Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana n. 15 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Paola PENNA che li rappresenta e difende come da procure in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario in data 08 maggio Parte_1 Parte_2
2004 in Roma, trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune (anno n. 00374, parte 2, serie A01, anno 2004) optando per il regime della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati (il 03.08.2004) e (il Persona_1 Persona_2
13.07.2009).
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 28.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto provvedendo ognuno al proprio mantenimento dandosi reciprocamente atto di avere autonome possibilità economiche.
2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_2
la madre in Inghilterra anche per poter completare la scuola secondaria Anglo European School
1
I genitori concordano che nei periodi in cui il padre si reca in Gran Bretagna per far visita ai figli questi potranno pernottare presso di lui.
3) I tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore durante le vacanze estive, quelle di Natale e/o Capodanno, Pasqua, negli Half – Term (periodi di vacanza scolastica in Inghilterra) ecc. saranno equamente divisi e comunque verranno di volta in volta concordati tra i genitori. Sin da ora i genitori concordano che potrà tornare in Italia (ovvero dove il padre dovesse Per_2
trovarsi per motivi di lavoro) durante gli Half-Term (vacanze scolastiche del sistema inglese durante l'anno), per le vacanze di Pasqua e le vacanze estive. Concordano anche che passi Per_2
con la Mamma 1 o 2 settimane nel periodo estivo.
Per quanto riguarda il periodo delle vacanze di Natale i genitori già concordano sin da ora quanto segue: Natale 2025 con il Papà, Capodanno con la Mamma. Natale 2026 con la Mamma,
Capodanno con il Papà. Natale 2027 con il Papà, Capodanno con la Mamma.
Dal compimento del sedicesimo anno i genitori concordano che avrà la possibilità – tenuto Per_2
comunque conto degli impegni scolastici - di far rientro in Italia presso il padre ovvero in altro paese europeo ove il padre si trovi per motivi di lavoro, quantomeno un fine settimana lungo al mese. Le spese per tali trasferimenti sono a carico esclusivo del padre.
I genitori concordano che la residenza in Inghilterra tenga comunque conto della vicinanza alla scuola scelta (Anglo European School).
4) I genitori si impegnano ad evitare situazioni che possano turbare l'equilibrio psicologico di
I coniugi concorderanno per iscritto la reciproca autorizzazione alla coabitazione di Per_2 con eventuali loro nuovi partner. Inoltre ciascun genitore si impegna ad avvisare l'altro Per_2
qualora dovesse affidare il minore a terze persone (nonni, zii, babysitter) per la notte ovvero per trasferimenti in automobile.
5) Considerati i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, in ordine al mantenimento del figlio minore al fine di realizzare il principio di proporzionalità previsto dalla legge, i coniugi concordano che il sig. dovrà concorrervi con il versamento anticipato alla signora Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di 300,00 sterline britanniche Parte_2
(trecento/00 sterline) che attualmente al cambio ufficiale ammontano ad € 357,00
2 (trecentocinquantasette/00) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. I coniugi concordano nello specifico che in tale contribuzione sono comprese anche le spese per la mensa scolastica, la ricarica cellulare, l'attività sportiva ed il football, le spese di trasposto, i libri di testo per la scuola, le uscite didattiche e/o sociali, l'uniforme scolastica. Nella determinazione del contributo al concorso nel mantenimento del minore come sopra indicato, i coniugi hanno tenuto conto che il padre si farà carico dell'integrale mantenimento del minore durante i periodi di permanenza presso di lui.
6) Per tutte le spese straordinarie relative al figlio minore saranno applicate le determinazioni di cui alle Linee Guida spese straordinarie approvate dal Tribunale di Rieti in data 5.5.2016.
In ogni caso i coniugi si impegnano a concorrervi nella misura del 50% ciascuno. Qualora il minore decidesse di iniziare un percorso di terapia psicologica i genitori si impegnano a scegliere il professionista di comune accordo ed a provvedere alla relativa spesa nella misura del 50% ciascuno.
7) Relativamente all'assistenza sanitaria i coniugi concordano che il minore usufruirà del NHS britannico o del Servizio Sanitario Nazionale a seconda che il minore si trovi in Gran Bretagna o in Italia.
Considerato che
al momento il sig. è in possesso di assicurazione sanitaria privata Pt_1
che copre le spese per i familiari, i coniugi concordano che il minore, qualora necessario, possa usufruire della assistenza sanitaria prevista dalla predetta polizza. Le spese odontoiatriche e per l'apparecchio dentale che necessita al minore faranno carico ai coniugi al 50%.
8) Per quanto riguarda la contribuzione al mantenimento della figlia maggiore tenuto conto Per_1
che la stessa è indipendente considerato che lavora a tempo pieno, i genitori concordano che ciascuno vi provvederà autonomamente e direttamente.
9) I coniugi sono entrambi autonomi ed autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, dandosi reciproco atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio e prestano altresì consenso al rilascio del passaporto in favore del figlio minore.
11) La signora riconosce espressamente che l'immobile in Sorano (GR) Parte_2
frazione Montebuono località La Dispensa n. 20 e segnatamente:
- unità abitativa contraddistinta al Catasto Fabbricati di Sorano al foglio 57 particella 190 sub 4 e particella 260 sub 4 tra loro graffate cat A/2, classe 1 consistenza catastale vani 5,5 rendita €
255,65;
- locale magazzino contraddistinto al Catasto Fabbricati di Sorano al foglio 57 particella 419, cat
C/2, consistenza catastale metri quadrati 12 rendita € 11,16;
- corte di pertinenza esclusiva individuata al Catasto Terreni del Comune di Sorano al foglio di
3 mappa 57 particella 418 acquistato con atto a rogito Notaio di Grosseto con atto del Per_3
22/02/2012 rep. 24549 racc. 6257 ed intestato alla sola signora è di Parte_2
proprietà comune dei coniugi essendo stato da loro acquistato con denaro comune.
12) Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti convengono di effettuare la seguente operazione immobiliare precisando espressamente sin da ora che tale disposizione è funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ed alla completa definizione dei rapporti economico – patrimoniali tra i coniugi: la signora si impegna e si obbliga, con successivo atto pubblico notarile da Parte_2
stipularsi nel termine di sei mesi dalla pronuncia della sentenza che omologa la presente separazione a trasferire al marito e/o a rinunciare in favore del marito alla quota di comunione alla stessa spettante sul seguente bene immobile e relative pertinenze:
- Appartamento ad uso di abitazione in comune di Sorano (GR) frazione Montebuono, località
Dispensa n. 22 contraddistinto al Catasto Fabbricati di Sorano al foglio 57 particelle 188 sub 3 e
265 tra loro graffate, piani S1-T-1 categoria A/4, classe 3 vani cat. 8 superficie totale mq. 216 escluse aree scoperte, rendita € 272,69; pertinenziale piccolo appezzamento di terreno della superficie catastale di are 3,03, adibito a giardino, individuato al Catasto Terreni di Sorano al foglio 57 particella 213, qualità seminativo, classe 4 are 3.03, reddito domenicale € 0,25 reddito agrario € 0,31.
All'udienza dell'08 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto dai coniugi, sono insorte divergenze ed incomprensioni che hanno pian piano portato a far scemare quella comunione materiale e spirituale che, invece, per molti anni aveva permeato la vita matrimoniale dei ricorrenti. Nel corso del 2020 la signora in accordo con il sig. si è Pt_2 Pt_1 trasferita nel Regno Unito portando con sé anche i figli, all'epoca entrambi minorenni;
il sig. Pt_1
per la sicurezza economica che il proprio lavoro rappresentava per la famiglia ha deciso di continuare nella propria professione lavorando in Italia durante i giorni feriali e recandosi in Inghilterra durante i fine settimana;
tuttavia, questo ha acuito le problematiche della coppia che pertanto si è andata vieppiù disgregandosi, rendendo la prosecuzione della convivenza ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Roma in data 08.05.2004, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune (atto n. 00374, parte 2, serie A01, anno 2004);
- recepisce le condizioni di separazione riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 3 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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