TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 5298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5298 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO IN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3555/23 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16 giugno 2023; promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Comiso Via CodiceFiscale_1
Maddalena n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Biagio Cirica, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Germana Anna Sciara;
attore,
contro
TRINGALE Avv. CP_1
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliato in Catania CodiceFiscale_2
Via Leopardi n. 23 presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa e dall'Avv. Angela
Musumarra, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta;
nonché nei confronti di
pagina 1 di 19
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in Notaio del 18.12.2014 in atti;
Per_1
terzo chiamato in garanzia,
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto chiesto e dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale l'Avv. Manuela Tringale ed esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_3
indeterminato inquadrato nel livello 3 del CCNL di categoria.
Esponeva che con sentenza 126 del 5.7.2019 il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della predetta società.
Deduceva – quindi – di avere conferito mandato professionale alla convenuta per chiedere l'ammissione, in via privilegiata, al passivo fallimentare della complessiva somma di € 24.851,37, al netto delle ritenute di legge, così specificate € 12.262,56 netti a titolo di TFR, euro 5.194,00 netti per saldo ferie non godute, euro 1.453,00 netti per quattordicesima mensilità, euro 5.491,81 netti per tredicesima mensilità e altri emolumenti ultima busta paga. Esponeva che all'udienza del 14.12.2020
per la verifica delle domande veniva ammessa – dopo i chiarimenti richiesti dal curatore – in linea privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, la somma di euro 12.262,56 per TFR, euro 4.746,00 per ferie non godute, euro 1.453,00 per quattordicesima, euro 2.127,09 indennità sostitutiva del preavviso, euro
1.063,55 per tredicesima, oltre euro 150,00 al chirografo a titolo di spese per l'insinuazione al passivo. pagina 2 di 19 Rilevava che nessuna opposizione allo stato passivo delle domande tempestive veniva presentata.
Esponeva quindi di avere presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia per la CP_4
liquidazione del TFR, per un importo pari ad € 12.262,56 netto, così come ammesso al passivo fallimentare e che in conseguenza di ciò, l' , agendo come sostituto d'imposta, ha Controparte_5
liquidato all'odierno ricorrente, in data 17.06.2020, l'importo di € 9.574,37 a titolo di TFR, applicando sulla somma di € 12.262,56, richiesta al netto dal lavoratore, le trattenute fiscali e previdenziali come da vigente normativa fiscale.
Esponeva che il professionista incaricato, resosi conto dell'errore commesso e tentando di ovviare,
altresì, alla doppia tassazione subita dall'odierno ricorrente, presentava istanza tardiva di ammissione al passivo fallimentare della ulteriore somma di € 15.838,18, così meglio specificata: € 4.223,11, quale differenza tra il RD del TFR di cui alla busta paga del mese di Giugno 2019 e il netto del TFR già
ammesso al passivo;
€ 663,76, quale differenza tra il RD della quattordicesima mensilità di cui alla busta paga emessa nel mese di Giugno 2019 e il netto della quattordicesima mensilità già ammesso al passivo;
€ 7.414,08, importo RD a titolo di permessi non goduti;
€ 2.127,09, importo RD per stipendio mese di giugno 2019; € 81,81, importo RD per feste coincidenti con la domenica;
€ 253,31
per bonus DL 66/2014; € 993,57 per conguaglio IRPEF;
€ 81,45 per indennità di mensa.
Esponeva che, all'udienza del 02.03.2021, fissata per l'esame dello stato passivo integrativo del fallimento con riferimento alla posizione del (domanda n. 82), il G.D. rigettava l'istanza, Parte_1
come da progetto del curatore, e ciò per le seguenti motivazioni: con riferimento alle somme richieste per differenza RD/netto a titolo di TFR e 14/\ mensilità poiché il credito richiesto in via tardiva era lo stesso, sia per causa petendi che per petitum, a quello per cui il lavoratore aveva già richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo in via tempestiva;
con riferimento alle somme richieste per permessi non goduti, lavoro festivo, bonus DL 66/2014 ed indennità di mensa, tenuto conto che, al di là del nomen iuris utilizzato per individuare l'emolumento retributivo, si trattava di somme già richieste con la domanda tempestiva, esaminate in sede di verifica dei crediti tempestivamente insinuati ma non pagina 3 di 19 ammesse allo stato passivo e per cui il lavoratore non ha proposto alcuna opposizione, formandosi il giudicato;
con riferimento alla retribuzione del mese di Giugno 2019 in quanto alcun emolumento è
stato possibile rinvenire dalla documentazione prodotta agli atti;
con riferimento alle somme richieste a titolo di conguaglio IRPEF, in quanto lo stesso non era di competenza del datore di lavoro.
Deduceva quindi che sempre con l'assistenza della convenuta depositava in data 01.04.2021, ricorso in opposizione avverso il predetto provvedimento di accertamento dello stato passivo, iscritto al n.
4188/2021 RG. chiedendone la riforma in toto e che la relativa udienza veniva fissata per il 24.01.2022.
Esponeva che nelle more, l'Avv. Tringale rinunciava al mandato alle liti a suo tempo conferito dall'odierno ricorrente ed, in data, 04.11.2021, il medesimo si costituiva in giudizio con il patrocinio di altro procuratore.
Esponeva che con provvedimento del 6.4.2022 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Rilevava quindi che il professionista era in corso in grave responsabilità nell'espletamento del mandato omettendo di chiedere le somme al RD (facendo così subire al lavoratore una doppia tassazione 9 ed omettendo di chiedere alcune somme dovute.
Esponeva quindi di avere diritto al risarcimento del danno quantificato in € 15.838,18, ovverosia: €
4.223 11 dato dalla differenza tra il RD del TFR di cui alla busta paga emessa del mese di Giugno
2019 e il netto del TFR già ammesso al passivo;
E 663 76 dato dalla differenza tra il RD della quattordicesima mensilità di cui alla busta paga emessa nel mese di Giugno 2019 e il netto della quattordicesima mensilità già ammesso al passivo;
E 10.951 31 quale importo corrispondente all'ulteriore credito maturato dal (E. 7.414,08 importo RD permessi non goduti, E. Parte_1
2.127,09 per stipendio RD mese di giugno 2019, E. 81,81 per importo RD feste coincidenti con la domenica, E. 253,31 per bonus DL 66/2014, E. 993,57 per conguaglio IRPEF, E. 81,45 per indennità di mensa, come da busta paga Giugno 2019).
A tali somme andavano aggiunte quelle relative alle spese liquidate in favore della curatela.
La convenuto si costituiva in giudizio opponenosi ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna pagina 4 di 19 dell'attore al pagamento del saldo dei compensi professionali maturati e non corrisposti. Chiedeva di chiamare in causa la propia compagnia assicuratrice.
Si costituiva contestando la sussistenza di alcuna responsabilità della propria Controparte_2
assicurata.
All'udienza del 16.06.2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Indi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta per tabulas che con verbale del 14.01.2020 di esame delle domande di insinuazione allo stato passivo del il GD così provvedeva Parte_2
“Proposta del curatore: € 0,00 proposti in Privilegio - (art. 2751 bis no l) Premesso di avere prestato
attività di lavoro subordinato alle dipendenze della fallita, l'istante deduce di essere creditore della
società fallita della complessiva somma di euro 24.851,37 netti di cui euro 12.262,56 netti a titolo di
TFR, euro 5.194,00 netti per saldo ferie non godute, euro 1.453,00 netti per quattordicesima mensilità,
euro 5.491,81 netti per tredicesima mensilità e altri emolumenti ultima busta paga. Chiede quindi
l'ammissione al passivo del fallimento in linea privilegiata di euro 24.851,37, oltre la liquidazione dei
compensi per l'istanza di ammissione al passivo. A sostegno delle proprie pretese, l'istante allega
esclusivamente buste paga giugno 20 19. Premesso che non può ammettersi quanto richiesto a titolo di
tredicesima e quattordicesima mensilità non essendo stato prodotto il CCNL dal quale ne risulti la
vincolatività; che non può ammettersi quanto richiesto a titolo di indennità sostitutiva di ferie non
essendo state prodotte tutte le buste paga e non essendo stata dimostrata neppure la durata del
rapporto; che non può ammettersi quanto richiesto per TFR non essendo stata fornita la prova
dell'interruzione del rapporto;
che l'istante non ha indicato quali siano gli "altri emolumenti" di cui
chiede l'ammissione;
considerato che
, con comunicazione p.e.c. del 12 novembre u.s., "dovendo
procedere al controllo delle retribuzioni denunciate dalla ditta di cui all'oggetto con l' CP_6
relativo al mese di giungo 2019, posto che le stesse appaiono spropositate rispetto a quelle denunciate pagina 5 di 19 nei mesi precedenti", ha richiesto alla curatela "di fornire ogni documentazione atta a CP_4
giustificare tale anomalia, con particolare riferimento a eventuali permessi e ferie non godute, ecc.";
che, con istanza in atti, la curatela ha già chiesto all'ill.mo G.D. l'autorizzazione alla nomina di un
consulente del lavoro al fine di accertare le anomalie evidenziate dall Con nota del 12 novembre CP_4
u.s.; che la documentazione prodotta dall'istante è relativa al periodo per il quale l' ha CP_4
evidenziato le suddette anomalie;
che sono in corso ulteriori accertamenti da parte della curatela;
quanto sopra premesso e considerato, si propone il rigetto della domanda. Premesso che la curatela
CP_ ha accertato che le richieste dell' non incidono sull'oggetto della domanda presentata dall'istante;
che l'istante ha integrato la documentazione e allegato: CCNL;
Certificazione Unica 2018 e 2019;
; buste paga;
certificazione anagrafica-professionale; si propone l'ammissione del credito in Pt_3
linea privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, di euro 12.262,56 per TFR, euro 4.746,00 per ferie non godute,
euro 1.453,00 per quattordicesima, euro 2.127,09 indennità sostitutiva del preavviso, euro 1.063,55
per tredicesima, oltre euro 150,00 al chirografo a titolo di spese per l'insinuazione al passivo. Il g.d.
ammette come da progetto integrativo del curatore”.
E' pacifico e non contestato che avverso lo stato passivo non veniva presentata alcuna opposizione.
A seguito di istanza tardiva di insinuazine con verbale del 2.3.2021 il GD così provevdeva “
Proposta del curatore: € 0,00 proposti in Privilegio - (art. 2751 bis n°1) Premesso di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della fallita, con il ricorso ex art. 101 l.f., l'istante chiede l'ammissione del credito in via privilegiata in quanto credito da lavoro: “di euro 15.838,18, data limitatamente alla somma di euro 4.886,87 dalla differenza tra il TFR e la quattordicesima mensilità
lorde di cui alle buste paga e il netto del TFR e della quattordicesima mensilità già ammessi al passivo,
ed da euro 10.951,31 somma in parte motiva meglio specificata oltre la liquidazione dei compensi professionali per la presente istanza” (v. ricorso ex art. 101 l.f.). A sostegno delle proprie pretese, il lavoratore allega la documentazione indicata in istanza. Premesso che: i) lo stesso lavoratore con domanda tempestivamente aveva già dichiarato di essere: “creditore della società fallita della pagina 6 di 19 complessiva somma di euro 24.851,37 netti di cui euro 12.262,56 netti a titolo di TFR, euro 5.194,00
netti per saldo ferie non godute, euro 1.453,00 netti per quattordicesima mensilità, euro 5.491,81 netti per tredicesima mensilità e altri emolumemti ultima e chiesto “di essere ammesso al passivo del fallimento suddetto in via privilegiata in quanto credito di lavoro per la complessiva somma di euro
24.851,37, oltre la liquidazione dei compensi per la presente istanza” (v domanda tempestiva); 2) con lo stato passivo dichiarato esecutivo in data 14 gennaio 2020 - avverso il quale non risulta essere stata proposta alcuna opposizione nei termini da parte del lavoratore, in ordine al quale si è dunque formato il giudicato -, l'ill.mo G.D. ha ammesso il credito del lavoratore come da progetto integrativo depositato dal curatore, ossia “l'ammissione del credito in linea privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, di euro 12.262,56 per TFR, euro 4.746,00 per ferie non godute, euro 1.453,00 per quattordicesima, euro
2.127,09 indennità sostitutiva del preavviso, euro 1.063,55 per tredicesima, oltre euro 150,00 al chirografo a titolo di spese per l'insinuazione al passivo” (v. stato passivo esecutivo); considerato che:
A) per quanto concerne le somme chieste a titolo di differenza tra il TFR RD e il netto e la quattordicesima al RD e al netto, che il credito di cui oggi si chiede l'ammissione al passivo del fallimento in via tardiva è lo stesso sia per causa petendi, sia per petitum, del credito di cui il lavoratore ha già ottenuto ammissione al passivo in via tempestiva;
che, infatti, con lo stato passivo dichiarato esecutivo in data 14 gennaio u.s., il credito è stato ammesso come da richiesta, in misura pari agli importi indicati (al netto) dal lavoratore;
che nel progetto di stato passivo non è stato specificato se gli importi erano ammessi al netto o al RD, non essendo un onere della curatela ma del lavoratore precisare e richiedere gli importi al RD;
che, pertanto, il lavoratore avrebbe dovuto richiedere gli importi al RD delle ritenute fiscali già con la domanda tempestiva di credito al fine di evitare l'ulteriore tassazione da parte dell' ; che peraltro sul decreto di esecutività dello stato passivo delle CP_4
domande tempestive si è formato il giudicato e che esso, pur nei limiti dell'efficacia endo fallimentare,
copre il dedotto e il deducibile;
considerato, altresì, B) per quanto concerne le ulteriori somme chieste,
che esse erano già oggetto della domanda tempestiva e anche la documentazione sulla quale l'istante pagina 7 di 19 fonda la propria richiesta è la medesima documentazione prodotta con la domanda tempestiva (buste paga giugno 2019); che, a ben vedere, solo apparentemente si tratta di crediti diversi da quelli per i quali è stata proposta domanda e, oltretutto, ottenuta l'ammissione al passivo;
che, infatti, in sede di domanda tempestiva l'istante ha chiesto l'ammissione dell'importo netto portato dalle buste paga prodotte (e oggi nuovamente allegate), decurtato di eventuali acconti ricevuti, e denominando le somme delle singole buste paga con uno degli emolumenti in esse indicati;
che oggi viene invece chiesto un singolo emolumento al RD, già ricompreso nelle buste paga prodotte e ammesse in via tempestiva;
che, segnatamente, l'istante oggi chiede “7.414,08 importo RD permessi non goduti” di cui alla busta paga allegata sub n. 3, recante un importo netto di euro 6.794,00; in relazione alla medesima busta paga, in sede di domanda tempestiva, l'istante chiedeva l'ammissione di “euro
5.194,00 netti per saldo ferie non godute”; che l'importo così richiesto era tuttavia comprensivo anche dei permessi non goduti e pari al netto della busta (euro 6.794,00) decurtato dell'acconto ricevuto di euro 1.600,00 e annotato nella medesima busta prodotta con la domanda tempestiva;
che il credito veniva ammesso nei limiti della somma di euro 4.746,00 e l'istante non ha proposto alcuna opposizione;
l'istante, inoltre, chiede “81,81 per importo RD feste coincidenti con la domenica”,
“253,31 per bonus DL 66/2014”, “81,45 per indennità di mensa” ed “993,57 per conguaglio IRPEF” di cui alla busta paga allegata sub n. 4, recante un importo netto di euro 5.491,81; in relazione alla medesima busta paga, in sede di domanda tempestiva e alla luce delle osservazioni, l'istante chiedeva l'ammissione di “euro 5.491,81 netti per tredicesima mensilità e altri emolumemti ultima busta paga”;
che nelle osservazioni veniva precisato che l'importo era chiesto per tredicesima e indennità sostitutiva di mancato preavviso;
che l'importo così richiesto era tuttavia comprensivo anche di tutte le altre voci del cedolino (e delle voci di cui oggi si chiede ammissione); che il credito veniva ammesso nei limiti della somma di euro 2.127,09 indennità sostitutiva del preavviso ed euro 1.063,55 per tredicesima e l'istante non ha proposto alcuna opposizione;
che, pertanto, sulla statuizione si è formato il giudicato e non può ammettersi la domanda oggi formulata vertendo su fatti e circostanze già esaminati in sede di pagina 8 di 19 verifica dei crediti tempestivamente insinuati;
che non si rinviene nella documentazione prodotta (busta paga all. 4) alcun emolumento dovuto a titolo di stipendio RD del mese di giugno 2019; che non può
ammettersi quanto richiesto a titolo di conguaglio IRPEF non essendo lo stesso di competenza del datore di lavoro;
tutto ciò considerato si propone il rigetto della domanda in ordine a quanto richiesto a titolo di stipendio RD di giugno 2019 e di conguaglio IRPEF, e si propone di dichiarare l'inammissibilità della domanda per la restante parte. il g.d. in relazione al punto sub B) non ammette come da progetto del curatore tenuto conto che al di là del nomen juris utilizzato per individuare l'emolumento trattasi comunque di somme già oggetto di ammissione in sede di domanda tempestiva ( in quanto rientranti già nelle somme indicate quale netto in busta) e dunque l'eventuale ammissione costituirebbe una duplicazione del medesimo credito in danno agli altri creditori;
quanto al punto A) dichiara la domanda inammissibile condividendosi le ragioni del curatore.”
Avverso tale rigetto veniva proposta opposizione, rigettata a sua volta con decreto del 6.4.2022 del
Tribunale Fallimentare, in cui si legge “……che stante l'accoglimento parziale della domanda di insinuazione tempestiva l'odierno opponente avrebbe dovuto presentare opposizione ex art. 98 l.f.
avverso il decreto di esecutività del 14.01.2020, opposizione che non è stata proposta con la conseguenza che sulla predetta istanza si è formato il giudicato e le stesse domande non avrebbe potuto essere riproposte con istanza tardiva avendo medesimo petitum e causa petendi. Rilevato
preliminarmente in diritto che, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, cui l'intestato ufficio aderisce, “l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono
altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicchè, rispetto alla decisione concernente
una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria,
hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve
essere diverso, in base ai criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella
insinuazione ordinaria” (Cass., Sez. I, 14.10.2010, n. 21241); rilevato, ancora, che “secondo la pagina 9 di 19 pacifica giurisprudenza di legittimità (confr. Cass., sez. un., n.15408/2002), si ha domanda nuova
quando gli elementi, dedotti nel corso del giudizio, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del
diritto azionato, e quindi della causa petendi, modificando, attraverso l'introduzione di una pretesa
diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere con l'atto introduttivo, l'oggetto
sostanziale dell'azione e i termini della controversia” (Cass., Sez. III, 17.05.2010, n. 11960; rilevato che – in sede di insinuazione al passivo fallimentare – al fine di evitare la doppia imposizione fiscale, è
onere del lavoratore chiedere l'ammissione al passivo dei crediti da lavoro al RD delle ritenute fiscali e, quanto alle ritenute previdenziali, al netto della quota contributiva gravante sul datore e al RD di quella gravante sul la voratore medesimo (cfr., ex multis, Cass., Sez. I., 17.11.2016, n. 23426); rilevato che nel caso di specie, quanto alle somme richieste in via tardiva a titolo di differenza tra gli importi lordi del tfr e della quattordicesima mensilità e i rispettivi importi netti già ammessi al passivo, è
riscontrabile una medesimezza di causa petendi tra il suddetto credito e quello già oggetto di ammissione al passivo in via tempestiva, trattandosi - in entrambi i casi - di crediti da tfr e quattordicesima mensilità fondati, dunque, sui medesimi fatti costitutivi;
ritenuto, conseguentemente,
che le somme richieste a tale titolo, avendo la stessa causa petendi dei crediti già insinuati in via tempestiva, non possano essere oggetto di successiva insinuazione tardiva, operando l'effetto preclusivo del giudicato endo-fallimentare formatosi a seguito della mancata proposizione di opposizione avverso il decreto di esecutività; ritenuta, dunque, condivisibile la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza tardiva adottata dal g.d., essendo preclusa la riproposizione di domande aventi ad oggetto il medesimo credito;
rilevato, quanto alle altre voci di emolumento richieste con insinuazione tardiva – segnatamente: stipendio mese giugno, feste coincidenti con la domenica, bonus
DL 66/2014, conguaglio irpef, indennità di mensa – che: l'importo netto totale della busta paga del mese di giugno 2019 (cui gli emolumenti richiesti si riferiscono) è pari ad euro 26.001,37; con istanza tempestiva di ammissione al passivo n.82 è stata richiesta la somma complessiva di euro 24.851,37
netti; on decreto di esecutività del 14.01.2020 è stata ammessa al passivo la somma di euro 21.652,2; pagina 10 di 19 avverso il suddetto decreto parte opponente non ha proposto opposizione con la conseguenza che lo stesso ha acquisito efficacia di giudicato endo-fallimentare;
ritenuto che
, se è vero che le singole voci richieste con istanza di insinuazione tardiva presentano una denominazione diversa rispetto a quelle oggetto di insinuazione tempestiva, occorre tuttavia evidenziare come in via tempestiva parte opponente abbia richiesto l'ammissione al passivo per gli importi indicati nelle stesse buste paga di cui,
con istanza prima tempestiva e poi tardiva, sono state richieste le singole voci di credito diversamente denominante;
ritenuto, conseguentemente, di doversi condividere la decisione del g.d. di non ammettere al passivo le somme richieste a suddetto titolo in via tardiva, realizzandosi – in caso contrario – una duplicazione del medesimo credito a danno dei creditori concorrenti;
ritenuto, in conclusione, che per le ragioni sopra esposte l'opposizione non può essere accolta”.
Questi i fatti che nella loro ricostruzione storica risultano comprovati dai documenti in atti e sostanzialmente mai contestati dalla convenuta.
Quanto ai principi generali in ordine alla responsabilità professionale dell'avvocato si osserva quanto segue.
pagina 11 di 19 La responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c., il quale sancisce che: “il debitore che
non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile”.
La responsabilità contrattuale presuppone quindi l'inadempimento dell'obbligazione, che consiste nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta.
Esso deve essere valutato alla luce di quanto previsto dall'art. 1176 c.c., che richiede al debitore un comportamento diligente e funge da criterio di determinazione dell'esattezza della prestazione,
delineando la materialità dell'inadempimento.
Il dovere di diligenza assume contorni diversi in base al tipo di obbligazione che viene in rilievo.
Infatti, in base al secondo comma dell'art. 1176 c.c., l'esatta esecuzione della prestazione deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata.
L'obbligazione professionale dell'avvocato nei confronti del cliente è tipicamente di mezzi (o a risultato intermedio) e non di risultato (o a risultato finale): egli non garantisce l'esito favorevole della controversia, ma si impegna ad adempiere al mandato professionale con la diligenza richiesta al professionista medio. Di conseguenza, la responsabilità del professionista non sorge automaticamente nel caso in cui egli non raggiunga il risultato perseguito dal cliente, ma solo nel caso in cui non abbia adottato la diligenza richiesta ad un professionista preparato, zelante e solerte (Corte di Cassazione,
Terza Sezione Civile, sentenza n. 13777 del 31 maggio 2018).
La distinzione tra obbligazioni a risultato intermedio e a risultato finale assume particolare rilevanza con riferimento al riparto dell'onere della prova. Infatti in materia di responsabilità contrattuale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, dovendo fornire la prova solo del titolo dell'obbligazione inadempiuta, della scadenza del termine e del danno subito a causa dell'inadempimento, mentre il debitore può liberarsi da responsabilità dimostrando che l'inadempimento è dovuto ad impossibilità non imputabile, come stabilito dall'art. 1218 c.c., il quale detta il limite della responsabilità. pagina 12 di 19 La Corte di Cassazione ha chiarito, però, che non è sufficiente la prova di aver subito genericamente un danno, in quanto si deve dimostrare che tale danno sia causalmente ricollegabile all'inadempimento del debitore. Conseguentemente, la responsabilità contrattuale nelle obbligazioni a risultato intermedio
è parimenti esclusa se permane oggettivamente incerto il rapporto di causalità materiale tra l'inadempimento allegato e la lesione dell'interesse presupposto.
Infatti la qualificazione dell'obbligazione a risultato intermedio non comporta che il risultato finale perseguito non assuma alcun rilievo. Invero, benchè il risultato finale non sia dedotto in obbligazione,
esso non costituisce un motivo soggettivo del creditore, che resti esterno rispetto al mandato professionale. Al contrario, l'interesse intermedio corrispondente alla prestazione oggetto dell'obbligazione ha natura strumentale rispetto a un interesse primario incidente sulla causa del contratto quale motivo comune alle parti.
Svolgendo tali premesse, è possibile osservare che nelle obbligazioni a risultato finale il danno evento, cioè il mancato raggiungimento del risultato, si identifica con l'inadempimento, per cui la causalità materiale risulta implicita e deve essere dimostrata dal creditore la sola causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza. Di converso, nelle obbligazioni a risultato strumentale egli deve dimostrare che il danno evento, cioè la lesione dell'interesse presupposto, sia causalmente ricollegabile all'inadempimento del debitore, caratterizzato dal mancato impiego della diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
Il cliente che agisca per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato deve quindi dimostrare la connessione materiale tra l'inadempimento contestato al professionista e l'insuccesso dell'azione o la perdita della chance ragionevole di vincere la causa. In particolare, applicando il criterio della prognosi postuma, cioé ponendosi ex ante nella situazione in cui si trovavano le parti al momento dell'inadempimento, l'attore deve dimostrare che, in assenza dell'errore professionale vi sarebbero state ragionevoli probabilità di ottenere un esito favorevole del processo.
Qualora, in applicazione di tale criterio, il creditore riesca a dimostrare la perdita del risultato pagina 13 di 19 processuale al quale ambiva, il danno derivante dalla condotta del debitore consistere nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito se il professionista avesse adempiuto correttamente l'obbligazione. Nel caso in cui, invece, il creditore dimostri che dalla condotta del debitore sia derivata la perdita della chance di addivenire all'esito vittorioso della lite,
bisogna adottare un differente criterio di valutazione del danno.
In primo luogo, si deve osservare che la chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura il venir meno della probabilità di conseguire un certo bene o risultato (Cass., 4.03.2000 n. 4400: “com'è
stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa
Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o
risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed
economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della
consistente possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura
un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n.
6506)”.
Il pregiudizio derivante dalla perdita della chance non può essere inteso in termini meramente congetturali ed astratti, trattandosi, al contrario, di una lesione concreta ed attuale, consistente nella perdita della possibilità di conseguire il risultato sperato. Ne deriva la necessità di quantificare il risarcimento parametrandolo non già alla perdita del risultato sperato, bensì alla “possibilità perduta di realizzarlo” (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 3824 del 12 febbraio 2024: “Il risarcimento,
dunque, non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa,
alla possibilità perduta di realizzarlo.
La perdita della possibilità, per l'omissione del professionista, di conseguire un risultato utile al
quale l'attività era finalizzata, va proporzionato quindi alla stessa possibilità perduta di realizzare il
risultato (cioè, la perdita di chance ), da liquidare in via equitativa. pagina 14 di 19 Tale possibilità, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai
parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale,
ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della
infungibile specificità del caso concreto.”.
In ogni caso, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, in quanto occorre sempre verificare che si sia verificato un pregiudizio all'interesse creditorio, che tale pregiudizio sia riconducibile all'allegato inadempimento e che, sostituendo la condotta negligente con quella richiesta dalla diligenza professionale, il cliente avrebbe potuto ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni o comunque avrebbe avuto una ragionevole chance di verificazione del risultato sperato, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza del 14 novembre 2022,
n. 33442).
Tale indagine va effettuata mediante un giudizio prognostico, in quanto bisogna porsi nell'ottica del professionista medio all'epoca dei fatti e sostituire la condotta negligente tenuta dal debitore con quella diligente richiesta per verificare l'esito che avrebbe potuto avere, adottando la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" sia in sede di accertamento del nesso di causalità materiale fra la condotta e l'evento di danno, che in sede di accertamento del nesso di causalità giuridica tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili.
Ove accertata la responsabilità del professionista, il cliente è legittimato a richiedere il ristoro dei danni subiti per effetto della negligenza professionale del difensore nell'espletamento dell'incarico professionale, danni che possono consistere nella perdita del risultato processuale al quale il cliente ambiva, o nella perdita di chance di addivenire all'esito vittorioso della lite.
Nel primo caso, il danno consiste nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito ove l'obbligazione professionale fosse stata regolarmente adempiuta;
nel secondo caso, ove si giungesse ad una valutazione in termini di occasione persa, allora pagina 15 di 19 sussisterebbero differenti criteri di valutazione dell'inadempimento ai fini risarcitori. La chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura essa stesa la “perdita di un'occasione” (Cass.,
4.03.2000 n. 4400: “com'è stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della consistente possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n.
2167, 19.12.85 n. 6506)”. Trattasi, pertanto, di un pregiudizio non meramente ipotetico o eventuale,
bensì concreto ed attuale, che non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
Quindi la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 14 novembre 2022,
n. 33442). E di conseguenza in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può
essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività pagina 16 di 19 professionale omessa (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 12 marzo 2021 n. 7064).
Così ricostruita in fatto la vicenda ed il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve rilevarsi come nella specie le condotte ascritte al professionista convenuto integrino sicuramente gli estremi della colpa grave.
Oggettivamente controverso è l'obbligo o meno di richiedere le somme per differenze retributive maturate e non corrisposte dal datore di lavoro al RD o al netto (nel primo senso cfr. Cassazione
civile, sez. I, 17 novembre 2016, n. 23426 “Poiché in caso inadempimento all'obbligo contributivo del datore di lavoro rispetto alla quota del dipendente, il primo ex art. 23 L. 218/52 non può più fruire del diritto alle ritenute previdenziali, in caso di suo fallimento il lavoratore ha diritto ad essere ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. al RD di tale quota che, ai sensi della predetta disposizione normativa, si consolida come parte della retribuzione del dipendente.”; nel secondo cfr. Cass. sez. lv.
8406/23 “In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell' , anche ove il CP_4
lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette,
il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al RD e l' , nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di CP_4
sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario”).
Ancora è stato rilevato come le somme cui è condannato il datore di lavoro in favore del lavoratore vanno liquidate al RD, e non al netto, delle ritenute fiscali e previdenziali (cfr. Cass. Civ.
16668/2020; nello stesso senso Cass. 26.7.2002, n. 11121; Cass. 21.2.2001, n. 2544 e Cass. 18.8.2000,
n. 10942).
Ciò posto nessuna responsabilità è imputabile alla convenuta per avere proposta una domanda di insinuazione al passivo al netto e non al RD, tenuto conto che alla luce degli orientamenti sopra indicati la scelta operata non avrebbe dovuto incidere sulla liquidazione da parte del Fondo di Garanzia.
Invero questo è l'unico addebito mosso alla convenuta in modo articolato. pagina 17 di 19 Tra le pieghe della citazione sembrerebbo emergere altri due profili di responsabilità: a) l'avere omesso di presentare opposizione allo stato passivo del 14.01.2020; b) l'avere chiesto per la prima volta con l'insinuazione tardiva altri crediti già esistenti.
Entrambi gli addebiti risultano infondati.
In merito al rimedio dell'opposizione si osserva che a) lo stesso è esperibile quando il credito per cui si agisce non è ammesso in tutto o in parte: nella specie il credito era stato ammesso per come richiesto e sulle voci non ammesse non risulta alcuna contestazione. Una eventuale opposizione fondata sulla sola non specificazione dell'ammissione delle somme al netto o al RD con molta probabilità sarebbe stata rigettata, essendo state ammesse le somme per come richieste;
b) il professionista ha dedotto di avere informato il cliente sui rischi dell'opposizione e di avere valutato – unitamente allo stesso – di procedere con l'insinuazione tardiva. Nessuna contestazione sul punto è stata mossa dall'attore.
In ordine al secondo addebito non vi è prova che si trattasse di somme già risultanti dalla documentazione messa a disposizione del professionista al momento della prima istanza di insinuazione al passivo. Non solo ma alcune voci per come emerge dal provvedimento del GD del
2.3.2021 erano già state chieste con la prima istanza (permessi non goduti, lavoro festivo, bonus dl
66/14 e indennità mensa) e non ammesse, ed altre (retribuzione giugno 2019) non provate.
Ne segue che nessuna responsabilità è possibile ravvisare nella condotta del professionista convenuto.
Il rigetto della domanda principale assorbe ogni questione in ordine al rapporto tra convnuto e terzo chiamato.
Le spese del giudizio – tenuto conto della oggettiva difficoltà interpretativa – vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 18 di 19 proposta, da contro Tringale Avv. Parte_1 CP_1
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_2
rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Catania addì 3 novembre 2025
nonché nei confronti di
[...]
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. IO IN)
pagina 19 di 19
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO IN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3555/23 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16 giugno 2023; promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Comiso Via CodiceFiscale_1
Maddalena n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Biagio Cirica, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Germana Anna Sciara;
attore,
contro
TRINGALE Avv. CP_1
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliato in Catania CodiceFiscale_2
Via Leopardi n. 23 presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa e dall'Avv. Angela
Musumarra, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta;
nonché nei confronti di
pagina 1 di 19
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in Notaio del 18.12.2014 in atti;
Per_1
terzo chiamato in garanzia,
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto chiesto e dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale l'Avv. Manuela Tringale ed esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_3
indeterminato inquadrato nel livello 3 del CCNL di categoria.
Esponeva che con sentenza 126 del 5.7.2019 il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della predetta società.
Deduceva – quindi – di avere conferito mandato professionale alla convenuta per chiedere l'ammissione, in via privilegiata, al passivo fallimentare della complessiva somma di € 24.851,37, al netto delle ritenute di legge, così specificate € 12.262,56 netti a titolo di TFR, euro 5.194,00 netti per saldo ferie non godute, euro 1.453,00 netti per quattordicesima mensilità, euro 5.491,81 netti per tredicesima mensilità e altri emolumenti ultima busta paga. Esponeva che all'udienza del 14.12.2020
per la verifica delle domande veniva ammessa – dopo i chiarimenti richiesti dal curatore – in linea privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, la somma di euro 12.262,56 per TFR, euro 4.746,00 per ferie non godute, euro 1.453,00 per quattordicesima, euro 2.127,09 indennità sostitutiva del preavviso, euro
1.063,55 per tredicesima, oltre euro 150,00 al chirografo a titolo di spese per l'insinuazione al passivo. pagina 2 di 19 Rilevava che nessuna opposizione allo stato passivo delle domande tempestive veniva presentata.
Esponeva quindi di avere presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia per la CP_4
liquidazione del TFR, per un importo pari ad € 12.262,56 netto, così come ammesso al passivo fallimentare e che in conseguenza di ciò, l' , agendo come sostituto d'imposta, ha Controparte_5
liquidato all'odierno ricorrente, in data 17.06.2020, l'importo di € 9.574,37 a titolo di TFR, applicando sulla somma di € 12.262,56, richiesta al netto dal lavoratore, le trattenute fiscali e previdenziali come da vigente normativa fiscale.
Esponeva che il professionista incaricato, resosi conto dell'errore commesso e tentando di ovviare,
altresì, alla doppia tassazione subita dall'odierno ricorrente, presentava istanza tardiva di ammissione al passivo fallimentare della ulteriore somma di € 15.838,18, così meglio specificata: € 4.223,11, quale differenza tra il RD del TFR di cui alla busta paga del mese di Giugno 2019 e il netto del TFR già
ammesso al passivo;
€ 663,76, quale differenza tra il RD della quattordicesima mensilità di cui alla busta paga emessa nel mese di Giugno 2019 e il netto della quattordicesima mensilità già ammesso al passivo;
€ 7.414,08, importo RD a titolo di permessi non goduti;
€ 2.127,09, importo RD per stipendio mese di giugno 2019; € 81,81, importo RD per feste coincidenti con la domenica;
€ 253,31
per bonus DL 66/2014; € 993,57 per conguaglio IRPEF;
€ 81,45 per indennità di mensa.
Esponeva che, all'udienza del 02.03.2021, fissata per l'esame dello stato passivo integrativo del fallimento con riferimento alla posizione del (domanda n. 82), il G.D. rigettava l'istanza, Parte_1
come da progetto del curatore, e ciò per le seguenti motivazioni: con riferimento alle somme richieste per differenza RD/netto a titolo di TFR e 14/\ mensilità poiché il credito richiesto in via tardiva era lo stesso, sia per causa petendi che per petitum, a quello per cui il lavoratore aveva già richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo in via tempestiva;
con riferimento alle somme richieste per permessi non goduti, lavoro festivo, bonus DL 66/2014 ed indennità di mensa, tenuto conto che, al di là del nomen iuris utilizzato per individuare l'emolumento retributivo, si trattava di somme già richieste con la domanda tempestiva, esaminate in sede di verifica dei crediti tempestivamente insinuati ma non pagina 3 di 19 ammesse allo stato passivo e per cui il lavoratore non ha proposto alcuna opposizione, formandosi il giudicato;
con riferimento alla retribuzione del mese di Giugno 2019 in quanto alcun emolumento è
stato possibile rinvenire dalla documentazione prodotta agli atti;
con riferimento alle somme richieste a titolo di conguaglio IRPEF, in quanto lo stesso non era di competenza del datore di lavoro.
Deduceva quindi che sempre con l'assistenza della convenuta depositava in data 01.04.2021, ricorso in opposizione avverso il predetto provvedimento di accertamento dello stato passivo, iscritto al n.
4188/2021 RG. chiedendone la riforma in toto e che la relativa udienza veniva fissata per il 24.01.2022.
Esponeva che nelle more, l'Avv. Tringale rinunciava al mandato alle liti a suo tempo conferito dall'odierno ricorrente ed, in data, 04.11.2021, il medesimo si costituiva in giudizio con il patrocinio di altro procuratore.
Esponeva che con provvedimento del 6.4.2022 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Rilevava quindi che il professionista era in corso in grave responsabilità nell'espletamento del mandato omettendo di chiedere le somme al RD (facendo così subire al lavoratore una doppia tassazione 9 ed omettendo di chiedere alcune somme dovute.
Esponeva quindi di avere diritto al risarcimento del danno quantificato in € 15.838,18, ovverosia: €
4.223 11 dato dalla differenza tra il RD del TFR di cui alla busta paga emessa del mese di Giugno
2019 e il netto del TFR già ammesso al passivo;
E 663 76 dato dalla differenza tra il RD della quattordicesima mensilità di cui alla busta paga emessa nel mese di Giugno 2019 e il netto della quattordicesima mensilità già ammesso al passivo;
E 10.951 31 quale importo corrispondente all'ulteriore credito maturato dal (E. 7.414,08 importo RD permessi non goduti, E. Parte_1
2.127,09 per stipendio RD mese di giugno 2019, E. 81,81 per importo RD feste coincidenti con la domenica, E. 253,31 per bonus DL 66/2014, E. 993,57 per conguaglio IRPEF, E. 81,45 per indennità di mensa, come da busta paga Giugno 2019).
A tali somme andavano aggiunte quelle relative alle spese liquidate in favore della curatela.
La convenuto si costituiva in giudizio opponenosi ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna pagina 4 di 19 dell'attore al pagamento del saldo dei compensi professionali maturati e non corrisposti. Chiedeva di chiamare in causa la propia compagnia assicuratrice.
Si costituiva contestando la sussistenza di alcuna responsabilità della propria Controparte_2
assicurata.
All'udienza del 16.06.2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Indi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta per tabulas che con verbale del 14.01.2020 di esame delle domande di insinuazione allo stato passivo del il GD così provvedeva Parte_2
“Proposta del curatore: € 0,00 proposti in Privilegio - (art. 2751 bis no l) Premesso di avere prestato
attività di lavoro subordinato alle dipendenze della fallita, l'istante deduce di essere creditore della
società fallita della complessiva somma di euro 24.851,37 netti di cui euro 12.262,56 netti a titolo di
TFR, euro 5.194,00 netti per saldo ferie non godute, euro 1.453,00 netti per quattordicesima mensilità,
euro 5.491,81 netti per tredicesima mensilità e altri emolumenti ultima busta paga. Chiede quindi
l'ammissione al passivo del fallimento in linea privilegiata di euro 24.851,37, oltre la liquidazione dei
compensi per l'istanza di ammissione al passivo. A sostegno delle proprie pretese, l'istante allega
esclusivamente buste paga giugno 20 19. Premesso che non può ammettersi quanto richiesto a titolo di
tredicesima e quattordicesima mensilità non essendo stato prodotto il CCNL dal quale ne risulti la
vincolatività; che non può ammettersi quanto richiesto a titolo di indennità sostitutiva di ferie non
essendo state prodotte tutte le buste paga e non essendo stata dimostrata neppure la durata del
rapporto; che non può ammettersi quanto richiesto per TFR non essendo stata fornita la prova
dell'interruzione del rapporto;
che l'istante non ha indicato quali siano gli "altri emolumenti" di cui
chiede l'ammissione;
considerato che
, con comunicazione p.e.c. del 12 novembre u.s., "dovendo
procedere al controllo delle retribuzioni denunciate dalla ditta di cui all'oggetto con l' CP_6
relativo al mese di giungo 2019, posto che le stesse appaiono spropositate rispetto a quelle denunciate pagina 5 di 19 nei mesi precedenti", ha richiesto alla curatela "di fornire ogni documentazione atta a CP_4
giustificare tale anomalia, con particolare riferimento a eventuali permessi e ferie non godute, ecc.";
che, con istanza in atti, la curatela ha già chiesto all'ill.mo G.D. l'autorizzazione alla nomina di un
consulente del lavoro al fine di accertare le anomalie evidenziate dall Con nota del 12 novembre CP_4
u.s.; che la documentazione prodotta dall'istante è relativa al periodo per il quale l' ha CP_4
evidenziato le suddette anomalie;
che sono in corso ulteriori accertamenti da parte della curatela;
quanto sopra premesso e considerato, si propone il rigetto della domanda. Premesso che la curatela
CP_ ha accertato che le richieste dell' non incidono sull'oggetto della domanda presentata dall'istante;
che l'istante ha integrato la documentazione e allegato: CCNL;
Certificazione Unica 2018 e 2019;
; buste paga;
certificazione anagrafica-professionale; si propone l'ammissione del credito in Pt_3
linea privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, di euro 12.262,56 per TFR, euro 4.746,00 per ferie non godute,
euro 1.453,00 per quattordicesima, euro 2.127,09 indennità sostitutiva del preavviso, euro 1.063,55
per tredicesima, oltre euro 150,00 al chirografo a titolo di spese per l'insinuazione al passivo. Il g.d.
ammette come da progetto integrativo del curatore”.
E' pacifico e non contestato che avverso lo stato passivo non veniva presentata alcuna opposizione.
A seguito di istanza tardiva di insinuazine con verbale del 2.3.2021 il GD così provevdeva “
Proposta del curatore: € 0,00 proposti in Privilegio - (art. 2751 bis n°1) Premesso di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della fallita, con il ricorso ex art. 101 l.f., l'istante chiede l'ammissione del credito in via privilegiata in quanto credito da lavoro: “di euro 15.838,18, data limitatamente alla somma di euro 4.886,87 dalla differenza tra il TFR e la quattordicesima mensilità
lorde di cui alle buste paga e il netto del TFR e della quattordicesima mensilità già ammessi al passivo,
ed da euro 10.951,31 somma in parte motiva meglio specificata oltre la liquidazione dei compensi professionali per la presente istanza” (v. ricorso ex art. 101 l.f.). A sostegno delle proprie pretese, il lavoratore allega la documentazione indicata in istanza. Premesso che: i) lo stesso lavoratore con domanda tempestivamente aveva già dichiarato di essere: “creditore della società fallita della pagina 6 di 19 complessiva somma di euro 24.851,37 netti di cui euro 12.262,56 netti a titolo di TFR, euro 5.194,00
netti per saldo ferie non godute, euro 1.453,00 netti per quattordicesima mensilità, euro 5.491,81 netti per tredicesima mensilità e altri emolumemti ultima e chiesto “di essere ammesso al passivo del fallimento suddetto in via privilegiata in quanto credito di lavoro per la complessiva somma di euro
24.851,37, oltre la liquidazione dei compensi per la presente istanza” (v domanda tempestiva); 2) con lo stato passivo dichiarato esecutivo in data 14 gennaio 2020 - avverso il quale non risulta essere stata proposta alcuna opposizione nei termini da parte del lavoratore, in ordine al quale si è dunque formato il giudicato -, l'ill.mo G.D. ha ammesso il credito del lavoratore come da progetto integrativo depositato dal curatore, ossia “l'ammissione del credito in linea privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, di euro 12.262,56 per TFR, euro 4.746,00 per ferie non godute, euro 1.453,00 per quattordicesima, euro
2.127,09 indennità sostitutiva del preavviso, euro 1.063,55 per tredicesima, oltre euro 150,00 al chirografo a titolo di spese per l'insinuazione al passivo” (v. stato passivo esecutivo); considerato che:
A) per quanto concerne le somme chieste a titolo di differenza tra il TFR RD e il netto e la quattordicesima al RD e al netto, che il credito di cui oggi si chiede l'ammissione al passivo del fallimento in via tardiva è lo stesso sia per causa petendi, sia per petitum, del credito di cui il lavoratore ha già ottenuto ammissione al passivo in via tempestiva;
che, infatti, con lo stato passivo dichiarato esecutivo in data 14 gennaio u.s., il credito è stato ammesso come da richiesta, in misura pari agli importi indicati (al netto) dal lavoratore;
che nel progetto di stato passivo non è stato specificato se gli importi erano ammessi al netto o al RD, non essendo un onere della curatela ma del lavoratore precisare e richiedere gli importi al RD;
che, pertanto, il lavoratore avrebbe dovuto richiedere gli importi al RD delle ritenute fiscali già con la domanda tempestiva di credito al fine di evitare l'ulteriore tassazione da parte dell' ; che peraltro sul decreto di esecutività dello stato passivo delle CP_4
domande tempestive si è formato il giudicato e che esso, pur nei limiti dell'efficacia endo fallimentare,
copre il dedotto e il deducibile;
considerato, altresì, B) per quanto concerne le ulteriori somme chieste,
che esse erano già oggetto della domanda tempestiva e anche la documentazione sulla quale l'istante pagina 7 di 19 fonda la propria richiesta è la medesima documentazione prodotta con la domanda tempestiva (buste paga giugno 2019); che, a ben vedere, solo apparentemente si tratta di crediti diversi da quelli per i quali è stata proposta domanda e, oltretutto, ottenuta l'ammissione al passivo;
che, infatti, in sede di domanda tempestiva l'istante ha chiesto l'ammissione dell'importo netto portato dalle buste paga prodotte (e oggi nuovamente allegate), decurtato di eventuali acconti ricevuti, e denominando le somme delle singole buste paga con uno degli emolumenti in esse indicati;
che oggi viene invece chiesto un singolo emolumento al RD, già ricompreso nelle buste paga prodotte e ammesse in via tempestiva;
che, segnatamente, l'istante oggi chiede “7.414,08 importo RD permessi non goduti” di cui alla busta paga allegata sub n. 3, recante un importo netto di euro 6.794,00; in relazione alla medesima busta paga, in sede di domanda tempestiva, l'istante chiedeva l'ammissione di “euro
5.194,00 netti per saldo ferie non godute”; che l'importo così richiesto era tuttavia comprensivo anche dei permessi non goduti e pari al netto della busta (euro 6.794,00) decurtato dell'acconto ricevuto di euro 1.600,00 e annotato nella medesima busta prodotta con la domanda tempestiva;
che il credito veniva ammesso nei limiti della somma di euro 4.746,00 e l'istante non ha proposto alcuna opposizione;
l'istante, inoltre, chiede “81,81 per importo RD feste coincidenti con la domenica”,
“253,31 per bonus DL 66/2014”, “81,45 per indennità di mensa” ed “993,57 per conguaglio IRPEF” di cui alla busta paga allegata sub n. 4, recante un importo netto di euro 5.491,81; in relazione alla medesima busta paga, in sede di domanda tempestiva e alla luce delle osservazioni, l'istante chiedeva l'ammissione di “euro 5.491,81 netti per tredicesima mensilità e altri emolumemti ultima busta paga”;
che nelle osservazioni veniva precisato che l'importo era chiesto per tredicesima e indennità sostitutiva di mancato preavviso;
che l'importo così richiesto era tuttavia comprensivo anche di tutte le altre voci del cedolino (e delle voci di cui oggi si chiede ammissione); che il credito veniva ammesso nei limiti della somma di euro 2.127,09 indennità sostitutiva del preavviso ed euro 1.063,55 per tredicesima e l'istante non ha proposto alcuna opposizione;
che, pertanto, sulla statuizione si è formato il giudicato e non può ammettersi la domanda oggi formulata vertendo su fatti e circostanze già esaminati in sede di pagina 8 di 19 verifica dei crediti tempestivamente insinuati;
che non si rinviene nella documentazione prodotta (busta paga all. 4) alcun emolumento dovuto a titolo di stipendio RD del mese di giugno 2019; che non può
ammettersi quanto richiesto a titolo di conguaglio IRPEF non essendo lo stesso di competenza del datore di lavoro;
tutto ciò considerato si propone il rigetto della domanda in ordine a quanto richiesto a titolo di stipendio RD di giugno 2019 e di conguaglio IRPEF, e si propone di dichiarare l'inammissibilità della domanda per la restante parte. il g.d. in relazione al punto sub B) non ammette come da progetto del curatore tenuto conto che al di là del nomen juris utilizzato per individuare l'emolumento trattasi comunque di somme già oggetto di ammissione in sede di domanda tempestiva ( in quanto rientranti già nelle somme indicate quale netto in busta) e dunque l'eventuale ammissione costituirebbe una duplicazione del medesimo credito in danno agli altri creditori;
quanto al punto A) dichiara la domanda inammissibile condividendosi le ragioni del curatore.”
Avverso tale rigetto veniva proposta opposizione, rigettata a sua volta con decreto del 6.4.2022 del
Tribunale Fallimentare, in cui si legge “……che stante l'accoglimento parziale della domanda di insinuazione tempestiva l'odierno opponente avrebbe dovuto presentare opposizione ex art. 98 l.f.
avverso il decreto di esecutività del 14.01.2020, opposizione che non è stata proposta con la conseguenza che sulla predetta istanza si è formato il giudicato e le stesse domande non avrebbe potuto essere riproposte con istanza tardiva avendo medesimo petitum e causa petendi. Rilevato
preliminarmente in diritto che, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, cui l'intestato ufficio aderisce, “l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono
altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicchè, rispetto alla decisione concernente
una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria,
hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve
essere diverso, in base ai criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella
insinuazione ordinaria” (Cass., Sez. I, 14.10.2010, n. 21241); rilevato, ancora, che “secondo la pagina 9 di 19 pacifica giurisprudenza di legittimità (confr. Cass., sez. un., n.15408/2002), si ha domanda nuova
quando gli elementi, dedotti nel corso del giudizio, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del
diritto azionato, e quindi della causa petendi, modificando, attraverso l'introduzione di una pretesa
diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere con l'atto introduttivo, l'oggetto
sostanziale dell'azione e i termini della controversia” (Cass., Sez. III, 17.05.2010, n. 11960; rilevato che – in sede di insinuazione al passivo fallimentare – al fine di evitare la doppia imposizione fiscale, è
onere del lavoratore chiedere l'ammissione al passivo dei crediti da lavoro al RD delle ritenute fiscali e, quanto alle ritenute previdenziali, al netto della quota contributiva gravante sul datore e al RD di quella gravante sul la voratore medesimo (cfr., ex multis, Cass., Sez. I., 17.11.2016, n. 23426); rilevato che nel caso di specie, quanto alle somme richieste in via tardiva a titolo di differenza tra gli importi lordi del tfr e della quattordicesima mensilità e i rispettivi importi netti già ammessi al passivo, è
riscontrabile una medesimezza di causa petendi tra il suddetto credito e quello già oggetto di ammissione al passivo in via tempestiva, trattandosi - in entrambi i casi - di crediti da tfr e quattordicesima mensilità fondati, dunque, sui medesimi fatti costitutivi;
ritenuto, conseguentemente,
che le somme richieste a tale titolo, avendo la stessa causa petendi dei crediti già insinuati in via tempestiva, non possano essere oggetto di successiva insinuazione tardiva, operando l'effetto preclusivo del giudicato endo-fallimentare formatosi a seguito della mancata proposizione di opposizione avverso il decreto di esecutività; ritenuta, dunque, condivisibile la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza tardiva adottata dal g.d., essendo preclusa la riproposizione di domande aventi ad oggetto il medesimo credito;
rilevato, quanto alle altre voci di emolumento richieste con insinuazione tardiva – segnatamente: stipendio mese giugno, feste coincidenti con la domenica, bonus
DL 66/2014, conguaglio irpef, indennità di mensa – che: l'importo netto totale della busta paga del mese di giugno 2019 (cui gli emolumenti richiesti si riferiscono) è pari ad euro 26.001,37; con istanza tempestiva di ammissione al passivo n.82 è stata richiesta la somma complessiva di euro 24.851,37
netti; on decreto di esecutività del 14.01.2020 è stata ammessa al passivo la somma di euro 21.652,2; pagina 10 di 19 avverso il suddetto decreto parte opponente non ha proposto opposizione con la conseguenza che lo stesso ha acquisito efficacia di giudicato endo-fallimentare;
ritenuto che
, se è vero che le singole voci richieste con istanza di insinuazione tardiva presentano una denominazione diversa rispetto a quelle oggetto di insinuazione tempestiva, occorre tuttavia evidenziare come in via tempestiva parte opponente abbia richiesto l'ammissione al passivo per gli importi indicati nelle stesse buste paga di cui,
con istanza prima tempestiva e poi tardiva, sono state richieste le singole voci di credito diversamente denominante;
ritenuto, conseguentemente, di doversi condividere la decisione del g.d. di non ammettere al passivo le somme richieste a suddetto titolo in via tardiva, realizzandosi – in caso contrario – una duplicazione del medesimo credito a danno dei creditori concorrenti;
ritenuto, in conclusione, che per le ragioni sopra esposte l'opposizione non può essere accolta”.
Questi i fatti che nella loro ricostruzione storica risultano comprovati dai documenti in atti e sostanzialmente mai contestati dalla convenuta.
Quanto ai principi generali in ordine alla responsabilità professionale dell'avvocato si osserva quanto segue.
pagina 11 di 19 La responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c., il quale sancisce che: “il debitore che
non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile”.
La responsabilità contrattuale presuppone quindi l'inadempimento dell'obbligazione, che consiste nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta.
Esso deve essere valutato alla luce di quanto previsto dall'art. 1176 c.c., che richiede al debitore un comportamento diligente e funge da criterio di determinazione dell'esattezza della prestazione,
delineando la materialità dell'inadempimento.
Il dovere di diligenza assume contorni diversi in base al tipo di obbligazione che viene in rilievo.
Infatti, in base al secondo comma dell'art. 1176 c.c., l'esatta esecuzione della prestazione deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata.
L'obbligazione professionale dell'avvocato nei confronti del cliente è tipicamente di mezzi (o a risultato intermedio) e non di risultato (o a risultato finale): egli non garantisce l'esito favorevole della controversia, ma si impegna ad adempiere al mandato professionale con la diligenza richiesta al professionista medio. Di conseguenza, la responsabilità del professionista non sorge automaticamente nel caso in cui egli non raggiunga il risultato perseguito dal cliente, ma solo nel caso in cui non abbia adottato la diligenza richiesta ad un professionista preparato, zelante e solerte (Corte di Cassazione,
Terza Sezione Civile, sentenza n. 13777 del 31 maggio 2018).
La distinzione tra obbligazioni a risultato intermedio e a risultato finale assume particolare rilevanza con riferimento al riparto dell'onere della prova. Infatti in materia di responsabilità contrattuale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, dovendo fornire la prova solo del titolo dell'obbligazione inadempiuta, della scadenza del termine e del danno subito a causa dell'inadempimento, mentre il debitore può liberarsi da responsabilità dimostrando che l'inadempimento è dovuto ad impossibilità non imputabile, come stabilito dall'art. 1218 c.c., il quale detta il limite della responsabilità. pagina 12 di 19 La Corte di Cassazione ha chiarito, però, che non è sufficiente la prova di aver subito genericamente un danno, in quanto si deve dimostrare che tale danno sia causalmente ricollegabile all'inadempimento del debitore. Conseguentemente, la responsabilità contrattuale nelle obbligazioni a risultato intermedio
è parimenti esclusa se permane oggettivamente incerto il rapporto di causalità materiale tra l'inadempimento allegato e la lesione dell'interesse presupposto.
Infatti la qualificazione dell'obbligazione a risultato intermedio non comporta che il risultato finale perseguito non assuma alcun rilievo. Invero, benchè il risultato finale non sia dedotto in obbligazione,
esso non costituisce un motivo soggettivo del creditore, che resti esterno rispetto al mandato professionale. Al contrario, l'interesse intermedio corrispondente alla prestazione oggetto dell'obbligazione ha natura strumentale rispetto a un interesse primario incidente sulla causa del contratto quale motivo comune alle parti.
Svolgendo tali premesse, è possibile osservare che nelle obbligazioni a risultato finale il danno evento, cioè il mancato raggiungimento del risultato, si identifica con l'inadempimento, per cui la causalità materiale risulta implicita e deve essere dimostrata dal creditore la sola causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza. Di converso, nelle obbligazioni a risultato strumentale egli deve dimostrare che il danno evento, cioè la lesione dell'interesse presupposto, sia causalmente ricollegabile all'inadempimento del debitore, caratterizzato dal mancato impiego della diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
Il cliente che agisca per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato deve quindi dimostrare la connessione materiale tra l'inadempimento contestato al professionista e l'insuccesso dell'azione o la perdita della chance ragionevole di vincere la causa. In particolare, applicando il criterio della prognosi postuma, cioé ponendosi ex ante nella situazione in cui si trovavano le parti al momento dell'inadempimento, l'attore deve dimostrare che, in assenza dell'errore professionale vi sarebbero state ragionevoli probabilità di ottenere un esito favorevole del processo.
Qualora, in applicazione di tale criterio, il creditore riesca a dimostrare la perdita del risultato pagina 13 di 19 processuale al quale ambiva, il danno derivante dalla condotta del debitore consistere nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito se il professionista avesse adempiuto correttamente l'obbligazione. Nel caso in cui, invece, il creditore dimostri che dalla condotta del debitore sia derivata la perdita della chance di addivenire all'esito vittorioso della lite,
bisogna adottare un differente criterio di valutazione del danno.
In primo luogo, si deve osservare che la chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura il venir meno della probabilità di conseguire un certo bene o risultato (Cass., 4.03.2000 n. 4400: “com'è
stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa
Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o
risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed
economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della
consistente possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura
un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n.
6506)”.
Il pregiudizio derivante dalla perdita della chance non può essere inteso in termini meramente congetturali ed astratti, trattandosi, al contrario, di una lesione concreta ed attuale, consistente nella perdita della possibilità di conseguire il risultato sperato. Ne deriva la necessità di quantificare il risarcimento parametrandolo non già alla perdita del risultato sperato, bensì alla “possibilità perduta di realizzarlo” (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 3824 del 12 febbraio 2024: “Il risarcimento,
dunque, non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa,
alla possibilità perduta di realizzarlo.
La perdita della possibilità, per l'omissione del professionista, di conseguire un risultato utile al
quale l'attività era finalizzata, va proporzionato quindi alla stessa possibilità perduta di realizzare il
risultato (cioè, la perdita di chance ), da liquidare in via equitativa. pagina 14 di 19 Tale possibilità, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai
parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale,
ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della
infungibile specificità del caso concreto.”.
In ogni caso, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, in quanto occorre sempre verificare che si sia verificato un pregiudizio all'interesse creditorio, che tale pregiudizio sia riconducibile all'allegato inadempimento e che, sostituendo la condotta negligente con quella richiesta dalla diligenza professionale, il cliente avrebbe potuto ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni o comunque avrebbe avuto una ragionevole chance di verificazione del risultato sperato, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza del 14 novembre 2022,
n. 33442).
Tale indagine va effettuata mediante un giudizio prognostico, in quanto bisogna porsi nell'ottica del professionista medio all'epoca dei fatti e sostituire la condotta negligente tenuta dal debitore con quella diligente richiesta per verificare l'esito che avrebbe potuto avere, adottando la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" sia in sede di accertamento del nesso di causalità materiale fra la condotta e l'evento di danno, che in sede di accertamento del nesso di causalità giuridica tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili.
Ove accertata la responsabilità del professionista, il cliente è legittimato a richiedere il ristoro dei danni subiti per effetto della negligenza professionale del difensore nell'espletamento dell'incarico professionale, danni che possono consistere nella perdita del risultato processuale al quale il cliente ambiva, o nella perdita di chance di addivenire all'esito vittorioso della lite.
Nel primo caso, il danno consiste nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito ove l'obbligazione professionale fosse stata regolarmente adempiuta;
nel secondo caso, ove si giungesse ad una valutazione in termini di occasione persa, allora pagina 15 di 19 sussisterebbero differenti criteri di valutazione dell'inadempimento ai fini risarcitori. La chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura essa stesa la “perdita di un'occasione” (Cass.,
4.03.2000 n. 4400: “com'è stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della consistente possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n.
2167, 19.12.85 n. 6506)”. Trattasi, pertanto, di un pregiudizio non meramente ipotetico o eventuale,
bensì concreto ed attuale, che non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
Quindi la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 14 novembre 2022,
n. 33442). E di conseguenza in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può
essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività pagina 16 di 19 professionale omessa (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 12 marzo 2021 n. 7064).
Così ricostruita in fatto la vicenda ed il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve rilevarsi come nella specie le condotte ascritte al professionista convenuto integrino sicuramente gli estremi della colpa grave.
Oggettivamente controverso è l'obbligo o meno di richiedere le somme per differenze retributive maturate e non corrisposte dal datore di lavoro al RD o al netto (nel primo senso cfr. Cassazione
civile, sez. I, 17 novembre 2016, n. 23426 “Poiché in caso inadempimento all'obbligo contributivo del datore di lavoro rispetto alla quota del dipendente, il primo ex art. 23 L. 218/52 non può più fruire del diritto alle ritenute previdenziali, in caso di suo fallimento il lavoratore ha diritto ad essere ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. al RD di tale quota che, ai sensi della predetta disposizione normativa, si consolida come parte della retribuzione del dipendente.”; nel secondo cfr. Cass. sez. lv.
8406/23 “In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell' , anche ove il CP_4
lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette,
il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al RD e l' , nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di CP_4
sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario”).
Ancora è stato rilevato come le somme cui è condannato il datore di lavoro in favore del lavoratore vanno liquidate al RD, e non al netto, delle ritenute fiscali e previdenziali (cfr. Cass. Civ.
16668/2020; nello stesso senso Cass. 26.7.2002, n. 11121; Cass. 21.2.2001, n. 2544 e Cass. 18.8.2000,
n. 10942).
Ciò posto nessuna responsabilità è imputabile alla convenuta per avere proposta una domanda di insinuazione al passivo al netto e non al RD, tenuto conto che alla luce degli orientamenti sopra indicati la scelta operata non avrebbe dovuto incidere sulla liquidazione da parte del Fondo di Garanzia.
Invero questo è l'unico addebito mosso alla convenuta in modo articolato. pagina 17 di 19 Tra le pieghe della citazione sembrerebbo emergere altri due profili di responsabilità: a) l'avere omesso di presentare opposizione allo stato passivo del 14.01.2020; b) l'avere chiesto per la prima volta con l'insinuazione tardiva altri crediti già esistenti.
Entrambi gli addebiti risultano infondati.
In merito al rimedio dell'opposizione si osserva che a) lo stesso è esperibile quando il credito per cui si agisce non è ammesso in tutto o in parte: nella specie il credito era stato ammesso per come richiesto e sulle voci non ammesse non risulta alcuna contestazione. Una eventuale opposizione fondata sulla sola non specificazione dell'ammissione delle somme al netto o al RD con molta probabilità sarebbe stata rigettata, essendo state ammesse le somme per come richieste;
b) il professionista ha dedotto di avere informato il cliente sui rischi dell'opposizione e di avere valutato – unitamente allo stesso – di procedere con l'insinuazione tardiva. Nessuna contestazione sul punto è stata mossa dall'attore.
In ordine al secondo addebito non vi è prova che si trattasse di somme già risultanti dalla documentazione messa a disposizione del professionista al momento della prima istanza di insinuazione al passivo. Non solo ma alcune voci per come emerge dal provvedimento del GD del
2.3.2021 erano già state chieste con la prima istanza (permessi non goduti, lavoro festivo, bonus dl
66/14 e indennità mensa) e non ammesse, ed altre (retribuzione giugno 2019) non provate.
Ne segue che nessuna responsabilità è possibile ravvisare nella condotta del professionista convenuto.
Il rigetto della domanda principale assorbe ogni questione in ordine al rapporto tra convnuto e terzo chiamato.
Le spese del giudizio – tenuto conto della oggettiva difficoltà interpretativa – vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 18 di 19 proposta, da contro Tringale Avv. Parte_1 CP_1
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_2
rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Catania addì 3 novembre 2025
nonché nei confronti di
[...]
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. IO IN)
pagina 19 di 19