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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/07/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 19 giugno 2025, nelle persone dei signori
Dott. Giuseppe Bonfiglio Presidente
Dott.ssa Emanuela Lo Presti Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4758/2024 R.G. proposto da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, giusta procura alle liti in atti, Parte_2 reclamante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. , rappresentati e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difesi dall'avv. Antonio M. L. Paratore, resistenti e contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
), (C.F. ) e C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Mirenzio,
[...] C.F._8 resistenti e nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_8 C.F._9 CP_9
), (c.f. ), nella qualità di C.F._10 Controparte_10 C.F._11 procuratore generale di (C.F. ), elettivamente CP_11 C.F._12 domiciliata in Milano, Piazza San Pietro in Gessate, presso lo studio dell'avv. Antonino Gugliotta, resistenti contumaci avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2024, ha proposto reclamo ex art. Parte_1
630 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 30 ottobre 2024 dal Tribunale di Messina nel procedimento esecutivo n. 1503/2023 R.G.E., con la quale il g.e. aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla chiesta estinzione della procedura esecutiva e aveva assegnato in pagamento ai creditori procedenti , e il credito oggetto di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 espropriazione presso terzi.
, con il presente giudizio, ha dedotto: a) di essere creditore nei confronti di Parte_1
, e della somma di € 100.497,53 in forza della CP_4 CP_6 CP_7 Controparte_5 sentenza n. 262/2022 emessa dalla Corte d'appello di Messina a favore di , la quale CP_9 aveva successivamente ceduto all'odierno reclamante il relativo diritto di credito con atto di cessione in Notar del 22 dicembre 2023; b) di aver notificato atto di precetto, il quale Per_1 era stato oggetto di opposizione da parte di , e , i quali CP_4 CP_6 Pt_3 Controparte_5 avevano rappresentato che il credito ceduto era già stato sottoposto a pignoramento presso terzi su istanza di e (creditori di Controparte_1 Controparte_12 Controparte_3 CP_9 iscritto al n. 1503/2023; c) di aver proposto opposizione di terzo nell'ambito del giudizio n.
1503/2023 R.G.E., evidenziando profili di irregolarità tali da determinare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, con conseguente liberazione delle somme pignorate e possibilità di quest'ultimo di soddisfare il proprio credito;
d) che il G.E., con provvedimenti del 30 ottobre 2024, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione di terzo e aveva assegnato ai creditori procedenti , e la Controparte_1 Controparte_12 Controparte_3 somma pignorata, rigettando implicitamente la domanda di estinzione.
Ritenuta l'erroneità della pronuncia, con il presente reclamo ha riproposto le Parte_1 eccezioni già sollevate nell'ambito della procedura esecutiva e in particolare: 1) l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita e/o assegnazione in violazione dell'art. 497 c.p.c., avendo i creditori chiesto l'assegnazione delle somme pignorate oltre il termine di 45 giorni previsto dalla legge;
2)
l'omessa notifica nei confronti dei terzi e di dell'avviso Controparte_8 Controparte_7 contenente l'avvenuta iscrizione a ruolo del fascicolo ex art. 543 comma 5 c.p.c. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
e , in sede di costituzione, hanno dedotto Controparte_1 Controparte_12 Controparte_3
l'infondatezza delle censure mosse all'ordinanza reclamata e ne hanno chiesto, pertanto, la conferma.
Costituiti in giudizio, , e hanno condiviso le CP_4 CP_6 Pt_3 Controparte_5 contestazioni contenute nel reclamo e hanno contestato la quantificazione della somma assegnata ai creditori con l'ordinanza di assegnazione.
e nella qualità di procuratore Controparte_8 CP_9 Controparte_10 generale di , sebbene regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti in CP_11 giudizio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
Deve essere rigettata, in via preliminare, l'eccezione proposta dai resistenti di inammissibilità del reclamo svolto ex art. 630, c. 3, c.p.c. da . Parte_1
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, sia l'ipotesi di mancato rispetto del termine di cui all'art. 543, c. 5, c.p.c., sia la dichiarazione di inefficacia per violazione dell'art. 497 c.p.c. integrano una ipotesi tipica di estinzione della procedura esecutiva in quanto derivante da una inattività delle parti tipizzata dal legislatore, sicché il corretto strumento per impugnare tale decisione è quello del reclamo ex art. 630 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/02/2025, n.
3494; conf. Cassazione civile sez. III, 18/12/2023, n. 35365).
Il reclamo è, però, infondato nel merito e deve, pertanto, essere rigettato.
Per la ragione più liquida va, infatti, rilevato che le eccezioni svolte da in ordine Parte_1 all'estinzione della procedura esecutiva appaiono tardive.
Invero, l'estinzione del giudizio esecutivo è regolata espressamente dall'art. 630 c.p.c. (nel tenore novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis alla vicenda in parola) che, al secondo comma, prevede che “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”.
Tale disposizione, per un verso, sottrae la causa estintiva dell'esecuzione per inerzia qualificata alla disponibilità delle parti, consentendone la rilevabilità officiosa, mentre dall'altro, fissa un limite preclusivo all'esercizio del potere officioso di rilievo e dichiarazione dell'estinzione, puntualmente individuato nella “prima udienza successiva al verificarsi” della ragione di estinzione (cfr.
Cassazione civile sez. III, 26/07/2023, n. 22723, la quale osserva che “la barriera temporale in tal TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
guisa stabilita si pone in coerenza con la struttura del processo esecutivo come successione di subprocedimenti, cioè come serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, connotata dalla deducibilità (ad istanza di parte oppure ex officio) delle situazioni invalidanti nell'ambito della fase del procedimento di accadimento delle stesse, fatti salvi quei vizi che impediscono al processo di conseguire il suo scopo (e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori), rilevabili anche successivamente alla conclusione della fase di verificazione”).
Ebbene, passando ad analizzare il caso di specie, va rilevato che l'estinzione del processo esecutivo eccepita dal terzo per la prima volta con l'opposizione ex art. 619 c.p.c., depositata in data
24 aprile 2024, deve ritenersi tardiva essendosi celebrate già diverse udienze (20 dicembre 2023 e
27 marzo 2024) dopo il verificarsi dell'asserita causa estintiva, le quali costituiscono limite preclusivo anche per l'eventuale rilievo d'ufficio da parte del G.E.
Va, infatti, osservato che, in ordine all'omessa notifica nei confronti dei terzi Controparte_8
e di dell'avviso contenente l'avvenuta iscrizione a ruolo del fascicolo ex art.
[...] Controparte_7
543, c. 5, c.p.c., la causa di estinzione della procedura si sarebbe verificata alla prima udienza tenuta in data 20 dicembre 2023, allorquando il Giudice – nonostante la specifica richiesta della parte – non ha ritenuto necessario procedere ad una nuova notificazione nei confronti dei terzi pignorati, avendo questi ultimi già svolto la dichiarazione di rito, ovvero avendo il G.E. disposto una nuova notificazione ai fini dell'integrazione della dichiarazione.
Anche in ordine all'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita e/o assegnazione in violazione dell'art. 497 c.p.c., il dedotto evento estintivo si sarebbe verificato in data 27 ottobre
2023 (in quanto i creditori avrebbero dovuto chiedere l'assegnazione nel termine di 45 giorni dal pignoramento notificato in data 12 settembre 2023), con la conseguenza che anche quest'ultima eccezione deve ritenersi tardivamente formulata allorquando nell'ambito della procedura esecutiva erano state svolte le udienze del 20 dicembre 2023 e del 27 marzo 2024 e il G.E. aveva già dato avvio alla fase procedimentale dell'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c.
Per tali ragioni, in conclusione, il reclamo non merita di essere accolto.
Deve, infine, darsi atto dell'inammissibilità delle censure avanzate da , CP_4 CP_6 Pt_3
e avverso altri provvedimenti emessi dal G.E. (ordinanze emesse in data Controparte_5
30.10.2024 dal G.E. di accertamento del credito ex art. 549 c.p.c. e di assegnazione delle somme TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pignorate ex art. 552 c.p.c.) e per ragioni diverse da quelle relative alle cause estintive della procedura (e precisamente per “evidente errore nella determinazione del credito assegnato”), non essendo le medesime reclamabili ai sensi dell'art. 630 c.p.c., il cui strumento è riservato ai provvedimenti aventi ad oggetti motivi di estinzione tipica della procedura esecutiva.
Va, a questo punto, dato atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr.
Cassazione civile, Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria del tutto assente nel presente giudizio), seguono la soccombenza e, pertanto, parte reclamante deve essere condannata al pagamento delle medesime in favore di e (€ Controparte_1 Controparte_12 Controparte_3 fase studio: € 1.000,00; fase introduttiva € 800,00; fase decisionale € 1.800,00.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese nei confronti di , e CP_4 CP_6 CP_7 CP_5
, tenuto conto che gli stessi hanno semplicemente aderito alle domande proposte dal
[...] reclamante, respinte all'esito del presente giudizio.
Nulla sulle spese nei confronti dei resistenti e Controparte_8 CP_9 CP_10
nella qualità di procuratore generale di , stante la loro mancata
[...] CP_11 costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nel procedimento n.
4758/2024 R.G. proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_4 CP_6
, e , e
[...] Controparte_7 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_12 CP_3
, nonché di e nella qualità di
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10 procuratore generale di , così provvede: CP_11
1. Rigetta il reclamo proposto ex art. 630 c.p.c. da;
Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
2. Condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite in solido a favore di CP_1
e , che liquida in € 3.600,00 per compensi, oltre
[...] Controparte_12 Controparte_3 accessori di legge;
3. Compensa le spese di lite nei confronti di , , Controparte_4 Controparte_6 [...]
e ; CP_7 Controparte_5
4. Nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_8 CP_9 CP_10
nella qualità di procuratore generale di;
[...] CP_11
5. Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte del reclamante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bonfiglio
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 19 giugno 2025, nelle persone dei signori
Dott. Giuseppe Bonfiglio Presidente
Dott.ssa Emanuela Lo Presti Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4758/2024 R.G. proposto da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, giusta procura alle liti in atti, Parte_2 reclamante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. , rappresentati e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difesi dall'avv. Antonio M. L. Paratore, resistenti e contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
), (C.F. ) e C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Mirenzio,
[...] C.F._8 resistenti e nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_8 C.F._9 CP_9
), (c.f. ), nella qualità di C.F._10 Controparte_10 C.F._11 procuratore generale di (C.F. ), elettivamente CP_11 C.F._12 domiciliata in Milano, Piazza San Pietro in Gessate, presso lo studio dell'avv. Antonino Gugliotta, resistenti contumaci avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2024, ha proposto reclamo ex art. Parte_1
630 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 30 ottobre 2024 dal Tribunale di Messina nel procedimento esecutivo n. 1503/2023 R.G.E., con la quale il g.e. aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla chiesta estinzione della procedura esecutiva e aveva assegnato in pagamento ai creditori procedenti , e il credito oggetto di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 espropriazione presso terzi.
, con il presente giudizio, ha dedotto: a) di essere creditore nei confronti di Parte_1
, e della somma di € 100.497,53 in forza della CP_4 CP_6 CP_7 Controparte_5 sentenza n. 262/2022 emessa dalla Corte d'appello di Messina a favore di , la quale CP_9 aveva successivamente ceduto all'odierno reclamante il relativo diritto di credito con atto di cessione in Notar del 22 dicembre 2023; b) di aver notificato atto di precetto, il quale Per_1 era stato oggetto di opposizione da parte di , e , i quali CP_4 CP_6 Pt_3 Controparte_5 avevano rappresentato che il credito ceduto era già stato sottoposto a pignoramento presso terzi su istanza di e (creditori di Controparte_1 Controparte_12 Controparte_3 CP_9 iscritto al n. 1503/2023; c) di aver proposto opposizione di terzo nell'ambito del giudizio n.
1503/2023 R.G.E., evidenziando profili di irregolarità tali da determinare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, con conseguente liberazione delle somme pignorate e possibilità di quest'ultimo di soddisfare il proprio credito;
d) che il G.E., con provvedimenti del 30 ottobre 2024, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione di terzo e aveva assegnato ai creditori procedenti , e la Controparte_1 Controparte_12 Controparte_3 somma pignorata, rigettando implicitamente la domanda di estinzione.
Ritenuta l'erroneità della pronuncia, con il presente reclamo ha riproposto le Parte_1 eccezioni già sollevate nell'ambito della procedura esecutiva e in particolare: 1) l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita e/o assegnazione in violazione dell'art. 497 c.p.c., avendo i creditori chiesto l'assegnazione delle somme pignorate oltre il termine di 45 giorni previsto dalla legge;
2)
l'omessa notifica nei confronti dei terzi e di dell'avviso Controparte_8 Controparte_7 contenente l'avvenuta iscrizione a ruolo del fascicolo ex art. 543 comma 5 c.p.c. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
e , in sede di costituzione, hanno dedotto Controparte_1 Controparte_12 Controparte_3
l'infondatezza delle censure mosse all'ordinanza reclamata e ne hanno chiesto, pertanto, la conferma.
Costituiti in giudizio, , e hanno condiviso le CP_4 CP_6 Pt_3 Controparte_5 contestazioni contenute nel reclamo e hanno contestato la quantificazione della somma assegnata ai creditori con l'ordinanza di assegnazione.
e nella qualità di procuratore Controparte_8 CP_9 Controparte_10 generale di , sebbene regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti in CP_11 giudizio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
Deve essere rigettata, in via preliminare, l'eccezione proposta dai resistenti di inammissibilità del reclamo svolto ex art. 630, c. 3, c.p.c. da . Parte_1
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, sia l'ipotesi di mancato rispetto del termine di cui all'art. 543, c. 5, c.p.c., sia la dichiarazione di inefficacia per violazione dell'art. 497 c.p.c. integrano una ipotesi tipica di estinzione della procedura esecutiva in quanto derivante da una inattività delle parti tipizzata dal legislatore, sicché il corretto strumento per impugnare tale decisione è quello del reclamo ex art. 630 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/02/2025, n.
3494; conf. Cassazione civile sez. III, 18/12/2023, n. 35365).
Il reclamo è, però, infondato nel merito e deve, pertanto, essere rigettato.
Per la ragione più liquida va, infatti, rilevato che le eccezioni svolte da in ordine Parte_1 all'estinzione della procedura esecutiva appaiono tardive.
Invero, l'estinzione del giudizio esecutivo è regolata espressamente dall'art. 630 c.p.c. (nel tenore novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis alla vicenda in parola) che, al secondo comma, prevede che “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”.
Tale disposizione, per un verso, sottrae la causa estintiva dell'esecuzione per inerzia qualificata alla disponibilità delle parti, consentendone la rilevabilità officiosa, mentre dall'altro, fissa un limite preclusivo all'esercizio del potere officioso di rilievo e dichiarazione dell'estinzione, puntualmente individuato nella “prima udienza successiva al verificarsi” della ragione di estinzione (cfr.
Cassazione civile sez. III, 26/07/2023, n. 22723, la quale osserva che “la barriera temporale in tal TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
guisa stabilita si pone in coerenza con la struttura del processo esecutivo come successione di subprocedimenti, cioè come serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, connotata dalla deducibilità (ad istanza di parte oppure ex officio) delle situazioni invalidanti nell'ambito della fase del procedimento di accadimento delle stesse, fatti salvi quei vizi che impediscono al processo di conseguire il suo scopo (e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori), rilevabili anche successivamente alla conclusione della fase di verificazione”).
Ebbene, passando ad analizzare il caso di specie, va rilevato che l'estinzione del processo esecutivo eccepita dal terzo per la prima volta con l'opposizione ex art. 619 c.p.c., depositata in data
24 aprile 2024, deve ritenersi tardiva essendosi celebrate già diverse udienze (20 dicembre 2023 e
27 marzo 2024) dopo il verificarsi dell'asserita causa estintiva, le quali costituiscono limite preclusivo anche per l'eventuale rilievo d'ufficio da parte del G.E.
Va, infatti, osservato che, in ordine all'omessa notifica nei confronti dei terzi Controparte_8
e di dell'avviso contenente l'avvenuta iscrizione a ruolo del fascicolo ex art.
[...] Controparte_7
543, c. 5, c.p.c., la causa di estinzione della procedura si sarebbe verificata alla prima udienza tenuta in data 20 dicembre 2023, allorquando il Giudice – nonostante la specifica richiesta della parte – non ha ritenuto necessario procedere ad una nuova notificazione nei confronti dei terzi pignorati, avendo questi ultimi già svolto la dichiarazione di rito, ovvero avendo il G.E. disposto una nuova notificazione ai fini dell'integrazione della dichiarazione.
Anche in ordine all'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita e/o assegnazione in violazione dell'art. 497 c.p.c., il dedotto evento estintivo si sarebbe verificato in data 27 ottobre
2023 (in quanto i creditori avrebbero dovuto chiedere l'assegnazione nel termine di 45 giorni dal pignoramento notificato in data 12 settembre 2023), con la conseguenza che anche quest'ultima eccezione deve ritenersi tardivamente formulata allorquando nell'ambito della procedura esecutiva erano state svolte le udienze del 20 dicembre 2023 e del 27 marzo 2024 e il G.E. aveva già dato avvio alla fase procedimentale dell'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c.
Per tali ragioni, in conclusione, il reclamo non merita di essere accolto.
Deve, infine, darsi atto dell'inammissibilità delle censure avanzate da , CP_4 CP_6 Pt_3
e avverso altri provvedimenti emessi dal G.E. (ordinanze emesse in data Controparte_5
30.10.2024 dal G.E. di accertamento del credito ex art. 549 c.p.c. e di assegnazione delle somme TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pignorate ex art. 552 c.p.c.) e per ragioni diverse da quelle relative alle cause estintive della procedura (e precisamente per “evidente errore nella determinazione del credito assegnato”), non essendo le medesime reclamabili ai sensi dell'art. 630 c.p.c., il cui strumento è riservato ai provvedimenti aventi ad oggetti motivi di estinzione tipica della procedura esecutiva.
Va, a questo punto, dato atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr.
Cassazione civile, Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria del tutto assente nel presente giudizio), seguono la soccombenza e, pertanto, parte reclamante deve essere condannata al pagamento delle medesime in favore di e (€ Controparte_1 Controparte_12 Controparte_3 fase studio: € 1.000,00; fase introduttiva € 800,00; fase decisionale € 1.800,00.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese nei confronti di , e CP_4 CP_6 CP_7 CP_5
, tenuto conto che gli stessi hanno semplicemente aderito alle domande proposte dal
[...] reclamante, respinte all'esito del presente giudizio.
Nulla sulle spese nei confronti dei resistenti e Controparte_8 CP_9 CP_10
nella qualità di procuratore generale di , stante la loro mancata
[...] CP_11 costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nel procedimento n.
4758/2024 R.G. proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_4 CP_6
, e , e
[...] Controparte_7 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_12 CP_3
, nonché di e nella qualità di
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10 procuratore generale di , così provvede: CP_11
1. Rigetta il reclamo proposto ex art. 630 c.p.c. da;
Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
2. Condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite in solido a favore di CP_1
e , che liquida in € 3.600,00 per compensi, oltre
[...] Controparte_12 Controparte_3 accessori di legge;
3. Compensa le spese di lite nei confronti di , , Controparte_4 Controparte_6 [...]
e ; CP_7 Controparte_5
4. Nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_8 CP_9 CP_10
nella qualità di procuratore generale di;
[...] CP_11
5. Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte del reclamante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bonfiglio