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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1397 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 03/04/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante per la parte ricorrente l'Avv. Balugani per avv. Tomchuk in sostituzione Avv. Parrillo Parte_1
per ditta e avv. Le Pera in Parte_2 Parte_3
sostituzione Avv. Grieco
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Tomchuk eccepisce che nelle note difensive di parte ricorrente vi è la richiesta di pagamento di differenze per lavoro notturno e trasferta che non erano state richieste in ricorso ed eccepisce inoltre la tardività dei documenti prodotti in allegato alle note difensive e delle eccezioni sulla attendibilità del teste precisando in ogni caso che la dichiarazione Tes_1 testimoniale di cui al verbale prodotto da parte ricorrente si riferisce ad un periodo diverso e precedente rispetto a quello oggetto della presente causa. Si riporta alle note difensive autorizzate.
L'Avv. Le Pera si associa alle eccezioni svolte dal difensore di parte convenuta e si riporta alle note difensive Pt_1
autorizzate.
L'Avv. Balugani contesta le deduzioni odierne delle difese di parte convenuta e si riporta alle note difensive autorizzate.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 03/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1397 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 05/09/2023
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._1
dell'avv. BALUGANI GIANFRANCO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. PARRILLO LUCA
ANTONIO VIGLIOTTI (C.F. ), con il patrocinio C.F._2
dell'avv. GRIECO PIETRANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 P.IVA_2
dell'avv. GRIECO PIETRANTONIO
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 4.9.2023 ha convenuto in Parte_4
giudizio le parti indicate in epigrafe ed ha svolto le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che il sig. doveva essere Controparte_2
inquadrato quale operaio di livello IV secondo il CCNL Conserve
1 NT e Industrie per la durata di tutti i rapporti di lavori ivi specificati,
in relazione al periodo oggetto di riconteggio;
accertare e dichiarare che il ricorrente deve percepire le seguenti
differenze retributive: Euro 2.439,17 lordi a carico della società Parte_1
(ottobre 2019 – febbraio 2020), Euro 3.306,75 lordi a carico della ditta individuale (marzo 2020 – marzo 2021), Euro 2.555,75 Parte_2
lordi a carico della società (aprile 2021 – ottobre Parte_3
2021 e agosto 2022 – novembre 2022) oltre interessi, regolarizzazione
contributiva ed eventuali danni morali, conseguentemente;
condannare parti resistenti a corrispondere al ricorrente le seguenti
somme: Euro 2.439,17 lordi a carico della società (ottobre Parte_1
2019 – febbraio 2020), Euro 3.306,75 lordi a carico della ditta individuale
(marzo 2020 – marzo 2021), Euro 2.555,75 lordi a carico Parte_2
della società (aprile 2021 – ottobre 2021 e agosto Parte_3
2022 – novembre 2022) oltre interessi, regolarizzazione contributiva ed
eventuali danni morali;
condannare parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio.
Il ricorrente ha esposto di avere lavorato, con continuità, alle dipendenze dapprima della società dal mese di ottobre 2019, poi da marzo 2020 Pt_1
alle dipendenze della ditta individuale e da aprile 2021 Parte_2
alle dipendenze della precisando che il luogo di Parte_3
lavoro era stato sempre presso lo stabilimento di LE CA (VR), di avere sempre svolto le medesime mansioni di lavorazione, pulizia e preparazione di interiora di animali, con l'orario e nei giorni specificamente indicati. Ha sostenuto che in base alle mansioni effettivamente svolte il corretto inquadramento contrattuale secondo il CCNL Conserve
2 NT-Carni applicato, sarebbe il 4°, quale lavoratore “specializzato su tutte le macchine semplici per la lavorazione e confezionamento”; ha dedotto l'erronea applicazione fino all'autunno 2022 del CCNL richiamato,
il mancato o parziale pagamento delle ore lavorate notturne, ,
2.Si è costituita la società (prima datrice di lavoro Controparte_1
in ordine cronologico, dall'ottobre 2019 al febbraio 2020) la quale ha sostenuto l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, risultando corretto l'inquadramento del lavoratore nel 5° livello CCNL TR Alimentare
riconosciuto, evidenziando che il ricorrente non ha dedotto di essere in possesso di alcuna specializzazione o di avere svolto attività di manutenzione, conduzione o programmazione dei macchinari in uso e lamentando l'omesso espresso raffronto tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali. Ha contestato comunque i conteggi effettuati, elaborati con un metodo di calcolo non comprensibile. Ha contestato l'asserito orario di lavoro svolto dal ricorrente ed ha contestato poiché del tutto generica e infondata la richiesta di risarcimento dei danni morali.
3.Si sono costituite, con il medesimo difensore, la ditta individuale Parte_2
(datrice di lavoro dal 1.3.2020 al 31.3.2021) e la
[...] Controparte_3
(datrice di lavoro dal 1.4.2021 al 30.12.2022) chiedendo il
[...]
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. La ditta individuale ha innanzitutto rilevato la corretta applicazione da parte della stessa del diverso CCNL NT Artigianato e comunque l'indimostrata e generica doglianza del peggioramento del trattamento economico, che è
rimasto lo stesso. Ha altresì ribadito che il ricorrente ha svolto mansioni semplici non essendo mai stato autorizzato alla manutenzione o regolazione dei macchinari, come richiesto esplicitamente dalla direzione di , dove i dipendenti svolgevano la propria attività. Ha Parte_5
3 dedotto che sin dall'assunzione il ricorrente ha lavorato presso i locali di
, a LE CA (VR), ed ha utilizzato il coltello per Parte_5
separare tra loro i quattro stomaci bovini e inserendo ciascun di essi in macchine centrifughe semplici – di proprietà - per la loro Parte_5
pulizia e lavaggio;
queste macchine, classificate semplici perché sono fondamentalmente lavatrici ad acqua calda già preimpostate dalla casa produttrice “ ”, devono solo essere attivate tramite pulsanti di Parte_6
comando start-stop per effettuare il ciclo di lavaggio con tempi preimpostati. Non è previsto il taglio di pelli in eccesso, anche perché la ditta non ha mai svolto tale tipo di attività proprio perché Parte_2
non ha “materiale” che necessita di ciò. Quanto al lavoro notturno ha dedotto l'infondatezza della generica ed indimostrata pretesa. Analoghe
difese sono state svolte dalla società Parte_3
4.All'udienza del 11.4.2024 i difensori delle parti convenute riferivano della loro indisponibilità a qualsiasi soluzione conciliativa. Il giudice ha quindi ammesso le prove testimoniali che sono state assunte all'udienza del
26.11.2024. All'esito della prova, autorizzato il deposito delle note conclusive richieste, il giudice, sentite le conclusioni delle parti all'udienza odierna celebratasi, su richiesta, in modalità da remoto, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato. Nella presente sentenza si recepisce lo sviluppo argomentativo contenuto nella sentenza n. 34/2025 pronunciata dal Tribunale di Verona nella causa n. 605/2023,
con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da altro lavoratore nei confronti delle medesime convenute ed avente per oggetto la domanda di
4 riconoscimento del livello IV con riferimento alle medesime mansioni presso lo stabilimento di LE CA
5.Il ricorrente, come risulta dai documenti in atti, è stato inizialmente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla società Pt_1
con mansioni di “operaio” ed inquadrato al 5°livello del CCNL
[...]
NT TR, con decorrenza dal 21.10.2019 presso lo stabilimento a LE CA;
passava, senza soluzione di continuità Parte_5
per effetto di cessione d'azienda, alle dipendenze della ditta individuale
, con decorrenza dal 1.3.2020; con decorrenza dal Parte_2
1.4.2021, la ditta individuale si è trasformata in con Parte_3
continuità del rapporto di lavoro e con applicazione del CCNL NT
Artigiani, già applicato dalla ditta individuale (doc. 1 ricorrente).
6.Il ricorrente nel richiedere le differenze retributive derivanti dall'asserito diritto al riconoscimento del livello 4° CCNL NT TR (di cui viene riportata la declaratoria, par. 6 pag. 3) si è limitato a descrivere le mansioni in concreto svolte: “ Il ricorrente, durante il precitato periodo
lavorativo ha sempre svolto le mansioni di lavorazione, pulizia e
preparazione delle interiora animali: carico/scarico, svuotamento,
lavaggio, taglio ed eliminazione del grasso con coltelli, nello specifico lo
stesso si occupa di togliere il grasso dalla trippa e togliere le budella,
usando un coltello per detta pulizia, si occupa della pulizia delle centopelle
e del frasme, detta attività di pulizia avviene su una cassa e la viene Pt_7
poi lavata tramite un macchinario che è azionato con dei pulsanti, la
trippa, da ultimo viene posta dal lavoratore dentro una cassetta e portata via” ( par. 3, pag. 2), senza dedurre espressamente gli specifici profili caratterizzanti e i motivi per cui ritiene che tali mansioni siano riconducibili
5 al superiore livello (e senza per vero nemmeno riportare la declaratoria del livello riconosciuto).
6.1 Se ciò appare sufficiente a ritenere assolti gli oneri di cui all'art. 414
nn. 3 e 4 c.p.c.( cfr. Cass., 7524/2009) per escludere la nullità del ricorso, non può in questa sede essere dimenticato che: “Il lavoratore che agisca
in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e,
in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili
caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì
espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di
avere concretamente svolto” (cfr. ex multis Cass., 8025/2003).
Infatti, come noto, la decisione del giudice in subiecta materia deve essere presa all'esito del giudizio c.d. “trifasico” (da ultimo Cass., 15677/2024 e precedenti ivi richiamati): “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d.
trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”.
6.2In base alle coordinate interpretative richiamate, va innanzitutto rilevato che il ricorrente si è limitato nell'atto introduttivo ad affermare,
apoditticamente, la corrispondenza dei compiti espletati a quelli tipici del
4° livello, senza tuttavia operare alcun raffronto con le attività descritte nelle diverse declaratorie;
non potendo la mera trascrizione delle declaratorie (rectius della declaratoria) sopperire alla mancata comparazione, il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione, prima ancora che a quello di prova, come puntualmente eccepito dalla difese di
6 Tale carenza allegativa originaria, non può ritenersi sanata dalle Parte_1
deduzioni in tal senso svolte tardivamente solo nelle note conclusive autorizzate.
7.Stante le puntuali deduzioni delle resistenti in relazione alle declaratorie ed ai livelli, si è potuto comunque, nei limiti delle allegazioni delle parti,
procedere alla necessaria comparazione, secondo i principi richiamati,
sulla base dell'esito dell'istruttoria ammessa.
7.1 L'art. 26 del CCNL NT TR (doc. 3 ricorrente) prevede per gli operai di cui al 5°livello riconosciuto la seguente declaratoria:
“lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con
le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento
e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività
produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori”.
7.2 Il superiore 4° livello, invocato dal ricorrente (pag. 3 del ricorso, par. 5
e 6) prevede per gli operai la seguente declaratoria: “[…] i lavoratori
specializzati che svolgono attività tecnicopratiche nelle operazioni di
manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine
complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
i lavoratori
specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti
capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori
aziendali, nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori
specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato
esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine
semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro
messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione”.
7 7.3 Dal raffronto tra le declaratorie richiamate appare evidente che l'elemento caratterizzante il superiore livello è il possesso di conoscenze tecnico-pratiche (“lavoratori specializzati”) necessarie per la conduzione di impianti di produzione o macchine complesse, con capacità di regolazione e messa a punto;
la declaratoria si estende anche a coloro che hanno acquisito una professionalità specifica per prolungato esercizio della mansione che consente loro di operare su tutte le macchine semplici,
specializzazione che si desume dal fatto che la loro attività non deve limitarsi al cambio dei formati ma si deve estendere alla messa a punto ed agli interventi di ordinaria manutenzione degli stessi macchinari semplici.
Si tratta in sostanza di verificare se il ricorrente abbia o meno provato la sua “specializzazione” e se l'uso del macchinario indicato presso il reparto
“tripperia”, possa o meno rientrare tra quelli caratterizzanti il profilo del superiore livello.
7.4 Dalla prova testimoniale svolta è emerso che il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni: “Io ero addetto alla lavorazione della trippa, a noi arrivava la trippa intera e cioè lo stomaco dell'animale, noi dovevamo
tagliare via il grasso con il coltello lavorando a mano, dovevamo togliere la
“centopelli” con il coltello e poi il frasame che è sempre una parte dello
stomaco e poi dovevamo svuotare la trippa dai residui della digestione
sempre a mano, poi mettevano sul carrello 10-12 trippe. Il carrello serviva
per caricare la trippa in una macchina per il lavaggio. Il carrello veniva
sollevato con una catena che veniva azionata in automatico dalla
macchina. La macchina doveva essere regolata perché vi erano diverse
temperature per il lavaggio della trippa, della centopelli oppure del
frasame o dei trippini (trippa di animali di pochi mesi). La regolazione
veniva fatta su un display con una tastiera. Una volta regolata, la
8 macchina funziona in automatico. Quando finisce di lavare si apre da sola
e noi dovevamo versare acqua fredda perché la temperatura è molto alta.
Una volta raffreddata noi dovevamo aprire la trippa e poi rimetterla sul carrello per caricarla su un'altra macchina di tipo simile, che però serviva
per togliere il grasso. La macchina era già regolata ma talvolta se vedevamo che l'acqua era troppo fredda potevamo alzare la temperatura
utilizzando la tastiera su un display che era su un quadretto vicino alla
macchina, ma separato. Finito il lavaggio mettevamo l'acqua fredda e poi
mettevamo le trippe su dei ganci e poi li portavamo nella cella frigorifera. Il
grasso rimosso dalla trippa lo mettevamo in cella.(v. dichiarazioni del teste
, ex dipendente delle resistenti, il quale ha promosso la Testimone_2
causa n. 605/2023, sopra citata, nei confronti delle convenute con le medesime rivendicazioni per livello superiore o orario di lavoro).
7.4.1.Allo stesso modo il teste (ex dipendente che promosso Tes_3
causa per il licenziamento intimato da e conclusa con Parte_3
accordo di conciliazione) ha dichiarato: “Io facevo da caposquadra perché
ero quello che lavorava lì da più tempo. Il ricorrente aveva già esperienza
del lavoro di macellaio.
C'erano due macchine che servivano per la pulizia della . Una Pt_7
macchina faceva il lavaggio e l'altra tirava via il grasso dalla trippa.
La macchina del lavaggio aveva quattro ricette già programmate per i
diversi tipi di prodotto. La ricetta si sceglieva utilizzando un display e poi
c'erano i pulsanti dello start e per il carico. La lavatrice faceva il suo ciclo e
poi si apriva in automatico. Bisognava controllare il display con la temperatura perché poteva succedere che andasse via l'acqua calda e si
rovinasse il prodotto. In questi casi si doveva fermare la macchina e aspettare che la caldaia fornisse di nuovo l'acqua calda.
9 Quando c'era qualcosa che non andava nella macchina chiamavamo il
tecnico della noi non dovevamo mettere mano nelle cose Pt_5
tecniche e meccaniche.
Dopo il lavaggio, il prodotto veniva caricato nella macchina sgrassatrice, che aveva anch'essa le ricette per i diversi prodotti, perché anche questa macchina funzionava con l'acqua calda. Si doveva scegliere la ricetta con
il display e controllare sempre la temperatura giusta e i giri della pietra
rotante che erano diversi a seconda del tipo di prodotto.”.
7.4.2.Infine il teste di parte resistente, dipendente delle Testimone_4
resistenti, addetto al reparto tripperia ha confermato: “Nel mattatoio vi è
una locale separato e collegato con scivolo al mattatoio, denominato
tripperia. Nel locale avevamo a disposizione un banco di lavoro in acciaio
e due macchine lavatrici. Noi ricevevano tramite gli scivoli il prodotto intero
e cioè il pacco intestinale intero da dividere. La divisione si fa a mano e
con il coltello. E' un'operazione molto semplice che personalmente ho
imparato in una settimana. Una volta separati i vari intestini si procede al
lavaggio. Uno degli stomaci si lava a mano con acqua corrente fredda,
mentre gli altri tre stomaci si lavano con le macchine centrifughe lavatrici
che hanno un cestello rotante in orizzontale con apertura su un lato. Il
carico viene fatto automaticamente con dei cestelli in inox. Le macchine
sono già preimpostate con il programma previsto per ciascuno stomaco da lavare. L'unica cosa a cui si deve stare attenti e non mettere nello stresso cestello tipi di articoli diversi. Il cestello, chiamato “marna”, viene
caricato automaticamente. Il nostro compito è di avviare il ciclo azionando
un pulsante di start e aspettare che la macchina completi il ciclo e sia
pronta per ricevere il ciclo. Si deve cambiare il programma solo quando si
cambia il prodotto, ma ciò avviene solo qualche volta, perché si possono
10 fare in genere moltissimi cicli di seguito con lo stesso tipo di prodotto. Il ciclo si ripete sino alla fine del lavoro. Il “frasame” è uno stomaco, detto anche abomaso. E' il più piccolo stomaco, che però non viene lavato con
la macchina, perché poi sarà lavorato presso altri stabilimenti.
Le macchine sono due: una è la pelatrice che ho descritto e poi c'è la grassatrice o raffinatrice. L'unica differenza sta nel fatto che la sgrassatrice all'interno ha un disco abrasivo che pulisce la superfice del
prodotto che è stato lavato con la prima macchina.
Questa macchina ha un solo programma di funzionamento e si deve solo
farla partire con lo start.
Poi alcuni degli stomaci vengono appesi su dei ganci per lo
sgocciolamento e raffreddamento e gli altri pezzi su pianali d'acciaio per il
raffreddamento, e poi vengono messi in cella frigorifera oppure caricati
subito su autocarri se devono partire in giornata.
Io ho lavorato alla con il ricorrente, che faceva le mansioni che Pt_5
ho descritto, ci si ruotava nelle varie mansioni, bisognava sapere fare
tutto, ma si trattava comunque di mansioni semplici e ripetitive.
Per quanto riguarda gli orari, noi seguivamo gli orari e i quantitativi imposti
dall'impianto di macellazione. Vi erano delle giornate in cui non si
macellava e quindi non lavoravamo perché noi operavamo sempre sul
prodotto fresco di macellazione.
…..Non venivano fatti corsi di formazione, perché non ce n'è bisogno, noi
scambiavamo tra colleghi le istruzioni su come fare le varie operazioni. In
genere dopo circa una settimana - dieci giorni si riesce ad avere una esperienza tale da potere fare un po' di tutto.
Le macchine come le altre attrezzature erano di proprietà la Pt_5
nostra ditta, a seguito di diffida di ci ha vietato di intervenire Pt_5
11 sulle macchine e quadri elettrici perché avevano visto che qualcuno di noi
avevamo fatto questi interventi. In caso di problemi di funzionamento noi
dovevamo chiamare il personale della che faceva intervenire il Pt_5
loro tecnico. La i disse di lasciare la sala così come era alla fine Pt_5
del nostro lavoro perché loro avevano una ditta specializzata che si
occupava del lavaggio delle macchine e delle altre attrezzature.
Nel nostro lavoro non si opera su pelli in senso tecnico, c'è una parte dello stomaco chiamata “centopelli” e tecnicamente “omaso”.
7.4.3.Quanto all'attendibilità di quest'ultimo teste, la difesa di parte ricorrente, nelle note difensive autorizzate, ha richiamato le dichiarazioni rese dal teste in altro procedimento dinanzi al Tribunale di Modena, Tes_4
sulla base delle quali, contrariamente a quanto dichiarato nel presente procedimento, si evincerebbe una sua presenza continuativa in altro reparto, sito in provincia di Modena. Inoltre nella causa dinanzi al
Tribunale di Modena il teste ha dichiarato di essere socio Tes_4
amministratore della La parte ricorrente ha allegato alle note Parte_1
difensive il ricorso proposto nella dinanzi al Tribunale di Modena e il verbale contenente le dichiarazioni del teste in quel procedimento Tes_4
La parte ricorrente non ha eccepito tempestivamente l'incapacità del teste ex art. 246 c.p.c.
I profili evidenziati dalla parte ricorrente e la qualità di dipendente e socio del teste inducono comunque a dover vagliare con particolare rigore le dichiarazioni rese dal sig. E' evidente che anche se non fosse Tes_4
provata una sua presenza quotidiana a LE CA (negata dal teste nella presente causa) nulla esclude che il teste fosse a Tes_2
conoscenza delle mansioni svolte in questa sede. Peraltro la descrizione delle mansioni non diverge sostanzialmente da quella riferita nelle
12 dichiarazioni dei testi di parte ricorrente e comunque i periodi oggetto delle due testimonianze non sono temporalmente sovrapponibili.
7.5 La lettura complessiva delle dichiarazioni rese dai testimoni, consente di ritenere infondata la pretesa del ricorrente. Appare evidente che l'attività
lavorativa svolta dal ricorrente non richiedeva alcuna specializzazione
(circostanza questa per vero nemmeno dedotta dal ricorrente nel proprio atto introduttivo) e soprattutto che la macchina utilizzata non era affatto complessa e che l'addetto non doveva né regolarla né metterla a punto,
né tantomeno che doveva occuparsi della sua manutenzione. Il ricorrente,
si è sempre limitato ad effettuare il sezionamento del corpo intestinale dei bovini, separandone i 4 stomaci con l'uso di semplici coltelli, inserendo successivamente prodotti all'interno di macchine centrifughe per la loro pulizia e lavaggio attivabili tramite un semplice pulsante di comando start /
stop.
7.6 Sul punto le testimonianze riportate appaiono concordi e lineari in relazione alle circostanze dirimenti: l'attività degli operai si limita all'avvio della macchina in base al tipo di prodotto inserito, nessuna programmazione deve essere eseguita;
si tratta di mansioni che risultano quindi riconducibili alla nozione di “cambio dei formati”, che esclude, per espressa previsione contrattual-collettiva, l'applicazione del superiore livello invocato.
8. i conteggi depositati dalla parte ricorrente (doc. 3) apparentemente riportano differenze derivanti dalla sola applicazione dei minimi tabellari del IV livello, fatta eccezione per il 2022 in cui, nei mesi di ottobre e novembre, vi è computata una modesta differenza tra il dovuto e il percepito (€ 194,16 complessivi) per lo straordinario diurno, che non è
stato oggetto di domanda specifica nel presente procedimento
13 9. Per tutte le suesposte considerazioni, ogni ulteriore e diverso profilo assorbito, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (scaglione
1100-5200), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria, fase decisionale), la semplicità
delle questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione e la complessiva condotta processuale delle parti, secondo i parametri di cui al DM 55/14
s.m.i. Per ditta e la liquidazione è unitaria, tenuto Parte_2 Parte_3
conto del medesimo patrocinio legale e delle comuni argomentazioni difensive
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2)condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di in liquidazione che liquida in Euro 2.000 per compensi Parte_1
professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e
CPA, da distrarsi in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.;
3)condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di e che liquida in complessivi Euro Parte_2 Parte_3
2.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 3.4.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
14
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1397 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 03/04/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante per la parte ricorrente l'Avv. Balugani per avv. Tomchuk in sostituzione Avv. Parrillo Parte_1
per ditta e avv. Le Pera in Parte_2 Parte_3
sostituzione Avv. Grieco
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Tomchuk eccepisce che nelle note difensive di parte ricorrente vi è la richiesta di pagamento di differenze per lavoro notturno e trasferta che non erano state richieste in ricorso ed eccepisce inoltre la tardività dei documenti prodotti in allegato alle note difensive e delle eccezioni sulla attendibilità del teste precisando in ogni caso che la dichiarazione Tes_1 testimoniale di cui al verbale prodotto da parte ricorrente si riferisce ad un periodo diverso e precedente rispetto a quello oggetto della presente causa. Si riporta alle note difensive autorizzate.
