Sentenza 17 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/09/2004, n. 18752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18752 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO IL AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, difesa dall'avvocato SALVINO GRECO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 392/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/05/01 - R.G.N. 1563/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/04 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 maggio la Corte d'appello di Roma confermava la statuizione resa dal locale Tribunale de 16 dicembre 1999, con cui era stata rigettata la domanda proposta da AC IJ LO per ottenere dall'Inps le differenze dei ratei di pensione di reversibilità erogata in regime internazionale, con decorrenza successiva al primo gennaio 1991. La Corte territoriale rilevava che con l'art. 7 primo comma della legge 407/90 era stato disposto il diritto al trattamento minimo anche nei confronti dei titolari di pensione in regime internazionale, sottoponendolo però alla condizione, a partire dal primo gennaio 1991, che l'assicurato potesse far valere una anzianità contributiva, in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, non inferiore ad un anno;
indi con il terzo comma del medesimo articolo era stata introdotta una disciplina transitoria, per cui le pensioni erogate, ai pensionati residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione sulla base di anzianità contributiva in Italia inferiore all'anno, restavano confermate nell'importo in pagamento al primo gennaio 1991. Indi la Corte affermava che - fermo restando il diritto del titolare della pensione di reversibilità a conseguire il 60% della pensione del dante causa, comprensiva anche dell'integrazione al minimo, secondo la sentenza della Corte Costituzionale 495/93 - nel caso di decorrenza della pensione diretta anteriore al primo gennaio 1991, si doveva verificare se il dante causa avesse o no un anno di contribuzione in Italia, perché in caso positivo il titolare della reversibilità avrebbe diritto al 60% della pensione del de cuius integrata al minimo, mentre nel caso negativo, avrebbe diritto allo stesso trattamento, ma congelando l'integrazione al minimo nell'importo conseguito al primo gennaio 1991. Una volta effettuato questo calcolo, accertato cioè l'importo della integrazione al minimo del dante causa, occorre verificare altresì, con un procedimento logicamente distinto, se la pensione di reversibilità possa a sua volta, ed autonomamente, integrata. A questo punto la Corte di Roma, escludeva il diritto all'autonoma integrazione della pensione di reversibilità per il fatto che il titolare della reversibilità, con decorrenza successiva al primo gennaio 1991, non era munito del requisito prescritto dal comma 1^ dell'art. 7, ossia dell'anno di contribuzione in Italia.
Avverso detta sentenza la soccombente ha proposto ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
L'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 407 del 1990, dell'art. 13 RDL n. 636 del 1939, e degli artt. 3 e 38 Costituzione Premesso che in primo grado era stato chiesto che la pensione di reversibilità, che l'Inps aveva liquidato a calcolo, fosse integrata nella misura del trattamento minimo "congelato" spettante al dante causa al primo gennaio 1991, si lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto applicabile anche alle pensioni di reversibilità il i primo comma dell'art. 7 citato, e quindi abbia escluso anche su queste la integrazione al minimo, mentre la legge istitutiva delle pensioni di reversibilità non richiede al beneficiario alcun requisito assicurativo, ne' contributivo per il conseguimento del diritto, il quale viene trasmesso nella medesima consistenza che aveva in capo al de cuius;
il requisito dell'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, non sarebbe quindi necessario per integrare il diritto alla pensione di reversibilità.
Pertanto alle titolari della pensione di reversibilità dovrebbe applicarsi non il primo, ma il terzo comma dell'art. 7, a norma del quale, ove il dante causa abbia il requisito dell'anno di contributi versato in Italia, come nella specie per tutti i titolari della pensione diretta, dovrebbe permanere il diritto all'integrazione, restando irrilevante che la decorrenza sia successiva al primo gennaio 1991.
Il ricorso è fondato, giacché è errata l'interpretazione data dalla sentenza impugnata all'art. 7 primo comma della legge 407/90, laddove richiede anche per il titolare della reversibilità il requisito di un anno di contribuzione in Italia.
È necessario analizzare la disciplina introdotta dal detta legge, a) La pensione diretta.
1) Va premesso che l'art. 7 della legge 407/90 non introduce nessun cambiamento nei confronti dei titolari della pensione diretta e della pensione di reversibilità, quando la prestazione sia stata conseguita - ancorché mediante il cumulo di periodi lavorativi prestati presso stati diversi - con una anzianità contributiva, per il lavoro svolto in Italia, pari o superiore ad un anno. In tal caso sia il titolare del trattamento diretto, sia il titolare del trattamento di reversibilità godranno come prima della integrazione al minimo, qualunque sia la data di conseguimento del diritto. Nella specie è incontestato che il dante causa poteva far valere una anzianità contributiva in Italia inferiore all'anno, onde è necessario procedere alla disamina dell'intera previsione dell'art. 7.
2) Il primo comma di questa disposizione subordina il diritto all'integrazione al minimo - nel caso in cui la prestazione sia stata conseguita con il cumulo di periodi assicurativi previsto da accordi internazionali - alla condizione che l'assicurato possa far valere una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore ad un anno. La norma modifica espressamente la disciplina precedente, ossia l'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153 che, per i medesimi soggetti, non sottoponeva ad alcuna condizione il diritto alla integrazione al minimo.
La disposizione opera in relazione alle pensioni aventi decorrenza "dopo" l'entrata in vigore della nuova legge, lo si desume agevolmente da quanto previsto dal terzo comma, di cui più oltre si dirà.
3) Poiché il quarto comma dell'art. 7 rimanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con altri Ministri, di emanare le norme regolamentari di attuazione della disposizione di cui al primo comma, è stato emanato, con il decreto del 30 dicembre 1992 n. 577 il "Regolamento recante norme sui trattamenti pensionistici per attività svolte all'estero e per i residenti all'estero". L'art. 3 del decreto intitolato "Garanzia del trattamento minimo" recita come segue: "Qualora il titolare di pensione residente in Italia abbia acquisito il diritto in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da regolamenti della Comunità Economica Europea o da accordi internazionali in materia di sicurezza sociale che stabiliscano l'obbligo, per l'istituzione del paese di residenza, di garantire sul proprio territorio l'importo del trattamento minimo, fissato dalla legge nazionale, quest'ultimo viene concesso, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, anche in assenza del requisito di cui all'art. 7 comma 1^ della legge 29 dicembre 1990 n. 407". Ossia, quando lo Stato Italiano si sia assunto in sede internazionale l'obbligo di erogare l'integrazione al minimo ai pensionati residenti in Italia, il diritto all'integrazione sorge anche se il titolare della pensione diretta abbia versamenti contributivi in Italia inferiori ad un anno.
Con il citato regolamento si opera sostanzialmente una deroga in melius al disposto del primo comma dell'art. 7 (deroga giustificata dalla necessità di rispettare gli accordi presi con gli altri stati) perché il divieto di integrazione, ivi previsto in via generale, viene limitato ai cittadini italiani che siano residenti all'estero. Pertanto, le pensioni aventi decorrenza "dopo" l'entrata in vigore della legge, verranno liquidate a costoro a calcolo, e cioè senza alcuna integrazione. Infatti non è ipotizzarle alcun meccanismo di cristallizzazione, perché non si può logicamente conservare l'importo maturato al primo gennaio 1991 se la prestazione a quella data non veniva ancora erogata.
4) Non vi è dubbio - contrariamente a quanto ha affermato la sentenza impugnata -che la disposizione di cui al primo comma dell'art. 7 si riferisca esclusivamente alle pensioni dirette, perché il richiamo all'anno di lavoro compiuto in Italia non può che riferirsi alla posizione del titolare, e non già a quella del beneficiario del trattamento di reversibilità, poiché per godere delle prestazioni ai superstiti non è necessario, secondo i principi generali, alcun requisito contributivo ne' lavorativo, essendo sufficiente il rapporto di parentela ed il conseguimento del diritto da parte del dante causa. Lo conferma ulteriormente il rilievo che la disposizione citata modifica, come si è detto, l'art. 8 della legge 153/69, che non si riferiva alla pensione ai superstiti.
Inoltre sarebbe incongruo ipotizzare l'applicazione del requisito dell'anno di lavoro svolto in Italia ad alcuni dei titolari del trattamento di reversibilità, come i figli minori ed i figli inabili al lavoro.
5) Il terzo comma dell'art. 7 in commento prevede il diritto alla cristallizzazione dell'integrazione al minimo "nell'importo in pagamento al primo gennaio 1991". Si tratta di un meccanismo ben noto nell'ordinamento previdenziale, che viene utilizzato ogni qual volta, in conseguenza di disposizioni che determinano la riduzione di un trattamento pensionistico, si intenda evitare una brusca decurtazione in capo ai soggetti che ne erano già in godimento. La disposizione si applica quindi ai titolari della pensione diretta, acquisita con meno di un anno di contribuzione in Italia, decorrente "da data anteriore" all'entrata in vigore della legge e che siano residenti all'estero: costoro non perdono immediatamente il diritto all'integrazione, ma la conservano in cifra fissa (non più passibile di aumento) nella misura percepita al primo gennaio 1991, fino a quando l'importo della integrazione medesima non verrà riassorbito dalla perequazione della pensione base.
Si può affermare, concludendo sulla pensione diretta, che l'elemento discriminante, ai sensi della legge 407/90 e del citato regolamento di attuazione, è la residenza del beneficiario, giacché solo la residenza all'estero comporta la modifica del trattamento integrativo rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 8 della legge 153/69, che resta invece immutata per il beneficiario residente in
Italia, ancorché la pensione sia stata conseguita con una anzianità contributiva nel nostro paese inferiore all'anno. b) La pensione ai superstiti.
1) Come si è detto, il primo comma dell'art. 7 non si applica direttamente alle prestazioni ai superstiti, nel senso che per avere diritto alla integrazione al minimo il titolare di detto trattamento non deve personalmente avere versato un anno di contributi in Italia. Il titolare della pensione ai superstiti, tuttavia, risente necessariamente della entità della integrazione spettante al de cuius, secondo il principio, già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 luglio 1993 n. 851) e poi sancito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 495 del 1993, per cui la pensione di reversibilità deve essere calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire. Ne consegue, che se il titolare della pensione diretta - se aveva conseguito la prestazione mediante cumulo di contribuzione in Italia inferiore ad un anno e se era residente all'estero - aveva diritto alla integrazione al minimo nell'importo cristallizzato, anche il titolare della pensione di reversibilità aveva diritto alla pensione in misura pari al 60% della pensione del coniuge comprensiva della integrazione in cifra fissa maturata al primo gennaio 1991 (essendo incontestato che la pensione diretta del coniuge era stata liquidata prima di detta data).
2) Quanto al diritto del titolare della pensione di reversibilità ad ottenere su di essa l'integrazione al minimo "propria", questo deve essere escluso. Lo vieta infatti il terzo comma dell'art. 7 in commento.
Non vi è dubbio invero che detto comma si applichi anche alle pensioni ai superstiti, come espressamente prevede la sua prima parte. Se la pensione di reversibilità viene liquidata dopo il primo gennaio 1991, e quindi in data successiva all'entrata in vigore della legge, il TI non ha diritto alla integrazione al minimo sulla pensione propria, giacché, per tutte le pensioni - conseguite con meno di un anno di contributi in Italia - e liquidate in data "successiva" all'entrata in vigore della legge, non vi è ormai più diritto alla integrazione se il beneficiario risiede all'estero. Ed infatti se detta integrazione non spetta al titolare della pensione diretta, come illustrato al precedente punto a) sub 3), a maggior ragione non può spettare al titolare della pensione di reversibilità.
Concludendo sulla pensione di reversibilità, va osservato che anche per questa, come per la pensione diretta, l'elemento discriminante, per determinare il regime dell'integrazione al minimo, è (oltre alla decorrenza) la residenza, e cioè sia la residenza del de cuius (per determinare la misura dell'integrazione da trasmettere) , sia la residenza del TI (per accertare il diritto alla autonoma integrazione al minimo).
c) Sintesi.
La disciplina introdotta dall'art. 7 della legge 407/90 si può dunque sintetizzare come segue: nel caso in cui la pensione venisse conseguita dal titolare diretto con il cumulo di contributi versati in Italia per meno di un anno, ed il titolare fosse residente in Italia: la pensione diretta viene integrata secondo il vecchio regime ed il titolare della reversibilità avrà diritto al 60% della pensione del dante causa comprensiva della integrazione. Se il titolare della reversibilità è anch'esso residente in Italia, potrà a sua volta integrare la sua propria pensione, non valendo nei suoi confronti il disposto del terzo comma dell'art. 3 che si applica solo ai pensionati residenti all'estero. Se invece, sempre nel caso di cumulo di periodo assicurativo in Italia inferiore all'anno, ove il titolare della pensione diretta fosse residente all'estero, occorre distinguere:
1) Pensione del dante causa decorrente "dopo" l'entrata in vigore della legge: il dante causa non ha diritto all'integrazione al minimo (non potendo giovarsi della cristallizzazione di cui al terzo comma) ed il titolare della pensione di reversibilità avrà diritto solo al 60% della pensione a calcolo, senza alcuna integrazione, ne' potrà a sua volta integrare la sua pensione se è residente all'estero. Se invece residente in Italia, potrà integrare la sua propria pensione, perché al beneficiario della reversibilità residente in Italia, non si applica ne' il primo, ne' il terzo comma dell'art. 7. 2) Pensione del dante causa decorrente "prima" dell'entrata in vigore della legge 407/90: questi aveva diritto alla cristallizzazione della integrazione nella misura percepita al gennaio 1991, ed il titolare della pensione di reversibilità avrà diritto al 60% della pensione del dante causa comprensiva della integrazione cristallizzata. Non potrà a sua volta integrare la sua prestazione se residente all'estero, mentre, se residente in Italia avrà diritto alla integrazione come al punto precedente.
Occorre ancora distinguere in relazione alla integrazione al minimo spettante ai superstiti:
3) pensione di reversibilità decorrente "dopo" l'entrata in vigore della legge: se il pensionato è residente in Italia, avrà diritto ad integrare la sua pensione. Se è residente all'estero non ne avrà diritto ai sensi del comma terzo.
4) Pensione di reversibilità decorrente "prima" dell'entrata in vigore della legge: se il pensionato è residente in Italia, avrà diritto alla integrazione piena, mentre se è residente all'estero avrà diritto alla cristallizzazione della integrazione nell'importo in pagamento al primo gennaio 1991.
La sentenza impugnata va dunque cassata, essendo affetta, come detto, dal preliminare errore di interpretazione del primo comma della legge del 1990. La causa va quindi rimessa ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Roma, la quale, verificati i necessari elementi in fatto, si atterrà ai principi esposti nella sintesi che precede. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004