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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-La Corte di Appello di Napoli Settima Sezione Civile riunita in camera di
consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
- Presidente
- dr. Michele Magliulo
- Consigliere -
- Consigliere Relatore -
- dr.ssa Marielda Montefusco
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2108/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 3254/2021
- II Sezione Civile, pubblicata il 19 emessa dal Tribunale di Napoli Nord
novembre 2021, vertente
TRA
(1) Parte_1 (codice fiscale C.F. 1 ) e (2) Parte_2
[...] (codice fiscale rappresentati e difesi dagli C.F. 2
(codice fiscale C.F._4
), in virtù della procura in atti
-appellanti-
E
(codice fiscale P.IVA_1 ), in persona del suo legale (3) la CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Rosaria Ortiero
(codice fiscale C.F._5 ),in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.
1. Con atto di citazione per l'udienza del 21 dicembre 2020, notificato il
29 luglio 2020, Parte_1 e Parte_2 convenivano in giudizio
CP_1 in persona del legale innanzi al Tribunale di Napoli Nord la rappresentante pro tempore, esponendo che:
- "La Signora Parte_1
/in data 12.11.2015, stipulava con la CP_1
[...] la polizza di assicurazione "Casa Tua" n. 253140573, a copertura dei rischi di incendio e responsabilità civile per il fabbricato sito in Giugliano in Campania
(Na) alla Via Oasi Sacro Cuore, 43 (doc.1: polizza di assicurazione n.
253140573)".
- "L'immobile assicurato, identificato catastalmente al NCEU del Comune
di Giugliano in Campania - foglio 54, particella 363, sub 7, è di proprietà del
Signor Parte_2 coniuge della Signora Parte_1 ( doc.2:
estratto per riassunto dell'atto di matrimonio), in ragione di atto per Notaio dott.
-di donazione divisione, stipulato in data 29.12.2011, Persona_1 repertorio 95953 - raccolta 19529 (doc.3: atto di donazione rep.n. 95953 - racc.
19529); si precisa ed evidenzia che il Signor Parte_2 agisce nel
presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1891, comma 2 c.C.,
ovvero al fine di prestare e/o ratificare, laddove ce ne fosse bisogno, il proprio consenso all'azione promossa dalla Signora Parte_1 contraente della
polizza assicurativa di cui al punto a)".
-"In data 10.04.2016, verso le ore 21:00 circa, nell'abitazione familiare degli odierni attori, ubicata in Giugliano in Campania (Na) alla Via Oasi Sacro
Cuore, 43, si propagava un grave incendio che danneggiava notevolmente l'immobile e gli arredi in esso presenti, mettendo in serio pericolo anche l'incolumità degli abitanti, tanto da rendere necessario l'intervento dei Vigili del
Fuoco di Napoli, i quali redigevano rapporto di intervento n. 7574/1: il personale intervenuto constatava che l'incendio fosse stato innescato nella zona pc presente nella cameretta e scaturito da una ciabatta multipresa elettrica (doc.4:
rapporto di intervento Vigili del Fuoco)".
- "Con nota raccomandata n. 15064637125-3 del 12.04.2016, la Signora
odierna attrice, comunicava alla CP_1 l'avvenuto sinistro Parte_1
/
(doc.5: nota raccomandata inviata in data 12.04.2016): in seguito e per effetto della segnalazione, la convenuta CP_1 conferiva incarico ad un proprio fiduciario di procedere agli accertamenti sul fatto e sui danni occorsi in occasione del sinistro, rubricato con n. 255174191".
- "Nelle more dell'istruttoria della pratica ed essendo l'immobile definito insalubre ed, in ogni caso, non sicuro per l'incolumità dei coniugi, i Signori [...]
/erano costretti a pernottare presso l'Hotel "la Parte_1 e Parte_2 Panoramica", sito in Castellammare di Stabia, fino al 06.07.2016 (doc.6: fattura n.90 del 07.07.2016, rilasciata dalla struttura alberghiera)".
- "Esperiti gli accertamenti ed i rilievi del caso, in data 30.08.2016, la convenuta CP_1 provvedeva a redigere un atto di quantificazione del danno (doc.7:
atto di quantificazione del danno sottoscritto tra le parti), a mezzo del quale stimava il complessivo ammontare dei danni occorsi all'immobile assicurato in €
40.300,00 (quarantamilatrecento/00); nello stesso documento, inoltre, veniva espressamente indicato che il danno determinato non risultava comprensivo di alcune spese ed indennità, da aggiungere all'importo stimato, ed in particolare:
- supplemento indennità fabbricato: € 3.100,00 (tremilacento/00);
- spese di demolizione e sgombero: € 3.600,00 (tremilaseicento/00);
spese di pernottamento in albergo: € 5.940,00
(cinquemilanovecentoquaranta/00)".
"Sebbene la Signora Parte_1 avesse accettato la stima e la quantificazione del danno determinati dalla CP_1 provvedendo a sottoscrivere il documento di cui al punto precedente, la stessa non riceveva alcun indennizzo,
neanche nei limiti del valore stimato".
per il tramite Parte_1- "Con nota pec del 04.11.2016, la Signora
dell'avv. Antonio Leonardi, diffidava formalmente la società CP_1
chiedendo la liquidazione del sinistro, non ottenendo, tuttavia, alcun positivo e valido riscontro ( doc. 8: nota pec del 04.11.2016, con relative ricevute di accettazione e consegna)". Tanto premesso, gli attori, nell'assunto del "grave inadempimento della convenuta Società la quale, contrariamente alle obbligazioni sulla medesima gravanti in ragione del rapporto contrattuale in essere tra le parti (...)"
chiedevano al Tribunale adito:
"- accertare e dichiarare che i fatti occorsi in data 10.04.2016 alle ore
11,00 circa, in Giugliano in Campania, ai danni dell'immobile sito alla Via Oasi ed assicurato dallaSacro Cuore, 43, di proprietà del Signor Parte_2
descritti nella premessa dell'atto di citazione, sono Signora Parte_1
coperti dalla polizza assicurativa n. 253140573 stipulata in data 12.11.2015 e rientrano nelle garanzie in essa previste;
- accertata la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione del 12.11.2015- polizza n.
253140573 - con le relative appendici ed allegati, accertare l'inadempimento contrattuale da parte della CP_1 attesa la mancata liquidazione, nei
/
termini di Legge, dei danni coperti dalla polizza assicurativa n. 253140573
stipulata in data 12.11.2015, in ragione dell'evento occorso in data 10.04.2016;
conseguentemente, accertare il diritto degli attori, nella spiegata qualità,
all'integrale indennizzo dei danni subiti a causa dell'incendio del 10.04.2016,
come determinati nel loro preciso ammontare dalla stessa convenuta CP_1
ovvero come determinati in seguito all'istruttoria del presente giudizio e condannarsi la CP_1
/ in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in Trieste al Largo Ugo Irneri, 1, a corrispondere all'attrice Signora
/ quale contraente della richiamata polizza ed in ragione Parte_1
dell'assenso prestato, con la costituzione del presente giudizio, ex art. 1891,
comma 2, C.C. dall'attore, Signor Parte_2 al pagamento dell'indennizzo dovuto in esecuzione della polizza suindicata, quantificato in complessivi € 52.940,00, così determinati: - danni all'immobile: € 40.300,00
(quarantamilatrecento/00); - supplemento indennità fabbricato: € 3.100,00
(tremilacento/00); - spese di demolizione e sgombero: € 3.600,00
(tremilaseicento/00); spese di pernottamento in albergo: € 5.940,00
(cinquemilanovecentoquaranta/00); o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, anche in seguito a Ctu, che sin d'ora si richiede, oltre alle spese tutte, occorse ed occorrende, sopportate anche e soprattutto in ragione dell'inadempimento della convenuta Società, spese che ci si riserva di giustificare e quantificare nei termini di Legge, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia del presente giudizio ed agli interessi moratori (ovvero, in subordine, legali) sulla somma liquidata, dalla data del in subordine, condannare, in ognisinistro e sino all'effettiva corresponsione;
-
caso la società assicuratrice CP_1 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento e/o liquidazione della somma che sarà accertata nel corso del giudizio, anche a mezzo di Ctu che sin d'ora si richiede, tenuto conto dei massimali di polizza, ovvero comunque, secondo Giustizia e/o secondo equità, oltre alle spese tutte occorse ed occorrende, sopportate anche e soprattutto in ragione dell'inadempimento della convenuta Società, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia del presente giudizio ed agli interessi moratori (ovvero, in subordine, legali) sulla somma liquidata, dalla data del sinistro e sino all'effettiva corresponsione;
vittoria di
spese, competenze ed onorari, con attribuzione agli avv.ti Concetta Poziello e
Mirella Pirozzi per averne fatto anticipo". (cfr. atto di citazione). I.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 22 gennaio 2021, la CP_1
la quale deducendo l'infondatezza delle avverse domande, chiedeva: "In
[...]
via preliminare: - dichiarare la domanda, così come articolata e proposta,
improponibile, improcedibile, inammissibile, nulla per carenza di legittimazione processuale delle parti;
- condannare gli attori alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio. In Via principale e nel merito: - rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata;
- condannare gli istanti alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ed in caso
/contenere gli esborsi secondo di condanna nei confronti dell' Parte_3
quanto provato nell'esperenda istruttoria e compensare le spese relative al presente giudizio".
I.
3. Con sentenza n. 3254/2021, pubblicata in data 19 novembre 2021, il
Tribunale di Napoli Nord- II Sezione Civile, così decideva:
- "Rigetta la domanda";
- "Condanna altresì la parte ATTRICE rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.795,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge" (cfr. pag. 8 della
sentenza gravata)
II.
1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 30 novembre
2022, notificata il 10 maggio 2022 Parte_1 e Parte_2
proponevano appello articolando un unico motivo di gravame rubricato "Erronea
qualificazione della domanda. Errata valutazione del materiale probatorio offerto, motivazione generica e carente". Chiedevano, pertanto, all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
"NEL MERITO: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata
Sentenza, nelle parti sopra elencate, per infondatezza, illegittimità ed errata applicazione della Legge, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare e dichiarare che i fatti occorsi in data 10.04.2016
alle ore 11,00 circa, in Giugliano in Campania, ai danni dell'immobile sito alla Via
Oasi Sacro Cuore, 43, di proprietà del Signor Parte_2 ed assicurato dalla Signora Parte_1 descritti nella premessa dell'atto di citazione e
/
dell'atto di appello, sono coperti dalla polizza assicurativa n. 253140573 stipulata in data 12.11.2015 e rientrano nelle garanzie in essa previste;
- accertata la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione del
12.11.2015- polizza n. 253140573 con le relative appendici ed allegati,-
attesa la accertare l'inadempimento contrattuale da parte della CP_1
/
mancata liquidazione, nei termini di Legge, dei danni coperti dalla polizza assicurativa n. 253140573 stipulata in data 12.11.2015, in ragione dell'evento occorso in data 10.04.2016; - conseguentemente, accertare il diritto degli attori,
nella spiegata qualità, all'integrale indennizzo dei danni subiti a causa
dell'incendio del 10.04.2016, come determinati nel loro preciso ammontare dalla CP_1 ovvero come determinati in seguito all'istruttoriastessa convenuta
del presente giudizio e condannarsi la CP_1
/ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste al Largo Ugo Irneri, 1, a
/ quale contraente della corrispondere all'attrice Signora Parte_1
richiamata polizza ed in ragione dell'assenso prestato, con la costituzione del presente giudizio, ex art. 1891, comma 2, c.c. dall'attore, Signor Parte_2 [...] al pagamento dell'indennizzo dovuto in esecuzione della polizza
/
suindicata, quantificato in complessivi € 52.000,00, così determinati: danni
-
all'immobile: € 40.300,00 (quarantamilatrecento/00); - supplemento indennità
fabbricato: € 3.100,00 (tremilacento/00); - spese di demolizione e sgombero: €
3.600,00 (tremilaseicento/00); spese di pernottamento in albergo: € 5.940,00
(cinquemilanovecentoquaranta/00); o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, anche in seguito a Ctu, che sin d'ora si richiede, oltre alle spese tutte, occorse ed occorrende, sopportate anche e soprattutto in ragione dell'inadempimento della convenuta Società, spese che ci si riserva di giustificare e quantificare nei termini di Legge, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia del presente giudizio ed agli interessi moratori (ovvero, in subordine, legali) sulla somma liquidata, dalla data del in subordine, condannare, in ognisinistro e sino all'effettiva corresponsione;
-
caso la società assicuratrice CP_1 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento e/o liquidazione della somma che sarà accertata nel corso del giudizio, anche a mezzo di Ctu che sin d'ora si richiede, tenuto conto dei massimali di polizza, ovvero comunque, secondo Giustizia e/o secondo equità, oltre alle spese tutte occorse ed occorrende, sopportate anche e soprattutto in ragione dell'inadempimento della convenuta Società, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia del presente giudizio ed agli interessi moratori (ovvero, in subordine, legali) sulla somma liquidata, dalla data del sinistro e sino all'effettiva corresponsione;
vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione agli avv.ti Concetta Poziello e
Mirella Pirozzi per averne fatto anticipo per entrambi i gradi del giudizio". II.
2. Con comparsa di risposta all' appello del 29 novembre 2022, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame promosso dagli appellanti, e in via gradata lamentava la tardività e inammissibilità delle richieste istruttorie formulate chiedendone l'integrale rigetto con conferma della sentenza di primo grado di giudizio.
II.
3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 20 marzo 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 12 maggio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di Parte_1 e Concetta Poziello per difetto di specificità dei motivi sollevata dalla difesa dell'appellata CP_1
L'atto di appello proposto, valutato nel complesso della parte motiva e delle conclusioni, consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal Giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero gli artt.342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L.22.6.2012
n.83, convertito, con modificazioni, nella L.
7.8.2012 n.134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Non è richiesto quindi che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, non è necessaria la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, né lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", dovendo l'appellante "individuare, in modo chiaro ed inequivoco,
il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere" (Cass.S.U.16.11.2017 n.27199; 5.5.2017
n. 10916; 30.5.2018 n. 13535). Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il Giudice
di appello in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E l'appello proposto dagli appellanti, nella sua chiara, pertinente ed esaustiva esposizione delle ragioni di dissenso, risponde senza dubbio a tali requisiti, posto che consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo,
diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
1.2.Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata assicurazione, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il Giudice di appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sull'ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso Giudice dell'appello che al Giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.
15.4.2019 n.10422).
Pertanto, ogni accertamento in proposito è da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e la ordinanza di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. "ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità" (Cass. 1.6.2020
n.10409).
-2. Il Tribunale di Napoli Nord- II Sezione Civile con l'impugnata sentenza dopo avere respinto, perché infondata, "l'eccezione di carenza di
-
legittimazione passiva, sollevata dalla parte convenuta, secondo la quale l'immobile garantiva contro i danni subiti dai locatari ma non dai proprietari,
atteso che nel contratto di polizza vi era il riferimento alla circostanza che l'abitazione era locata” (cfr. pag. 6 della sentenza), e precisato che "il contratto di assicurazione a copertura dei rischi di incendio responsabilità
civile veniva stipulato dalla signora Parte_1
/la quale rappresentava che, alla data di stipula, l'immobile era locato e che "tale indicazione, 11
tuttavia, non comporta che legittimato ad ottenere il danno sia il locatario e non anche il proprietario del bene e il titolare della polizza, non venendo indicato il locatario quale beneficiario della polizza stessa" (cfr. pag. 6-7
della sentenza)- ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 e
Parte_2 nei confronti della CP_1 intesa ad ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo per i "danni subiti a causa dell'incendio del 10.04.2016, come determinati nel loro preciso ammontare dalla stessa convenuta" o da determinarsi in seguito all'istruttoria, in forza della polizza di assicurazione stipulata da Parte_4 n.
253140573, a copertura dei rischi di incendio e responsabilità civile per il fabbricato sito in Giugliano in Campania (NA), alla Via Oasi Sacro Cuore,
43" di proprietà del marito Parte_2
A fondamento della decisione ha ritenuto che parte attrice non avesse provato il nesso causale tra l'incendio e i danni lamentati, sia perchè "non ha avviato prima dell'introduzione del presente giudizio, una procedura di accertamento tecnico preventivo volta a cristallizzare i danni lamentati e ad accertarne le cause" (accertamento necessario alla luce delle condizioni di polizza che prevedevano l'esclusione della copertura della garanzia assicurativa per i danni dipesi da un fenomeno elettrico, come disposto dall'art. 7 delle
Condizioni Generali di Contratto, Sezione 'incendio all risks'), sia perché non ha provveduto a depositare rilievi fotografici raffiguranti i danni lamentati e sulla base dei quali eventualmente inferire l'esistenza degli stessi ed il nesso di derivazione causale ( nella specie, danni anche alla struttura dell'immobile) e l'incendio descritto nella relazione di intervento dei vigili del fuoco.
- rubricato "Erronea3. Con un unico articolato motivo di gravame qualificazione della domanda. Errata valutazione del materiale probatorio offerto, motivazione generica e carente" (cfr. pag. 5 dell'atto di appello)
Parte_1 e Parte_2 criticano la motivazione dell'appellata sentenza, in primo luogo, perché "generica", in secondo luogo, perché scaturita da una errata valutazione del materiale probatorio offerto dagli odierni appellanti, in terzo luogo perchè "totalmente avulsa dalla valutazione della condotta tenuta dalle parti", sia nella fase delle trattative bonarie, sia nel giudizio stesso.