L'Avv. Le Pera si associa alle eccezioni svolte dal difensore di parte convenuta e si riporta alle note difensive Pt_1
autorizzate.
L'Avv. Balugani contesta le deduzioni odierne delle difese di parte convenuta e si riporta alle note difensive autorizzate.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 03/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1397 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 05/09/2023
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._1
dell'avv. BALUGANI GIANFRANCO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. PARRILLO LUCA
ANTONIO VIGLIOTTI (C.F. ), con il patrocinio C.F._2
dell'avv. GRIECO PIETRANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 P.IVA_2
dell'avv. GRIECO PIETRANTONIO
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 4.9.2023 ha convenuto in Parte_4
giudizio le parti indicate in epigrafe ed ha svolto le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che il sig. doveva essere Controparte_2
inquadrato quale operaio di livello IV secondo il CCNL Conserve
1 NT e Industrie per la durata di tutti i rapporti di lavori ivi specificati,
in relazione al periodo oggetto di riconteggio;
accertare e dichiarare che il ricorrente deve percepire le seguenti
differenze retributive: Euro 2.439,17 lordi a carico della società Parte_1
(ottobre 2019 – febbraio 2020), Euro 3.306,75 lordi a carico della ditta individuale (marzo 2020 – marzo 2021), Euro 2.555,75 Parte_2
lordi a carico della società (aprile 2021 – ottobre Parte_3
2021 e agosto 2022 – novembre 2022) oltre interessi, regolarizzazione
contributiva ed eventuali danni morali, conseguentemente;
condannare parti resistenti a corrispondere al ricorrente le seguenti
somme: Euro 2.439,17 lordi a carico della società (ottobre Parte_1
2019 – febbraio 2020), Euro 3.306,75 lordi a carico della ditta individuale
(marzo 2020 – marzo 2021), Euro 2.555,75 lordi a carico Parte_2
della società (aprile 2021 – ottobre 2021 e agosto Parte_3
2022 – novembre 2022) oltre interessi, regolarizzazione contributiva ed
eventuali danni morali;
condannare parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio.
Il ricorrente ha esposto di avere lavorato, con continuità, alle dipendenze dapprima della società dal mese di ottobre 2019, poi da marzo 2020 Pt_1
alle dipendenze della ditta individuale e da aprile 2021 Parte_2
alle dipendenze della precisando che il luogo di Parte_3
lavoro era stato sempre presso lo stabilimento di LE CA (VR), di avere sempre svolto le medesime mansioni di lavorazione, pulizia e preparazione di interiora di animali, con l'orario e nei giorni specificamente indicati. Ha sostenuto che in base alle mansioni effettivamente svolte il corretto inquadramento contrattuale secondo il CCNL Conserve
2 NT-Carni applicato, sarebbe il 4°, quale lavoratore “specializzato su tutte le macchine semplici per la lavorazione e confezionamento”; ha dedotto l'erronea applicazione fino all'autunno 2022 del CCNL richiamato,
il mancato o parziale pagamento delle ore lavorate notturne, ,
2.Si è costituita la società (prima datrice di lavoro Controparte_1
in ordine cronologico, dall'ottobre 2019 al febbraio 2020) la quale ha sostenuto l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, risultando corretto l'inquadramento del lavoratore nel 5° livello CCNL TR Alimentare
riconosciuto, evidenziando che il ricorrente non ha dedotto di essere in possesso di alcuna specializzazione o di avere svolto attività di manutenzione, conduzione o programmazione dei macchinari in uso e lamentando l'omesso espresso raffronto tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali. Ha contestato comunque i conteggi effettuati, elaborati con un metodo di calcolo non comprensibile. Ha contestato l'asserito orario di lavoro svolto dal ricorrente ed ha contestato poiché del tutto generica e infondata la richiesta di risarcimento dei danni morali.
3.Si sono costituite, con il medesimo difensore, la ditta individuale Parte_2
(datrice di lavoro dal 1.3.2020 al 31.3.2021) e la
[...] Controparte_3
(datrice di lavoro dal 1.4.2021 al 30.12.2022) chiedendo il
[...]
