Art. 23.
Gli impiegati non di ruolo, comunque denominati, assunti in conformita' a disposizioni di legge, sono collocati nei ruoli aggiunti con decorrenza in ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955, con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive norme.
La domanda per il collocamento deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data del compimento delle anzianita' richieste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , o da quella di entrata in vigore della presente legge qualora la predetta anzianita' sia gia' maturata.
Il relativo provvedimento e' disposto dall'Amministrazione entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il collocamento nei ruoli aggiunti e' disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria di impiego non di ruolo cui il personale appartiene e con effetto dalla data alla quale venga maturata la prescritta anzianita'. A parita' di tale anzianita' si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Gli impiegati non di ruolo, comunque denominati, assunti in conformita' a disposizioni di legge, sono collocati nei ruoli aggiunti con decorrenza in ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955, con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive norme.
La domanda per il collocamento deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data del compimento delle anzianita' richieste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , o da quella di entrata in vigore della presente legge qualora la predetta anzianita' sia gia' maturata.
Il relativo provvedimento e' disposto dall'Amministrazione entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il collocamento nei ruoli aggiunti e' disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria di impiego non di ruolo cui il personale appartiene e con effetto dalla data alla quale venga maturata la prescritta anzianita'. A parita' di tale anzianita' si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .