Ordinanza cautelare 26 maggio 2023
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 11231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11231 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11231/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06609/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6609 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Bardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'ordinanza di sgombero dell’appartamento sito in -OMISSIS- via -OMISSIS--OMISSIS-, nella parte in cui indica il termine di rilascio dell'immobile in 120 giorni dalla notifica e non alla data del 30 giugno 2026, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali ancorché incogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di sgombero indicata in epigrafe;
Letti i motivi di ricorso e la costituzione dell’amministrazione intimata;
Rilevato che la causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 16 aprile 2025 ed ivi trattenuta in decisione;
Considerato che il ricorso è infondato;
Ricordata invero la pertinente normativa del d.lgs. 19/2011 ed in particolare:
- l’art. 38 che, al comma 3, dispone che l’amministrazione dei beni sia conferita alla Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata con il provvedimento di confisca e sino alla emissione del provvedimento di destinazione;
- l’art. 45-bis, il quale prevede, inoltre, che “L’Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.”;
- l’art. 45, comma 1, secondo cui “a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV”;
Considerato che:
una volta disposta la confisca, l’Agenzia preposta è tenuta a procedere allo sgombero ove il cespite risulti occupato, a ciò non ostando nemmeno l’esistenza di un diritto personale di godimento che, con la confisca, si risolve (artt. 54-bis e 52, co. 4 codice);
il provvedimento de quo ha natura vincolata, in ragione della incompatibilità di precedenti diritti sui beni confiscati con la natura che gli stessi acquisiscono a seguito della confisca, atteggiandosi l'adozione dell'ordinanza di sgombero come atto dovuto, avendo quindi l’Agenzia il potere-dovere di ordinare di lasciare libero il bene (che ha acquisito, per effetto della confisca, la natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile) (v. Cons. Stato, 22 ottobre 2020, n.6387);
la liberazione del cespite oggetto di misura di prevenzione patrimoniale, pur funzionale alla successiva destinazione, non presuppone che sia deciso l’utilizzo che del bene si dovrà fare ai sensi dell’art.48 del codice, posto che come chiarito (Cons. Stato, sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169) il potere-dovere dell’Agenzia non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione dello stesso;
il potere/dovere di tutelare il demanio dello Stato di cui si tratta (art. 2-nonies, comma 1, primo periodo, l. 31 maggio 1965, n. 575) in via di autotutela prescinde del tutto dal provvedimento di destinazione (art. 2-decies, commi 2 e 3, l. n. 575 del 1965), il quale consegue ad un diverso procedimento, da attivare successivamente alla definitività della confisca, con riferimento ad un bene, che deve risultare libero da precedenti usi e destinazioni;
l’atto è congruamente motivato in ragione del carattere doveroso e necessitato dello stesso, posto che l’amministrazione ha solo rilevato la definitività della confisca ed agito nei sensi imposti dalla normativa de qua;
l’adozione dell’ordinanza gravata non presuppone il rispetto della garanzie partecipative nel procedimento, vuoi per la natura vincolata, vuoi in ogni caso per la evidente operatività, nel caso de quo, della regola di insensibilità posta dall’art. 21-octies, comma 2, (dal quale si ricava il principio per cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non determina l’annullabilità del provvedimento amministrativo laddove risulti che la partecipazione del ricorrente al procedimento, per la natura vincolata dello stesso, non avrebbe potuto condurre a conclusione diversa dall’atto poi concretamente adottato all’esito dello stesso);
neppure sembra irragionevole e sproporzionato il termine concesso all’istante per il rilascio, tenuto conto che trattasi di occupazione ab imis senza titolo, che l’esponente non può godere di alcun beneficio premiale per esigenze abitative e che lo stesso ha per altro continuato ad abitare l’immobile, senza titolo, per un lungo periodo di tempo;
Ritenuto altresì che il TAR non può entrare nel merito del provvedimento adottato dal Giudice della prevenzione, potendo solo sindacare sulla legittimità del gravato atto di sgombero, siccome vincolato e fondato sulla misura definitiva;
Considerato altresì che il provvedimento è stato regolarmente notificato al ricorrente, che ne ha avuto piena conoscenza, tanto che ha provveduto ad impugnarlo dinanzi all’intestato TAR;
Ritenuto che non sussiste la dedotta violazione dell’articolo 3, comma 2, DPR 394/99, norma dettata per ipotesi del tutto eterogenee attinenti allo status del cittadino straniero;
Considerato che il ricorrente non vantava un titolo opponibile all’amministrazione, posto che l’esibito contratto di locazione non può prevalere sul potere di riacquisizione dell’immobile (come previsto dall’articolo 52, comma 4, del Testo Unico Antimafia), atteso che lo stesso è divenuto inefficace sin dalla data della confisca definitiva;
Considerato, pertanto e per quanto sopra esposto, che il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuti i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate-
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.