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. La ditta individuale ha innanzitutto rilevato la corretta applicazione da parte della stessa del diverso CCNL NT Artigianato e comunque l'indimostrata e generica doglianza del peggioramento del trattamento economico, che è
rimasto lo stesso. Ha altresì ribadito che il ricorrente ha svolto mansioni semplici non essendo mai stato autorizzato alla manutenzione o regolazione dei macchinari, come richiesto esplicitamente dalla direzione di , dove i dipendenti svolgevano la propria attività. Ha Parte_5
3 dedotto che sin dall'assunzione il ricorrente ha lavorato presso i locali di
, a LE CA (VR), ed ha utilizzato il coltello per Parte_5
separare tra loro i quattro stomaci bovini e inserendo ciascun di essi in macchine centrifughe semplici – di proprietà - per la loro Parte_5
pulizia e lavaggio;
queste macchine, classificate semplici perché sono fondamentalmente lavatrici ad acqua calda già preimpostate dalla casa produttrice “ ”, devono solo essere attivate tramite pulsanti di Parte_6
comando start-stop per effettuare il ciclo di lavaggio con tempi preimpostati. Non è previsto il taglio di pelli in eccesso, anche perché la ditta non ha mai svolto tale tipo di attività proprio perché Parte_2
non ha “materiale” che necessita di ciò. Quanto al lavoro notturno ha dedotto l'infondatezza della generica ed indimostrata pretesa. Analoghe
difese sono state svolte dalla società Parte_3
4.All'udienza del 11.4.2024 i difensori delle parti convenute riferivano della loro indisponibilità a qualsiasi soluzione conciliativa. Il giudice ha quindi ammesso le prove testimoniali che sono state assunte all'udienza del
26.11.2024. All'esito della prova, autorizzato il deposito delle note conclusive richieste, il giudice, sentite le conclusioni delle parti all'udienza odierna celebratasi, su richiesta, in modalità da remoto, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato. Nella presente sentenza si recepisce lo sviluppo argomentativo contenuto nella sentenza n. 34/2025 pronunciata dal Tribunale di Verona nella causa n. 605/2023,
con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da altro lavoratore nei confronti delle medesime convenute ed avente per oggetto la domanda di
4 riconoscimento del livello IV con riferimento alle medesime mansioni presso lo stabilimento di LE CA
5.Il ricorrente, come risulta dai documenti in atti, è stato inizialmente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla società Pt_1
con mansioni di “operaio” ed inquadrato al 5°livello del CCNL
[...]
NT TR, con decorrenza dal 21.10.2019 presso lo stabilimento a LE CA;
passava, senza soluzione di continuità Parte_5
per effetto di cessione d'azienda, alle dipendenze della ditta individuale
, con decorrenza dal 1.3.2020; con decorrenza dal Parte_2
1.4.2021, la ditta individuale si è trasformata in con Parte_3
continuità del rapporto di lavoro e con applicazione del CCNL NT
Artigiani, già applicato dalla ditta individuale (doc. 1 ricorrente).
6.Il ricorrente nel richiedere le differenze retributive derivanti dall'asserito diritto al riconoscimento del livello 4° CCNL NT TR (di cui viene riportata la declaratoria, par. 6 pag. 3) si è limitato a descrivere le mansioni in concreto svolte: “ Il ricorrente, durante il precitato periodo
lavorativo ha sempre svolto le mansioni di lavorazione, pulizia e
preparazione delle interiora animali: carico/scarico, svuotamento,
lavaggio, taglio ed eliminazione del grasso con coltelli, nello specifico lo
stesso si occupa di togliere il grasso dalla trippa e togliere le budella,
usando un coltello per detta pulizia, si occupa della pulizia delle centopelle
e del frasme, detta attività di pulizia avviene su una cassa e la viene Pt_7
poi lavata tramite un macchinario che è azionato con dei pulsanti, la
trippa, da ultimo viene posta dal lavoratore dentro una cassetta e portata via” ( par. 3, pag. 2), senza dedurre espressamente gli specifici profili caratterizzanti e i motivi per cui ritiene che tali mansioni siano riconducibili
5 al superiore livello (e senza per vero nemmeno riportare la declaratoria del livello riconosciuto).
6.1 Se ciò appare sufficiente a ritenere assolti gli oneri di cui all'art. 414
nn. 3 e 4 c.p.c.( cfr. Cass., 7524/2009) per escludere la nullità del ricorso, non può in questa sede essere dimenticato che: “Il lavoratore che agisca
in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e,
in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili
caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì
espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di
avere concretamente svolto” (cfr. ex multis Cass., 8025/2003).
Infatti, come noto, la decisione del giudice in subiecta materia deve essere presa all'esito del giudizio c.d. “trifasico” (da ultimo Cass., 15677/2024 e precedenti ivi richiamati): “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d.
trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”.
6.2In base alle coordinate interpretative richiamate, va innanzitutto rilevato che il ricorrente si è limitato nell'atto introduttivo ad affermare,
apoditticamente, la corrispondenza dei compiti espletati a quelli tipici del
4° livello, senza tuttavia operare alcun raffronto con le attività descritte nelle diverse declaratorie;
non potendo la mera trascrizione delle declaratorie (rectius della declaratoria) sopperire alla mancata comparazione, il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione, prima ancora che a quello di prova, come puntualmente eccepito dalla difese di
6 Tale carenza allegativa originaria, non può ritenersi sanata dalle Parte_1
deduzioni in tal senso svolte tardivamente solo nelle note conclusive autorizzate.
7.Stante le puntuali deduzioni delle resistenti in relazione alle declaratorie ed ai livelli, si è potuto comunque, nei limiti delle allegazioni delle parti,
procedere alla necessaria comparazione, secondo i principi richiamati,
sulla base dell'esito dell'istruttoria ammessa.
7.1 L'art. 26 del CCNL NT TR (doc. 3 ricorrente) prevede per gli operai di cui al 5°livello riconosciuto la seguente declaratoria:
“lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con
le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento
e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività
produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori”.
7.2 Il superiore 4° livello, invocato dal ricorrente (pag. 3 del ricorso, par. 5
e 6) prevede per gli operai la seguente declaratoria: “[…] i lavoratori
specializzati che svolgono attività tecnicopratiche nelle operazioni di
manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine
complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
i lavoratori
specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti
capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori
aziendali, nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori
specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato
esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine
semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro
messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione”.
7 7.3 Dal raffronto tra le declaratorie richiamate appare evidente che l'elemento caratterizzante il superiore livello è il possesso di conoscenze tecnico-pratiche (“lavoratori specializzati”) necessarie per la conduzione di impianti di produzione o macchine complesse, con capacità di regolazione e messa a punto;
la declaratoria si estende anche a coloro che hanno acquisito una professionalità specifica per prolungato esercizio della mansione che consente loro di operare su tutte le macchine semplici,
specializzazione che si desume dal fatto che la loro attività non deve limitarsi al cambio dei formati ma si deve estendere alla messa a punto ed agli interventi di ordinaria manutenzione degli stessi macchinari semplici.
Si tratta in sostanza di verificare se il ricorrente abbia o meno provato la sua “specializzazione” e se l'uso del macchinario indicato presso il reparto
“tripperia”, possa o meno rientrare tra quelli caratterizzanti il profilo del superiore livello.
7.4 Dalla prova testimoniale svolta è emerso che il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni: “Io ero addetto alla lavorazione della trippa, a noi arrivava la trippa intera e cioè lo stomaco dell'animale, noi dovevamo
tagliare via il grasso con il coltello lavorando a mano, dovevamo togliere la
“centopelli” con il coltello e poi il frasame che è sempre una parte dello
stomaco e poi dovevamo svuotare la trippa dai residui della digestione
sempre a mano, poi mettevano sul carrello 10-12 trippe. Il carrello serviva
per caricare la trippa in una macchina per il lavaggio. Il carrello veniva
sollevato con una catena che veniva azionata in automatico dalla
macchina. La macchina doveva essere regolata perché vi erano diverse
temperature per il lavaggio della trippa, della centopelli oppure del
frasame o dei trippini (trippa di animali di pochi mesi). La regolazione
veniva fatta su un display con una tastiera. Una volta regolata, la
8 macchina funziona in automatico. Quando finisce di lavare si apre da sola
e noi dovevamo versare acqua fredda perché la temperatura è molto alta.
Una volta raffreddata noi dovevamo aprire la trippa e poi rimetterla sul carrello per caricarla su un'altra macchina di tipo simile, che però serviva
per togliere il grasso. La macchina era già regolata ma talvolta se vedevamo che l'acqua era troppo fredda potevamo alzare la temperatura
utilizzando la tastiera su un display che era su un quadretto vicino alla
macchina, ma separato. Finito il lavaggio mettevamo l'acqua fredda e poi
mettevamo le trippe su dei ganci e poi li portavamo nella cella frigorifera. Il
grasso rimosso dalla trippa lo mettevamo in cella.(v. dichiarazioni del teste
, ex dipendente delle resistenti, il quale ha promosso la Testimone_2
causa n. 605/2023, sopra citata, nei confronti delle convenute con le medesime rivendicazioni per livello superiore o orario di lavoro).
7.4.1.Allo stesso modo il teste (ex dipendente che promosso Tes_3
causa per il licenziamento intimato da e conclusa con Parte_3
accordo di conciliazione) ha dichiarato: “Io facevo da caposquadra perché
ero quello che lavorava lì da più tempo. Il ricorrente aveva già esperienza
del lavoro di macellaio.
C'erano due macchine che servivano per la pulizia della . Una Pt_7
macchina faceva il lavaggio e l'altra tirava via il grasso dalla trippa.
La macchina del lavaggio aveva quattro ricette già programmate per i
diversi tipi di prodotto. La ricetta si sceglieva utilizzando un display e poi
c'erano i pulsanti dello start e per il carico. La lavatrice faceva il suo ciclo e
poi si apriva in automatico. Bisognava controllare il display con la temperatura perché poteva succedere che andasse via l'acqua calda e si
rovinasse il prodotto. In questi casi si doveva fermare la macchina e aspettare che la caldaia fornisse di nuovo l'acqua calda.
9 Quando c'era qualcosa che non andava nella macchina chiamavamo il
tecnico della noi non dovevamo mettere mano nelle cose Pt_5
tecniche e meccaniche.
Dopo il lavaggio, il prodotto veniva caricato nella macchina sgrassatrice, che aveva anch'essa le ricette per i diversi prodotti, perché anche questa macchina funzionava con l'acqua calda. Si doveva scegliere la ricetta con
il display e controllare sempre la temperatura giusta e i giri della pietra
rotante che erano diversi a seconda del tipo di prodotto.”.
7.4.2.Infine il teste di parte resistente, dipendente delle Testimone_4
resistenti, addetto al reparto tripperia ha confermato: “Nel mattatoio vi è
una locale separato e collegato con scivolo al mattatoio, denominato
tripperia. Nel locale avevamo a disposizione un banco di lavoro in acciaio
e due macchine lavatrici. Noi ricevevano tramite gli scivoli il prodotto intero
e cioè il pacco intestinale intero da dividere. La divisione si fa a mano e
con il coltello. E' un'operazione molto semplice che personalmente ho
imparato in una settimana. Una volta separati i vari intestini si procede al
lavaggio. Uno degli stomaci si lava a mano con acqua corrente fredda,
mentre gli altri tre stomaci si lavano con le macchine centrifughe lavatrici
che hanno un cestello rotante in orizzontale con apertura su un lato. Il
carico viene fatto automaticamente con dei cestelli in inox. Le macchine
sono già preimpostate con il programma previsto per ciascuno stomaco da lavare. L'unica cosa a cui si deve stare attenti e non mettere nello stresso cestello tipi di articoli diversi. Il cestello, chiamato “marna”, viene
caricato automaticamente. Il nostro compito è di avviare il ciclo azionando
un pulsante di start e aspettare che la macchina completi il ciclo e sia
pronta per ricevere il ciclo. Si deve cambiare il programma solo quando si
cambia il prodotto, ma ciò avviene solo qualche volta, perché si possono
10 fare in genere moltissimi cicli di seguito con lo stesso tipo di prodotto. Il ciclo si ripete sino alla fine del lavoro. Il “frasame” è uno stomaco, detto anche abomaso. E' il più piccolo stomaco, che però non viene lavato con
la macchina, perché poi sarà lavorato presso altri stabilimenti.
Le macchine sono due: una è la pelatrice che ho descritto e poi c'è la grassatrice o raffinatrice. L'unica differenza sta nel fatto che la sgrassatrice all'interno ha un disco abrasivo che pulisce la superfice del
prodotto che è stato lavato con la prima macchina.
Questa macchina ha un solo programma di funzionamento e si deve solo
farla partire con lo start.
Poi alcuni degli stomaci vengono appesi su dei ganci per lo
sgocciolamento e raffreddamento e gli altri pezzi su pianali d'acciaio per il
raffreddamento, e poi vengono messi in cella frigorifera oppure caricati
subito su autocarri se devono partire in giornata.
Io ho lavorato alla con il ricorrente, che faceva le mansioni che Pt_5
ho descritto, ci si ruotava nelle varie mansioni, bisognava sapere fare
tutto, ma si trattava comunque di mansioni semplici e ripetitive.
Per quanto riguarda gli orari, noi seguivamo gli orari e i quantitativi imposti
dall'impianto di macellazione. Vi erano delle giornate in cui non si
macellava e quindi non lavoravamo perché noi operavamo sempre sul
prodotto fresco di macellazione.
…..Non venivano fatti corsi di formazione, perché non ce n'è bisogno, noi
scambiavamo tra colleghi le istruzioni su come fare le varie operazioni. In
genere dopo circa una settimana - dieci giorni si riesce ad avere una esperienza tale da potere fare un po' di tutto.
Le macchine come le altre attrezzature erano di proprietà la Pt_5
nostra ditta, a seguito di diffida di ci ha vietato di intervenire Pt_5
11 sulle macchine e quadri elettrici perché avevano visto che qualcuno di noi
avevamo fatto questi interventi. In caso di problemi di funzionamento noi
dovevamo chiamare il personale della che faceva intervenire il Pt_5
loro tecnico. La i disse di lasciare la sala così come era alla fine Pt_5
del nostro lavoro perché loro avevano una ditta specializzata che si
occupava del lavaggio delle macchine e delle altre attrezzature.
Nel nostro lavoro non si opera su pelli in senso tecnico, c'è una parte dello stomaco chiamata “centopelli” e tecnicamente “omaso”.
7.4.3.Quanto all'attendibilità di quest'ultimo teste, la difesa di parte ricorrente, nelle note difensive autorizzate, ha richiamato le dichiarazioni rese dal teste in altro procedimento dinanzi al Tribunale di Modena, Tes_4
sulla base delle quali, contrariamente a quanto dichiarato nel presente procedimento, si evincerebbe una sua presenza continuativa in altro reparto, sito in provincia di Modena. Inoltre nella causa dinanzi al
Tribunale di Modena il teste ha dichiarato di essere socio Tes_4
amministratore della La parte ricorrente ha allegato alle note Parte_1
difensive il ricorso proposto nella dinanzi al Tribunale di Modena e il verbale contenente le dichiarazioni del teste in quel procedimento Tes_4
La parte ricorrente non ha eccepito tempestivamente l'incapacità del teste ex art. 246 c.p.c.
I profili evidenziati dalla parte ricorrente e la qualità di dipendente e socio del teste inducono comunque a dover vagliare con particolare rigore le dichiarazioni rese dal sig. E' evidente che anche se non fosse Tes_4
provata una sua presenza quotidiana a LE CA (negata dal teste nella presente causa) nulla esclude che il teste fosse a Tes_2
conoscenza delle mansioni svolte in questa sede. Peraltro la descrizione delle mansioni non diverge sostanzialmente da quella riferita nelle
12 dichiarazioni dei testi di parte ricorrente e comunque i periodi oggetto delle due testimonianze non sono temporalmente sovrapponibili.
7.5 La lettura complessiva delle dichiarazioni rese dai testimoni, consente di ritenere infondata la pretesa del ricorrente. Appare evidente che l'attività
lavorativa svolta dal ricorrente non richiedeva alcuna specializzazione
(circostanza questa per vero nemmeno dedotta dal ricorrente nel proprio atto introduttivo) e soprattutto che la macchina utilizzata non era affatto complessa e che l'addetto non doveva né regolarla né metterla a punto,
né tantomeno che doveva occuparsi della sua manutenzione. Il ricorrente,
si è sempre limitato ad effettuare il sezionamento del corpo intestinale dei bovini, separandone i 4 stomaci con l'uso di semplici coltelli, inserendo successivamente prodotti all'interno di macchine centrifughe per la loro pulizia e lavaggio attivabili tramite un semplice pulsante di comando start /
stop.
7.6 Sul punto le testimonianze riportate appaiono concordi e lineari in relazione alle circostanze dirimenti: l'attività degli operai si limita all'avvio della macchina in base al tipo di prodotto inserito, nessuna programmazione deve essere eseguita;
si tratta di mansioni che risultano quindi riconducibili alla nozione di “cambio dei formati”, che esclude, per espressa previsione contrattual-collettiva, l'applicazione del superiore livello invocato.
8. i conteggi depositati dalla parte ricorrente (doc. 3) apparentemente riportano differenze derivanti dalla sola applicazione dei minimi tabellari del IV livello, fatta eccezione per il 2022 in cui, nei mesi di ottobre e novembre, vi è computata una modesta differenza tra il dovuto e il percepito (€ 194,16 complessivi) per lo straordinario diurno, che non è
stato oggetto di domanda specifica nel presente procedimento
13 9. Per tutte le suesposte considerazioni, ogni ulteriore e diverso profilo assorbito, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (scaglione
1100-5200), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria, fase decisionale), la semplicità
delle questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione e la complessiva condotta processuale delle parti, secondo i parametri di cui al DM 55/14
s.m.i. Per ditta e la liquidazione è unitaria, tenuto Parte_2 Parte_3
conto del medesimo patrocinio legale e delle comuni argomentazioni difensive
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2)condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di in liquidazione che liquida in Euro 2.000 per compensi Parte_1
professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e
CPA, da distrarsi in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.;
3)condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di e che liquida in complessivi Euro Parte_2 Parte_3
2.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 3.4.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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