Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14022 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 14022 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. UNIA PAOLA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. UNIA PAOLA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti : si chiede che a S.V. Ill.ma Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sig.ri e in data 15.3.2012, in Padova trascritto nei Reg. Parte_1 CP_1
Anagrafici del comune di Padova anno 2012, Num 2,P. I, ordinando all'Uff. di Stato Civile
l'annotazione sui registri anagrafici della sentenza emananda. Nulla sulle spese e/o ulteriori condizioni, essendo i coniugi autonomi economicamente e non essendo nati figli.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
civile il 15/03/2012 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Abano Terme (PD), n. 2, Parte I, Serie A, anno 2012 .
Presidente delegato del Tribunale di Padova il 10.11.2022, mentre la sig.ra CP_1
veniva dichiarata contumace;
la separazione è stata pronunciata con sentenza
[...]
nel proc. n. 5413/2019 il 20.06.2023 notificata alla contumace.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito allega di essere nato in [...]) appare necessario verificare se per la domanda di divorzio proposta sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”,
che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e la moglie risiede ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia e,
pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
contratto il 15/03/2012 in Abano Terme e trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 2, Parte I, Serie A, anno 2012;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti