Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 27/04/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica nella persona del IC dott. Francesco Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 111/2026 nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 68782 promosso da:
D. S. G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Palermo in via G.
Galilei n. 9 presso lo studio dell’avv. Andrea Avola che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Tiziana G.
OR e dall’avv. Gino Madonia letti gli atti;
udite le parti come da verbale dell’udienza pubblica del 27 febbraio
TT
I)- Con l’atto introduttivo del giudizio, in riassunzione a seguito della sentenza n. 1158 del 2022 del Tribunale di Palermo declinatoria di giurisdizione, D. S. G. ha premesso:
a)- di essere stato dipendente della Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello con qualifica di dirigente medico e di essere cessato dal servizio il 24 novembre 2010 per dimissioni volontarie;
b)- in data 6/12/2010 l'ex INPDAP comunicava che, con determinazione n.OMISSIS, gli era stata riconosciuta la pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 25/10/2010 per un importo annuo lordo di euro 68.510,88 per 13 mensilità;
c)- in data 17/6/2014, tramite il patronato ENCAC, il ricorrente chiedeva all'istituto la riliquidazione del trattamento pensionistico con riferimento alla rivalutazione della posizione variabile aziendale, già riconosciuta e corrisposta dall'azienda ospedaliera;
d)- successivamente l'azienda ospedaliera in data 31/10/2016 e 01/02/2017 inviava all'istituto previdenziale il mod. PA04, contenente la rivalutazione della posizione variabile aziendale;
e)- nonostante fosse in possesso di tutta la documentazione necessaria, l’INPS non ha proceduto alla riliquidazione;
f)- in data 27/12/2017 il dott. D. S. reiterava l'istanza di riliquidazione con nota protocollata al n. 1-4396681840. In data 10/5/2018 il servizio INPS INFORMA inviava un messaggio al cellulare del dott. D. S. con il quale comunicava l'accoglimento della domanda di riliquidazione.
Nonostante tale comunicazione, l'istituto non provvedeva ad operare la riliquidazione della pensione; g)- il 13/12/2018, il dott. D. S.
reiterava la richiesta di riliquidazione;
g)- con nota del 19 aprile 2021, a firma del proprio legale, il ricorrente ha ribadito la richiesta di riliquidazione.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: -
“dichiarare il diritto alla riliquidazione della pensione diretta ordinaria di anzianità secondo il sistema retributivo, avendo l'INPS omesso di calcolare la rivalutazione della posizione variabile aziendale così come da mod. PA04 trasmessi dall'azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia -Cervello”;
conseguentemente “condannare l'INPS a riliquidare la pensione diretta ordinaria di anzianità in essa comprendendo la posizione variabile aziendale;
-condannare l'IN al pagamento della somma di euro 22.874,94 a titolo di differenze tra l'importo erogato e quanto invece dovuto, oltre le successive differenze maturande;
-con vittoria di spese di lite.
II)- In memoria di costituzione l’INPS ha dedotto: a) - di avere richiesto all’ex datore di lavoro del ricorrente -tramite la piattaforma Pass Web- la verifica delle retribuzioni e “dell’ultimo miglio” con riferimento del ricorrente; b)- l’ente ospedaliero procedeva alla regolarizzazione delle DMA; c)- il reparto competente procedeva in data 22 aprile 2022 alla riliquidazione; d) l’imponibile pensionistico acquisito dalle DMA non contiene la specifica delle singole voci retributiva; e)- la competenza alla quantificazione del trattamento spetta esclusivamente all’INPS. E’ stato dunque chiesto il rigetto del ricorso.
III)- All’udienza del 28.03.2024 il IC onerava l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di depositare entro il successivo 30 maggio 2024 una dettagliata relazione in merito alla regolarizzazione della posizione assicurativa del ricorrente prospettata dall’INPS nelle note del 21 febbraio 2024. Con Nota prot.
n. 001- 002270-INT/2024 l’U.O.C. - Risorse Umane del 14.05.2024, l’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello riferiva in merito alla posizione assicurativa del ricorrente, dichiarando che le retribuzioni denunciate nel Mod. PA04 del 26.01.2017 risultavano inserite nel PassWeb ed erano conformi agli anni 2002-2003-2004-2007-2008-20092010.
IV)- Con ordinanza pronunciata all’udienza del 23 aprile 2025 il IC ha disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, designando la dott.ssa Pietra Urbano, consulente del lavoro.
V)- Dopo il deposito della relazione del c.t.u. e lo scambio di memorie, all’udienza del 27 febbraio 2026, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione; il IC ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c.
TO
Il ricorso merita accoglimento nei termini che si esporranno.
Va preliminarmente osservato che, come si evince dal verbale dell’udienza del 23 aprile 2025, da un lato, non vi è stata l’interlocuzione diretta tra il consulente di parte ricorrente e il funzionario responsabile dell’INPS, al fine di determinare la misura esatta del trattamento alla luce della documentazione frattanto trasmessa dall’ex datore di lavoro; dall’altro lato, peraltro, non è stato depositato da parte dell’INPS il foglio di calcolo, dal quale il ricorrente potesse desumere la correttezza della rideterminazione del trattamento pensionistico. Ciò ha reso necessario l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio disposta alla medesima udienza del 23 aprile 2025, di cui è stata incaricata la dott.ssa Pietra Urbano, sui seguenti quesiti: 1)- sulla base dei mod. PA04 e della documentazione in atti proceda il c.t.u. alla determinazione dell'importo della pensione annua spettante al ricorrente, comprensiva del calcolo della perequazione e degli interessi legali oltre che della rivalutazione (ove eccedente la misura degli interessi legali), dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla data del deposito della relazione peritale; 2)- ove emergano differenze in favore del ricorrente fra quanto corrisposto dall’INPS, anche a seguito della riliquidazione, e quanto dovuto sulla base della risposta al quesito sub 1), proceda alla quantificazione degli arretrati e dei relativi accessori (interessi legali, integrati, per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice Istat relativo all'anno di riferimento) dalla data di spettanza e sino al deposito della relazione peritale.
Tanto premesso, il IC condivide i conteggi effettuati dal c.t.u.
dott.ssa Pietra Urbano e contenuti nell’elaborato denominato
“Relazione definitiva e chiarimenti rispetto alle osservazioni contenute nelle deduzioni di parte ricorrente del 16 settembre 2025 e dell’INPS del 22 luglio 2025” acquisito presso la Segreteria della Sezione il 21 ottobre 2025.
Va segnalato che tale relazione è stata redatta dal c.t.u., a seguito di accurata disamina delle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte rispetto alla prima bozza.
Il c.t.u. ha quindi proceduto ai conteggi sulla base della documentazione in atti, avuto riguardo alla disciplina applicabile, trattandosi di pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata con il sistema introdotto dall’art.13 D.lgs. n.503/1992. Tale normativa ha previsto la distinzione della pensione in due quote, c.d. “ prima quota” e la “seconda quota”, riferite rispettivamente alle anzianità contributive maturate prima e dopo il 1° gennaio 1993. La base imponibile sulla quale va calcolata la “prima quota” di pensione, relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1992, è quantificata sulla retribuzione pensionabile alla cessazione (ultimo stipendio). L’individuazione degli emolumenti che compongono la retribuzione pensionabile, eventualmente da aumentare con le maggiorazioni di legge, è costituita dall’ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti, nel rispetto dei principi di tassatività e nominatività, chiaramente espressi nell’ultimo comma dell’art.43 DPR 1092/1973.
La “seconda quota” riguarda l’anzianità contributiva maturata successivamente al 1° gennaio 1993 e deve essere calcolata sulla base della media degli emolumenti percepiti in un periodo di riferimento determinato secondo i criteri indicati dallo stesso D.lgs. n.503/1992
(ultimi 10 anni di servizio).
Inoltre, con la Legge 335/1995 la distinzione fra la prima e seconda quota di pensione ha mantenuto rilevanza solo per l’ipotesi, come quella odierna, di trattamenti di quiescenza da liquidarsi ancora, parzialmente o totalmente, con il sistema retributivo.
Infine, il c.t.u. ha evidenziato che i trattamenti economici accessori sono divenuti pensionabili solo dal 1° gennaio 1996, ai sensi e per gli effetti del comma 9, art.2 Legge 335/95, che ha previsto che tutte le voci accessorie a titolo retributivo percepite dal dipendente pubblico concorrono per la determinazione dell’importo della pensione, solo con riferimento alla “seconda quota”.
Alla luce di tale puntuale premessa normativa, basandosi sulla documentazione presente agli atti, il c.t.u. ha quindi sviluppato i conteggi, che, però, in considerazione delle osservazioni critiche delle parti, sono stati rideterminati in maniera esatta nella summenzionata relazione conclusiva acquisita in Sezione il 21 ottobre 2025.
In tale relazione, attraverso un accurato sviluppo dei calcoli, il c.t.u.
affermato (nella pag. 8) la spettanza al dott. D. S. della somma complessiva di euro 36.995,15, di cui a titolo di differenza PAL lorda
(2010-2025) euro 26.481,50, a titolo di differenza Tredicesima lorda
(2010-2025) euro 2.125,05, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria euro 8.388,60. Va precisato che -come risulta dalla relazione- gli accessori sono stati calcolati sino al 31 ottobre 2025. La parte ricorrente con note del 3 febbraio 2026 ha dichiarato di concordare con tali conteggi.
Il IC condivide gli esiti dei summenzionati calcoli del c.t.u., che risultano puntuali e hanno dato specifico riscontro alle note critiche delle parti.
In conclusione, l’INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo di euro 36.995,15 (di cui euro 26.481,50 per differenze pensionistiche, euro 2.125,05 per differenze a titolo di tredicesima, euro 8.388,60 per interessi legali e rivalutazione sino al 31 ottobre 2025) oltre agli ulteriori interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria
(quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal mese di novembre 2025 e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l’INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del ricorrente- delle spese di lite quantificate in euro 3.400
(tremilaquattrocento/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Secondo il medesimo criterio della soccombenza, vanno poste in via definitiva a carico dell’INPS, in persona del legale rappresentante, le spese dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, come liquidate nel decreto già depositato, pari complessivamente ad euro 2.043,41 oltre IVA, CP ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo di euro 36.995,15 (di cui euro 26.481,50 per differenze pensionistiche, euro 2.125,05 per differenze a titolo di tredicesima, euro 8.388,60 per interessi legali e rivalutazione sino al 31 ottobre 2025) oltre agli ulteriori interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal mese di novembre 2025 e sino al soddisfo;
-condanna l’INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento
-in favore del ricorrente- delle spese di lite quantificate in euro 3.400
(tremilaquattrocento/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
-pone in via definitiva a carico dell’INPS, in persona del legale rappresentante, le spese dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, pari complessivamente ad euro 2.043,41 oltre IVA, CP ed accessori di legge;
-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;
Così deciso in Palermo, il 27 febbraio 2026 Il IC Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositato nei modi di legge Palermo, 24 aprile 2026 Pubblicata il 27 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)