Nello specifico sottolineando
- la contrarietà ai generali principi di correttezza e buona fede della condotta tenuta dalla compagnia assicurativa per aver atteso l'introduzione del giudizio al fine di rivelare tutte le riserve sull'operatività della garanzia, così da indurre un legittimo affidamento degli odierni appellanti sull'oggetto del contendere- lamentano la mancata valutazione, da parte del Tribunale, dei rilievi tecnici eseguiti di comune accordo tra le parti nella fase stragiudiziale, contenuti nella perizia redatta dal tecnico fiduciario della depositata agli atti dalla stessa compagnia, oveCP_1
veniva accertato che la causa dell'incendio dovesse essere ricondotta ad un
"corto circuito nell'impianto elettrico collegato alla postazione computer".
Pertanto, nell'assunto che da tale documento fosse agevolmente evincibile la prova del nesso di causalità tra l'incendio e i danni in questione, invocano
conformemente una riforma della sentenza impugnata.
L'appello è infondato per quanto appresso si dirà.
3.1. Giova rammentare che la Suprema Corte di Cassazione, in tema di riparto dell'onere della prova tra assicurato e assicuratore, ha statuito che: "Nel
giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole" (cfr. Cass. n. 1558/2018).
Va soggiunto che: "In tema di assicurazione della responsabilità civile,
di inoperatività della polizza assicurativa nonl'eccezione costituisce
un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello" (cfr. Cass. n 18742/2019).
Inoltre: "In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore" (cfr. Cass. N. 15630/2018).
3.2. Ebbene, nella vicenda in esame, come innanzi esposto, gli odierni hanno convenuto l' al fine di ottenerne il pagamentoappellanti CP_1
dell'indennizzo, quantificato dal perito assicurativo, in virtù della polizza
'CasaTua' n. 253140573, a seguito del sinistro consistente nell'incendio che,
asseritamente, aveva colpito l'appartamento oggetto della suindicata polizza. La compagnia assicurativa nel costituirsi in giudizio ha tempestivamente eccepito l'esclusione dell'operatività della polizza, non rientrando il rischio, così
come delineato, fra quelli assicurati.
Orbene, a parere della Corte, la decisione del primo Giudice di rigetto della domanda attorea va confermata ma per una ragione e con una motivazione diverse da quelle esposte in sentenza: a ben vendere, infatti, la risoluzione
della controversia non va posta in termini di "mancata prova del nesso di causalità tra l'incendio e i danni lamentanti" - tra l'altro, accertato dallo stesso perito assicurativo nella parte antistante l'atto di quantificazione bensì
-
verificando, in primis, se il rischio dedotto rientrasse (rientri) o meno fra quelli indennizzabili previsti nelle clausole del contratto di assicurazione.
Ed invero come è trascritto nel "rapporto di intervento di soccorso" del Comando Provinciale di Napoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco '
l'incendio che colpì l'immobile assicurato, alle 21:00 circa del 10 aprile 2016,
ebbe origine "verosimilmente" a seguito un corto circuito dell'impianto elettrico collegato alla postazione computer (ciabatta multipresa). Tale derivazione causale dell'evento da probabili cause elettriche è stata condivisa e recepita dallo stesso perito assicurativo, nella sua relazione, nonché pacificamente ammessa dagli stessi assicurati.
Il punto è dirimente.
Infatti, acclarata la causa del sinistro, consistente in un guasto elettrico
- appare utile ribadirlo - questa Corte non può non rilevare come tale "rischio"
rientri fra quelli espressamente "esclusi" dalla polizza (così come eccepito dalla compagnia assicurativa). Difatti, a pagina 7 delle Condizioni Generali del
Contratto, nella sezione "incendio all risks", sub. Lettera C6) si prevede: "Sono
esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivanti da: fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo senza dubbio è occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine (...)" in cui compreso anche il cortocircuito della ciabatta multipresa.
Insomma, per quanto, detto, l'appello promosso da Parte_1 e va respinto e la sentenza appellata va confermata ma per Parte_2
una motivazione diversa da quella esposta dal Tribunale.
soccombenza degli appellanti che4. Vi è, quindi, sicuramente una giustifica la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata assicurazione, spese che si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 26.001,00 a €
52.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147
del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile
- definitivamente pronunciando sull'appello proposto - con citazione per l'udienza del 30
Parte_1 e Parte_2novembre 2022, notificata il 10 maggio 2022 - da
' avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile,
[...]
n.3254/2021, pubblicata il 19 novembre 2021, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
'in solido tra loro, a pagare B) condanna Parte_1 e Parte_2 in favore dell' CP_1 le spese del presente grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, il 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio