Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1779 del ruolo generale dell'anno 2019
promossa da:
( , ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) con il patrocinio degli Avv.ti AMBROGIANI IDA Parte_3 C.F._3
( e LAURA BURLASCHI ( ) elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della prima
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APPELLANTI
contro
( , con il patrocinio dell'Avv. GRASSI ALDO, Controparte_1 C.F._6
( con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in Via XXII Giugno n. 11 C.F._7
47921 47921 MI;
APPELLATO
1
domiciliati presso lo Studio del difensore in VIA FLAMINIA, 171 RIMINI
APPELLATI
in punto a: appello avverso la sentenza n. 611 del 17-19.11.2019 del Tribunale di MI
oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Parte appellante: “previa declaratoria della sussistenza dei vizi lamentati in citazione e della loro rilevanza ex art. 1490 c.c. in relazione alla porzione di fabbricato urbano ad uso civile abitazione sito in Comune di Verucchio (RN) Via dei Martiri n° 9, di proprietà delle appellanti, su due livelli di cui quello al piano terra limitrofo ad un vano con n° 5 grotte naturali, distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al fg. 16, part. 215, sub 9, piano terra e piano primo, z.c. 2, cat. A/3, cl 2, vani 3,5, rendita catastale €. 224,14, dichiarare, ai sensi dell'art. 1492 e ss. c.c., la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 05.07.2012 fra le appellanti IG.re , Parte_1 e da un lato ed il IGnor dall'altro per rogito del Notaio Dott. Pt_2 Pt_3 Controparte_1 di MI (Rep. n° 152.812 e Racc. n° 22.019 registrato il 13/07/2012 al n° 7478 Persona_1 serie 1 T e trascritto in MI il 16/07/2012 all'art. 6512); condannare conseguentemente, ex art. 1493 c.c., il venditore IGnor a rimborsare alle acquirenti IG.re , Controparte_1 Parte_1 e restituzione dell'immobile con gli arredi ed impianti indicati nella scrittura Pt_2 Parte_4 privata 05/07/2012 in atti e tutti nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della predetta riconsegna- il corrispettivo incassato dalla compravendita pari ad €. 240.000,00 nonché le spese ed i pagamenti afferenti per €. 3.323,25 oltre ad interessi nella misura legale dalla data degli esborsi fino alla data della domanda di primo grado (25.02.2014) e nella misura di cui all'art. 1284 comma
4° c.c., così come modificato dalla Legge n. 162/2014 entrata in vigore il 10.12.2014, dalla data della predetta domanda (25.02.2014) fino al saldo effettivo;
condannare altresì, ex art. 1494 c.c., il venditore IGnor al risarcimento dei danni patiti dalle acquirenti IG.re Controparte_1 Pt_1
, e nella misura di €. 19.800,00, o quella diversa misura che parrà di giustizia
[...] Pt_2 Pt_3 ai sensi dell'art. 1226 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda di primo grado (25.02.2014) fino al saldo effettivo;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di MI di provvedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione del bene immobile de quo a favore del IGnor – nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 in Via Provinciale San Marino n° 27, C.F.: - a totale spese del medesimo e CodiceFiscale_11 previa esibizione della quietanza di pagamento delle somme dovute alle appellanti così come verranno quantificate nell'emananda sentenza;
Preso atto che le appellanti, nelle more del giudizio di impugnativa, hanno corrisposto all'appellato la complessiva somma di € 21.886,80, pari ad € 7.295,60 cadauna, a titolo di spese di soccombenza di primo grado così come liquidate dal Tribunale, ordinare al IGnor di restituire loro l'importo, o comunque quella diversa somma Controparte_1 che parrà di giustizia, con interessi legali dal giorno del pagamento non dovuto (25.10.2019) fino all'effettiva restituzione;
In ogni caso stante l'infondatezza della domanda di garanzia avanzata dal venditore IGnor verso i terzi chiamati, IG.ri e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 riformare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di soccombenza a favore dei medesimi condannando l'appellato, in luogo delle appellanti, al pagamento dell'importo liquidato dal Tribunale;
Con vittoria di spese e compenso di entrambi i gradi, incluse le spese di A.T.P.,
2 mediazione e C.T.U.”. in via istruttoria si insiste ex art. 153 c.p.c., come già richiesto a verbale d'udienza del 17.04.2018, per l'acquisizione agli atti dei ns. documenti 93) e 94) relativi a n. 9 fotografie prodotte telematicamente in data 28.03.2018, senza contestazione avversa, in quanto produzioni ammissibili per essere documenti formati dopo lo scadere del termine di cui all'art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. Si chiede, se del caso, la remissione in istruttoria della causa per l'espletamento delle prove articolate in primo grado nella memoria istruttoria e di replica istruttoria depositate telematicamente rispettivamente il 22.07.2015 ed il 17.09.2015, che qui si ritrascrivono integralmente: A) prova per interrogatorio formale del IG. nonché prova per testi Controparte_1 sui seguenti capitoli: 1) vero che le parti di causa sono legate da rapporti di parentela e commerciali essendo il convenuto cugino di , coniuge dell'attrice Controparte_1 Parte_5 Pt_2
nonché fratello di socio d'affari del predetto;
2) vero che
[...] Parte_6 Parte_5 le infiltrazioni all'interno dell'unità per cui è causa hanno avuto inizio prima dell'anno 2010 quando l'allora proprietario, , ha realizzato un bagno nel vano grotte scavando la roccia
Controparte_1 ed inserendo nel soffitto una guaina impermeabilizzante e rivestendo le pareti con pietre a vista;
3) vero che ha eseguito l'intervento di cui al capitolo 2) in economia e vero che il
Controparte_1 muratore, durante l'esecuzione dei lavori, ha invaso la proprietà di Persona_2 demolendo parte del muro di confine;
4) vero che d'allora sono comparse infiltrazioni di acqua sulla parete di confine, persistenti tutt'oggi, anche nell'unità di all'epoca abitata Persona_2 dalla figlia e dal marito;
5) vero che nel dicembre 2010 dette infiltrazioni Controparte_4 CP_5 sono aumentate all'interno di entrambe le unità e vero che ho personalmente constatato che all'interno dell'unità di le infiltrazioni provenivano dal soffitto e dalle pareti della
Controparte_1 grotta;
6) vero che all'epoca ho concordato con di incaricare, a spese comuni,
Controparte_1 l'Impresa Edile di EL BE e RI MO S.n.c. di Verucchio al fine di individuare ed eliminare, in entrambe le unità, la causa delle infiltrazioni e vero che si era assunto
Controparte_1 l'impegno di condurre detta trattativa in quanto conosceva personalmente il contitolare EL BE poiché frequentava abitualmente il suo bar;
7) vero che all'epoca, al fine di individuare la causa delle infiltrazioni, d'intesa con , abbiamo fatto eseguire, a spese comuni, una
Controparte_1 video-ispezione fognaria nell'unità di e posta a confine con l'unità di CP_6 Persona_3 [...]
, a propria volta confinante con l'immobile de quo;
8) vero che nel dicembre 2010, Persona_2 essendo aumentate le infiltrazioni di acqua all'interno delle unità confinanti di Persona_4
e di , abbiamo deciso, d'intesa con quest'ultimo, di chiedere a
[...] Controparte_1 [...]
e di accedere al loro immobile per un controllo;
9) vero che ho redatto CP_7 Parte_7
e trasmesso a e la racc. ar. 22-28 dicembre 2010 che è stata Controparte_7 Parte_7 sottoscritta anche da , con riconoscimento del documento n. 34 fascicolo attrice e Controparte_1 vero che non abbiamo da essi avuto nessun riscontro;
10) vero che ha accennato Controparte_1 la problematica delle infiltrazioni al IG. EL BE ma senza procedere a commissionare l'individuazione ed eliminazione della loro causa;
11) vero che ha consegnato le Controparte_1 chiavi dell'immobile alle attrici in data 31/07/2012; 12) vero che in data 09/09/2012 si Persona_5 è trasferita nell'immobile de quo, di proprietà delle figlie attrici, lasciando la casa di famiglia sita in Verucchio Via Sant'Andrea n° 21; 13) vero che nel novembre 2013 ha concordato con Persona_5 la locazione dell'unità di famiglia, sita in Verucchio Via Sant'Andrea n° 21, per Controparte_8 cinque anni (3+2) al corrispettivo di €. 550,00 mensili con decorrenza dal 01/03/2014;14) vero che in data 07/02/2014, a seguito del sopralluogo dell'A.U.S.L. di MI, ha dovuto lasciare Persona_5 l'unità de quo ed è tornata ad abitare nella casa di famiglia che non ha così più potuto locare;
15) vero che, anche dopo l'ordinanza comunale 03.03.2014 di inabitabilità, le attrici hanno provveduto a tenere in funzione il condizionatore all'interno dell'unità de quo nonché ad aprire ogni giorno le finestre per arieggiare i locali. Interrogatorio formale di : sui capitoli da 1 a 11 Controparte_1
Testi: , residente in [...] sui capitoli da 2 a 10 e 15; CP_5
, residente in [...] sui capitoli da 2 a 10 e 15; Controparte_4 CP_6
, residente in [...] sul capitolo 7; , residente in [...] sul capitolo 7; EL BE, domiciliato presso l'Impresa Edile Di EL
3 BE e RI MO S.n.c. in Verucchio Via Serra n° 650 sui capitoli 6 e 10; , Parte_5 residente in [...] sui capitoli 1 e da 11 a 15; residente in [...]
Santarcangelo di Romagna Via San Michele n° 31 sui capitoli 1 e da 11 a 15; Testimone_2 residente in [...] sui capitoli 1 e da 11 a 15; residente Controparte_8 in Villa Verucchio Via Di Mezzo n° 38 sui capitoli 13 e 14. B) ex art. 698 comma 3° cpc la formale acquisizione alla presente causa dell'elaborato peritale dell'Ing. quale CTU nel Persona_6 procedimento di atp svoltosi avanti all'intestato Tribunale, composto dalla relazione depositata in data 10/10/2013 e dalle risposte alle osservazioni dei CTP depositate il 29/11/2013 ed il 09/12/2013 di cui ai documenti 8, 9 e 10 di parte attrice (R.G. 1711/2013 Tribunale di MI). C) l'ammissione alla prova contraria su tutti i capitoli avversi che la S.V. riterrà di ammettere, indicando i testi già generalizzati. A riprova si articola altresì il seguente capitolo: capitolo 1 “Vero che le fotografie che mi si rammostrano, sub doc.ti 79 bis, 80 bis, 81 e 82 fascicolo attrici, rappresentano lo stato dei luoghi alle date indicate nella rubrica riportata sulle fotografie medesime.” Testi: e CP_5
nonché e , già generalizzati. Controparte_4 Parte_5 Testimone_1
Parte appellata ( ): In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex CP_9 adverso proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le motivazioni esposte in corso di causa. Vinte le spese anche del presente grado di giudizio. Nel merito, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere ammissibile l'appello ex adverso proposto, rigettare l'impugnazione e le domande tutte ivi formulate (incluse quelle afferenti le istanze istruttorie alla cui ammissione ci si oppone), dichiarando l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle argomentazioni e dei motivi di gravame tutti dedotti dalle appellanti principali e , nonché da , Parte_2 Pt_1 Parte_3 successivamente intervenuta. Per l'effetto, confermare integralmente il contenuto e la portata della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni esposte in corso di causa. Vinte le spese anche del presente grado di giudizio.
Parte appellata ( e ): previa declaratoria di inammissibilità delle nuove CP_2 CP_10 allegazioni effettuate dal convenuto IG. nelle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c. Controparte_1 del giudizio di primo grado, dichiarare che le domande originariamente proposte in primo grado dal convenuto IG. nei confronti dei terzi chiamati in causa IG.ri e Controparte_1 Controparte_2
(e dichiarate assorbite a seguito del rigetto della domanda principale proposta dalle CP_3 attrici IGg.re osì come statuito a pag.9 della sentenza di primo grado), sono state rinunciate Pt_1 ai sensi dell'art.346 c.p.c., siccome non riproposte nel presente giudizio di appello con la comparsa di risposta entro la prima udienza. In ogni caso, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti dei IG.ri e , siccome priva di fondamento, attesa anche la Controparte_2 CP_3 intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art.1495 c.c. di ogni azione avversaria. Con vittoria di spese e compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Si chiede che l'Ill.ma Corte - anche d'ufficio - valuti l'opportunità della condanna del IG. al pagamento in favore dei terzi chiamati di una somma Controparte_1 equitativamente determinata ex art.96, ultimo comma, c.p.c.”. In via istruttoria ed al solo fine di evitare la presunzione di rinuncia, si reiterano le istanze istruttorie in atti e si chiede l'ammissione di interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze: 1) “vero che il IG. Controparte_1 ha abitato con la propria famiglia all'interno dell'immobile di via Dei Martiri n.9 in Verucchio, ivi trasferendo la propria residenza, dal 01.01.2006 al luglio 2012 (come da documento n.1 che le si mostra)”; 2) “vero che il IG. , successivamente all'acquisto dai IGg.ri Controparte_1 CP_2
e avvenuto in data 05.07.2005, ha realizzato in economia opere di modifica
[...] CP_3 all'unità immobiliare e, precisamente, ha allargato e trasformato la grotta, vi ha realizzato un bagno, l'ha pavimentata e vi ha messo un nuovo rivestimento con pietra a vista”; 3) “vero che durante l'esecuzione di tali lavori il IG. ha invaso la proprietà della IG.ra Controparte_1 [...]
demolendo parte del muro di confine”; 4) “vero che nella seconda metà dell'anno Persona_2
4 2010 hanno iniziato a comparire infiltrazioni di acqua sia all'interno dell'immobile di proprietà del IG. sia all'interno dell'immobile della IG.ra , come da Controparte_1 Persona_2 denuncia effettuata dal IG. e dalla IG.ra con raccomandata del Controparte_1 Controparte_4 22.12.2010 (documento n.7) che le si mostra”. Si indicano a testi: a) IG. residente in [...]
Verucchio, via Dei Martiri n.11; b) IG.ra , residente in [...]
n.11; c) IG. residente in [...] Parte_5 residente in [...]; e) IG. residente in [...]di Testimone_1
Romagna, via San Michele n.31; f) IG. residente in [...]. Testimone_2
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 611/2019 il Tribunale di MI respingeva la domanda di risoluzione del contratto di compravendita del 5.7.2012 proposta ex art 1492 c.c. da , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
nei confronti di , del quale chiedevano altresì la condanna alla restituzione
[...] Controparte_1
del prezzo dell'immobile, ex art. 1493 c.c, oltre il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.
Il tribunale rilevata l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina di cui all'art. 1490 c.c. trattandosi di una particolarità ben conosciuta dalle acquirenti quella della rilevante umidità dell'immobile, i cui vani erano direttamente comunicanti con alcune grotte naturali e con altri immobili appartenenti a terzi, con parti dei quali si intersecavano;
considerato inoltre che il venditore non aveva nascosto detta specifica condizione dell'immobile, tant'è che la vendita comprendeva anche un deumidificatore che avrebbe dovuto essere utilizzato sistematicamente per contenere i livelli di umidità proveniente dalle grotte, umidità ineludibilmente destinata ad interessare gli immobili della zona stante la morfologia del territorio, respingeva le domande delle e le condannava alla Pt_1
rifusione delle spese, anche dei terzi chiamati (danti causa del venditore).
Proponevano appello dapprima solo due delle tre attrici in primo grado ed in seguito vi aderiva anche la terza, censurando la sentenza poiché il Tribunale aveva errato 1) nella valutazione delle risultanze della CTU;
2) nell'applicazione del concetto di conoscibilità del vizio;
3) nel respingere la domanda risarcitoria 4) nel respingere le istanze istruttorie;
5) nel disporre la condanna alla rifusione delle spese a carico delle attrici ricomprendendovi anche quelle a favore dei terzi chiamati.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituivano sia il convenuto in primo grado, , che i terzi (danti causa di Controparte_1 quest'ultimo), e contestando il fondamento dell'appello di cui Controparte_2 CP_3
chiedevano il rigetto con vittoria di spese.
5 Nel corso del giudizio di secondo grado si verificava lo “sfondellamento” di una porzione del solaio di un vano dell'immobile e il Collegio ammetteva l'integrazione della CTU già eseguita in primo grado nel 2018 (che era stata preceduta da una CTU eseguita nel 2013 nel corso di un ATP) per l'accertamento delle cause di detto fenomeno, la presumibile datazione dello stesso e l'eventuale presenza di “segnali premonitori”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 30/04/2024
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Con i primi quattro motivi d'appello, strettamente collegati fra loro e quindi da esaminarsi congiutamente, parte appellante si duole perché il Tribunale mal interpretando la CTU ne avrebbe tratto deduzioni improprie escludendo che i difetti denunciati fossero vizi occulti e avessero natura di vizi redibitori;
il primo giudice li avrebbe qualificati erroneamente caratteristiche dell'immobile e anche per quanto riguarda le deficienze riscontrate nell'insufficiente isolamento delle pareti l'aveva erroneamente ritenuto vizio conoscibile e non idoneo a suffragare le domande attore, compresa quella risarcitoria.
Tutti e quattro i motivi sono infondati.
Infatti, anche dalla ulteriore CTU disposta in questo grado di giudizio, l'ausiliario del giudice è giunto alle medesime conclusioni tecniche delle precedenti indagini, ovvero che le attuali condizioni dell'immobile, ultracentenario, sono determinate non già da vizi dello stesso, bensì da una specifica caratteristica del bene in oggetto, quella di essere in diretto collegamento con delle grotte naturali.
Detta particolarità dell'immobile imponeva ed impone per mantenerne la sua funzione abitativa speciali modalità di conduzione e manutenzione ben note alle appellanti al momento dell'acquisto, in quanto rilevabili ictu oculi e confermate peraltro dalla dotazione fornita dal venditore che al momento della vendita consegnava anche un deumidificatore.
L'ultimo dei CTU incaricati ha illustrato dettagliatamente le cause per le quali l'immobile si stia letteralmente decomponendo e, in estrema sintesi, la causa è proprio la mancanza di una continua ed corretta aerazione che ha determinato, da ultimo, lo sfondellamento del solaio. Il fatto poi che il deumidificatore poteva non essere sufficiente e che possano esserci state delle infiltrazioni ulteriori ed occasionali nelle grotte causate dalla rimozione di una tettoia, dalla rottura di una canalina, o da lavori mal eseguiti nei pressi dell'immobile, da terzi, o dallo stesso venditore, o ancora, dalla mancanza di un foro di aerazione in cucina, non si ripercuote in alcun modo sul venditore poiché da dette circostanze non vi è conferma che l'immobile sia afflitto da vizi redibitori che, come ha ricordato
6 il primo giudice riguardano “vizi che attengono a mancanze di qualità ontologicamente intrinseche al bene”.
Parte appellante assume che le infiltrazioni lamentate avrebbero natura di vizi redibitori in quanto non sarebbero collegate alla particolare morfologia dell'immobile, bensì al cattivo stato della pavimentazione dei due cortili, di proprietà di terzi, che fungono da copertura, l'uno, di parte delle grotte e l'altro di parte dell'angolo cottura.
Pertanto, secondo l'appellante, visto che prima dell'acquisto non era emersa l'esistenza di detti
“lastrici solari” né il loro stato di precaria manutenzione, le promissarie acquirenti non sarebbero state messe in grado di conoscere detti vizi e pertanto il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea.
Nemmeno questa azzardata prospettiva può essere condivisa. Se così fosse, si giungerebbe all'assurdo di considerare suscettibile di risoluzione anche la compravendita di un appartamento in cui dal piano di sopra provengano infiltrazioni a causa della mancata manutenzione della terrazza a tasca, non visibile dai piani sottostanti, ricavata dal tetto dell'immobile dal proprietario dell'ultimo piano e di cui l'acquirente non era stato edotto.
Con il medesimo paragone può essere evidenziata l'infondatezza della ulteriore circostanza dedotta dall'appellante da cui dovrebbe desumersi la mala fede del venditore che nel dicembre 2010 aveva inviato, insieme alla confinante, una raccomandata ai dirimpettai con la quale denunciava copiose infiltrazioni e aveva taciuto detto evento ai promissari acquirenti al momento della stipula del preliminare di vendita (30.3.2011).
Invero, da detto episodio, può solo desumersi che le infiltrazioni denunciate nel 2010 ai vicini riguardavano più appartamenti, erano manifestazione di un fenomeno occasionale che era stato risolto quando le appellanti nel 2011 visitarono l'immobile trovandolo in perfetto stato.
Infondata è altresì la tesi di parte appellante ove sostiene che dalle risultanze della CTU sarebbe stata confermata la presenza di vizi redibitori in quanto era emerso che per un'adeguata aerazione sarebbe stato necessario installare un impianto di ventilazione meccanica controllata e non fosse sufficiente il “semplice deumidificatore domestico” consegnato dal venditore alle acquirenti al momento dell'acquisto.
In realtà dalle CTU in atti l'impianto di ventilazione forzata è consigliato in alternativa alla quotidiana apertura manuale delle finestre (salvo che per il bagno cieco ove l'installazione è necessaria).
Non può infine ritenersi vizio redibitorio l'insufficiente isolamento delle pareti trattandosi di una condizione dell'immobile che per la vetustà dello stesso, per le tecniche e i materiali costruttivi
7 utilizzati e, non ultimo, per la sua collocazione geografica, era facilmente riconoscibile.
Sul punto è intervenuta, anche di recente, la Suprema Corte chiarendo che “In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta.” (Cass. n. 13425/2024).
Esclusa l'applicabilità dell'art. 1490 e ss cc non vi è luogo per esaminare la domanda risarcitoria, già rigettata in primo grado e vanno altresì respinte le istanze istruttorie qui nuovamente richieste, attese le risultanze chiare e concordanti delle indagini peritali effettuate, sia in primo grado che in appello, circa la causa delle attuali condizioni dell'immobile, derivate dalla mancanza di una adeguata e continua aerazione.
Ciò determina l'irrilevanza dell'accertamento delle circostanze dedotte da parte appellante nei capitoli di prova, non essendovi alcun riscontro tecnico in merito ad una alterazione del clima interno dell'immobile derivato da interventi del precedente proprietario a cui non sarebbe stato possibile ovviare attraverso un'appropriata aerazione.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
La sentenza di primo grado va peraltro integralmente confermata, anche in punto di spese, atteso che la condanna delle appellanti alla rifusione delle spese, anche a favore dei terzi chiamati, trova giustificazione nel principio di causazione del giudizio e ciò a prescindere dall'assenza di domande Co delle attrici nei confronti dei terzi chiamati, così come conferma la "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda". (Cass. n. 6144/2024).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico di parte appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
avverso la sentenza n. 611/2019 del Tribunale di MI;
[...]
condanna e a rifondere a , nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a e le spese di lite del presente grado, che liquida in Controparte_2 CP_3
€ 14.317,00 per ciascuna parte processuale, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico delle appellanti le spese di CTU.
Dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico delle appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 5 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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