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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5341/2023
Oggi, 05/11/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparso: avv.to ANTONELLA MARRAZZO, per delega dell'avv. SALVATORE NOCERA, per gli attori, la quale si riporta alle approntate difese e chiede l'accoglimento della domanda;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5341/2023 R.G., avente ad oggetto “acquisto per usucapione”, pendente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, come da procure allegate all'atto introduttivo, dall'Avv.
AT Nocera, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Pagani alla
Via De Rosa, n. 55;
- ATTORI -
E
; Controparte_1
- CONVENUTI NON COSTITUITISI -
All'udienza celebrata in data 5.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c., i sig.ri , e Parte_1 Parte_2
preliminarmente esposto: Parte_3
- che essi istanti sono figli della sig.ra , deceduta in Salerno in data 26.4.08; Persona_1
- che, con atto rogato per notar in data 6.11.08, essi attori avevano espressamente Persona_2 accettato l'eredità materna, dichiarando nel corpo del predetto rogito che la defunta genitrice era proprietaria di diversi immobili siti nel Comune di Fisciano alla via Principe Umberto e,
pagina 2 di 6 precisamente: a) appartamento su due livelli identificato al N.C.E.U. del prefato Comune al foglio
3, p.lla 253; b) locale al piano terra facente parte del testé citato fabbricato censito al N.C.E.U. del
Comune di Fisciano al foglio 3, p.lla. 253, sub. 3; c) area urbana di fabbricato demolito;
d) fabbricato rurale riportato al catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio 3, p.lla 30; e) fondo riportato in catasto terreni del summenzionato Comune al foglio 3, p.lla 31; f) fondo identificato al catasto terreni del Comune de quo al foglio 3, p.lla 255;
- che la defunta genitrice di essi esponenti aveva sempre posseduto animo domini “detti fondi e fabbricati e comunque da oltre 20 anni in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva nei confronti di chiunque”;
- che, a seguito del decesso della sig.ra gli enumerati cespiti erano stati posseduti Persona_1 da essi istanti;
- che siffatti immobili “risultavano intestati catastalmente a un lontano parente, tale CP_1
, nato a [...] il [...], […] emigrato da tantissimi anni e di cui si sono perse le
[...] tracce”;
- che aveva sposato nella Contea di Rockland, Stato di New York, la sig.ra Controparte_1 Per_3
( Persona_4 Per_5
Per_
- che da tale matrimonio erano nati tre figli: (1913), (1915) ed (1920); Per_7 Per_1
- che il sig. era deceduto nella città di Orangetown, Contea di Rockland, Stato di Controparte_1
New York, in data 30.4.74 e la di lui moglie in data 02.03.1982, “mentre i figli ultracentenari
(1931,1925 e 1920) sono o morti da tempo o irreperibili”;
hanno convenuto in giudizio gli “eventuali eredi di ” onde sentir accertare e Controparte_1 dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della piena proprietà esclusiva degli immobili testé enumerati. A suffragio dell'azionata pretesa, la difesa degli attori ha dedotto che questi e, ancor prima, la madre dei medesimi, sig.ra , avrebbero posseduto i cespiti de quibus “da oltre 20 Persona_1 anni in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva nei confronti di chiunque”.
Nel corpo delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione gli attori hanno chiesto l'“autorizzazione a perfezionare la notifica mediante la pubblicazione sull'estratto Gazzetta
Ufficiale”; con provvedimento adottato in data 13.5.24, rilevata la mancata produzione di documentazione idonea a comprovare l'avvenuta osservanza di alcune delle formalità (a tacer d'altro, dell'inserimento di un estratto dell'atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica) prescritte dall'art. 150 c.p.c. per il perfezionamento di siffatta modalità di notifica (di cui gli istanti sono stati autorizzati pagina 3 di 6 ad avvalersi con decreto pronunciato dall'intestato Tribunale in data 24.10.23), è stato concesso un termine per la rinnovazione della notificazione.
All'esito dell'udienza celebrata in data 2.4.25, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di rilevare che l'autorizzazione a ricorrere alla notificazione per pubblici proclami può essere proficuamente richiesta allorché la notificazione dell'atto giudiziario nei modi ordinari risulti particolarmente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti. Tale modalità di notificazione mira a soddisfare due opposte esigenze: da un lato, quella di assicurare il diritto di azione anche quando un diritto debba essere fatto valere nei confronti di un'universalità di parti;
dall'altro, quella di comprimere nella minor misura possibile il diritto di difesa.
Con riguardo, poi, alle formalità di trasmissione dell'atto ai destinatari, le stesse sono soltanto in parte predeterminate dall'art. 150 c.p.c., avendo il legislatore previsto che nel decreto con il quale si autorizza la notificazione per pubblici proclami debbano essere designati, “quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie”, nonché essere indicati “i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati”.
Cionondimeno, la disposizione di cui si discorre prescrive alcune formalità che in ogni caso devono essere osservate da chi si avvalga della notificazione per pubblici proclami, ossia: il deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario che è stato adito;
l'inserimento di un estratto dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
il deposito, ad opera dell'ufficiale giudiziario, di una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
Tanto atteso, deve dichiararsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291 e 307, comma III, c.p.c.,
l'estinzione del presente giudizio, non essendosi perfezionata la notificazione in rinnovazione dell'atto introduttivo ordinata – dopo aver rilevato il mancato perfezionamento della notificazione per pubblici proclami – in data 13.5.24: segnatamente, gli attori non hanno provveduto al deposito di copia dell'atto introduttivo in rinnovazione né nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'adita A.G. né nella cancelleria dell'intestato Tribunale, essendosi limitati all'inserimento di un estratto dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Al riguardo, giova osservare che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema
Corte, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per la rinnovazione di una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti – come verificatosi nel presente giudizio –
pagina 4 di 6 nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato ex art. 291, comma I, c.p.c. non consente che per il compimento della medesima attività – ossia per il compimento di una notificazione valida – possa essere assegnato un nuovo termine: infatti, l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma II dello stesso art. 153 c.p.c. (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n. 9541/23; analogamente, Cass. n. 9307/20; Cass. ord. n. 24474/19; Cass
n. 20255/18; Cass. ord. n. 19218/19, ove si è eloquentemente affermato che, “se la nullità della notificazione in rinnovazione è rilevata e dichiarata, non può disporsi un'ulteriore rinnovazione, essendo esclusa a norma dell'art. 162, comma primo, cod. proc. civ., in quanto, quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida, possa essere assegnato un nuovo termine, tenuto conto del fatto che l'art. 153, cod. proc. civ., vieta la proroga dei termini perentori, nemmeno sull'accordo delle parti, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma secondo di questa norma”).
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Giova, infine, precisare che, sebbene l'art. 307 c.p.c. preveda, per la pronuncia di estinzione, la forma dell'ordinanza, tale provvedimento, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche se emesso in forma di ordinanza, essendo lo stesso appellabile e non reclamabile (Cass. n. 950/05; Cass. n. 8092/04; Cass. n. 14889/02), ragion per cui ritiene questo Giudicante, aderendo all'orientamento formatosi anche in una parte della giurisprudenza di merito (Tribunale Milano 02/06/97, Tribunale Parma 17/01/00, Tribunale Roma 02/04/02), che la presente pronuncia di estinzione vada emessa in forma di sentenza.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in ordine alle stesse, trova applicazione l'art. 310, quarto comma, c.p.c., a tenore del quale “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca
Di Filippo, pronunziando sulle domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...]
ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede: Pt_3
1) dichiara estinto il giudizio;
pagina 5 di 6 2) nulla per le spese.
Nocera Inferiore, 5.11.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 6 di 6
Oggi, 05/11/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparso: avv.to ANTONELLA MARRAZZO, per delega dell'avv. SALVATORE NOCERA, per gli attori, la quale si riporta alle approntate difese e chiede l'accoglimento della domanda;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5341/2023 R.G., avente ad oggetto “acquisto per usucapione”, pendente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, come da procure allegate all'atto introduttivo, dall'Avv.
AT Nocera, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Pagani alla
Via De Rosa, n. 55;
- ATTORI -
E
; Controparte_1
- CONVENUTI NON COSTITUITISI -
All'udienza celebrata in data 5.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c., i sig.ri , e Parte_1 Parte_2
preliminarmente esposto: Parte_3
- che essi istanti sono figli della sig.ra , deceduta in Salerno in data 26.4.08; Persona_1
- che, con atto rogato per notar in data 6.11.08, essi attori avevano espressamente Persona_2 accettato l'eredità materna, dichiarando nel corpo del predetto rogito che la defunta genitrice era proprietaria di diversi immobili siti nel Comune di Fisciano alla via Principe Umberto e,
pagina 2 di 6 precisamente: a) appartamento su due livelli identificato al N.C.E.U. del prefato Comune al foglio
3, p.lla 253; b) locale al piano terra facente parte del testé citato fabbricato censito al N.C.E.U. del
Comune di Fisciano al foglio 3, p.lla. 253, sub. 3; c) area urbana di fabbricato demolito;
d) fabbricato rurale riportato al catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio 3, p.lla 30; e) fondo riportato in catasto terreni del summenzionato Comune al foglio 3, p.lla 31; f) fondo identificato al catasto terreni del Comune de quo al foglio 3, p.lla 255;
- che la defunta genitrice di essi esponenti aveva sempre posseduto animo domini “detti fondi e fabbricati e comunque da oltre 20 anni in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva nei confronti di chiunque”;
- che, a seguito del decesso della sig.ra gli enumerati cespiti erano stati posseduti Persona_1 da essi istanti;
- che siffatti immobili “risultavano intestati catastalmente a un lontano parente, tale CP_1
, nato a [...] il [...], […] emigrato da tantissimi anni e di cui si sono perse le
[...] tracce”;
- che aveva sposato nella Contea di Rockland, Stato di New York, la sig.ra Controparte_1 Per_3
( Persona_4 Per_5
Per_
- che da tale matrimonio erano nati tre figli: (1913), (1915) ed (1920); Per_7 Per_1
- che il sig. era deceduto nella città di Orangetown, Contea di Rockland, Stato di Controparte_1
New York, in data 30.4.74 e la di lui moglie in data 02.03.1982, “mentre i figli ultracentenari
(1931,1925 e 1920) sono o morti da tempo o irreperibili”;
hanno convenuto in giudizio gli “eventuali eredi di ” onde sentir accertare e Controparte_1 dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della piena proprietà esclusiva degli immobili testé enumerati. A suffragio dell'azionata pretesa, la difesa degli attori ha dedotto che questi e, ancor prima, la madre dei medesimi, sig.ra , avrebbero posseduto i cespiti de quibus “da oltre 20 Persona_1 anni in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva nei confronti di chiunque”.
Nel corpo delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione gli attori hanno chiesto l'“autorizzazione a perfezionare la notifica mediante la pubblicazione sull'estratto Gazzetta
Ufficiale”; con provvedimento adottato in data 13.5.24, rilevata la mancata produzione di documentazione idonea a comprovare l'avvenuta osservanza di alcune delle formalità (a tacer d'altro, dell'inserimento di un estratto dell'atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica) prescritte dall'art. 150 c.p.c. per il perfezionamento di siffatta modalità di notifica (di cui gli istanti sono stati autorizzati pagina 3 di 6 ad avvalersi con decreto pronunciato dall'intestato Tribunale in data 24.10.23), è stato concesso un termine per la rinnovazione della notificazione.
All'esito dell'udienza celebrata in data 2.4.25, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di rilevare che l'autorizzazione a ricorrere alla notificazione per pubblici proclami può essere proficuamente richiesta allorché la notificazione dell'atto giudiziario nei modi ordinari risulti particolarmente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti. Tale modalità di notificazione mira a soddisfare due opposte esigenze: da un lato, quella di assicurare il diritto di azione anche quando un diritto debba essere fatto valere nei confronti di un'universalità di parti;
dall'altro, quella di comprimere nella minor misura possibile il diritto di difesa.
Con riguardo, poi, alle formalità di trasmissione dell'atto ai destinatari, le stesse sono soltanto in parte predeterminate dall'art. 150 c.p.c., avendo il legislatore previsto che nel decreto con il quale si autorizza la notificazione per pubblici proclami debbano essere designati, “quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie”, nonché essere indicati “i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati”.
Cionondimeno, la disposizione di cui si discorre prescrive alcune formalità che in ogni caso devono essere osservate da chi si avvalga della notificazione per pubblici proclami, ossia: il deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario che è stato adito;
l'inserimento di un estratto dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
il deposito, ad opera dell'ufficiale giudiziario, di una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
Tanto atteso, deve dichiararsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291 e 307, comma III, c.p.c.,
l'estinzione del presente giudizio, non essendosi perfezionata la notificazione in rinnovazione dell'atto introduttivo ordinata – dopo aver rilevato il mancato perfezionamento della notificazione per pubblici proclami – in data 13.5.24: segnatamente, gli attori non hanno provveduto al deposito di copia dell'atto introduttivo in rinnovazione né nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'adita A.G. né nella cancelleria dell'intestato Tribunale, essendosi limitati all'inserimento di un estratto dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Al riguardo, giova osservare che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema
Corte, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per la rinnovazione di una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti – come verificatosi nel presente giudizio –
pagina 4 di 6 nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato ex art. 291, comma I, c.p.c. non consente che per il compimento della medesima attività – ossia per il compimento di una notificazione valida – possa essere assegnato un nuovo termine: infatti, l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma II dello stesso art. 153 c.p.c. (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n. 9541/23; analogamente, Cass. n. 9307/20; Cass. ord. n. 24474/19; Cass
n. 20255/18; Cass. ord. n. 19218/19, ove si è eloquentemente affermato che, “se la nullità della notificazione in rinnovazione è rilevata e dichiarata, non può disporsi un'ulteriore rinnovazione, essendo esclusa a norma dell'art. 162, comma primo, cod. proc. civ., in quanto, quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida, possa essere assegnato un nuovo termine, tenuto conto del fatto che l'art. 153, cod. proc. civ., vieta la proroga dei termini perentori, nemmeno sull'accordo delle parti, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma secondo di questa norma”).
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Giova, infine, precisare che, sebbene l'art. 307 c.p.c. preveda, per la pronuncia di estinzione, la forma dell'ordinanza, tale provvedimento, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche se emesso in forma di ordinanza, essendo lo stesso appellabile e non reclamabile (Cass. n. 950/05; Cass. n. 8092/04; Cass. n. 14889/02), ragion per cui ritiene questo Giudicante, aderendo all'orientamento formatosi anche in una parte della giurisprudenza di merito (Tribunale Milano 02/06/97, Tribunale Parma 17/01/00, Tribunale Roma 02/04/02), che la presente pronuncia di estinzione vada emessa in forma di sentenza.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in ordine alle stesse, trova applicazione l'art. 310, quarto comma, c.p.c., a tenore del quale “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca
Di Filippo, pronunziando sulle domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...]
ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede: Pt_3
1) dichiara estinto il giudizio;
pagina 5 di 6 2) nulla per le spese.
Nocera Inferiore, 5.11.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 6 di 6