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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7951 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 13/03/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TRAMACERE GIAMPIERO
ATTORE
E
Controparte_1
, in persona del in carica
[...] CP_2
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione avverso diniego al rilascio di titolo abilitativo alla guida ex art. 120 C.d.S.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13/03/2025
1
è stato sottoposto alla misura di prevenzione della Parte_1
Sorveglianza Speciale di PS di anni tre in relazione al decreto n. 60/07 SS e n. 7/08 Reg. decreti, emesso in data 28.01.2008 dal Tribunale di Lecce –
Seconda sezione penale.
In data 13.03.2013 la Questura di – Commissariato PS di Gallipoli ha CP_1 attestato che il ha finito di espiare la misura della Sorveglianza Parte_1
Speciale di anni 3.
Il 14.01.2022 il ricorrente ha presentato istanza per il conseguimento della patente di guida di cat. B, ma il vicedirettore dell'Ufficio della Motorizzazione
Civile di ha negato il rilascio di nuovo titolo abilitativo, richiamando un CP_1 motivo ostativo indicato dalla e inserito nel Sistema Controparte_3
Informativo.
Il ha dunque impugnato il provvedimento dapprima dinanzi al TAR Parte_1
e poi, a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione, dinanzi al Giudice di Pace. Avvenuta la dichiarazione di incompetenza, il giudizio è stato riassunto dinanzi al Tribunale ordinario di Lecce.
Nel ricorso, il ha chiesto la declaratoria di illegittimità del Parte_1 provvedimento di diniego e la revoca dello stesso.
Parte resistente si è costituita in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nonché resistendo nel merito al riscorso.
Il giudizio è stato istruito in forma esclusivamente documentale e, previa discussione, è stato riservato per la decisione, con rinuncia ai termini per memorie conclusive.
***
In via preliminare deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva presentato dal Controparte_4
[..
[...] [...]
, in quanto la parte ricorrente ha richiesto la revoca del
[...] provvedimento adottato da tale Ufficio.
Indipendentemente dalla carenza di discrezionalità nell'emissione del diniego, dunque, sussiste la legittimazione passiva dell'ente, rispetto alla richiesta di annullamento del provvedimento adottato dallo stesso.
In punto di diritto si ricorda che l'art. 120 C.d.S., riguardante i “Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116”, prevede che:
1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge
31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73
e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75- bis, comma 1, lettera f, del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. (2)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione,
o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
3
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
Il ha esposto che, al momento della richiesta di rilascio di un titolo Parte_1 abilitativo alla guida, erano ormai decorsi più di tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione cui era sottoposto ed ha evidenziato che il Presidente del Tribunale ha attestato l'insussistenza di motivi ostativi. Ha dunque ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego impugnato, richiamando la giurisprudenza formatasi in tema di revoca della patente di guida.
Parte resistente ha invece dedotto che il non è destinatario di un Parte_1 provvedimento di revoca, ma di un diniego al primo rilascio, e ha evidenziato che il diniego (co. 1) non può ritenersi disciplinato dagli stessi principi previsti per la revoca (co. 2).
Il ha rinunciato a depositare memorie e a svolgere qualsivoglia Parte_1 difesa su tale argomento, che è invero dirimente.
Infatti con la sentenza n. 22/18 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2° dell'art. 120 Codice della strada, nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – disponeva che il prefetto “provvede” (invece che “può provvedere”) alla revoca della patente.
Con la successiva sentenza n. 24/2020 lo stesso comma 2° dell'art. 120
Codice della strada è stato dichiarato anch'esso costituzionalmente illegittimo dalla Consulta nella parte in cui disponeva che il prefetto “provvede” (invece che “può provvedere”) alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale, e da ultimo, seguendo lo stesso filone interpretativo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del
2020 ha ulteriormente dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, anche in tal caso nella parte in cui disponeva che il prefetto
4 “provvede” (invece che “può provvedere”) alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
Le menzionate pronunce hanno comportato il superamento del precedente automatismo della revoca prefettizia della patente già conseguita.
La stessa Corte Costituzionale ha però escluso – ribadendolo nella recente sentenza n. 152/2021– che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1° dell'art. 120 codice della strada, e tale conclusione si fonda sul rilievo che “tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre, non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 c.p.), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida» (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del
2020). Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione. Inoltre, con riferimento a queste ultime è prevista la possibilità di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall'art. 70 del
d.lgs. n. 159 del 2011. Essa comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi alla misura, nonché dei divieti previsti dall'art. 67 dello stesso d.lgs.
n. 159 del 2011. Anche rispetto a questa ulteriore condizione soggettiva, pertanto, l'ordinamento riconosce un differenziato rilievo della condotta e della personalità del soggetto, con una valutazione che assume rilevanza decisiva ai
5 fini del possibile conseguimento della patente di guida. Pertanto, i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell'art. 3
Cost.” (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 152/2021).
Nel caso di specie, come evidenziato, si rientra nella previsione del comma 1 dell'art. 120 C.d.S., che richiede espressamente il titolo abilitativo.
Né il ha assunto alcuna difesa sul punto o ha contestato che si tratti Parte_1 di un diniego al primo rilascio.
Per tali ragioni, la domanda è rigettata.
La particolarità della materia e la natura delle parti impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 7951/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda di;
Parte_1
b) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 14/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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