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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 753/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 753/2025 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, su domanda congiunta di:
, C.F. nata a [...]_1 C.F._1
Calabria (RC) il 12 febbraio 1984 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Adalgisa Ranucci e
TE OL
e
NI D'OFFIZI, C.F. nato a [...] il 6 maggio C.F._2
1970 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Tatiana Fantini
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24 febbraio 2025, i sig.ri
[...]
e AN D'OF hanno chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della figlia nata in data [...] dalla loro relazione more uxorio, Persona_1 alle condizioni da costoro concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre nell'immobile sito in Roma, alla Via Piediluco
16;
2) le frequentazioni del padre con la figlia minore, saranno disciplinate come segue, salvo diverso e miglior accordo tra le parti:
- a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il Signor D'OF riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna;
- durante la settimana tutti i mercoledì quando preleverà dall'uscita Per_1 da scuola e la terrà con sé sino alle ore 21.00, per poi accompagnarla presso l'abitazione materna;
- nel caso di impossibilità del padre a tenere con sé la figlia nei giorni sopra stabiliti, per impegni personali o lavorativi – dovrà darne comunicazione alla sig.ra con almeno 48 ore di anticipo e se la madre, per qualsiasi ragione, Pt_1 non potrà tenere con sé , quest'ultima sarà affidata alle cure di una Per_1 persona di fiducia della Signora ovvero ad una baby-sitter di fiducia e Pt_1 la detta spesa a prescindere dal consenso delle parti, sarà a carico del Signor
D'OF.
3) Per quel che concerne le altre festività e vacanze, i genitori osserveranno le seguenti modalità, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e salvo diverso e miglior accordo tra le parti:
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore così come il giorno del 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro genitore. Il restante periodo di vacanze, ossia dal 26.12 al 31.12 con un genitore e dal 1.01 alla ripresa delle attività scolastiche con l'altro genitore.
2 - La minore trascorrerà le vacanze pasquali con i genitori, ad anni alterni, dalla chiusura delle attività scolastiche fino al martedì seguente al lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno della minore sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore mentre il giorno del compleanno della Signor
e il giorno della festa del mamma saranno trascorsi con la figura materna Pt_1 mentre la festa del papà e il relativo compleanno saranno trascorsi con la figura paterna e ciò a prescindere dal giorno di competenza;
per i ponti scolastici e le festività di calendario i genitori seguiranno il principio dell'alternanza.
- Durante le vacanze scolastiche estive il padre, come la madre, trascorreranno con due settimane, anche non consecutive, nel periodo dal 1° Luglio Per_1 sino al 31 Agosto. Le parti dovranno darsi reciproca comunicazione del periodo prescelto entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
- Per il mese di luglio la minore frequenterà un centro estivo scelto di comune accordo tra le parti e la spesa dovrà essere ripartita al 50% tra i genitori sino alla concorrenza di € 100,00 settimanali. Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano la possibilità di tenere con sé la minore durante tale periodo, l'importo per il centro estivo non sarà dovuto;
- Per il periodo dal 15 giugno al 30 giugno e dal 01 settembre fino all'inizio della scuola i genitori terranno con sé la minore una settimana ciascuno, salvo che i genitori decideranno di far frequentare alla minore un centro estivo scelto di comune accordo la cui spesa dovrà essere ripartita al 50% tra gli stessi sino alla concorrenza di € 100.00 settimanali.
5) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia nei week end o in periodi superiori ad un giorno, garantirà almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
6) Entrambe le parti, compatibilmente con i propri impegni, si rendono disponibili ad andare incontro alle esigenze reciproche, anche lavorative, e ogni richiesta di visita diversa dalle modalità sopra indicate dovrà essere concordata e comunicata all'altro genitore almeno con 48 ore di anticipo, salvo eccezionali imprevisti.
7) Il Signor D'OF corrisponderà alla Signora entro il giorno 15 di Pt_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate che saranno comunicate direttamente dalla sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia Pt_1 minore la somma di euro 1.300,00 mensili (milletrecento,/00), importo
3 comprensivo di tutte le spese straordinarie ad eccezione di quelle mediche specialistiche non mutuabili ed in ogni caso che prevedono un costo superiore ad € 100,00. Tali spese dovranno comunque essere concordate tra i rispettivi genitori. Gli assegni familiari e/o assegno unico per la minore verrà richiesto ed attribuito al 100% alla figura materna.
L'importo per il mantenimento della minore sarà soggetto a rivalutazione Istat annuale.
8) Il sig. D'OF, dato il trasferimento della minore nel nuovo immobile, si impegna ad acquistare una cameretta per la figlia rendendosi Per_1 disponibile a sostenere un costo nella misura pari ad € 400,00.
9) Le parti danno atto che per quanto riguarda i beni mobili registrati gli stessi resteranno nelle rispettive titolarità.
10) Tutte le condizioni contenute nel presente accordo avranno decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso e, pertanto, le parti dichiarano espressamente di aver regolato, con il presente atto, ogni loro rapporto economico patrimoniale, anche pregresso e nessuna altra richiesta economica a qualsiasi titolo e/o ragione, non contenuta nel presente accordo, potrà essere fatta valere.
11) Le parti si danno sin d'ora il consenso per il rilascio dei propri passaporti e quello della figlia minore.
12) Ciascuna parte si farà carico dei compensi del proprio difensore”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 27 novembre
2025.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congru e, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della figlia minorenne;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio e poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, definitivamente decidendo:
4 - Dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della figlia minore (nata il [...]) Persona_1 in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA IU AN LU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 753/2025 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, su domanda congiunta di:
, C.F. nata a [...]_1 C.F._1
Calabria (RC) il 12 febbraio 1984 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Adalgisa Ranucci e
TE OL
e
NI D'OFFIZI, C.F. nato a [...] il 6 maggio C.F._2
1970 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Tatiana Fantini
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24 febbraio 2025, i sig.ri
[...]
e AN D'OF hanno chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della figlia nata in data [...] dalla loro relazione more uxorio, Persona_1 alle condizioni da costoro concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre nell'immobile sito in Roma, alla Via Piediluco
16;
2) le frequentazioni del padre con la figlia minore, saranno disciplinate come segue, salvo diverso e miglior accordo tra le parti:
- a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il Signor D'OF riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna;
- durante la settimana tutti i mercoledì quando preleverà dall'uscita Per_1 da scuola e la terrà con sé sino alle ore 21.00, per poi accompagnarla presso l'abitazione materna;
- nel caso di impossibilità del padre a tenere con sé la figlia nei giorni sopra stabiliti, per impegni personali o lavorativi – dovrà darne comunicazione alla sig.ra con almeno 48 ore di anticipo e se la madre, per qualsiasi ragione, Pt_1 non potrà tenere con sé , quest'ultima sarà affidata alle cure di una Per_1 persona di fiducia della Signora ovvero ad una baby-sitter di fiducia e Pt_1 la detta spesa a prescindere dal consenso delle parti, sarà a carico del Signor
D'OF.
3) Per quel che concerne le altre festività e vacanze, i genitori osserveranno le seguenti modalità, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e salvo diverso e miglior accordo tra le parti:
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore così come il giorno del 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro genitore. Il restante periodo di vacanze, ossia dal 26.12 al 31.12 con un genitore e dal 1.01 alla ripresa delle attività scolastiche con l'altro genitore.
2 - La minore trascorrerà le vacanze pasquali con i genitori, ad anni alterni, dalla chiusura delle attività scolastiche fino al martedì seguente al lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno della minore sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore mentre il giorno del compleanno della Signor
e il giorno della festa del mamma saranno trascorsi con la figura materna Pt_1 mentre la festa del papà e il relativo compleanno saranno trascorsi con la figura paterna e ciò a prescindere dal giorno di competenza;
per i ponti scolastici e le festività di calendario i genitori seguiranno il principio dell'alternanza.
- Durante le vacanze scolastiche estive il padre, come la madre, trascorreranno con due settimane, anche non consecutive, nel periodo dal 1° Luglio Per_1 sino al 31 Agosto. Le parti dovranno darsi reciproca comunicazione del periodo prescelto entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
- Per il mese di luglio la minore frequenterà un centro estivo scelto di comune accordo tra le parti e la spesa dovrà essere ripartita al 50% tra i genitori sino alla concorrenza di € 100,00 settimanali. Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano la possibilità di tenere con sé la minore durante tale periodo, l'importo per il centro estivo non sarà dovuto;
- Per il periodo dal 15 giugno al 30 giugno e dal 01 settembre fino all'inizio della scuola i genitori terranno con sé la minore una settimana ciascuno, salvo che i genitori decideranno di far frequentare alla minore un centro estivo scelto di comune accordo la cui spesa dovrà essere ripartita al 50% tra gli stessi sino alla concorrenza di € 100.00 settimanali.
5) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia nei week end o in periodi superiori ad un giorno, garantirà almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
6) Entrambe le parti, compatibilmente con i propri impegni, si rendono disponibili ad andare incontro alle esigenze reciproche, anche lavorative, e ogni richiesta di visita diversa dalle modalità sopra indicate dovrà essere concordata e comunicata all'altro genitore almeno con 48 ore di anticipo, salvo eccezionali imprevisti.
7) Il Signor D'OF corrisponderà alla Signora entro il giorno 15 di Pt_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate che saranno comunicate direttamente dalla sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia Pt_1 minore la somma di euro 1.300,00 mensili (milletrecento,/00), importo
3 comprensivo di tutte le spese straordinarie ad eccezione di quelle mediche specialistiche non mutuabili ed in ogni caso che prevedono un costo superiore ad € 100,00. Tali spese dovranno comunque essere concordate tra i rispettivi genitori. Gli assegni familiari e/o assegno unico per la minore verrà richiesto ed attribuito al 100% alla figura materna.
L'importo per il mantenimento della minore sarà soggetto a rivalutazione Istat annuale.
8) Il sig. D'OF, dato il trasferimento della minore nel nuovo immobile, si impegna ad acquistare una cameretta per la figlia rendendosi Per_1 disponibile a sostenere un costo nella misura pari ad € 400,00.
9) Le parti danno atto che per quanto riguarda i beni mobili registrati gli stessi resteranno nelle rispettive titolarità.
10) Tutte le condizioni contenute nel presente accordo avranno decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso e, pertanto, le parti dichiarano espressamente di aver regolato, con il presente atto, ogni loro rapporto economico patrimoniale, anche pregresso e nessuna altra richiesta economica a qualsiasi titolo e/o ragione, non contenuta nel presente accordo, potrà essere fatta valere.
11) Le parti si danno sin d'ora il consenso per il rilascio dei propri passaporti e quello della figlia minore.
12) Ciascuna parte si farà carico dei compensi del proprio difensore”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 27 novembre
2025.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congru e, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della figlia minorenne;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio e poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, definitivamente decidendo:
4 - Dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della figlia minore (nata il [...]) Persona_1 in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
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