Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2179
TAR
Sentenza 19 novembre 2024
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CS
Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
>
CS
Parere definitivo 10 marzo 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Silenzio assenso si forma anche in caso di non conformità urbanistica

    Il silenzio assenso si può configurare anche in presenza di un’istanza non conforme a legge, come quella in esame, in quanto l’istanza di rilascio di permesso di costruire riguarda un intervento relativo ad una zona di espansione secondo il vigente Programma di Fabbricazione, allo stato, secondo la ricostruzione del Comune, non lottizzata e non urbanizzata, e quindi soggetta alla preventiva adozione di un piano di lottizzazione ai sensi degli artt. 8 e 9 delle NTA. L’intervento richiesto, quindi, non sarebbe conforme a legge, ma ciò non impedisce la formazione del silenzio assenso, essendo “configurabile”, e quindi idonea alla formazione del silenzio assenso, la domanda che – pur contenendo tutti i requisiti essenziali sopra indicati – presenti una difformità urbanistica, o in generale sia una “domanda non conforme a legge”.

  • Rigettato
    Inconfigurabilità giuridica dell'istanza per mancata adozione piano attuativo

    Non si verte nelle ipotesi di inconfigurabilità giuridica dell'istanza che riguarda casi in cui l'istanza non è conforme al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, ma non quando si contesta che l'intervento richiesto non può essere realizzato perché non conforme a legge. Nel caso di specie, l'intervento riguarda una zona di espansione secondo il vigente Programma di Fabbricazione, allo stato non lottizzata e non urbanizzata, e quindi soggetta alla preventiva adozione di un piano di lottizzazione ai sensi degli artt. 8 e 9 delle NTA, ma non implica un’istanza non conforme al modello normativo astratto che, comunque, prevede il permesso di costruire come titolo abilitativo e, quindi, contempla la possibilità che si attivi il meccanismo del silenzio assenso.

  • Rigettato
    Mancata applicazione del raddoppio dei termini procedimentali

    Tale censura è stata genericamente dedotta e l'eventuale complessità del procedimento non è mai stata oggetto di valutazione nel corso del procedimento.

  • Rigettato
    Decadenza del titolo tacito per mancata comunicazione inizio lavori

    Tale censura è genericamente dedotta ed è palesemente infondata poiché il sig. SO non ha potuto iniziare i lavori avendo ricevuto dallo stesso Comune la diffida a non dare corso alle opere per non incorrere nelle sanzioni di legge.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato l'appello proposto dal Comune di Parabita avverso la sentenza del TAR Puglia, Lecce, che aveva accolto il ricorso del sig. Vito Russo. La controversia verteva sulla formazione del silenzio-assenso in relazione a una domanda di permesso di costruire presentata dal sig. Russo per un terreno classificato in zona di espansione Cb4, ma non ancora lottizzata né urbanizzata secondo il Piano di Fabbricazione vigente. Il Comune aveva comunicato che il silenzio-assenso non poteva formarsi, poiché l'intervento richiedeva un piano di lottizzazione preventivo, diffidando l'interessato a non procedere con le opere. Il Comune appellante ha sollevato quattro motivi di ricorso: I) la sentenza si basava su un orientamento giurisprudenziale non condivisibile riguardo alla necessità della conformità urbanistica per la formazione del silenzio-assenso; II) il TAR non aveva adeguatamente valutato la documentazione che dimostrava l'inconfigurabilità dell'istanza per la necessità di un piano attuativo; III) il TAR aveva errato nel non considerare il raddoppio dei termini procedimentali per la complessità del progetto, ai sensi dell'art. 20, comma 7, d.P.R. n. 380/2001; IV) la sentenza aveva implicitamente dichiarato la decadenza del potere di autotutela del Comune, senza considerare la decadenza del titolo tacito per mancata comunicazione dell'inizio lavori da parte del privato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il sig. Russo si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendolo infondato. In merito al primo motivo, il Collegio ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il silenzio-assenso si forma anche in presenza di un'istanza non conforme a legge, purché sia "configurabile", ovvero presenti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa di settore, come nel caso di specie, dove la difformità urbanistica non impedisce la formazione del titolo tacito. Il secondo motivo è stato rigettato poiché la necessità di un piano di lottizzazione non integra un'ipotesi di "inconfigurabilità giuridica" dell'istanza, la quale si verifica solo quando l'istanza non rientra nel modello normativo astratto o è priva degli elementi indispensabili per individuarne l'oggetto e le ragioni. Il terzo motivo è stato considerato infondato in quanto la complessità del progetto non era stata adeguatamente valutata nel corso del procedimento e la sua asserita complessità non era supportata da riscontri documentali. Infine, il quarto motivo è stato respinto poiché il sig. Russo non aveva potuto iniziare i lavori a causa della diffida ricevuta dal Comune, rendendo irrilevante la questione della decadenza del titolo tacito per mancata comunicazione dell'inizio lavori. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune.

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Commentari2

  • 1Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 16 marzo 2026, n. 2179. In tema di silenzio assenso, la sua formazione resta esclusa non solo nei casi di “inconfigurabilità strutturale” dell'istanza, ossia quando la domanda sia priva degli elementi essenziali richiesti dalla legge, ma anche nelle ipotesi di “inconfigurabilità giuridica”, in cui la fattispecie dedotta non è sussumibile nel modello normativo astratto per erronea qualificazione operata dall'istante. Tali ipotesi si distinguono dalle mere irregolarità o non conformità dell'istanza alla legge, le quali non impediscono, di per sé, la formazione del silenzio assenso.

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  • 2Giurisprudenza
    https://www.astrid-online.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2179
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 2179
Data del deposito : 16 marzo 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo