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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/03/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 6.3.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 3172 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, vertente
T R A
, con gli avv.ti Pierluigi e Valeria Costa Parte_1
RICORRENTE
E in persona del l.r.p.t., con gli avvocati Paolo Controparte_1
Plantone e Vincenzo Mansueto
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di trasferta;
risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato il 27.3.2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso che: “1. La società Autolinee ER & OV s.r.l. (d'ora in poi, per brevità la
“società”) offre servizi nel settore trasporto persone, con competenza provinciale e regionale, ed in particolar modo offre nella provincia di Foggia il servizio di trasporto scolastico con scuolabus per il raggiungimento delle scuole di infanzia. Il servizio è organizzato con corse abitazione-scuola (andata)
e scuola- abitazione (ritorno) suddiviso in percorsi/zone per plessi scolastici. 2. La sig.ra Parte_1
veniva assunta alle dipendenze della resistente, con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-
1 time (18 ore settimanali), a far data dal 24.09.2020, con qualifica di “ausiliario-par. 110” e mansioni di vigilatrice di bambini ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri (all. 1). 3. La ricorrente lavorava (3 ore al giorno) dal lunedì al sabato, secondo turnazione aziendale in concomitanza con gli orari di lavoro di entrata e uscita scolastica, nei seguenti periodi: dal 24.09.2020 al 11.06.2021 (115 giorni di lavoro); dal 20.09.2021 al 9.06.2022 (194 giorni di lavoro); dal 12.09.2022 al 28.03.2023, data di cessazione del rapporto, (139 giorni di lavoro). (vedi all. 1) 4. I suddetti periodi di lavoro venivano regolarizzati con contratti di lavoro (all. 2) a tempo determinato e part -time orizzontale (sempre 18 ore settimanali) con i quali le parti fissavano la residenza di lavoro della ricorrente nella località di
Deliceto in virtù della circostanza che la resistente aveva stabilito la sua sede operativa (deposito autobus) presso Contrada Pezzapetrara. (all. 3) 5. Nel periodo dal 24.09.2020 al 22.12.2020, quindi, la sig.ra ha sempre lavorato presso Deliceto, considerato che la stessa prendeva servizio Parte_1
presso la sede operativa della resistente. 6. Tuttavia, nel periodo successivo, dal 01.2021 in poi, la resistente modificava la località della sua sede operativa fissandola in frazione Catenaccio presso il podere del sig. nelle vicinanze della chiesa a Catenaccio, ove era sito un nuovo Persona_1
deposito autobus, distante dalla località di Deliceto circa 9,8 km, come agevolmente accertabile dalla mappa . (all. 4) 7. Sebbene le parti avessero stabilito contrattualmente la residenza di lavoro in
Deliceto, nel periodo dal 1.2021 fino alla cessazione del rapporto, la effettiva e reale residenza di lavoro assegnata dalla resistente alla sig.ra era quella di frazione Catenaccio. 8. Infatti, la Parte_1 sig.ra dal 1.2021 in poi, su disposizione del datore di lavoro, ha osservato le seguenti Parte_1
modalità di lavoro: - Alle ore 7.00 circa, dopo aver raggiunto con propri mezzi la sede di deposito autobus sita in frazione Catenaccio, prendeva servizio e, unitamente all'autista del mezzo aziendale, prelevava i bambini lungo il percorso dello scuolabus. - Alle ore 8.30 raggiungeva la scuola elementare “Vico II Fontanelle – Giovanni Paolo II” sita in via Bovino 1 in Deliceto e provvedeva al controllo dei passeggeri dall'uscita del mezzo aziendale. - Ciò fatto, la sig.ra dalle 8.30 alle Parte_1
12.45 interrompeva la sua prestazione e sostava innanzi alla scuola elementare. - Alle ore 12.45, all'uscita di scuola dei bambini, la sig.ra riprendeva la sua attività e, accertata la presenza Parte_1 dei passeggeri sull'automezzo aziendale, faceva ritorno verso la frazione di Catenaccio con arrivo alle ore 14.30. 9. Gli spostamenti giornalieri della ricorrente dalla effettiva sede di lavoro (Catenaccio) a
Deliceto non sono mai stati presi in considerazione dalla resistente che avrebbe dovuto retribuirli ai sensi del CCNL di riferimento. 10. Con lettera del 11.05.2023, rimasta priva di riscontro, la ricorrente per il tramite dei suoi legali, richiedeva il pagamento della indennità di trasferta per ogni giorno di effettivo servizio. (all. 5)”, ha rivendicato il proprio diritto al pagamento dell'indennità di trasferta ex
2 art. 20b del CCNL di riferimento (e sue successive modifiche), nonché al risarcimento del danno per violazione del minimo orario di lavoro a tempo parziale.
In particolare, la ha evidenziato che il diritto al pagamento dell'indennità di trasferta Parte_1
discenderebbe dalla circostanza che, a partire dal 1.01.2021, la resistente avrebbe illegittimamente fissato la sua residenza di lavoro presso la località di Deliceto in luogo di quella effettivamente assegnatale sita in frazione di Catenaccio.
Quanto alla domanda risarcitoria, in base all'assunto attoreo, la società datrice avrebbe costantemente violato l'art. 20 del CCNL autoferrotranvieri del 2015, il quale impone che “per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell'orario normale settimanale (…)” fissato dall'art. 37 del suddetto CCNL in 39 ore settimanali, avendola assunta per 18 ore settimanali, invece che per le 19,30 ore settimanali previste dalla richiamata disposizione contrattual-collettiva.
Sulla base di tali premesse, la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità delle clausole contrattuali dei contratti di lavoro, stipulati tra le parti nel periodo dal 1.01.2021 al 28.03.2023, relative alla sede di lavoro fissata in Deliceto, nonché accertare e dichiarare che per il periodo dal 1.01.2021 al 28.03.2023 la residenza di lavoro della ricorrente era quella sita in frazione Catenaccio e la ricorrente alle dipendenze della società Autolinee
ER & OV s.r.l. (P. IVAe C.F. ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, ha svolto la sua attività lavorativa secondo le modalità e gli orari esposti in narrativa;
b) accertare e dichiarare che, nel periodo dal 1.01.2021 al 28.03.2023, la ricorrente ha eseguito su disposizione della resistente, trasferte giornaliere per un totale di 397 giorni ai sensi CCNL autoferrotranvieri e per l'effetto, condannare la società resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
5.268,19, o della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo;
c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito per l'inosservanza da parte della resistente dell'art. 20 e 37 del CCNL autoferrotranvieri del 2015 e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento della somma di € 686,54, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
d) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio come per legge e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari”.
3 Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha eccepito la totale infondatezza del ricorso, instando per l'integrale rigetto dello stesso, vinte le spese di lite.
Tentata vanamente la conciliazione delle parti, la causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, è pervenuta all'udienza del 6.3.2025, tenuta con le modalità indicate in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione dalle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. – Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione sulla scorta delle argomentazioni di seguito esposte.
Deve, anzitutto, escludersi il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di trasferta, condividendosi la difesa di parte resistente sul punto, secondo cui “…La ricorrente… ha sempre espletato la propria attività lavorativa nel Comune di Deliceto, anche per il periodo oggetto di causa
(dal 01.01.2021 alla cessazione del rapporto “risolto con licenziamento disciplinare non impugnato giudizialmente”) e per di più, comunque, non spostandosi da tale Comune presso cui risiede/risiedeva.
Ad ogni buon conto, per di più, ad abundantiam, non si può non sottacere che gli stessi intercorsi contratti di lavoro (vedesi art. 4) prevedevono la riserva per l'azienda di trasferire la residenza di lavoro presso altre località e che quanto addotto da parte avversa, laddove provata, non cambierebbe alcunché per quanto opposto da questa difesa posto che tale indicata località Catenaccio trovasi nel medesimo Comune di Deliceto…” (si veda quanto dedotto a pagina 5 della memoria di costituzione).
Ed invero, la disposizione contrattual-collettiva invocata dalla lavoratrice a sostegno del proprio diritto a percepire l'emolumento in questione fa riferimento al concetto di “località” ("località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta a cui l'agente appartiene"), che ben può essere individuata in un territorio comunale (nella specie, Comune di
Deliceto), comprensivo di una o più frazioni (nella specie, frazione Catenaccio), non avendo la difesa della parte ricorrente evidenziato (né essendo, in ogni caso, evincibili) le ragioni per le quali la residenza di servizio, intesa come "località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa,
l'impianto, l'officina, la tratta a cui l'agente appartiene", non possa essere individuata in un territorio comunale, comprensivo di una o più frazioni.
Va, quindi, prescelta l'interpretazione di “località” nella accezione di territorio comunale comprensivo di una frazione, interpretazione coerente con il dato letterale della disposizione
4 contrattual-collettiva (per un caso simile, si veda Cassazione civile sez. lav., 05/08/2004, n.15122, in motivazione).
E', invece, parzialmente fondato il capo di domanda relativo al risarcimento del danno per violazione del minimo orario di lavoro a tempo parziale limitatamente al periodo 24.9.2020-10.3.2021, arco temporale non coperto da alcun accordo di prossimità derogativo delle disposizioni del contratto collettivo nazionale in materia di orario di lavoro minimo (il primo degli accordi di prossimità prodotti dalla parte resistente è del 10.3.2021 e prevede che le relative disposizioni acquistino efficacia a partire da tale data).
