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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7037 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 17.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n°43891/2024 vertente tra
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti Enrico Boursier Niutta
IO AR e IA LI (i quali hanno dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata in atti), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale Giulio Cesare n 23;
- RICORRENTE -
CONTRO
AJUA S.R.L c.f./P.Iva ; PEC: in persona del legale P.IVA_1 Email_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Monterosi n. 18;
- CONVENUTA CONTUMACE -
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_2 in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Cristiana
DA in virtù di procura generale alle liti per atto notarile deposita unitamente alla comparsa, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana Roma in Via Cesare
Beccaria, 29, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo PEC: t;
Email_2
- INTERESSATO COSTITUITO -
oggetto: contratto a termine - recesso ante tempus – retribuzioni omesse e risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto dalla AJUA s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 13.1.2024 al 30.9.2024 ed orario di lavoro part-time al 75%, ha lamentato di aver avuto notizia della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in data 8.5.2024 attraverso comunicazione . Reso CP_2
noto di aver immediatamente contestato il recesso sul presupposto che non è possibile rescindere il contratto a termine prima della sua naturale scadenza, dedotto di aver messo a disposizione le proprie energie lavorative dichiarandosi disponibile alla ripresa del servizio, comunicazione cui la società non aveva dato riscontro, concludeva chiedendo: “- accertare
e dichiarare la nullità e/o la illegittimità della risoluzione anticipata del contratto a termine, poiché non ne sussistevano i presupposti;
- condannare la società convenuta al pagamento di 8.414,35 euro (ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per i titoli sopra indicati, e quindi, ove riconosciuta tale somma come retribuzioni, anche al versamento dei relativi contributi;
- in ogni caso, condannare altresì AJUA s.r.l. al pagamento delle mensilità dovute e non corrisposte per i mesi di marzo, aprile e maggio (i primi 8 giorni) che ammontano a 3.134,14 euro e del TFR pari a 954,40 euro, nonché al versamento dei relativi contributi”, vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio la ex datrice di lavoro che veniva dichiarata contumace.
Si costituiva in giudizio l' rimettendosi al Tribunale in merito all'accertamento CP_1
della debenza delle somme oggetto di richiesta di condanna e, di conseguenza, del dovuto per retribuzioni e contribuzioni.
All'odierna udienza, non necessitando di istruttoria, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta provato documentalmente che: ha lavorato dal 13.1.2024 alle Parte_1
dipendenze di AJUA s.r.l., con orario di lavoro part-time al 75%, quale operaio inquadrato nel livello 5 del CCNL Turismo – comparto Alberghi in virtù di contratto a termine sottoscritto in pari data con prevista scadenza al 14.4.2024 (verdi doc. 1 fascicolo di parte ricorrente); il suddetto contratto veniva prorogato fino al 30.9.2024 (vedi comunicazione unilav doc. 2 a seguire); in data 7.5.2024 il datore di lavoro comunicava al Centro per l'impiego competente per zona cessazione del rapporto di lavoro in pari data per “Modifica del termine inizialmente fissato” (vedi sempre doc. 2); con lettera raccomandata a/r del
10.5.2024, ricevuta dall'azienda il 14.5.2024, il lavoratore, contestata la suddetta risoluzione anticipata, offriva la propria prestazione (vedi missiva con avviso di ricevimento doc. 3 a seguire); il inviava una seconda lettera di diffida e messa in mora alla società Pt_1
rivendicando il diritto al pagamento delle retribuzioni maturate fino all'8.5.2024, mai corrisposte, nonché al risarcimento del danno consistito nella perdita dei compensi che avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto in data 30.9.2024, oltre spettanze connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (lettera e prova di consegna del servizio postale doc. 4 a seguire) ed infine pec il 17.10.2024 reclamando le retribuzioni perse a causa dell'illegittima condotta datoriale (vedi pec doc. 5); l'ammontare della retribuzione riconosciuta al ricorrente era pari ad €1.164,11 mensili oltre ratei di 13° e 14° che venivano mensilmente versati per un ammontare complessivo pari ad €194,02 (€97,01 x 2), per un totale di €1.358,13 (vedi busta paga febbraio 2024 allegata doc. 6).
Premesso in fatto quanto sopra, ricorda l'Ufficio come il nostro ordinamento non preveda la possibilità, in ipotesi di contratto a termine, di recesso di parte anticipato, ossia ante tempus, rispetto allo scadere del termine contrattualmente fissato salvo giusta causa (ex art. 2119
c.c.), la cui sussistenza deve essere dimostrata da colui che la invoca. La necessità di causa quale presupposto alla legittimità del recesso anticipato dal contratto a tempo determinato è suffragata da una costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 27.6.2019, n. 17355,
Cass. 29.10.2013, n. 24335; Cass. 1.6.2005, n. 11692; Cass. 10.11.2003, n. 16849; Cass.
28.12.1999, n. 14637; Cass. 28.3.1997, n. 2822; Cass. 9.6.1995, n. 6530; Cass. 2.4.1992, n.
4056;), che ha più volte affermato che, alla luce della disciplina ex art. 2119 cod.civ., il recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato è consentito “solo in presenza di una giusta causa intesa quale condotta del lavoratore che evidenzi la sua inidoneità a svolgere l'attività richiestagli, tale da incrinare in modo irreversibile il rapporto di fiducia intercorrente con il datore.”. Ne consegue che in caso di insussistenza di prova riferita a giusta causa di recesso, chi subisce l'iniziativa altrui ha diritto al risarcimento del danno subito.
Per quanto concerne l'iniziativa datoriale, orientamento costante ritiene che “se a recedere
è il datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata” (v. Trib. Roma, 28 settembre
2020, n. 4817, che sul punto richiama diversi precedenti giurisprudenziali, Cfr. Corte App. Milano 4 aprile 2013, nonché Cass. 25 febbraio 2013 n. 4748 e da ultimo Cass.
n.17423/2021), salva però la possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova del compenso che il lavoratore ha percepito impiegando altrove le proprie energie lavorative
(cd. aliunde perceptum) o comunque del compenso che egli avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza per reperire una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum), in applicazione della regola generale posta dall'art. 1227 c.c. (v. Cass. civ. sez. lav. n.
924/1996). Parametro delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito che è stato ritenuto utile a risarcire tanto il danno emergente - ciò che il lavoratore perde nel momento in cui il datore recede anticipatamente senza una giusta causa - , quanto il lucro cessante - il mancato guadagno provocato da un recesso illegittimo (Cass. civ., sez. lav., 10.11.2003, n.
16849).
Nel caso di specie la società, rimasta contumace, non ha dato prova né dell'esistenza di giusta causa, né di aliunde perceptum o percipiendum da detrarre. Né, in riferimento all'eccezione in questione pur rilevabile d'ufficio dal giudice, risultano ritualmente acquisite al processo circostanze di fatto che ne consentano la valutazione nel rispetto del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito.
Premesso quanto sopra, il ha diritto al risarcimento del danno nella misura delle Parte_2 retribuzioni cui avrebbe avuto diritto dall'8.5.2024 al 30.9.2024 (€1.358,13 mensili dal
9.5.2024 sino al 30 settembre 2024 e TFR che avrebbe maturato su tali mensilità per un totale, correttamente calcolato in sede di conteggi, pari ad €8.414,35. Il medesimo ha altresì diritto al versamento delle retribuzioni arretrate riferite ai mesi di marzo, aprile e primi 8 gg. di maggio nella misura di €3.055,73 (€1.358,13 come da busta paga x 2 mesi ed 8 giorni =
€3.134,14), oltre TFR nella misura di cui ai conteggi pari ad €954,40 somme queste ultime in merito alle quali parte convenuta, su cui gravava l'onere della prova riferita all'adempimento, non ha fornito alcun elemento atto a far ritenere l'avvenuto versamento.
Ne consegue la condanna della convenuta al versamento di complessivi €12.502,89. Sulle somme dovute a titolo retributivo, rivalutate annualmente sono dovuti gli interessi al tasso legale mentre su quelle dovute a titolo risarcitorio gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo. Dovuti altresì all' i contributi omessi sull'intera somma atteso che, riguardo CP_1
al periodo in cui il contratto ha avuto corso, trattasi di somme dovute a titolo di retribuzioni mentre per il secondo periodo, pur pronunciata condanna a titolo risarcitorio, le medesime traggono origine e sono parametrate a debenze parimenti di natura retributiva cui si sostituiscono. D'altronde, a non ritenere dovuti i contributi sulle somme oggetto di condanna a titolo risarcitorio, si configurerebbe comunque responsabilità del datore di lavoro per danno previdenziale, ovvero il danno subito sulla pensione a causa dell'omessa prosecuzione del rapporto e quindi sull'omessa contribuzione che a questo si sarebbe necessariamente ricollegata.
I compensi di lite dovuti alle difese costituite seguono la soccombenza e come tali sono posti a carico della società contumace.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto a termine intercorso tra le parti e, per l'effetto, condanna Ajua s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di di €8.414,35 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi Parte_1
legali dalla presente sentenza al saldo e contributi omessi a favore dell' ; CP_1
condanna Ajua s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Pt_1
di €4.010,13 per omesse retribuzioni, oltre accessori come per legge e contributi
[...] omessi a favore dell' ; CP_1
condanna la società convenuta alla refusione alle controparti dei compensi di lite liquidati in favore del ricorrente in complessivi €2.700,00, da distrarsi, ed in favore di in CP_1
€1.300,00.
Roma, il 17.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 17.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n°43891/2024 vertente tra
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti Enrico Boursier Niutta
IO AR e IA LI (i quali hanno dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata in atti), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale Giulio Cesare n 23;
- RICORRENTE -
CONTRO
AJUA S.R.L c.f./P.Iva ; PEC: in persona del legale P.IVA_1 Email_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Monterosi n. 18;
- CONVENUTA CONTUMACE -
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_2 in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Cristiana
DA in virtù di procura generale alle liti per atto notarile deposita unitamente alla comparsa, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana Roma in Via Cesare
Beccaria, 29, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo PEC: t;
Email_2
- INTERESSATO COSTITUITO -
oggetto: contratto a termine - recesso ante tempus – retribuzioni omesse e risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto dalla AJUA s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 13.1.2024 al 30.9.2024 ed orario di lavoro part-time al 75%, ha lamentato di aver avuto notizia della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in data 8.5.2024 attraverso comunicazione . Reso CP_2
noto di aver immediatamente contestato il recesso sul presupposto che non è possibile rescindere il contratto a termine prima della sua naturale scadenza, dedotto di aver messo a disposizione le proprie energie lavorative dichiarandosi disponibile alla ripresa del servizio, comunicazione cui la società non aveva dato riscontro, concludeva chiedendo: “- accertare
e dichiarare la nullità e/o la illegittimità della risoluzione anticipata del contratto a termine, poiché non ne sussistevano i presupposti;
- condannare la società convenuta al pagamento di 8.414,35 euro (ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per i titoli sopra indicati, e quindi, ove riconosciuta tale somma come retribuzioni, anche al versamento dei relativi contributi;
- in ogni caso, condannare altresì AJUA s.r.l. al pagamento delle mensilità dovute e non corrisposte per i mesi di marzo, aprile e maggio (i primi 8 giorni) che ammontano a 3.134,14 euro e del TFR pari a 954,40 euro, nonché al versamento dei relativi contributi”, vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio la ex datrice di lavoro che veniva dichiarata contumace.
Si costituiva in giudizio l' rimettendosi al Tribunale in merito all'accertamento CP_1
della debenza delle somme oggetto di richiesta di condanna e, di conseguenza, del dovuto per retribuzioni e contribuzioni.
All'odierna udienza, non necessitando di istruttoria, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta provato documentalmente che: ha lavorato dal 13.1.2024 alle Parte_1
dipendenze di AJUA s.r.l., con orario di lavoro part-time al 75%, quale operaio inquadrato nel livello 5 del CCNL Turismo – comparto Alberghi in virtù di contratto a termine sottoscritto in pari data con prevista scadenza al 14.4.2024 (verdi doc. 1 fascicolo di parte ricorrente); il suddetto contratto veniva prorogato fino al 30.9.2024 (vedi comunicazione unilav doc. 2 a seguire); in data 7.5.2024 il datore di lavoro comunicava al Centro per l'impiego competente per zona cessazione del rapporto di lavoro in pari data per “Modifica del termine inizialmente fissato” (vedi sempre doc. 2); con lettera raccomandata a/r del
10.5.2024, ricevuta dall'azienda il 14.5.2024, il lavoratore, contestata la suddetta risoluzione anticipata, offriva la propria prestazione (vedi missiva con avviso di ricevimento doc. 3 a seguire); il inviava una seconda lettera di diffida e messa in mora alla società Pt_1
rivendicando il diritto al pagamento delle retribuzioni maturate fino all'8.5.2024, mai corrisposte, nonché al risarcimento del danno consistito nella perdita dei compensi che avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto in data 30.9.2024, oltre spettanze connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (lettera e prova di consegna del servizio postale doc. 4 a seguire) ed infine pec il 17.10.2024 reclamando le retribuzioni perse a causa dell'illegittima condotta datoriale (vedi pec doc. 5); l'ammontare della retribuzione riconosciuta al ricorrente era pari ad €1.164,11 mensili oltre ratei di 13° e 14° che venivano mensilmente versati per un ammontare complessivo pari ad €194,02 (€97,01 x 2), per un totale di €1.358,13 (vedi busta paga febbraio 2024 allegata doc. 6).
Premesso in fatto quanto sopra, ricorda l'Ufficio come il nostro ordinamento non preveda la possibilità, in ipotesi di contratto a termine, di recesso di parte anticipato, ossia ante tempus, rispetto allo scadere del termine contrattualmente fissato salvo giusta causa (ex art. 2119
c.c.), la cui sussistenza deve essere dimostrata da colui che la invoca. La necessità di causa quale presupposto alla legittimità del recesso anticipato dal contratto a tempo determinato è suffragata da una costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 27.6.2019, n. 17355,
Cass. 29.10.2013, n. 24335; Cass. 1.6.2005, n. 11692; Cass. 10.11.2003, n. 16849; Cass.
28.12.1999, n. 14637; Cass. 28.3.1997, n. 2822; Cass. 9.6.1995, n. 6530; Cass. 2.4.1992, n.
4056;), che ha più volte affermato che, alla luce della disciplina ex art. 2119 cod.civ., il recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato è consentito “solo in presenza di una giusta causa intesa quale condotta del lavoratore che evidenzi la sua inidoneità a svolgere l'attività richiestagli, tale da incrinare in modo irreversibile il rapporto di fiducia intercorrente con il datore.”. Ne consegue che in caso di insussistenza di prova riferita a giusta causa di recesso, chi subisce l'iniziativa altrui ha diritto al risarcimento del danno subito.
Per quanto concerne l'iniziativa datoriale, orientamento costante ritiene che “se a recedere
è il datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata” (v. Trib. Roma, 28 settembre
2020, n. 4817, che sul punto richiama diversi precedenti giurisprudenziali, Cfr. Corte App. Milano 4 aprile 2013, nonché Cass. 25 febbraio 2013 n. 4748 e da ultimo Cass.
n.17423/2021), salva però la possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova del compenso che il lavoratore ha percepito impiegando altrove le proprie energie lavorative
(cd. aliunde perceptum) o comunque del compenso che egli avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza per reperire una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum), in applicazione della regola generale posta dall'art. 1227 c.c. (v. Cass. civ. sez. lav. n.
924/1996). Parametro delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito che è stato ritenuto utile a risarcire tanto il danno emergente - ciò che il lavoratore perde nel momento in cui il datore recede anticipatamente senza una giusta causa - , quanto il lucro cessante - il mancato guadagno provocato da un recesso illegittimo (Cass. civ., sez. lav., 10.11.2003, n.
16849).
Nel caso di specie la società, rimasta contumace, non ha dato prova né dell'esistenza di giusta causa, né di aliunde perceptum o percipiendum da detrarre. Né, in riferimento all'eccezione in questione pur rilevabile d'ufficio dal giudice, risultano ritualmente acquisite al processo circostanze di fatto che ne consentano la valutazione nel rispetto del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito.
Premesso quanto sopra, il ha diritto al risarcimento del danno nella misura delle Parte_2 retribuzioni cui avrebbe avuto diritto dall'8.5.2024 al 30.9.2024 (€1.358,13 mensili dal
9.5.2024 sino al 30 settembre 2024 e TFR che avrebbe maturato su tali mensilità per un totale, correttamente calcolato in sede di conteggi, pari ad €8.414,35. Il medesimo ha altresì diritto al versamento delle retribuzioni arretrate riferite ai mesi di marzo, aprile e primi 8 gg. di maggio nella misura di €3.055,73 (€1.358,13 come da busta paga x 2 mesi ed 8 giorni =
€3.134,14), oltre TFR nella misura di cui ai conteggi pari ad €954,40 somme queste ultime in merito alle quali parte convenuta, su cui gravava l'onere della prova riferita all'adempimento, non ha fornito alcun elemento atto a far ritenere l'avvenuto versamento.
Ne consegue la condanna della convenuta al versamento di complessivi €12.502,89. Sulle somme dovute a titolo retributivo, rivalutate annualmente sono dovuti gli interessi al tasso legale mentre su quelle dovute a titolo risarcitorio gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo. Dovuti altresì all' i contributi omessi sull'intera somma atteso che, riguardo CP_1
al periodo in cui il contratto ha avuto corso, trattasi di somme dovute a titolo di retribuzioni mentre per il secondo periodo, pur pronunciata condanna a titolo risarcitorio, le medesime traggono origine e sono parametrate a debenze parimenti di natura retributiva cui si sostituiscono. D'altronde, a non ritenere dovuti i contributi sulle somme oggetto di condanna a titolo risarcitorio, si configurerebbe comunque responsabilità del datore di lavoro per danno previdenziale, ovvero il danno subito sulla pensione a causa dell'omessa prosecuzione del rapporto e quindi sull'omessa contribuzione che a questo si sarebbe necessariamente ricollegata.
I compensi di lite dovuti alle difese costituite seguono la soccombenza e come tali sono posti a carico della società contumace.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto a termine intercorso tra le parti e, per l'effetto, condanna Ajua s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di di €8.414,35 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi Parte_1
legali dalla presente sentenza al saldo e contributi omessi a favore dell' ; CP_1
condanna Ajua s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Pt_1
di €4.010,13 per omesse retribuzioni, oltre accessori come per legge e contributi
[...] omessi a favore dell' ; CP_1
condanna la società convenuta alla refusione alle controparti dei compensi di lite liquidati in favore del ricorrente in complessivi €2.700,00, da distrarsi, ed in favore di in CP_1
€1.300,00.
Roma, il 17.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari