CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 593/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa promossa in appello con ricorso del 28.7.2021
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Lando e Cristina Allegro, giusta Parte_1 procura alle liti depositata nel fascicolo telematico di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, via Altinate 143 Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Benedetti, giusta mandato in calce alla memoria difensiva in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Galleria Crispi 8
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Vicenza n. 232/2021 pubblicata il 17.6.2021
IN PUNTO: differenze retributive (per riduzione orario ed aumenti contrattuali)
Conclusioni: Per parte appellante: “”In riforma della sentenza n° 232/2021 del Tribunale di Vicenza, accertato e dichiarato per i motivi di cui in premessa, il diritto del sig. a Parte_1 percepire gli adeguamenti della retribuzione in base agli aumenti previsti dal CCNL e il diritto a percepire la retribuzione per l'orario di lavoro contrattualmente previsto e - a partire dall'1/10/2014 fino al 31/12/2016 - secondo il livello 6S, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_2
1 al ricorrente la somma di euro 39.998,20 o quella diversa, minore o maggior somma che sarà accertata in corso di causa;
-Con rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori ex art. 429 cpc e art. 1284 cc;
-Con rifusione integrale del compenso professionale per il presente giudizio, e distrazione in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso professionale.””
Per parte appellata: “”Nel merito: 1. Rigettarsi tutte le domande proposte dal sig. Pt_1 nei confronti della in quanto inammissibili, improponibili
[...] Controparte_3 e/o prescritte oltre che comunque infondate in fatto ed in diritto e indimostrate, per tutte le eccezioni e i motivi esposti in atti. 2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Vicenza ha respinto la domanda proposta da diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 39.998,20 a Parte_1 titolo di differenze retributive.
2. In fatto il ricorrente aveva rappresentato che dal 29.7.2010, con la deliberazione di un piano di intervento per grave crisi aziendale, la cooperativa datrice di lavoro aveva omesso di operare gli aumenti retributivi altrimenti dovuti, con eccezione degli aumenti deliberati nel 2015, 2016 e 2017, ed inoltre aveva indebitamente ridotto l'orario di lavoro sin da aprile 2012 utilizzando il per un numero di ore inferiore a quanto contrattualmente previsto. Pt_1 In particolare il lavoratore aveva lamentato la nullità della delibera assembleare del 29.7.2010 (e di tutte quelle successive ad essa richiamantesi) circa lo stato di crisi per difetto del requisito della temporaneità e comunque l'effettività di detto stato, ritenendo illegittima la riduzione di orario applicata al lavoratore.
3. Il primo giudice, quanto alle delibere di dichiarazione dello stato di crisi aziendale, ha ritenuto insussistente il vizio denunziato atteso che sin dalla delibera originaria del 29.7.2010 lo stato di crisi e le correlate iniziative poste in essere avevano durata prevista sino all'approvazione del bilancio dell'anno in corso. Parimenti infondata era la dedotta violazione dell'art. 3, comma1, l. 142/2001 atteso che le misure adottate per la riduzione dei costi (incidenti sul trattamento retributivo dei soci lavoratori) erano riconducibili alla previsione di cui all'art. 6 comma 1 lett d) ed e) della medesima legge e pertanto compatibili in virtù della portata derogatoria. I rilievi vertenti sulla fondatezza dei presupposti giustificanti lo stato di crisi, non costituendo cause di nullità delle delibere, avrebbero dovuto essere contestati nei termini e con le modalità di cui all'art. 2377 cc;
per l'effetto erano da ritenersi legittime le decisioni assunte dalla cooperativa in ordine alla non applicazione degli aumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Quanto alla dedotta arbitrarietà della riduzione dell'orario di lavoro, non risultava che il lavoratore avesse mai contestato l'applicata riduzione oraria né che avesse provveduto a mettere a disposizione la propria attività lavorativa con una costituzione in mora della Cooperativa ai sensi dell'art. 1217 c.c., non potendosi ritenere applicabile il principio richiamato dal ricorrente contenuto in alcuni provvedimenti di legittimità in quanto riferito ad ipotesi di provvedimenti illegittimi di sospensione. Quand'anche, poi, si fosse dimostrato che la resistente non aveva correttamente applicato criteri oggettivi di distribuzione delle ore di lavoro tra i dipendenti, comunque non poteva ritenersi sussistente una responsabilità della datrice di lavoro ed il conseguente obbligo risarcitorio.
2 4. Per la riforma di tale sentenza ha proposto appello con sei motivi. Parte_1 ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la conferma Controparte_4 della sentenza di primo grado.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 16 ottobre 2025 con sentenza non definitiva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appellane con il primo motivo, ha censurato la decisione per violazione Parte_1 dell'art. 36 Cost. e dell'art. 6 L. 142/2001 per mancanza di una delibera contenente un
“piano di crisi aziendale”; per erronea decisione sulle conseguenze della mancanza dei requisiti dell'effettività dello stato di crisi aziendale e del nesso di causalità; per erronea ricostruzione del fatto con riferimento alla pretesa temporaneità dello stato di crisi;
per conseguente nullità delle delibere assembleari per illiceità dell'oggetto in relazione alla violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 3, comma 1, L. 142/2001 e dell'art. 6, comma 2, L. 142/2001. Il primo Giudice aveva dato per scontata e presupposta l'esistenza di una delibera sul “piano di crisi aziendale” e sullo “stato di crisi aziendale”, quando, invece - sin dalla delibera del 29/7/2010- l'Assemblea si era limitata a deliberare di “applicare quanto proposto dal Presidente e di ritornare ai livelli retributivi antecedenti l'aumento del 10% degli istituti differiti applicati dal 01/04/2010 e di sospendere da tale data l'ulteriore aumento del 10% degli istituti differiti previsto con decorrenza 01/11/2010 …”. Non esisteva, pertanto, alcuna delibera che avesse dichiarato espressamente uno stato di crisi né che avesse stabilito un “piano di crisi aziendale” e la non aveva adottato CP_1 alcun concreto “piano di crisi” aziendale, avendo solo deciso il congelamento degli adeguamenti retributivi e nessun'altra misura per fronteggiare la crisi stessa (in particolare, non vi era un piano che prevedesse il blocco di nuove assunzioni, né iniziative per acquisire nuovi appalti/commesse, né ipotesi di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro, né richieste di cassa integrazione in deroga). L'assenza dei requisiti necessari per la deliberazione dello stato di crisi determinava la nullità delle delibere per illiceità dell'oggetto, ovvero, per contrasto dell'oggetto (modifica in peius dei trattamenti minimi dei lavoratori) con norma inderogabile di legge, in quanto (al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) le parti non avrebbero potuto derogare al “principio generale dell'inderogabilità in peius del trattamento economico minimo di cui all'art. 3, commi 1, della legge 142/2001” e di cui all'art. 36 Cost. Quanto poi alla effettività dello stato di crisi, ha evidenziato come la aveva CP_1 registrato una perdita a bilancio solo per gli anni 2012 e 2013 e tale perdita non era, tuttavia, né grave, né tale da giustificare la deliberazione dello stato di crisi aziendale, in quanto la disponeva – oltre che della riserva legale pari a circa 135.000,00 euro – anche CP_1 della “riserva indivisibile” pari a 326.559,00 euro, finalizzata proprio a ripianare le perdite (art. 2545 ter c.c.); uno stato di crisi protrattosi per oltre otto anni non poteva considerarsi oggettivamente “temporaneo” non potendo durare oltre l'arco temporale dei due/tre anni (durata massima prevista anche per le procedure di cassa integrazione) in quanto, ove la crisi durasse di più, la società sarebbe dovuta ricorrere a misure diverse da quella della deroga al trattamento retributivo minimo spettante ai soci lavoratori. Con il secondo motivo ha dedotto la erroneità della sentenza in relazione alla pretesa rilevanza della “non contestazione”, da parte del lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro nonché la violazione dell'art. 416 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. in ragione dell'onere della società resistente di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto del lavoratore ricorrente alla retribuzione secondo l'orario contrattualmente previsto.
3 La “non contestazione” del lavoratore in sede stragiudiziale non assumeva rilevanza ove non fosse stata fatta valere secondo i requisiti/presupposti del “comportamento concludente”, ovvero, del comportamento “significativo” e “univoco” tale da configurare una rinuncia tacita ai propri diritti e l'eventuale non contestazione del lavoratore non poteva, in ogni caso, assurgere, da sola, a “comportamento concludente”, soprattutto nell'ambito di un rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale. Il preteso fatto della non contestazione del lavoratore doveva essere allegato e provato dalla società resistente nei termini di decadenza di cui all'art. 416 c.p.c. trattandosi di fatto impeditivo/estintivo del diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento della retribuzione secondo l'orario contrattualmente previsto e sul punto nulla aveva dedotto la cooperativa nelle memoria di costituzione di primo grado. In ogni caso la contestazione relativa alle riduzioni di orario attuate dalla CP_1
era avvenuta attraverso l' di Vicenza,
[...] Controparte_5 come dai doc. 17-21 allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c.. Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per erroneità in relazione al fatto della pretesa assenza di messa a disposizione da parte del lavoratore con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 416 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. con riferimento al preteso fatto, non allegato né eccepito dalla resistente, relativo alla mancata messa a disposizione del lavoratore nonché per violazione degli artt. 1206 e 1372 c.c. in relazione alla pretesa necessità della messa a disposizione del lavoratore in relazione all'orario di lavoro contrattualmente previsto. La decisione del Giudice di primo grado (di ritenere necessaria la costituzione in mora del datore di lavoro) risultava erronea ed in violazione degli artt. 1206 e 1372 c.c. e del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro contrattualmente previsto. Nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, il datore di lavoro è obbligato a far lavorare il dipendente secondo il predetto orario, ovvero, è obbligato a compiere quanto necessario affinché il lavoratore possa adempiere alla propria prestazione ( art. 1372 c.c.) non potendo unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale. Inoltre il dipendente “sospeso” non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo di contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengono circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva. Il contratto di lavoro subordinato concluso tra il socio e la società Cooperativa è soggetto ai principi civilistici in materia di obbligazioni contrattuali e la Cooperativa datrice di lavoro è obbligata a far lavorare il socio dipendente secondo l'orario di lavoro contrattualmente previsto salvo che vi sia una riduzione o mancanza di occasioni di lavoro (impossibilità parziale della prestazione lavorativa). Con il quarto motivo, in punto distribuzione delle ore di lavoro tra i soci, ha dedotto la violazione degli artt. 1362 e ss c.c. in relazione all'interpretazione del Regolamento della Cooperativa in materia di distribuzione delle ore di lavoro disponibili tra i soci. La avrebbe dovuto assegnare le nuove occasioni di lavoro ai soci Controparte_1 lavoratori già in forza (tra cui il ricorrente), anziché procedere a nuove assunzioni;
a fondamento di tale rilievo il ricorrente aveva prodotto l'elenco (non esaustivo) delle nuove assunzioni, effettuate ogni mese dalla chiedendo ordinarsi la Controparte_1 produzione del LUL relativo agli anni dal 2009 al 2018. La società avrebbe dovuto distribuire le occasioni di lavoro tra i lavoratori già soci e non arbitrariamente assegnarle a soci lavoratori nuovi assunti e ammessi, salva la prova di una
“impossibilità della prestazione per causa … non imputabile” (cfr. art. 1218 c.c.), ovvero, salva la prova che le occasioni di lavoro, assegnate ai nuovi assunti, non potevano essere assolutamente assegnate ai soci già assunti.
4 Secondo lo stesso regolamento aziendale il ricorrente aveva diritto a percepire la retribuzione per le ore non lavorate, sia perché non c'era riduzione o mancanza di lavoro (venendo viceversa effettuate, ogni mese, nuove assunzioni), sia perché la pretesa riduzione/mancanza di lavoro non era temporanea e la società non aveva offerto al di Pt_1 concludere una diversa tipologia contrattuale (il part-time avrebbe consentito al lavoratore di impegnarsi in altra attività lavorativa presso altro datore di lavoro) sia perché, infine, la distribuzione del lavoro tra i soci non era avvenuto secondo la “massima equità” e secondo criteri oggettivamente controllabili;
nell'interpretare il regolamento aziendale. Con il quinto motivo ha censurato la sentenza per motivazione insufficiente in ordine alla violazione di criteri oggettivi di distribuzione delle ore tra i dipendenti e per violazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'onere probatorio, incombente sulla società datrice di lavoro, circa l'impossibilità di assicurare la prestazione lavorativa secondo l'orario contrattualmente previsto. Con il sesto motivo ha dedotto la omessa pronuncia sulla domanda di pagamento delle differenze retributive per il livello 6S a decorrere dall'1/10/2014, ovvero, dopo 30 mesi dall'assunzione, secondo e previsioni del CCNL. La società Cooperativa avrebbe dovuto dimostrare le ragioni oggettive (quali la mancanza di commesse e/o distribuzione delle stesse secondo criteri di “massima equità”, correttezza e buona fede) che potessero giustificare le riduzioni/sospensioni di orario subite dal Pt_1 nel corso dell'intero rapporto di lavoro con conseguente condanna della al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive.
7. La cooperativa appellata ha insistito per la piena legittimità delle delibere oggetto di causa e dell'operato della sotto ogni profilo, con conseguente inammissibilità ed CP_1 infondatezza dell'appello. A conferma dello stato di crisi aziendale ha evidenziato come ciò che rilevava era che il numero di soci (che era costantemente e inesorabilmente diminuito) sicché la riduzione delle occasioni di lavoro era stata generalizzata. Ad ogni buon conto lo stato di crisi e le deroghe deliberate avevano rispettato il requisito della temporaneità posto che ogni decisione prevedeva un termine finale ed era stata via via motivata e circoscritta temporalmente alla verifica ed approvazione del bilancio. Sulla contestazione inerente la distribuzione del lavoro ha evidenziato come il lavoratore, nel corso degli anni, non aveva mai contestato alcunchè all'azienda in ordine alla distribuzione dell'orario di lavoro né aveva mai messo a disposizione ulteriore attività; il ricorrente, peraltro non aveva mai chiesto di lavorare di più ed al contrario aveva comunicato addirittura il rifiuto per alcuni incarichi rendendosi diverse volte irreperibile e comunicando indisponibilità per alcuni periodi. Il carattere della sinallagmaticità del contratto di lavoro comportava che la retribuzione fosse dovuta solo a fronte della effettiva prestazione dell'attività da parte del lavoratore. Peraltro rivestendo le somme rivendicabili dai lavoratori per una illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro carattere risarcitorio, eventuali differenze retributive, costituenti il danno risarcibile, sarebbero dovute dalla sola messa in mora del datore. Sulla distribuzione delle occasioni di lavoro ha precisato che la società aveva sempre effettuato la distribuzione secondo la massima equità e tenendo conto di quanto indicato dal Regolamento interno, del lavoro disponibile, delle mansioni, della professionalità e dell'idoneità individuale e che le occasioni di lavoro erano caratterizzate da molteplici aspetti peculiari in considerazione del tipo di servizi svolti. Richiamate le diverse ammonizioni elevate nei confronti del per assenze e Pt_1 irreperibilità, ha evidenziato come la distribuzione era stata elaborata da alcuni soci tenendo in considerazione tutti gli elementi esposti nonché da precise motivazioni contestuali che si verificavano in ragione delle necessità lavorative indicando come alcune assegnazioni di attività lavorative in favore di altri soci erano intervenute o quando il ricorrente era in malattia o in ferie oppure in orario notturno.
5 Sull'asserito livello 6S ha evidenziato come i conteggi riportavano ore lavorate errate (anche per straordinario ed orario notturno) non tenendo conto dei periodi di assenze per ferie, malattia, infortunio e lavoro part time e che la società aderiva a Confcooperative che non aveva rinnovato il CCNL scaduto nel 2013 ma siglato un accordo diverso. Ha altresì evidenziato come gli aumenti previsti per il livello 6S rivendicato erano stati bloccati per il piano di crisi aziendale e che non era contrattualmente previsto un passaggio di livello dal livello 6J al livello 6S e comunque all'1.10.2014 non erano nemmeno trascorsi 30 mesi dall'assunzione (5.9.2012).
8. L'appello è fondato per quanto di seguito rappresentato
9. Quanto al regime della nullità o annullabilità delle delibere di società Cooperative inerenti lo stato di crisi, di cui al primo motivo, si richiama Cass. Sez. Lav. 2967/2021 secondo cui
“”…in tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, L. n. 142 del 2001, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso. Si condividono, dunque, gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame laddove ha inquadrato nella categoria della invalidità, la fattispecie di delibere societarie contrassegnate dalla mancanza della apposizione di un limite temporale, in deroga dei principi vigenti in tema di trattamento economico spettante al socio lavoratore. Ciò che non si condivide, sono invece le ricadute della carenza del requisito di temporaneità della riduzione dei compensi spettanti ai soci al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore, che la Corte di merito ha indirizzato nel senso della nullità degli atti ritenuti viziati. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.). Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società (per azioni) vi è, dunque, una inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 c.c.) per cui la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.), la previsione della nullità essendo limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto. I casi contemplati da tale ultima disposizione, ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, e la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci (vedi Cass. 15/11/2000 n. 147g9) comporta la mera annullabilità della delibera (ex plurimis, Cass. 27/7/2005 n. 15721; Cass. 9/4/1999 n. 3457, arg. da Cass. 24/3/2014 n. 6882); e ciò in virtù di una regola diretta a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa sociale e l'esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie (in questi sensi vedi Cass. 24/7/2007 n. 16390, cui adde Cass. 11/7/2008 n. 19235). Conclusivamente, è bene rammentare che l'applicabilità anche al socio lavoratore del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente sancita dalla L. n. 142 del 2001 - e già evocata in epoca anteriore in virtù della evoluzione normativa nel senso di una "tendenza espansiva della legislazione giuslavoristica" in materia (C. Cost. n. 451 del 1998) che aveva già creato un contesto favorevole all'applicazione diretta per il socio lavoratore,
6 del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente involve comunque un giudizio di valore che importi il coordinamento con quella che è la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità (art. 45 Cost., comma 1, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità). Nell'ottica descritta, e pur volendo esprimere una più accentuata sensibilità - nell'esercizio della cennata attività valutativa degli interessi in gioco - per i valori tutelati dall'art. 36 Cost., non appare congrua l'applicabilità della sanzione della nullità sancita dall'art. 2379 c.c., non essendo ravvisabili nelle delibere societarie che avevano prorogato la riduzione dei compensi spettanti ai soci in ragione del protrarsi della crisi negli anni 2011-2013, una violazione di tale gravità da essere assimilata ad una ipotesi di illiceità dell'oggetto, per violazione di norme volte ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (vedi Cass. cit. n. 19235/2008, Cass. n. 16390/2007). E ciò proprio considerando la peculiarità della struttura societaria ispirata a finalità di cooperazione e mutualità, oltre che la ricordata esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie, che la applicata sanzione della nullità non appare appropriata alla fattispecie considerata, dovendo farsi invece applicazione della categoria della annullabilità delle delibere societarie di cui all'art. 2377 e del relativo regime di impugnazione.” In termini, di recente la Corte di Appello di Milano sez. lav. (sentenza n. 293/2025) ha ribadito:””…in tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.). Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società (per azioni) vi è, dunque, una inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 c.c.) per cui la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.), la previsione della nullità essendo limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto. I casi contemplati da tale ultima disposizione, ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, e la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci…..; e ciò in virtù di una regola diretta a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa sociale e l'esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie…... ..l'applicabilità anche al socio lavoratore del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente sancita dalla L. n. 142 del 2001….. e del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente, involve comunque un giudizio di valore che importi il coordinamento con quella che è la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità…….Nell'ottica descritta, e pur volendo esprimere una più accentuata sensibilità - nell'esercizio della cennata attività valutativa degli interessi in gioco - per i valori tutelati dall'art. 36 Cost., non appare congrua l'applicabilità della sanzione della nullità sancita dall'art. 2379 c.c., non essendo ravvisabili nelle delibere societarie che avevano prorogato la riduzione dei compensi spettanti ai soci in ragione del protrarsi della crisi negli anni 2011-2013, una violazione di tale gravità da essere assimilata ad una ipotesi di illiceità dell'oggetto, per violazione di norme volte ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società. E ciò proprio considerando la peculiarità della struttura societaria ispirata a finalità di cooperazione e mutualità, oltre che la ricordata esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie, che la applicata sanzione della nullità non appare appropriata alla fattispecie considerata, dovendo farsi invece applicazione della categoria della annullabilità delle delibere societarie di cui all'art. 2377 e del relativo regime di impugnazione"
7 La prospettata "esorbitanza" del contenuto delle delibere rispetto ai limiti di legge costituirebbe comunque, diversamente da quanto opinato dal lavoratore, un'ipotesi di annullabilità che il lavoratore - ritualmente convocato alle assemblee e comunque destinatario della comunicazione delle deliberazioni in esse assunte - avrebbe dovuto far valere nel termine decadenziale previsto dall'art. 2377 del codice civile;
cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.”” In ragione dell'orientamento richiamato non può individuarsi una ipotesi di nullità delle delibere relative alla approvazione dello stato di crisi, ma solo di annullabilità sicché la mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge comporta la decadenza dalla contestazione dei relativi contenuti deliberativi sia in ordine allo stato di crisi ed alla temporaneità e sia al nesso di causalità con l'effetto che le deroghe agli aumenti retributivi operate dalla risultano giustificate con conseguente rigetto del motivo di CP_1 appello.
10. Vanno esaminati congiuntamente, per connessione e conseguenza logica, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello.
10.1 La riduzione unilaterale dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro, rappresentando l'orario elemento essenziale del contratto di lavoro, costituisce inadempimento contrattuale con la conseguente illegittimità di tale determinazione in assenza del consenso del lavoratore. La non contestazione del lavoratore, essendo tenuto a eseguire la prestazione e a non opporsi, rischiando altrimenti l'insubordinazione, non rende certamente valida la modifica oraria operata unilateralmente dal datore di lavoro.
10.2 Parimenti, in ragione della arbitrarietà della riduzione dell'orario di lavoro operata dalla società non assume rilievo la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative, come ritenuto dal primo giudice, incombendo sul datore di lavoro la prova che la riduzione di orario attuata si rendeva individualmente necessitata e giustificata per specifiche ragioni e situazioni lavorative. In assenza di qualsiasi prova al riguardo consegue l'obbligo da parte datoriale di risarcire il danno cagionato dall'inadempimento, corrispondente ai superiori importi che il lavoratore avrebbe percepito se impiegato per il tempo concordato contrattualmente.
10.3 Anche rispetto ai criteri di scelta per la turnazione e distribuzione della riduzione oraria la non ha fornito valida ed untile prova di aver adottato criteri oggettivi di CP_1 turnazione o comunque di equa distribuzione della riduzione oraria nei confronti dei soci lavoratori che garantisse un'eguale (eventuale) riduzione di ore lavorative per tutti i lavoratori interessati Né una revisione dell'orario di lavoro contrattualmente concordato può trovare giustificazione con il riferimento alla quantità di prestazioni disponibili per la CP_1 Si richiamano su questioni sovrapponibili, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il precedente di questa Corte (sent. 738/2024): “”3.2) Va premesso che il quadro normativo che fa leva sulla legge n.142 del 2001 di riferimento deve essere completato con il richiamo al decreto legislativo n.61 del 2000 e n.66 del 2003. Posto che la regola generale è fissata dall'art.3 del d.l.vo n.66 del 2003 in base al quale
“l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”, costituisce principio di diritto ormai consolidato quello in base al quale “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part- time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. 18 marzo 2004, n. 5518; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2033)” (in motivazione, più di recente, Sentenza n.14684 del 2016).
8 3.3) Tantomeno risulta regolato il regime di “disponibilità”. La fallacia della deduzione della società appellante si evidenzia già nell'affermazione in cui non vi sarebbe predeterminazione dell'orario di lavoro. Se così fosse è evidente che il rapporto di lavoro dovrebbe presumersi a tempo pieno. D'altra parte, una lettura coerente con il quadro normativo di riferimento impone di interpretare la clausola in commento da un lato come impegnativa per il lavoratore ad osservare un orario a tempo pieno e, dall'altro, impegnativa per la società a non richiedere un impegno lavorativo di durata superiore a quello previsto per il tempo pieno. Nessun altro significato è consentito attribuire alla clausola. Non può determinare una revisione di tale lettura il riferimento alla “quantità di prestazioni disponibili per la Cooperativa.”. La formula, di contenuto obiettivamente ambiguo, non può essere utilizzata per ritenere che la disponibilità di prestazioni sia condizione necessaria affinché operi la chiamata del socio lavoratore, risolvendosi la previsione in una condizione meramente potestativa, in sintesi, così enucleabile: “ti chiamo a lavorare in quanto abbia lavoro da darti”, radicalmente incompatibile (e nulla: Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 6928 del 26/05/2000, Rv. 536936 - 01) con il tipo contrattuale prescelto, ossia quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 3.4) La stessa giurisprudenza appena citata (relativa ad un rapporto di lavoro con una cooperativa sociale) prosegue il proprio ragionamento affermando: “In ordine poi alla variazione in diminuzione dell'orario lavorativo, si ritiene che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta;
ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo di una impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al predetto, perché non prevedibili, ne' evitabili, ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali e "salvo comunque un eventuale accordo tra le parti" (cfr., in tali termini, Cass. 19.1.2018 n. 1375, con richiamo a Cass. 16 aprile 2004, n. 7300).” (Cass. n.14684 cit.). 3.5) Sul punto è risultata del tutto carente la prova di tale impossibilità e, ancor, prima, un'adeguata deduzione a tale riguardo. La società si limita a rappresentare che il lavoratore era stato associato alla cooperativa ed assunto come lavoratore dipendente proprio per far fronte alle esigenze di facchinaggio del Comune di Padova, loro iniziale sede di lavoro”. Tale limitazione, peraltro, non eloquente circa i limiti di disponibilità per il prosieguo del rapporto lavorativo, è in contrasto con la clausola indicante l'ammissione a socio contenuta nella lettera di assunzione (“Trasporti Facchinaggio Padova a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda della Cooperativa Solidarietà”). 3.6) Quanto al secondo motivo, incentrato, sul tema della compatibilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato con quello del socio lavoratore va rilevato che il regime derogatorio dell'art. 2 della legge n. 142 non esclude affatto la disciplina regolatrice dell'orario di lavoro sopra richiamata. Sul tema va ricordato, seguendo l'orientamento, anche di recente espresso dalla Corte di Cassazione, che “Come noto, attraverso l'adesione alla c.d. teoria dualistica dei due rapporti giuridici collegati, la legge n. 142/2001 si è proposta di rimuovere le incertezze che da sempre hanno caratterizzato sul piano della disciplina giuridica la posizione di socio lavoratore di cooperativa in merito alla fruizione di almeno talune garanzie giuslavoristiche, via via riconosciute dalla giurisprudenza e dallo stesso ordinamento, ma senza un corrispondente fondamento sistematico. Posto che si era fin lì ritenuto, secondo la c.d. teoria monista, che la prestazione di lavoro (pur necessaria ai fini della fattispecie)
9 trovasse titolo nel contratto di società, nella cui causa giuridica veniva quindi ricondotta anche la prestazione di lavoro. Prendendo posizione sul vivace e risalente dibattito che ha preceduto la sua emanazione, la legge n. 142 ha invece chiarito espressamente che lo scambio mutualistico avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio avviene sulla base di un
“distinto ed ulteriore” contratto (solo “ulteriore” dopo la legge n. 30/2003) da quello di società; sicché il lavoro cooperativo è divenuto il “luogo di convergenza di più cause contrattuali” (di cui parlano pure le Sez. unite di questa Corte nella sentenza n.27436/2017). Secondo l'art.
1.3 prima parte della legge n. 142/2001 il contratto di lavoro (avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative), capace di dischiudere, questa volta senza incertezze interpretative (ma nei termini e nei limiti previsti dalla stessa disciplina di legge), l'accesso all'agognato mondo del diritto di lavoro, potrà essere, a seconda dei casi, un contratto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 51/2015 ha riconosciuto che “con detta legge il legislatore ha portato a compimento e sviluppato precedenti indirizzi, espressi a livello sia normativo sia giurisprudenziale volti ad estendere la tutela propria del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative”. Ed invero, attraverso il riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro, la legge n. 142/2001 ha consentito di riconoscere – lavoristiche regolate nella medesima legge ed inoltre tutte le diverse garanzie previste nell'ordinamento nelle altre normative di tutela del lavoro in generale, fatta salva una verifica di compatibilità rimessa all'interprete. Il 3° comma dell'art.1 della legge 142 prosegue infatti affermando che “dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”. Dunque ai soci lavoratori si applicano anzitutto le speciali regole previste dalla stessa legge n. 142/2001 (artt. 2, 3, 4, 5 e 6); ed in secondo luogo le regole comuni previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore come delineata dalla legge medesima. Ciò, appunto, attraverso la verifica di compatibilità rimessa all'interprete, il quale dovrà effettuarla con riferimento al rispetto della inscindibilità dei due rapporti ed alla funzionalizzazione di essi al raggiungimento degli scopi sociali. Ed invero non tutte le regole lavoristiche sono comunque applicabili al socio di lavoro. Alcune di esse sono escluse dalla stessa legge 142/2001 (ad es. secondo l'art.2 della l.142 non si applica l'art.18 dello Statuto ogni qualvolta venga a cessare col rapporto di lavoro quello associativo;
ed inoltre secondo l'art. 5 della legge con l'esclusione del rapporto associativo si estingue ex lege quello di lavoro, senza quindi la necessità di intimare alcun licenziamento). Mentre, come già detto, altre previsioni lavoristiche possono essere escluse sulla base della verifica di compatibilità che la legge rimette all'interprete.” (in motivazione Ordinanza n.26071 del 2024). 3.7) Con riguardo a tale criterio orientatore e alla sua applicazione al caso in esame la società si duole della mancata considerazione della peculiarità dello statuto della società cooperativa evidenziando che il regolamento e il contratto individuale, stabiliscono
“l'assai diverso diritto del socio lavoratore subordinato alla distribuzione, secondo equità, delle occasioni di lavoro concretamente ed effettivamente disponibili per la Cooperativa.”: tale condizione pone il sistema cooperativo (in cui ha rilievo centrale la “quantità delle prestazioni di lavoro disponibili” ex art.1 comma 2 lett. d) legge n.142 cit) in aperto contrasto con la disciplina invocata dal primo giudice. Sul punto il collegio - in sostanziale adesione con l'argomento adottato dal primo giudice
- osserva che la scelta del tipo contrattuale ricade nell'ambito delle scelte organizzative della cooperativa come per qualsiasi datore di lavoro, per cui , la possibilità di optare per
10 le più adeguate e flessibili forme contrattuali costituisce una lecita ed adeguata modalità di impego del socio (art.1, comma 3, legge n.142 cit.: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale…”). Si tratta di scelta che precede l'utilizzazione del socio lavoratore e, quindi, condiziona ed impegna con la propria organizzazione anche il datore di lavoro che opera nell'ambito del sistema cooperativo. Non può ricadere, quindi, sul singolo socio una temporanea o ridotta disponibilità di attività lavorativa, se non nei limiti sopra delineati e, in questa sede, mai prospettatati come ricorrenti. Né il richiamo all'art.1 comma 2 lett. d) svolge un ruolo chiarificatore nei termini prospettai dall'appellante: si tratta di norma di carattere programmatico che impegna la società cooperativa, ma che nulla esplica circa i limiti di compatibilità con il tipo contrattuale del rapporto di lavoro subordinato e con la disciplina del tempo lavorativo ad esso connessa. Né può avere rilievo il carattere strumentale del lavoro del socio rispetto al perseguimento delle finalità sociali. Tal connotazione è propria di qualsiasi attività imprenditoriale mentre la peculiarità del rapporto del socio lavoratore trova compiuta regolamentazione per quanto concerne la cessazione del rapporto lavorativo nella previsione di legge (lo stesso articolo 2 della legge n.142) e nell'interpretazione che la giurisprudenza ne ha dato, senza che ciò interferisca con la questione qui dibattuta””.
11. In ragione di quanto innanzi precisato al Cogo competono le differenze tra la retribuzione base dovuta in base agli orari di lavoro stabiliti contrattualmente ed i minori importi ricevuti.
12. Sul sesto motivo (maggiore livello di inquadramento) rispetto al quale il Tribunale ha omesso qualsiasi pronuncia, la (pur ritenendo non dovuto il maggiore Controparte_2 livello vantato), in primo grado, non ha contestato lo svolgimento delle mansioni come descritte dal ricorrente (magazziniere, addetto al confezionamento prodotti, addetto al carico e scarico dei container, addetto alla guida di furgoni per traslochi, addetto ai traslochi, addetto al montaggio e smontaggio mobili e allestimenti uffici) e rientranti pacificamente nella declaratoria di cui al 6° livello CCNL trasporti e logistica (dell'1.8.2013). La normativa pattizia all'epoca in vigore prevedeva che i lavoratori “non apprendisti” (inquadrati nel livello 6J) addetti alla movimentazione delle merci che necessitavano di un periodo di addestramento pratico sarebbero stati inquadrati al 6° livello (senior) dopo 30 mesi. Nella fattispecie, dopo un iniziale rapporto di lavoro a tempo determinato dal 7.3.2012 al 31.7.2012 (prolungatosi, dunque, per quattro mesi e mezzo), si è instaurato, a decorrere dal 5.9.2012, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'anzianità di servizio va computata prendendo in considerazione tutto il periodo effettivamente lavorato, indipendentemente dalla natura a termine o indeterminata dei contratti, in ossequio al principio di parità di trattamento, costituendo la mancata inclusione di tutti i periodi di lavoro discriminazione vietata dalla normativa europea (in termini Cass 22764/2025). Considerando i periodi di lavoro innanzi indicati, il limite di 30 mesi, alla cui scadenza maturava l'inquadramento nel 6° livello (senior), era quello del settembre 2014. Anche tale motivo va, dunque, accolto con il diritto del Cogo all'inquadramento nel sesto livello (senior) a decorrere dall'1 ottobre 2014 ed alle relative differenze retributive.
13. Tanto esposto, respinto il primo motivo, deve confermarsi, con sentenza non definitiva, il diritto di alle pretese rivendicate con il secondo (illegittime riduzioni di Parte_1 orario), terzo (irrilevanza della messa a disposizione da parte del lavoratore delle prestazioni lavorative ), quarto (distribuzione delle ore di lavoro disponibili), quinto (criteri oggettivi
11 di distribuzione delle ore tra i dipendenti) e sesto motivo (differenze per superiore inquadramento nel livello sesto senior dall'1.10.2014.
14. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per la esatta determinazione del quantum dovendosi considerare che, come rilevato dallo stesso appellante, i conteggi sono stati predisposti in ragione degli aumenti dei trattamenti retributivi e normativi previsti dai CCNL di settore. Orbene, in deroga a tali previsioni, la con la delibera del Controparte_2 29.7.2010, aveva disposto di applicare i livelli retributivi antecedenti l'aumento del 10% degli istituti differiti applicato dall'1.4.2010 e di sospendere l'ulteriore aumento del 10% degli istituti differiti previsto con decorrenza 1.11.2010 sino all'approvazione del bilancio dell'anno in corso, deroga poi ribadita e confermata con le successive deliberazioni del 27.4.2011 e del 17.4.2014. Inoltre con delibera del 18.4.2016 la aveva previsto l'adeguamento delle CP_1 retribuzioni con corresponsione del 5% dell'importo degli istituti contrattuali che erano stati bloccati mentre con delibera del 27.4.2017 era stato stabilito un ulteriore incremento del 35% del solo adeguamento economico contrattuale del CCNL del 2013. La corretta quantificazione delle spettanze del dovrà, dunque, considerare le Pt_1 retribuzioni base previste contrattualmente con gli aumenti stabiliti nel tempo nel rispetto delle deliberazioni innanzi richiamate.
PQM
La Corte, pronunciando in modo non definitivo nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo mentre rigetta il primo motivo;
2) dispone per il prosieguo della causa ai fini della quantificazione delle differenze vantate dall'appellante come da separata ordinanza.
Venezia, 16 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa promossa in appello con ricorso del 28.7.2021
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Lando e Cristina Allegro, giusta Parte_1 procura alle liti depositata nel fascicolo telematico di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, via Altinate 143 Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Benedetti, giusta mandato in calce alla memoria difensiva in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Galleria Crispi 8
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Vicenza n. 232/2021 pubblicata il 17.6.2021
IN PUNTO: differenze retributive (per riduzione orario ed aumenti contrattuali)
Conclusioni: Per parte appellante: “”In riforma della sentenza n° 232/2021 del Tribunale di Vicenza, accertato e dichiarato per i motivi di cui in premessa, il diritto del sig. a Parte_1 percepire gli adeguamenti della retribuzione in base agli aumenti previsti dal CCNL e il diritto a percepire la retribuzione per l'orario di lavoro contrattualmente previsto e - a partire dall'1/10/2014 fino al 31/12/2016 - secondo il livello 6S, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_2
1 al ricorrente la somma di euro 39.998,20 o quella diversa, minore o maggior somma che sarà accertata in corso di causa;
-Con rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori ex art. 429 cpc e art. 1284 cc;
-Con rifusione integrale del compenso professionale per il presente giudizio, e distrazione in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso professionale.””
Per parte appellata: “”Nel merito: 1. Rigettarsi tutte le domande proposte dal sig. Pt_1 nei confronti della in quanto inammissibili, improponibili
[...] Controparte_3 e/o prescritte oltre che comunque infondate in fatto ed in diritto e indimostrate, per tutte le eccezioni e i motivi esposti in atti. 2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Vicenza ha respinto la domanda proposta da diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 39.998,20 a Parte_1 titolo di differenze retributive.
2. In fatto il ricorrente aveva rappresentato che dal 29.7.2010, con la deliberazione di un piano di intervento per grave crisi aziendale, la cooperativa datrice di lavoro aveva omesso di operare gli aumenti retributivi altrimenti dovuti, con eccezione degli aumenti deliberati nel 2015, 2016 e 2017, ed inoltre aveva indebitamente ridotto l'orario di lavoro sin da aprile 2012 utilizzando il per un numero di ore inferiore a quanto contrattualmente previsto. Pt_1 In particolare il lavoratore aveva lamentato la nullità della delibera assembleare del 29.7.2010 (e di tutte quelle successive ad essa richiamantesi) circa lo stato di crisi per difetto del requisito della temporaneità e comunque l'effettività di detto stato, ritenendo illegittima la riduzione di orario applicata al lavoratore.
3. Il primo giudice, quanto alle delibere di dichiarazione dello stato di crisi aziendale, ha ritenuto insussistente il vizio denunziato atteso che sin dalla delibera originaria del 29.7.2010 lo stato di crisi e le correlate iniziative poste in essere avevano durata prevista sino all'approvazione del bilancio dell'anno in corso. Parimenti infondata era la dedotta violazione dell'art. 3, comma1, l. 142/2001 atteso che le misure adottate per la riduzione dei costi (incidenti sul trattamento retributivo dei soci lavoratori) erano riconducibili alla previsione di cui all'art. 6 comma 1 lett d) ed e) della medesima legge e pertanto compatibili in virtù della portata derogatoria. I rilievi vertenti sulla fondatezza dei presupposti giustificanti lo stato di crisi, non costituendo cause di nullità delle delibere, avrebbero dovuto essere contestati nei termini e con le modalità di cui all'art. 2377 cc;
per l'effetto erano da ritenersi legittime le decisioni assunte dalla cooperativa in ordine alla non applicazione degli aumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Quanto alla dedotta arbitrarietà della riduzione dell'orario di lavoro, non risultava che il lavoratore avesse mai contestato l'applicata riduzione oraria né che avesse provveduto a mettere a disposizione la propria attività lavorativa con una costituzione in mora della Cooperativa ai sensi dell'art. 1217 c.c., non potendosi ritenere applicabile il principio richiamato dal ricorrente contenuto in alcuni provvedimenti di legittimità in quanto riferito ad ipotesi di provvedimenti illegittimi di sospensione. Quand'anche, poi, si fosse dimostrato che la resistente non aveva correttamente applicato criteri oggettivi di distribuzione delle ore di lavoro tra i dipendenti, comunque non poteva ritenersi sussistente una responsabilità della datrice di lavoro ed il conseguente obbligo risarcitorio.
2 4. Per la riforma di tale sentenza ha proposto appello con sei motivi. Parte_1 ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la conferma Controparte_4 della sentenza di primo grado.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 16 ottobre 2025 con sentenza non definitiva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appellane con il primo motivo, ha censurato la decisione per violazione Parte_1 dell'art. 36 Cost. e dell'art. 6 L. 142/2001 per mancanza di una delibera contenente un
“piano di crisi aziendale”; per erronea decisione sulle conseguenze della mancanza dei requisiti dell'effettività dello stato di crisi aziendale e del nesso di causalità; per erronea ricostruzione del fatto con riferimento alla pretesa temporaneità dello stato di crisi;
per conseguente nullità delle delibere assembleari per illiceità dell'oggetto in relazione alla violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 3, comma 1, L. 142/2001 e dell'art. 6, comma 2, L. 142/2001. Il primo Giudice aveva dato per scontata e presupposta l'esistenza di una delibera sul “piano di crisi aziendale” e sullo “stato di crisi aziendale”, quando, invece - sin dalla delibera del 29/7/2010- l'Assemblea si era limitata a deliberare di “applicare quanto proposto dal Presidente e di ritornare ai livelli retributivi antecedenti l'aumento del 10% degli istituti differiti applicati dal 01/04/2010 e di sospendere da tale data l'ulteriore aumento del 10% degli istituti differiti previsto con decorrenza 01/11/2010 …”. Non esisteva, pertanto, alcuna delibera che avesse dichiarato espressamente uno stato di crisi né che avesse stabilito un “piano di crisi aziendale” e la non aveva adottato CP_1 alcun concreto “piano di crisi” aziendale, avendo solo deciso il congelamento degli adeguamenti retributivi e nessun'altra misura per fronteggiare la crisi stessa (in particolare, non vi era un piano che prevedesse il blocco di nuove assunzioni, né iniziative per acquisire nuovi appalti/commesse, né ipotesi di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro, né richieste di cassa integrazione in deroga). L'assenza dei requisiti necessari per la deliberazione dello stato di crisi determinava la nullità delle delibere per illiceità dell'oggetto, ovvero, per contrasto dell'oggetto (modifica in peius dei trattamenti minimi dei lavoratori) con norma inderogabile di legge, in quanto (al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) le parti non avrebbero potuto derogare al “principio generale dell'inderogabilità in peius del trattamento economico minimo di cui all'art. 3, commi 1, della legge 142/2001” e di cui all'art. 36 Cost. Quanto poi alla effettività dello stato di crisi, ha evidenziato come la aveva CP_1 registrato una perdita a bilancio solo per gli anni 2012 e 2013 e tale perdita non era, tuttavia, né grave, né tale da giustificare la deliberazione dello stato di crisi aziendale, in quanto la disponeva – oltre che della riserva legale pari a circa 135.000,00 euro – anche CP_1 della “riserva indivisibile” pari a 326.559,00 euro, finalizzata proprio a ripianare le perdite (art. 2545 ter c.c.); uno stato di crisi protrattosi per oltre otto anni non poteva considerarsi oggettivamente “temporaneo” non potendo durare oltre l'arco temporale dei due/tre anni (durata massima prevista anche per le procedure di cassa integrazione) in quanto, ove la crisi durasse di più, la società sarebbe dovuta ricorrere a misure diverse da quella della deroga al trattamento retributivo minimo spettante ai soci lavoratori. Con il secondo motivo ha dedotto la erroneità della sentenza in relazione alla pretesa rilevanza della “non contestazione”, da parte del lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro nonché la violazione dell'art. 416 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. in ragione dell'onere della società resistente di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto del lavoratore ricorrente alla retribuzione secondo l'orario contrattualmente previsto.
3 La “non contestazione” del lavoratore in sede stragiudiziale non assumeva rilevanza ove non fosse stata fatta valere secondo i requisiti/presupposti del “comportamento concludente”, ovvero, del comportamento “significativo” e “univoco” tale da configurare una rinuncia tacita ai propri diritti e l'eventuale non contestazione del lavoratore non poteva, in ogni caso, assurgere, da sola, a “comportamento concludente”, soprattutto nell'ambito di un rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale. Il preteso fatto della non contestazione del lavoratore doveva essere allegato e provato dalla società resistente nei termini di decadenza di cui all'art. 416 c.p.c. trattandosi di fatto impeditivo/estintivo del diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento della retribuzione secondo l'orario contrattualmente previsto e sul punto nulla aveva dedotto la cooperativa nelle memoria di costituzione di primo grado. In ogni caso la contestazione relativa alle riduzioni di orario attuate dalla CP_1
era avvenuta attraverso l' di Vicenza,
[...] Controparte_5 come dai doc. 17-21 allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c.. Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per erroneità in relazione al fatto della pretesa assenza di messa a disposizione da parte del lavoratore con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 416 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. con riferimento al preteso fatto, non allegato né eccepito dalla resistente, relativo alla mancata messa a disposizione del lavoratore nonché per violazione degli artt. 1206 e 1372 c.c. in relazione alla pretesa necessità della messa a disposizione del lavoratore in relazione all'orario di lavoro contrattualmente previsto. La decisione del Giudice di primo grado (di ritenere necessaria la costituzione in mora del datore di lavoro) risultava erronea ed in violazione degli artt. 1206 e 1372 c.c. e del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro contrattualmente previsto. Nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, il datore di lavoro è obbligato a far lavorare il dipendente secondo il predetto orario, ovvero, è obbligato a compiere quanto necessario affinché il lavoratore possa adempiere alla propria prestazione ( art. 1372 c.c.) non potendo unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale. Inoltre il dipendente “sospeso” non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo di contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengono circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva. Il contratto di lavoro subordinato concluso tra il socio e la società Cooperativa è soggetto ai principi civilistici in materia di obbligazioni contrattuali e la Cooperativa datrice di lavoro è obbligata a far lavorare il socio dipendente secondo l'orario di lavoro contrattualmente previsto salvo che vi sia una riduzione o mancanza di occasioni di lavoro (impossibilità parziale della prestazione lavorativa). Con il quarto motivo, in punto distribuzione delle ore di lavoro tra i soci, ha dedotto la violazione degli artt. 1362 e ss c.c. in relazione all'interpretazione del Regolamento della Cooperativa in materia di distribuzione delle ore di lavoro disponibili tra i soci. La avrebbe dovuto assegnare le nuove occasioni di lavoro ai soci Controparte_1 lavoratori già in forza (tra cui il ricorrente), anziché procedere a nuove assunzioni;
a fondamento di tale rilievo il ricorrente aveva prodotto l'elenco (non esaustivo) delle nuove assunzioni, effettuate ogni mese dalla chiedendo ordinarsi la Controparte_1 produzione del LUL relativo agli anni dal 2009 al 2018. La società avrebbe dovuto distribuire le occasioni di lavoro tra i lavoratori già soci e non arbitrariamente assegnarle a soci lavoratori nuovi assunti e ammessi, salva la prova di una
“impossibilità della prestazione per causa … non imputabile” (cfr. art. 1218 c.c.), ovvero, salva la prova che le occasioni di lavoro, assegnate ai nuovi assunti, non potevano essere assolutamente assegnate ai soci già assunti.
4 Secondo lo stesso regolamento aziendale il ricorrente aveva diritto a percepire la retribuzione per le ore non lavorate, sia perché non c'era riduzione o mancanza di lavoro (venendo viceversa effettuate, ogni mese, nuove assunzioni), sia perché la pretesa riduzione/mancanza di lavoro non era temporanea e la società non aveva offerto al di Pt_1 concludere una diversa tipologia contrattuale (il part-time avrebbe consentito al lavoratore di impegnarsi in altra attività lavorativa presso altro datore di lavoro) sia perché, infine, la distribuzione del lavoro tra i soci non era avvenuto secondo la “massima equità” e secondo criteri oggettivamente controllabili;
nell'interpretare il regolamento aziendale. Con il quinto motivo ha censurato la sentenza per motivazione insufficiente in ordine alla violazione di criteri oggettivi di distribuzione delle ore tra i dipendenti e per violazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'onere probatorio, incombente sulla società datrice di lavoro, circa l'impossibilità di assicurare la prestazione lavorativa secondo l'orario contrattualmente previsto. Con il sesto motivo ha dedotto la omessa pronuncia sulla domanda di pagamento delle differenze retributive per il livello 6S a decorrere dall'1/10/2014, ovvero, dopo 30 mesi dall'assunzione, secondo e previsioni del CCNL. La società Cooperativa avrebbe dovuto dimostrare le ragioni oggettive (quali la mancanza di commesse e/o distribuzione delle stesse secondo criteri di “massima equità”, correttezza e buona fede) che potessero giustificare le riduzioni/sospensioni di orario subite dal Pt_1 nel corso dell'intero rapporto di lavoro con conseguente condanna della al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive.
7. La cooperativa appellata ha insistito per la piena legittimità delle delibere oggetto di causa e dell'operato della sotto ogni profilo, con conseguente inammissibilità ed CP_1 infondatezza dell'appello. A conferma dello stato di crisi aziendale ha evidenziato come ciò che rilevava era che il numero di soci (che era costantemente e inesorabilmente diminuito) sicché la riduzione delle occasioni di lavoro era stata generalizzata. Ad ogni buon conto lo stato di crisi e le deroghe deliberate avevano rispettato il requisito della temporaneità posto che ogni decisione prevedeva un termine finale ed era stata via via motivata e circoscritta temporalmente alla verifica ed approvazione del bilancio. Sulla contestazione inerente la distribuzione del lavoro ha evidenziato come il lavoratore, nel corso degli anni, non aveva mai contestato alcunchè all'azienda in ordine alla distribuzione dell'orario di lavoro né aveva mai messo a disposizione ulteriore attività; il ricorrente, peraltro non aveva mai chiesto di lavorare di più ed al contrario aveva comunicato addirittura il rifiuto per alcuni incarichi rendendosi diverse volte irreperibile e comunicando indisponibilità per alcuni periodi. Il carattere della sinallagmaticità del contratto di lavoro comportava che la retribuzione fosse dovuta solo a fronte della effettiva prestazione dell'attività da parte del lavoratore. Peraltro rivestendo le somme rivendicabili dai lavoratori per una illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro carattere risarcitorio, eventuali differenze retributive, costituenti il danno risarcibile, sarebbero dovute dalla sola messa in mora del datore. Sulla distribuzione delle occasioni di lavoro ha precisato che la società aveva sempre effettuato la distribuzione secondo la massima equità e tenendo conto di quanto indicato dal Regolamento interno, del lavoro disponibile, delle mansioni, della professionalità e dell'idoneità individuale e che le occasioni di lavoro erano caratterizzate da molteplici aspetti peculiari in considerazione del tipo di servizi svolti. Richiamate le diverse ammonizioni elevate nei confronti del per assenze e Pt_1 irreperibilità, ha evidenziato come la distribuzione era stata elaborata da alcuni soci tenendo in considerazione tutti gli elementi esposti nonché da precise motivazioni contestuali che si verificavano in ragione delle necessità lavorative indicando come alcune assegnazioni di attività lavorative in favore di altri soci erano intervenute o quando il ricorrente era in malattia o in ferie oppure in orario notturno.
5 Sull'asserito livello 6S ha evidenziato come i conteggi riportavano ore lavorate errate (anche per straordinario ed orario notturno) non tenendo conto dei periodi di assenze per ferie, malattia, infortunio e lavoro part time e che la società aderiva a Confcooperative che non aveva rinnovato il CCNL scaduto nel 2013 ma siglato un accordo diverso. Ha altresì evidenziato come gli aumenti previsti per il livello 6S rivendicato erano stati bloccati per il piano di crisi aziendale e che non era contrattualmente previsto un passaggio di livello dal livello 6J al livello 6S e comunque all'1.10.2014 non erano nemmeno trascorsi 30 mesi dall'assunzione (5.9.2012).
8. L'appello è fondato per quanto di seguito rappresentato
9. Quanto al regime della nullità o annullabilità delle delibere di società Cooperative inerenti lo stato di crisi, di cui al primo motivo, si richiama Cass. Sez. Lav. 2967/2021 secondo cui
“”…in tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, L. n. 142 del 2001, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso. Si condividono, dunque, gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame laddove ha inquadrato nella categoria della invalidità, la fattispecie di delibere societarie contrassegnate dalla mancanza della apposizione di un limite temporale, in deroga dei principi vigenti in tema di trattamento economico spettante al socio lavoratore. Ciò che non si condivide, sono invece le ricadute della carenza del requisito di temporaneità della riduzione dei compensi spettanti ai soci al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore, che la Corte di merito ha indirizzato nel senso della nullità degli atti ritenuti viziati. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.). Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società (per azioni) vi è, dunque, una inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 c.c.) per cui la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.), la previsione della nullità essendo limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto. I casi contemplati da tale ultima disposizione, ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, e la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci (vedi Cass. 15/11/2000 n. 147g9) comporta la mera annullabilità della delibera (ex plurimis, Cass. 27/7/2005 n. 15721; Cass. 9/4/1999 n. 3457, arg. da Cass. 24/3/2014 n. 6882); e ciò in virtù di una regola diretta a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa sociale e l'esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie (in questi sensi vedi Cass. 24/7/2007 n. 16390, cui adde Cass. 11/7/2008 n. 19235). Conclusivamente, è bene rammentare che l'applicabilità anche al socio lavoratore del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente sancita dalla L. n. 142 del 2001 - e già evocata in epoca anteriore in virtù della evoluzione normativa nel senso di una "tendenza espansiva della legislazione giuslavoristica" in materia (C. Cost. n. 451 del 1998) che aveva già creato un contesto favorevole all'applicazione diretta per il socio lavoratore,
6 del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente involve comunque un giudizio di valore che importi il coordinamento con quella che è la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità (art. 45 Cost., comma 1, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità). Nell'ottica descritta, e pur volendo esprimere una più accentuata sensibilità - nell'esercizio della cennata attività valutativa degli interessi in gioco - per i valori tutelati dall'art. 36 Cost., non appare congrua l'applicabilità della sanzione della nullità sancita dall'art. 2379 c.c., non essendo ravvisabili nelle delibere societarie che avevano prorogato la riduzione dei compensi spettanti ai soci in ragione del protrarsi della crisi negli anni 2011-2013, una violazione di tale gravità da essere assimilata ad una ipotesi di illiceità dell'oggetto, per violazione di norme volte ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (vedi Cass. cit. n. 19235/2008, Cass. n. 16390/2007). E ciò proprio considerando la peculiarità della struttura societaria ispirata a finalità di cooperazione e mutualità, oltre che la ricordata esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie, che la applicata sanzione della nullità non appare appropriata alla fattispecie considerata, dovendo farsi invece applicazione della categoria della annullabilità delle delibere societarie di cui all'art. 2377 e del relativo regime di impugnazione.” In termini, di recente la Corte di Appello di Milano sez. lav. (sentenza n. 293/2025) ha ribadito:””…in tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.). Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società (per azioni) vi è, dunque, una inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 c.c.) per cui la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.), la previsione della nullità essendo limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto. I casi contemplati da tale ultima disposizione, ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, e la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci…..; e ciò in virtù di una regola diretta a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa sociale e l'esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie…... ..l'applicabilità anche al socio lavoratore del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente sancita dalla L. n. 142 del 2001….. e del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente, involve comunque un giudizio di valore che importi il coordinamento con quella che è la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità…….Nell'ottica descritta, e pur volendo esprimere una più accentuata sensibilità - nell'esercizio della cennata attività valutativa degli interessi in gioco - per i valori tutelati dall'art. 36 Cost., non appare congrua l'applicabilità della sanzione della nullità sancita dall'art. 2379 c.c., non essendo ravvisabili nelle delibere societarie che avevano prorogato la riduzione dei compensi spettanti ai soci in ragione del protrarsi della crisi negli anni 2011-2013, una violazione di tale gravità da essere assimilata ad una ipotesi di illiceità dell'oggetto, per violazione di norme volte ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società. E ciò proprio considerando la peculiarità della struttura societaria ispirata a finalità di cooperazione e mutualità, oltre che la ricordata esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie, che la applicata sanzione della nullità non appare appropriata alla fattispecie considerata, dovendo farsi invece applicazione della categoria della annullabilità delle delibere societarie di cui all'art. 2377 e del relativo regime di impugnazione"
7 La prospettata "esorbitanza" del contenuto delle delibere rispetto ai limiti di legge costituirebbe comunque, diversamente da quanto opinato dal lavoratore, un'ipotesi di annullabilità che il lavoratore - ritualmente convocato alle assemblee e comunque destinatario della comunicazione delle deliberazioni in esse assunte - avrebbe dovuto far valere nel termine decadenziale previsto dall'art. 2377 del codice civile;
cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.”” In ragione dell'orientamento richiamato non può individuarsi una ipotesi di nullità delle delibere relative alla approvazione dello stato di crisi, ma solo di annullabilità sicché la mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge comporta la decadenza dalla contestazione dei relativi contenuti deliberativi sia in ordine allo stato di crisi ed alla temporaneità e sia al nesso di causalità con l'effetto che le deroghe agli aumenti retributivi operate dalla risultano giustificate con conseguente rigetto del motivo di CP_1 appello.
10. Vanno esaminati congiuntamente, per connessione e conseguenza logica, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello.
10.1 La riduzione unilaterale dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro, rappresentando l'orario elemento essenziale del contratto di lavoro, costituisce inadempimento contrattuale con la conseguente illegittimità di tale determinazione in assenza del consenso del lavoratore. La non contestazione del lavoratore, essendo tenuto a eseguire la prestazione e a non opporsi, rischiando altrimenti l'insubordinazione, non rende certamente valida la modifica oraria operata unilateralmente dal datore di lavoro.
10.2 Parimenti, in ragione della arbitrarietà della riduzione dell'orario di lavoro operata dalla società non assume rilievo la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative, come ritenuto dal primo giudice, incombendo sul datore di lavoro la prova che la riduzione di orario attuata si rendeva individualmente necessitata e giustificata per specifiche ragioni e situazioni lavorative. In assenza di qualsiasi prova al riguardo consegue l'obbligo da parte datoriale di risarcire il danno cagionato dall'inadempimento, corrispondente ai superiori importi che il lavoratore avrebbe percepito se impiegato per il tempo concordato contrattualmente.
10.3 Anche rispetto ai criteri di scelta per la turnazione e distribuzione della riduzione oraria la non ha fornito valida ed untile prova di aver adottato criteri oggettivi di CP_1 turnazione o comunque di equa distribuzione della riduzione oraria nei confronti dei soci lavoratori che garantisse un'eguale (eventuale) riduzione di ore lavorative per tutti i lavoratori interessati Né una revisione dell'orario di lavoro contrattualmente concordato può trovare giustificazione con il riferimento alla quantità di prestazioni disponibili per la CP_1 Si richiamano su questioni sovrapponibili, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il precedente di questa Corte (sent. 738/2024): “”3.2) Va premesso che il quadro normativo che fa leva sulla legge n.142 del 2001 di riferimento deve essere completato con il richiamo al decreto legislativo n.61 del 2000 e n.66 del 2003. Posto che la regola generale è fissata dall'art.3 del d.l.vo n.66 del 2003 in base al quale
“l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”, costituisce principio di diritto ormai consolidato quello in base al quale “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part- time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. 18 marzo 2004, n. 5518; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2033)” (in motivazione, più di recente, Sentenza n.14684 del 2016).
8 3.3) Tantomeno risulta regolato il regime di “disponibilità”. La fallacia della deduzione della società appellante si evidenzia già nell'affermazione in cui non vi sarebbe predeterminazione dell'orario di lavoro. Se così fosse è evidente che il rapporto di lavoro dovrebbe presumersi a tempo pieno. D'altra parte, una lettura coerente con il quadro normativo di riferimento impone di interpretare la clausola in commento da un lato come impegnativa per il lavoratore ad osservare un orario a tempo pieno e, dall'altro, impegnativa per la società a non richiedere un impegno lavorativo di durata superiore a quello previsto per il tempo pieno. Nessun altro significato è consentito attribuire alla clausola. Non può determinare una revisione di tale lettura il riferimento alla “quantità di prestazioni disponibili per la Cooperativa.”. La formula, di contenuto obiettivamente ambiguo, non può essere utilizzata per ritenere che la disponibilità di prestazioni sia condizione necessaria affinché operi la chiamata del socio lavoratore, risolvendosi la previsione in una condizione meramente potestativa, in sintesi, così enucleabile: “ti chiamo a lavorare in quanto abbia lavoro da darti”, radicalmente incompatibile (e nulla: Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 6928 del 26/05/2000, Rv. 536936 - 01) con il tipo contrattuale prescelto, ossia quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 3.4) La stessa giurisprudenza appena citata (relativa ad un rapporto di lavoro con una cooperativa sociale) prosegue il proprio ragionamento affermando: “In ordine poi alla variazione in diminuzione dell'orario lavorativo, si ritiene che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta;
ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo di una impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al predetto, perché non prevedibili, ne' evitabili, ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali e "salvo comunque un eventuale accordo tra le parti" (cfr., in tali termini, Cass. 19.1.2018 n. 1375, con richiamo a Cass. 16 aprile 2004, n. 7300).” (Cass. n.14684 cit.). 3.5) Sul punto è risultata del tutto carente la prova di tale impossibilità e, ancor, prima, un'adeguata deduzione a tale riguardo. La società si limita a rappresentare che il lavoratore era stato associato alla cooperativa ed assunto come lavoratore dipendente proprio per far fronte alle esigenze di facchinaggio del Comune di Padova, loro iniziale sede di lavoro”. Tale limitazione, peraltro, non eloquente circa i limiti di disponibilità per il prosieguo del rapporto lavorativo, è in contrasto con la clausola indicante l'ammissione a socio contenuta nella lettera di assunzione (“Trasporti Facchinaggio Padova a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda della Cooperativa Solidarietà”). 3.6) Quanto al secondo motivo, incentrato, sul tema della compatibilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato con quello del socio lavoratore va rilevato che il regime derogatorio dell'art. 2 della legge n. 142 non esclude affatto la disciplina regolatrice dell'orario di lavoro sopra richiamata. Sul tema va ricordato, seguendo l'orientamento, anche di recente espresso dalla Corte di Cassazione, che “Come noto, attraverso l'adesione alla c.d. teoria dualistica dei due rapporti giuridici collegati, la legge n. 142/2001 si è proposta di rimuovere le incertezze che da sempre hanno caratterizzato sul piano della disciplina giuridica la posizione di socio lavoratore di cooperativa in merito alla fruizione di almeno talune garanzie giuslavoristiche, via via riconosciute dalla giurisprudenza e dallo stesso ordinamento, ma senza un corrispondente fondamento sistematico. Posto che si era fin lì ritenuto, secondo la c.d. teoria monista, che la prestazione di lavoro (pur necessaria ai fini della fattispecie)
9 trovasse titolo nel contratto di società, nella cui causa giuridica veniva quindi ricondotta anche la prestazione di lavoro. Prendendo posizione sul vivace e risalente dibattito che ha preceduto la sua emanazione, la legge n. 142 ha invece chiarito espressamente che lo scambio mutualistico avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio avviene sulla base di un
“distinto ed ulteriore” contratto (solo “ulteriore” dopo la legge n. 30/2003) da quello di società; sicché il lavoro cooperativo è divenuto il “luogo di convergenza di più cause contrattuali” (di cui parlano pure le Sez. unite di questa Corte nella sentenza n.27436/2017). Secondo l'art.
1.3 prima parte della legge n. 142/2001 il contratto di lavoro (avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative), capace di dischiudere, questa volta senza incertezze interpretative (ma nei termini e nei limiti previsti dalla stessa disciplina di legge), l'accesso all'agognato mondo del diritto di lavoro, potrà essere, a seconda dei casi, un contratto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 51/2015 ha riconosciuto che “con detta legge il legislatore ha portato a compimento e sviluppato precedenti indirizzi, espressi a livello sia normativo sia giurisprudenziale volti ad estendere la tutela propria del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative”. Ed invero, attraverso il riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro, la legge n. 142/2001 ha consentito di riconoscere – lavoristiche regolate nella medesima legge ed inoltre tutte le diverse garanzie previste nell'ordinamento nelle altre normative di tutela del lavoro in generale, fatta salva una verifica di compatibilità rimessa all'interprete. Il 3° comma dell'art.1 della legge 142 prosegue infatti affermando che “dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”. Dunque ai soci lavoratori si applicano anzitutto le speciali regole previste dalla stessa legge n. 142/2001 (artt. 2, 3, 4, 5 e 6); ed in secondo luogo le regole comuni previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore come delineata dalla legge medesima. Ciò, appunto, attraverso la verifica di compatibilità rimessa all'interprete, il quale dovrà effettuarla con riferimento al rispetto della inscindibilità dei due rapporti ed alla funzionalizzazione di essi al raggiungimento degli scopi sociali. Ed invero non tutte le regole lavoristiche sono comunque applicabili al socio di lavoro. Alcune di esse sono escluse dalla stessa legge 142/2001 (ad es. secondo l'art.2 della l.142 non si applica l'art.18 dello Statuto ogni qualvolta venga a cessare col rapporto di lavoro quello associativo;
ed inoltre secondo l'art. 5 della legge con l'esclusione del rapporto associativo si estingue ex lege quello di lavoro, senza quindi la necessità di intimare alcun licenziamento). Mentre, come già detto, altre previsioni lavoristiche possono essere escluse sulla base della verifica di compatibilità che la legge rimette all'interprete.” (in motivazione Ordinanza n.26071 del 2024). 3.7) Con riguardo a tale criterio orientatore e alla sua applicazione al caso in esame la società si duole della mancata considerazione della peculiarità dello statuto della società cooperativa evidenziando che il regolamento e il contratto individuale, stabiliscono
“l'assai diverso diritto del socio lavoratore subordinato alla distribuzione, secondo equità, delle occasioni di lavoro concretamente ed effettivamente disponibili per la Cooperativa.”: tale condizione pone il sistema cooperativo (in cui ha rilievo centrale la “quantità delle prestazioni di lavoro disponibili” ex art.1 comma 2 lett. d) legge n.142 cit) in aperto contrasto con la disciplina invocata dal primo giudice. Sul punto il collegio - in sostanziale adesione con l'argomento adottato dal primo giudice
- osserva che la scelta del tipo contrattuale ricade nell'ambito delle scelte organizzative della cooperativa come per qualsiasi datore di lavoro, per cui , la possibilità di optare per
10 le più adeguate e flessibili forme contrattuali costituisce una lecita ed adeguata modalità di impego del socio (art.1, comma 3, legge n.142 cit.: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale…”). Si tratta di scelta che precede l'utilizzazione del socio lavoratore e, quindi, condiziona ed impegna con la propria organizzazione anche il datore di lavoro che opera nell'ambito del sistema cooperativo. Non può ricadere, quindi, sul singolo socio una temporanea o ridotta disponibilità di attività lavorativa, se non nei limiti sopra delineati e, in questa sede, mai prospettatati come ricorrenti. Né il richiamo all'art.1 comma 2 lett. d) svolge un ruolo chiarificatore nei termini prospettai dall'appellante: si tratta di norma di carattere programmatico che impegna la società cooperativa, ma che nulla esplica circa i limiti di compatibilità con il tipo contrattuale del rapporto di lavoro subordinato e con la disciplina del tempo lavorativo ad esso connessa. Né può avere rilievo il carattere strumentale del lavoro del socio rispetto al perseguimento delle finalità sociali. Tal connotazione è propria di qualsiasi attività imprenditoriale mentre la peculiarità del rapporto del socio lavoratore trova compiuta regolamentazione per quanto concerne la cessazione del rapporto lavorativo nella previsione di legge (lo stesso articolo 2 della legge n.142) e nell'interpretazione che la giurisprudenza ne ha dato, senza che ciò interferisca con la questione qui dibattuta””.
11. In ragione di quanto innanzi precisato al Cogo competono le differenze tra la retribuzione base dovuta in base agli orari di lavoro stabiliti contrattualmente ed i minori importi ricevuti.
12. Sul sesto motivo (maggiore livello di inquadramento) rispetto al quale il Tribunale ha omesso qualsiasi pronuncia, la (pur ritenendo non dovuto il maggiore Controparte_2 livello vantato), in primo grado, non ha contestato lo svolgimento delle mansioni come descritte dal ricorrente (magazziniere, addetto al confezionamento prodotti, addetto al carico e scarico dei container, addetto alla guida di furgoni per traslochi, addetto ai traslochi, addetto al montaggio e smontaggio mobili e allestimenti uffici) e rientranti pacificamente nella declaratoria di cui al 6° livello CCNL trasporti e logistica (dell'1.8.2013). La normativa pattizia all'epoca in vigore prevedeva che i lavoratori “non apprendisti” (inquadrati nel livello 6J) addetti alla movimentazione delle merci che necessitavano di un periodo di addestramento pratico sarebbero stati inquadrati al 6° livello (senior) dopo 30 mesi. Nella fattispecie, dopo un iniziale rapporto di lavoro a tempo determinato dal 7.3.2012 al 31.7.2012 (prolungatosi, dunque, per quattro mesi e mezzo), si è instaurato, a decorrere dal 5.9.2012, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'anzianità di servizio va computata prendendo in considerazione tutto il periodo effettivamente lavorato, indipendentemente dalla natura a termine o indeterminata dei contratti, in ossequio al principio di parità di trattamento, costituendo la mancata inclusione di tutti i periodi di lavoro discriminazione vietata dalla normativa europea (in termini Cass 22764/2025). Considerando i periodi di lavoro innanzi indicati, il limite di 30 mesi, alla cui scadenza maturava l'inquadramento nel 6° livello (senior), era quello del settembre 2014. Anche tale motivo va, dunque, accolto con il diritto del Cogo all'inquadramento nel sesto livello (senior) a decorrere dall'1 ottobre 2014 ed alle relative differenze retributive.
13. Tanto esposto, respinto il primo motivo, deve confermarsi, con sentenza non definitiva, il diritto di alle pretese rivendicate con il secondo (illegittime riduzioni di Parte_1 orario), terzo (irrilevanza della messa a disposizione da parte del lavoratore delle prestazioni lavorative ), quarto (distribuzione delle ore di lavoro disponibili), quinto (criteri oggettivi
11 di distribuzione delle ore tra i dipendenti) e sesto motivo (differenze per superiore inquadramento nel livello sesto senior dall'1.10.2014.
14. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per la esatta determinazione del quantum dovendosi considerare che, come rilevato dallo stesso appellante, i conteggi sono stati predisposti in ragione degli aumenti dei trattamenti retributivi e normativi previsti dai CCNL di settore. Orbene, in deroga a tali previsioni, la con la delibera del Controparte_2 29.7.2010, aveva disposto di applicare i livelli retributivi antecedenti l'aumento del 10% degli istituti differiti applicato dall'1.4.2010 e di sospendere l'ulteriore aumento del 10% degli istituti differiti previsto con decorrenza 1.11.2010 sino all'approvazione del bilancio dell'anno in corso, deroga poi ribadita e confermata con le successive deliberazioni del 27.4.2011 e del 17.4.2014. Inoltre con delibera del 18.4.2016 la aveva previsto l'adeguamento delle CP_1 retribuzioni con corresponsione del 5% dell'importo degli istituti contrattuali che erano stati bloccati mentre con delibera del 27.4.2017 era stato stabilito un ulteriore incremento del 35% del solo adeguamento economico contrattuale del CCNL del 2013. La corretta quantificazione delle spettanze del dovrà, dunque, considerare le Pt_1 retribuzioni base previste contrattualmente con gli aumenti stabiliti nel tempo nel rispetto delle deliberazioni innanzi richiamate.
PQM
La Corte, pronunciando in modo non definitivo nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo mentre rigetta il primo motivo;
2) dispone per il prosieguo della causa ai fini della quantificazione delle differenze vantate dall'appellante come da separata ordinanza.
Venezia, 16 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
12