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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 29 maggio
2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 6132/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale Guastafierro presso il Parte_1
quale domicilia in Boscoreale alla Piazza Pace n. 20
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Pepe e domiciliato in Nola alla via Variante 7bis presso l'Avvocatura dell'ente Previdenziale
Opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avvocato Gianfranco Infante presso il quale domicilia in Rende alla via L. Repaci
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 107.10.2024 regolarmente notificato alle parti resistenti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso un sollecito di pagamento n,.
071 2024 9040503622 000 in merito in mancato pagamento di contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito 371 2012 0003640255 000 presumibilmente notificato il
16.05.2012 .
1 Il ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per CP_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995.
Si costituiva l' a mezzo del suo procuratore Controparte_2
costituiti eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito l'infondatezza della domanda non essendo trascorsi i termini di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' con una articolata memoria difensiva Controparte_3
e nel riportarsi ai propri scritti difensivi concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa.
MOTIVI DECISIONE
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni della parte ricorrente in merito alla prescrizione dell'avviso di addebito notificato col sollecito di pagamento . Sul punto occorre rilevare che l' ha depositato in atti un avviso bonario CP_1
regolarmente notificato alla data del 13.07.2007 con racc. n. 60575163163-6 e l'avviso di addebito notificato a mezzo racc.65009606766-1 . Mentre l'
[...]
ha depositato delle intimazione di pagamento rispettivamente la n. 071 CP_2
2014 9005177350 000 regolarmente notificata alla data del05.06.2014; la n. 071
2016 9021775283 notificata alla data del 15.05.2016 idonee ad interrompere la prescrizione dell' avviso impugnati. Occorre, invece, esaminare le notifiche fatte in caso di irreperibilità del destinatario in merito alla notifica dell'intimazione n. 071
2022 9006220624 000 .
Va premesso che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all'agente notificante: identificare un'ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto - oltre ad immettere l'avviso in cassetta - a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico;
ovvero, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione. Le suddette ricerche - non necessariamente documentate quando si procede alla notifica con avviso inviato per raccomandata nel caso di notifica a mente dell' art. 140 cod.
2 proc. civ. (c.d. irreperibilità relativa) - devono evidentemente risultare dalla relata di notificazione allorché si procede a completare il processo notificatorio con semplice affissione all'albo e quindi senza comunicazione a mezzo di raccomandata
(il che si giustifica appunto in quanto si presume che il destinatario non abbia più legami attuali con l'indirizzo, c.d. irreperibilità assoluta). Nella specie non vi è traccia delle ricerche, soltanto apprendendosi dalla cartolina postale che si ebbe una ricerca anagrafica che si limitò a confermare la residenza anagrafica nel luogo della notifica, mentre gli elementi che confermavano l'irreperibilità (assoluta) del contribuente non solo non appaiono decisivi ma soprattutto non risultano dal processo notificatorio. Né ovviamente costituisce indicazione delle ricerche la mera dizione "sconosciuto" che sarebbe stata indicata nella relata. Ai fini della notificazione il messo notificatore , ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all' art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse il messo notificatore dia espresso conto (Cass. n.
24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003
, che "l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione". Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell' art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa,
3 mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n.
19012 del 2017). Ciò posto, pertanto, sono da scludersi la sussistenza dei presupposti per configurare un' ipotesi di irreperibilità assoluta , per cui la notifica andava fatta ex art. 140 cpc.
La Consulta ha ritenuto necessario restringere la sfera di applicazione del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. Nella fattispecie in esame, dall'esame della relata è emerso la irritualità della notifica fatta in applicazione del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del
1973 e non applicando al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quindi la notifica va considerata invalida. Posto, pertanto l'invalidità della notifica sono nulle anche le intimazione di pagamento n.
071 2014 9005177350 000; n. 071 2016 9021775283 000 non idonee ad interrompere la prescrizione dell'avviso impugnato.
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione dell'avviso di addebito n. 371 2012 0003640255
4 000 . Pertanto posto che l'avviso di addebito . Posto che l'avviso di addebito n. 371
2012 0003640255 000 è stato notificato il 16.05.2012 ed il sollecito di pagamento
è stato notificato il 11.10.2024 sono trascorsi i cinque anni per interrompere la prescrizione.
Risultano pertanto prescritti i crediti portati nell' avviso di addebito n. 371 CP_1
2012 0003640255 000
La domanda va accolta , per cui in virtù delle motivazione sopra delineate va dichiarata la prescrizione dell' avviso di addebito n. 371 2012 0003640255 000.
Quanto al regime delle spese di giudizio, l' accoglimento dell'opposizione ne giustifica la condanna per intero, a carico dell' su cui ricadeva l'onere di prova in merito alla CP_4
CP_ ritualità e tempestività della procedura esecutiva, nulla è dovuto da parte dell'
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio , CP_4 le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.2001,00 a euro
26.00,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Accoglie la domanda e dichiara illegittimo l'avviso di addebito n. 371 2012 000
3640255 000 notificato il 16.05.2012.ed estinto per intervenuta prescrizione;
- - Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che Controparte_2
si liquidano in euro 1.305,50 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
- Nulla è dovuto da parte dell' CP_1
Così deciso in Nola lì 29.05.2025 .
Il Gop Lavoro
dott. Aristide Perrino
5
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 29 maggio
2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 6132/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale Guastafierro presso il Parte_1
quale domicilia in Boscoreale alla Piazza Pace n. 20
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Pepe e domiciliato in Nola alla via Variante 7bis presso l'Avvocatura dell'ente Previdenziale
Opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avvocato Gianfranco Infante presso il quale domicilia in Rende alla via L. Repaci
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 107.10.2024 regolarmente notificato alle parti resistenti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso un sollecito di pagamento n,.
071 2024 9040503622 000 in merito in mancato pagamento di contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito 371 2012 0003640255 000 presumibilmente notificato il
16.05.2012 .
1 Il ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per CP_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995.
Si costituiva l' a mezzo del suo procuratore Controparte_2
costituiti eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito l'infondatezza della domanda non essendo trascorsi i termini di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' con una articolata memoria difensiva Controparte_3
e nel riportarsi ai propri scritti difensivi concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa.
MOTIVI DECISIONE
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni della parte ricorrente in merito alla prescrizione dell'avviso di addebito notificato col sollecito di pagamento . Sul punto occorre rilevare che l' ha depositato in atti un avviso bonario CP_1
regolarmente notificato alla data del 13.07.2007 con racc. n. 60575163163-6 e l'avviso di addebito notificato a mezzo racc.65009606766-1 . Mentre l'
[...]
ha depositato delle intimazione di pagamento rispettivamente la n. 071 CP_2
2014 9005177350 000 regolarmente notificata alla data del05.06.2014; la n. 071
2016 9021775283 notificata alla data del 15.05.2016 idonee ad interrompere la prescrizione dell' avviso impugnati. Occorre, invece, esaminare le notifiche fatte in caso di irreperibilità del destinatario in merito alla notifica dell'intimazione n. 071
2022 9006220624 000 .
Va premesso che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all'agente notificante: identificare un'ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto - oltre ad immettere l'avviso in cassetta - a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico;
ovvero, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione. Le suddette ricerche - non necessariamente documentate quando si procede alla notifica con avviso inviato per raccomandata nel caso di notifica a mente dell' art. 140 cod.
2 proc. civ. (c.d. irreperibilità relativa) - devono evidentemente risultare dalla relata di notificazione allorché si procede a completare il processo notificatorio con semplice affissione all'albo e quindi senza comunicazione a mezzo di raccomandata
(il che si giustifica appunto in quanto si presume che il destinatario non abbia più legami attuali con l'indirizzo, c.d. irreperibilità assoluta). Nella specie non vi è traccia delle ricerche, soltanto apprendendosi dalla cartolina postale che si ebbe una ricerca anagrafica che si limitò a confermare la residenza anagrafica nel luogo della notifica, mentre gli elementi che confermavano l'irreperibilità (assoluta) del contribuente non solo non appaiono decisivi ma soprattutto non risultano dal processo notificatorio. Né ovviamente costituisce indicazione delle ricerche la mera dizione "sconosciuto" che sarebbe stata indicata nella relata. Ai fini della notificazione il messo notificatore , ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all' art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse il messo notificatore dia espresso conto (Cass. n.
24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003
, che "l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione". Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell' art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa,
3 mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n.
19012 del 2017). Ciò posto, pertanto, sono da scludersi la sussistenza dei presupposti per configurare un' ipotesi di irreperibilità assoluta , per cui la notifica andava fatta ex art. 140 cpc.
La Consulta ha ritenuto necessario restringere la sfera di applicazione del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. Nella fattispecie in esame, dall'esame della relata è emerso la irritualità della notifica fatta in applicazione del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del
1973 e non applicando al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quindi la notifica va considerata invalida. Posto, pertanto l'invalidità della notifica sono nulle anche le intimazione di pagamento n.
071 2014 9005177350 000; n. 071 2016 9021775283 000 non idonee ad interrompere la prescrizione dell'avviso impugnato.
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione dell'avviso di addebito n. 371 2012 0003640255
4 000 . Pertanto posto che l'avviso di addebito . Posto che l'avviso di addebito n. 371
2012 0003640255 000 è stato notificato il 16.05.2012 ed il sollecito di pagamento
è stato notificato il 11.10.2024 sono trascorsi i cinque anni per interrompere la prescrizione.
Risultano pertanto prescritti i crediti portati nell' avviso di addebito n. 371 CP_1
2012 0003640255 000
La domanda va accolta , per cui in virtù delle motivazione sopra delineate va dichiarata la prescrizione dell' avviso di addebito n. 371 2012 0003640255 000.
Quanto al regime delle spese di giudizio, l' accoglimento dell'opposizione ne giustifica la condanna per intero, a carico dell' su cui ricadeva l'onere di prova in merito alla CP_4
CP_ ritualità e tempestività della procedura esecutiva, nulla è dovuto da parte dell'
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio , CP_4 le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.2001,00 a euro
26.00,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Accoglie la domanda e dichiara illegittimo l'avviso di addebito n. 371 2012 000
3640255 000 notificato il 16.05.2012.ed estinto per intervenuta prescrizione;
- - Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che Controparte_2
si liquidano in euro 1.305,50 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
- Nulla è dovuto da parte dell' CP_1
Così deciso in Nola lì 29.05.2025 .
Il Gop Lavoro
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