice si ricoverava presso l' per essere Controparte_5
sottoposta ad isterescopia in anestesia ed infine il 16.01.2013, presso l'U.O.C. di Ostetricia e
Ginecologia dell'Ospedale di , subiva l'intervento chirurgico, in anestesia generale, di CP_6
“…laparatomia trasversale sovra pubica isterectomia totale con salpingectomia bilaterale, culboplastica sec McCholl…”.
L'attrice si sottoponeva, quindi, a visita medico-legale presso il dott. Mauro, il Per_2
quale, nell'allegata relazione del 16.07.2014, rilevava la negligente condotta dei medici dell'Ospedale Gravina di Caltagirone che prima, in data 24.03.2012, intervenivano sulla paziente per il parto - espletato con secondamento incompleto da ritenzione di frammenti placentari, che originavano copiose metrorragie – e dopo, in data 10.04.2012, eseguivano l'intervento di revisione strumentale della cavità uterina in maniera troppo energica sicchè causavano alla paziente la “sindrome di Asherman”. Conseguentemente, alla Parte_1
pagina 2 di 10 giovane età di 28 anni, era costretta a sottoporsi ad isterectomia totale e salpingectomia bilaterale, che veniva eseguita presso il Nosocomio di . In relazione ai postumi, il dott. CP_6
accertava “…un periodo di danno biologico temporaneo al 100% di giorni 40 ed un Per_3
periodo di danno biologico temporaneo al 50% di ulteriori giorni 60…”, un danno biologico permanente in misura “…non inferiore al 35%...”, nonché “…ansia ed irritabilità con deflessione del tono dell'umore…”.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito la condanna dell' Parte_1 [...]
al pagamento della complessiva somma di € 348.183,75 (o di Controparte_1
quella minore o maggiore accertata in giudizio) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre spese di CTP, interessi legali e rivalutazione monetaria.
▪ Si costituiva in giudizio l' la quale, contestando le domande attoree, CP_3
preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale in favore del
Tribunale di Catania ritenendo l'Ospedale di Caltagirone - dove venivano erogati i servizi - una mera articolazione dell'azienda e l'inammissibilità della procedura ex Controparte_1
art. 702 bis c.p.c.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza di elementi di responsabilità in capo all'azienda sanitaria oltre che la mancanza di nesso di causalità, poiché nessun errore e/o omissione era addebitabile ai sanitari che avevano avuto in cura durante il parto e la Parte_1
sintomatologia non si era manifestata subito dopo l'intervento del 14.04.2012, ma a distanza di mesi. In particolare, negava che i sanitari avessero espletato il parto con secondamento incompleto determinando la ritenzione di frammenti placentari e provocando le metrorragie che avevano reso necessario l'intervento di revisione strumentale della cavità uterina. In relazione a tale intervento, riteneva l'Azienda convenuta che l'asserzione della ricorrente, secondo la quale i sanitari erano intervenuti "in maniera troppo energica nell'espletamento della manovra con la curette metallica dando origine alla paziente alla sindrome di
Asherman" era infondata e priva di riscontri.
Sosteneva parte convenuta che la paziente si era allontanata dall'ospedale contro il parere dei sanitari e che dagli allegati referti non emergeva la necessità di eseguire l'isterectomia per la cura della sindrome di asherman, che riteneva trattabile e risolvibile con altre terapie meno demolitive, essendo tra l'altro stata già diagnostica nel mese di luglio.
Sottolineava, ancora, che l'esame istologico, refertato in data 16.04.2012, diversi giorni dopo le dimissioni volontarie della paziente, evidenziava che i coaguli presenti erano pagina 3 di 10 riconducibili al tessuto che riveste la superficie interna dell'utero (c.d. decidua). Asseriva, altresì, che “…la sintomatologia non si è manifestata subito dopo l'intervento del 14.04.2012, ma a distanza di mesi rappresentando una recidiva, possibile per questa patologia, piuttosto che un errore;
sotto il profilo causale si rileva che il trattamento terapeutico eseguito per gestire la sindrome d non è la conseguenza logico‐necessaria di quell'antecedente Per_4
causale che risiede nell'erronea isterosuzione praticata dai sanitari”.
Infine, l' contestava le richieste voci di danno e la loro eccessiva quantificazione, così come il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
▪ A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2015 il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e, attesa la complessità della causa, disponeva il mutamento del rito da sommario a cognizione piena. Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, la causa veniva istruita tramite consulenza medico legale. La causa subiva diversi rinvii, dovuti alle numerose rinunce all'incarico dei consulenti precedentemente nominati, finché
l'incarico peritale veniva accettato dal nominato CTU dott. . Per_5
▪ Il procedimento veniva trattato per la prima volta da questo Giudice all'udienza del
3.10.2018 e con ordinanza del 22.01.2020, a motivo della necessità di procedere ai fini della decisione alla nomina di un chirurgo specialista in ginecologia ed ostetricia, veniva disposta altra consulenza tecnica d'ufficio (con il mandato di cui alla precedente ordinanza del
31.8.2019), nominando quale consulente il dott. , medico specialista in Persona_6
ginecologia ed ostetricia, il quale con successivo provvedimento del 05.03.2021 veniva autorizzato ad incaricare un ausiliario anatomo patologo.
▪ Depositata, in data 24.02.2023, la consulenza a firma del nominato CTU dott. Per_6
(e in data 8.05.2023 le risposte alle osservazioni di parte attrice), all'udienza del
[...]
17.06.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata va accolta nei limiti qui di seguito indicati.
1. In via preliminare, in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito - sollevata dalla convenuta in comparsa costitutiva e successivamente non reiterata - va confermato il rigetto dell'eccezione per come già indicato nell'ordinanza emessa da altro
Giudice il 29.10.2015, al cui condivisibile contenuto integralmente si rimanda.
pagina 4 di 10 2. Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile che addebita ai sanitari dell'Ospedale “Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone che Parte_1
la ebbero in cura in occasione del parto spontaneo del 24.03.2012 nonchè del successivo intervento di revisione strumentale della cavità uterina effettuato il 10.04.2012.
Specificatamente, l'attrice sostiene che la negligente condotta dei sanitari – in occasione del parto, consistente in un secondamento incompleto da ritenzione di frammenti placentari e nell'intervento di aprile, consistente in una revisione della cavità uterina troppo energica – le avevano causato la sindrome di Asherman per cui, in seguito, era stata costretta a subire l'isterectomia totale.
In subiecta materia è recentemente intervenuto il legislatore con la c.d. legge Balduzzi
(D.L. 158/2012 conv. in L. 189/2012) e successivamente con la c.d. (L. n. 24 Controparte_7
dell'08.03.2017), ma dette norme non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (ex multis Cass. Civile 11.11.2019
n. 28994; Cass. Civile 26517/2017; Cass. Civile 16039/2016; Cass. Civile S.U. 2926/1967).
Pertanto, trattandosi di fatti risalenti all'anno 2012, nella fattispecie trova applicazione i principi giurisprudenziali anteriormente consolidatisi.
VA osserva che è ius receptum della Corte di Cassazione ricondurre i danni da responsabilità medica di sanitari operanti in strutture pubbliche nell'ambito della responsabilità contrattuale. Tra il medico che presta le cure e il paziente che le riceve nasce, infatti, una obbligazione definita “Contratto di spedalità”, ovvero di assistenza sanitaria (ex pluribus, Cass. SS. UU. Civili n. 577/2008). Un danno causato durante questa prestazione fa scattare a carico dell'ente ospedaliero una responsabilità civile di natura contrattuale, con conseguente applicazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1218 cc e seguenti.
Ne consegue che, dal titolo contrattuale della responsabilità discende che il paziente
“…deve provare esclusivamente l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre il debitore deve dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è rilevante dal punto di vista causale” (Cass. Civile, n.
27855/2013; Cass. Civile, n. 24073/2017). In particolare, “…laddove il paziente fornisca la prova della riconducibilità del danno alla salute al fatto della struttura sanitaria, ossia del nesso causale, di cui è onerato, incombe sulla struttura provare che l'inadempimento sia pagina 5 di 10 conseguente ad una causa autonoma ad essa struttura non imputabile” (Cass. Civile, n.
28989/2019; Cass. Civile, n. 26907/2020; Cass. Civile, n. 10050/2022).
Occorre, allora, stabilire se il comportamento dei medici si sia allineato ai protocolli sanitari specifici per il tipo di interventi eseguiti e, in caso negativo, in che misura ciò abbia provocato l'evento lesivo descritto in citazione.
Come è noto, l'accoglimento di una domanda di risarcimento per danno richiede la preventiva sussistenza di due nessi di causalità:
a) nesso di causalità materiale, ossia il collegamento tra condotta ed evento;
b) nesso di causalità giuridica, ossia la relazione intercorrente tra evento lesivo e danni risarcibili.
Tuttavia, la verifica del nesso causale nella responsabilità civile, pur ispirandosi al principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., non può che essere condizionata dalle notevoli differenze che caratterizzano il regime probatorio dei due sistemi processuali, differenze scaturenti dai diversi valori sottesi alla responsabilità penale e a quella civile. Dal punto di vista probatorio, il Giudice deve valutare la sussistenza di un legame probabilistico relativo tra evento lesivo e conseguenze dannose, indagando cioè se tra tutte le cause astrattamente idonee a produrre il danno, l'evento lesivo rappresenti il meno improbabile, in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel sistema processuale penale vige la diversa regola della prova oltre il ragionevole dubbio (Cass. Civile
SS. UU. n. 576/2008; Cass. Civile n. 21619/2007; Cass. Civile n. 10741/2009).
Nell' ipotesi in cui si rilevi la responsabilità professionale del sanitario, “…l'esito positivo della verifica del nesso eziologico rinvia al concreto accertamento che la corretta e tempestiva esecuzione della prestazione avrebbe avuto serie, apprezzabili e fondate possibilità di evitare il danno in concreto verificatosi…” (Cass. civile, n. 10743/2009; Cass. Civile, n. 10060/2010).
In tema di responsabilità professionale del medico la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato inoltre che “…essendo il medico tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. Civile n. 16123/2010).
Fatta questa doverosa premessa, la responsabilità dell' per i fatti occorsi, si appalesa sufficientemente chiara. pagina 6 di 10 Questo Decidente ritenendo non completamente esaustive le conclusioni a cui era pervenuto il primo CTU, aveva disposto una rinnovazione delle operazioni richiedendo l'intervento di uno specialista in ginecologia e ostetricia. Per la decisione della controversia deve farsi riferimento alla consulenza medica redatta dal dott. – specialista in Per_6
ostetricia e ginecologia - le cui deduzioni logico argomentative sono pienamente condivise da questo Tribunale.
Ciò premesso, va innanzitutto osservato che i fatti storici dedotti dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio – dal parto all'intervento di isterectomia totale presso l' di , passando per l'intervento di revisione strumentale della cavità Controparte_8 CP_6
uterina e per vari ricoveri ed accertamenti diagnostici eseguiti privatamente nonché presso diverse strutture pubbliche - non sono oggetto di contestazione tra le parti e risultano provati, altresì, dalla documentazione versata in atti dall'attrice, nonché accertati nella ricostruzione della storia clinica della paziente contenuta nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio.
Dall'attento esame delle cartelle cliniche relative al ricovero di per il parto Parte_1
ed al successivo ricovero post partum quando venne eseguita la revisione della cavità uterina, il nominato CTU ha accertato che a seguito del parto spontaneo del 24.03.2012 di un neonato di sesso maschile vivo e vitale, seguito dalle dimissioni del 26.03.2012, veniva Parte_1
sottoposta ad intervento di revisione con ansa da cotiledone della cavità uterina per l'asportazione dei residui placentari che avevano determinato una metrorragia. Il giorno
12.04.2012, quindi, la paziente veniva dimessa con diagnosi di “Metrorragia da ritenzione di residui placentari in paziente alla 17ª giornata di puerperio ed anemia postemorragica acuta”.
La CTU ha evidenziato diverse criticità nella condotta dei sanitari calatini che si sono succeduti nella cura e nell'assistenza prestata all'attrice, puntualizzando come le attività sanitarie prestate siano da considerare di “routinaria esecuzione, seppur da eseguire con perizia e cautela”, non implicando la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Preliminarmente, il consulente ha precisato che non è stato possibile esaminare i preparati istologici, poiché all'epoca delle operazioni peritali né i vetrini, né gli inclusi in paraffina - già refertati dall'Ente in data 16.04.2012 – sono stati rinvenuti dall'ospedale di
Caltagirone
pagina 7 di 10 Ciò premesso il CTU ha ritenuto assolutamente censurabile l'operato dei sanitari che avevano assistito l'attrice in occasione del parto, poiché “….non operarono una corretta/completa procedura di secondamento… [….] ….la permanenza di tali residui comportò in sedicesima giornata di puerperio una notevole metrorragia mal valutata dai Sanitari della
UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Gravina di Caltagirone che troppo precipitosamente si orientarono verso l'esecuzione di una RCU pur non essendosi criteri di assoluta urgenza. A seguito delle manovre di RCU non indicata per insussistenza di effettiva necessità ed improrogabilità si instaurò una Sindrome di Asherman che per il criterio della Scuola Francese del “più probabile che non” si sarebbe evitata se non si fosse proceduto con la suddetta non indicata RCU. Quale conseguenza a cascata, al fine di porre fine alle notevoli sofferenze causate dalla S. di , la Sig.ra fu costretta successivamente a subire una Per_4 Pt_1
isterosalpingectomia perdendo così, definitivamente, la capacità di procreare alla giovane età di 29 anni…”.
Nell'integrazione all'elaborato peritale depositata l'8.05.2023, il consulente ha precisato che, considerato il quadro clinico emorragico della paziente, i sanitari prima di effettuare una revisione chirurgica della cavità uterina, avrebbe dovuto prescrivere all'attrice una terapia medico - farmacologica (già nel 2012 niente affatto sperimentale), ma basata sull'uso di farmaci coagulanti ed uterotonici - che avrebbero potuto ridurre la perdita di sangue e di conseguenza “…evitare la traumatica revisione della cavità uterina che tanti problemi ha poi causato all'attrice….”. Poiché statisticamente il rischio di sviluppare una Sindrome di Asherman dopo una revisione uterina oscilla fra il 25 ed il 32%, se effettuato fra la seconda e la quarta settimana di puerperio, il CTU ha quindi ritenuto censurabile l'operato dei sanitari che successivamente, anche se non vi era certezza dell'indicazione all'intervento, incautamente si determinarono per l'esecuzione della revisione uterina.
La responsabilità dell' per le condotte tenute dal personale medico operante nel nosocomio calatino e per i fatti occorsi ad si appalesa, quindi, sufficientemente Parte_1
chiara e pienamente provata secondo il paradigma, prima richiamato, del cd principio del “più probabile che non”.
Ritiene questo Decidente, invero, che le conclusioni rassegnate dal C.T.U. debbano essere pienamente condivise, in quanto fondate su considerazioni tecnico-scientifiche corrette e su un iter logico argomentativo che appare immune da vizi.
In definitiva, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno azionato da Parte_1
pagina 8 di 10 3. Passando al quantum della richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice, l'elaborato peritale ha accertato il danno biologico permanente nella misura del 25% (considerando l'impossibilità di procreare, che il danno a carico dell'apparato sessuale è di minor gravità e che non si verificano le turbe legate all'asportazione delle ovaie). Il CTU ha accertato, altresì, che dalle lesioni subite dall'attrice, è derivato un danno biologico temporaneo così suddiviso: giorni 30 di Inabilità Temporanea Assoluta (ITA), giorni 30 di Inabilità Temporanea Parziale
(ITP) al 75%, giorni 40 di Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 50%.
In applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024, che costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno (Cass. Civile, n. 14402/2011), tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (28 anni) e della compromissione permanente all'integrità psico-fisica della medesima determinata dal CTU nella misura del 25%, si ottiene il seguente importo:
- € 3.450,00 per 30 giorni di invalidità temporanea totale (€ 115,00 die X 30 gg.);
- € 2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (€ 86,25 die X 30 gg.);
- € 2.300,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (€ 57,50 die X 40 gg.);
- € 134.432,000 danno biologico risarcibile 25% ivi incluso incremento 25% per sofferenza soggettiva;
e così complessivamente pari ad € 175.185,50
Non v'è spazio per il riconoscimento di personalizzazione del quantum risarcitorio, non essendo state provate, né ancor prima allegate, voci di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nella superiore liquidazione.
La somma così come sopra individuata deve essere maggiorata degli interessi dalla data del fatto illecito ad oggi: ciò in ossequio all'orientamento formulato dalla Suprema Corte con la sentenza 22.4.1994-17.2.1995 n. 1712 e presumendo un normale utilizzo del denaro da parte del danneggiato, ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato). Il ristoro degli interessi rappresenta propriamente il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme di denaro dovute a titolo di risarcimento danni che, se tempestivamente corrisposte, avrebbero potute essere investite per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi con la precisazione che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi pagina 9 di 10 sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno in base ad un indice medio
(Tribunale Sez. VIII Napoli 22.02.2018 n. 1925).
Pertanto, l'indice medio del tasso degli interessi calcolato tra la data del sinistro
(24.03.2012) ed oggi è pari a 1,3925.
Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT).
Dalla pubblicazione della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cass. Civile, Sez. III, 03.12.1999, n. 13463;
Cass. Civile, sez. III, 21.04.1998, n. 4030).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al
DM 147/2022 in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00) e, relativamente alla fase decisoria, solo per il deposito della comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale Gravina e Santo Pietro di
Caltagirone di Caltagirone che sono intervenuti su durante il parto avvenuto in Parte_1
data 24.03.2012; accoglie la domanda di risarcimento danni avanzata da e, per l'effetto, Parte_1
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno biologico (non patrimoniale) la complessiva somma di € 175.185,50, oltre interessi come in parte motiva;
condanna altresì la parte convenuta , in persona del legale rappresentante pro CP_9
tempore, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.321,00 per spese,
€ 12.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese forfettarie, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese delle CTU, sì come CP_10
liquidate da separato decreto.
Così deciso in Caltagirone, il 29.01.2025 Il GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Cinzia Cattoretti pagina 10 di 10