Ed invero, dall'esame delle buste paga e del LUL prodotti dalle parti si evince che, nel predetto lasso temporale, la ricorrente ha effettivamente lavorato per meno ore rispetto a quelle per le quali avrebbe dovuto lavorare in base alle disposizioni del contratto collettivo nazionale pacificamente applicato e applicabile alla fattispecie, pari a 19,30 ore settimanali (artt. 20 e 37 CCNL autoferrotranvieri del 2015).
In particolare, nel periodo in questione, la risulta aver lavorato per 37,50 ore Parte_1
complessive in meno rispetto a quelle che avrebbe dovuto lavorare e per le quali avrebbe dovuto essere retribuita (settembre 2020: 1,30 ore in meno;
ottobre 2020: 2,20 ore in meno;
novembre 2020: 1,30 ore in meno;
dicembre 2020: 2,60 ore in meno;
gennaio 2021: 4,30 ore in meno;
febbraio 2020: 11,20 ore in meno;
marzo: 14,60 ore in meno).
Risulta, pertanto, acclarata la violazione del disposto di cui all'art. 2077 c.c., che sancisce il principio della inderogabilità del contratto collettivo, fatta salva la validità delle clausole del contratto individuale che siano più favorevoli al lavoratore, ipotesi, quest'ultima, non aderente alla fattispecie, risultando evidente che la riduzione dell'orario lavorativo sotto il minimo previsto dal CCNL ha inciso negativamente sulla capacità di guadagno della ricorrente.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di merito, secondo la quale “ Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono, nel caso di lavoro a tempo parziale, un orario minimo di lavoro, sono inderogabili ai sensi dell'art. 2077 c.c., con la conseguenza che eventuali clausole derogative presenti nel contratto di lavoro individuale, che prevedano un orario inferiore, sono legittime solamente ove il datore di lavoro provi che la deroga sia nei fatti migliorativa per il lavoratore, e ove ciò non avvenga questi avrà diritto a percepire le differenze retributive fino a concorrenza dell'orario pieno che non ha potuto lavorare” (Corte App. Milano 19/2/2009).
All'acclarata violazione, da parte della società datrice, della disposizione contrattual-collettiva nazionale relativa al monte ore minimo consegue il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno
5 (lucro cessante), quantificabile moltiplicando il numero delle ore non lavorate per la retribuzione oraria desumibile dalle buste paga: 37,50 x €. 6,52 = €. 244,50, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge.
Quanto al periodo successivo al 10.3.2021, ove anche si condividesse l'assunto attoreo, relativo all'inefficacia erga omnes degli accordi di prossimità prodotti dalla parte resistente ex art. 8 D.L. n.
138/2011 per difetto del requisito della sottoscrizione secondo un criterio maggioritario (v. verbale di udienza del 6.2.2025, in atti), tali accordi andrebbero qualificati come accordi aziendali ordinari, con conseguente operatività del principio, ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità invocata dalla ricorrente, secondo cui “…L'accordo aziendale ordinario…non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell'accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell'accordo aziendale, ma incide sull'efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere "generale"…”
(Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27806, in motivazione;
in senso conforme, Cassazione civile sez. lav., 15/11/2017, n.27115).
Ciò posto, l'argomentazione difensiva esplicitata in prima udienza dalla parte ricorrente mira unicamente ad escludere l'efficacia generale degli accordi di prossimità ex art. 8 D.L. n. 138/2011, senza prendere posizione sulla validità ed efficacia di tali accordi ove considerati quali accordi aziendali ordinari (v. verbale di prima udienza, in atti).
Pertanto, non risultando documentato l'espresso dissenso della lavoratrice o di organizzazioni sindacali diverse da quelle sottoscrittrici in occasione della stipulazione degli accordi in questione, gli stessi estendono efficacia anche nei suoi confronti in ossequio ai richiamati arresti della giurisprudenza di legittimità, non avendo, peraltro, la dedotto ulteriori elementi che inducano ad escludere Parte_1
tale efficacia nei suoi confronti (v. verbale di prima udienza, in atti).
Conseguentemente, contenendo tali accordi aziendali disposizioni sull'orario minimo di lavoro derogative rispetto a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro, alcun risarcimento del danno spetta alla per il periodo della loro vigenza. Parte_1
Entro i suddetti limiti la domanda può essere accolta.
2. - In ossequio al criterio della soccombenza, la Controparte_1
è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore di spese
[...] Parte_1
liquidate come in dispositivo, sulla base del cd. criterio del decisum, ex D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (cause di
6 lavoro di valore compreso fino ad €. 1.101, valori minimi stante la non complessità e il non elevato numero delle questioni trattate, nonché la breve durata del processo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, deduzione e/o eccezione disattesa, così provvede:
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di €. 244,50 a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione;
Parte_1
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la a rifondere le spese di lite nei Controparte_1 confronti di , liquidandole in complessivi €. 321,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_1
rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
Foggia, 17.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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