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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9976 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 5709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 07/03/2022, promossa con atto di appello notificato in data 14/03/2022
DA
, nato a [...] in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Louis Armstrong n. 27/B, presso lo studio dell'Avv.
MO CC
(Avv. MO CC)
APPELLANTE
CONTRO
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del F.G.V.S., codice fiscale , in persona dei legali P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, dott. e dott. con sede in Controparte_2 Controparte_3
IA NE (TV) alla via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata in Caivano (NA) alla via Colanton Fiore n. 27 presso lo studio dell'avv. Tiziana Miele
(Avv. Tiziana Mele)
APPELLATA
Controparte_4
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 35557/2021 del giudice di pace di Napoli in materia di risarcimento danno da circolazione stradale
Conclusioni per l'appellante: … nel riportarsi integralmente alle conclusioni tutte contenute nell'atto di appello e nei precedenti verbali di udienza, chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (anche abbreviati) ovvero, nell'ottica accelerativa della definizione del presente giudizio, chiede passarsi dal rito ordinario al rito sommario ex art. 183 bis cpc ovvero almeno fissarsi nuova udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con la concessione di un termine per il deposito di note conclusive. conclusioni per la … reitera tutte le eccezioni e deduzioni, già espresse nei propri atti CP_1 difensivi, che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte.
1 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Il sig. convenne dinanzi il giudice di pace di Napoli il sig. Parte_1 CP_4
quale proprietario dell'automobile Smart targata CH755WP, e la
[...] Controparte_5
quale compagnia designata per il risarcimento dei danni a carico del Fondo di garanzia
[...] per le vittime della strada (FVGS), al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno non patrimoniale da lui patito a causa del sinistro stradale verificatosi in Napoli, corso San Giovanni
a Teduccio in data 09.03.2014.
Con sentenza n. 35557/2021, pubblicata in data 01.12.2021 e non notificata, il giudice di pace di Napoli accolse la domanda, così statuendo: “In accoglimento della domanda, dichiara
l'esclusiva responsabilità della parte convenuta in ordine all'evento dannoso Controparte_4 per cui è causa e, per l'effetto, condanna la convenuta in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, quale impresa designata per la Campania dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, al pagamento in favore dell'attore della somma di Parte_1 euro 1.152,43 a titolo di risarcimento danni da lesioni, oltre interessi compensativi al tasso dello 0,5% annuo dal fatto alla sentenza, oltre, ancora, gli interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
condanna la convenuta in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, quale impresa designata per la Campania dal Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore dell'attore, con distrazione ex art. 93
c.p.c. al difensore dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che si liquidano in euro
840,80 per spese, ivi comprese le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto in euro
360,00 oltre accessori, ed euro 700,00 per compensi professionali, così distinti: fase di studio euro 150,00, fase introduttiva euro 150,00, fase istruttoria euro 150,00 e fase decisoria euro
250,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa se dovute e documentate con fattura.”
Avverso tale decisione, ha interposto appello, lamentando, quale primo Parte_1 motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver il giudice di pace condannato le controparti a rimborsagli: - il costo di € 150,00 quale corrispettivo della partecipazione del suo CTP alla visita medico legale eseguita dal CTU;
- il costo di € 55,00 da lui sostenuto per l'acquisizione dell'esame strumentale offerto al CTU al fine della valutazione dei postumi;
- € 40,00 quale saldo di quanto pagato al CTU (€ 400,00) a titolo di acconto. Con il secondo e terzo motivo, il ha dedotto la violazione e falsa Pt_1 applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2225 c.c. e del r.d. n. 1578/1933, per l'errata liquidazione delle spese vive processuali, atteso che, senza fornire alcuna motivazione, il giudice di prime cure non aveva riconosciuto tutte le spese indicate nella nota depositata in data 29.11.2021, pari a complessivi € 1.099,44, ed aveva liquidato il compenso del difensore in contrasto con i criteri stabiliti dagli artt. 2 e 4 del D.M. 55/2014 e senza motivare in ordine al riconoscimento di importi inferiori ai valori indicati nella nota spese. Ciò dedotto, ha concluso per la parziale
2 riforma della sentenza impugnata, con condanna del sig. e della Controparte_4 CP_6
in solido fra loro, al pagamento: - di € 245,00 (a titolo di spese mediche sostenute e
[...] saldo costo CTU); - delle spese vive/borsuali e dei compensi per l'attività svolta nel giudizio di primo grado nella misura di € 1.099,44 per spese vive e € 1.205,00 per compensi, oltre accessori;
- al pagamento delle spese vive e dei compensi per l'attività svolta nel giudizio di appello.
La si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e Controparte_1 improponibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 345, comma 3, e 348 bis c.p.c. e replicando che: - il Giudice di prime cure aveva liquidato per le spese vive la somma di euro
840,00 comprensive del compenso del CTU, che era stato liquidato in € 360,00 e non in €
400,00; - il giudice di primo grado aveva correttamente liquidato il compenso in linea con il decisum (€ 1.152,43) posto che l'importo riconosciuto (€ 700,00) rientrava nel valore medio tra il minimo ed il valore medio dello scaglione di riferimento, tenendo conto della parva materia e dell'attività istruttoria non complessa e di facile trattazione. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
*****
§ 2. In via preliminare, va rilevato che l'atto di appello presenta delle critiche circostanziate alla sentenza di I grado, sicché risulta conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c..
§ 3. L'appello è parzialmente fondato.
In merito al primo motivo di gravame, è noto che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, ove ne faccia espressa richiesta, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass., sez. VI, 02/05/2022, n. 13799; Cass., sez. II, 03/01/2013, n. 84; Cass., sez. III, 20/02/2015, n. 3380); inoltre, la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui la stessa si sia avvalsa presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia la dimostrazione del relativo esborso (cfr. Cass., sez. III, n. 21402 del 06/07/2022, così massimata: “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”). Infine, ai fini della prova degli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte, non rilevano le norme che prevedono le preclusioni, anche di ordine cronologico, relative ai mezzi istruttori nel processo civile, le quali riguardano, piuttosto, i documenti in senso proprio, e cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova dei fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al thema decidendum dibattuto nel giudizio (Cass., sez. II, 08/09/2021, n.
3 24188).
Ciò posto, va rilevato che l'attore si è avvalso dell'opera del dott. , il quale ha Persona_1 redatto la consulenza di parte presente nella produzione relativa al I grado (doc. 11) ed ha presenziato alla visita medico legale effettuata dal CTU (vedi consulenza tecnica d'ufficio).
Quanto alla dimostrazione delle spese sostenute, l'attore ha prodotto nel corso del I grado di giudizio, le ricevute di pagamento del compenso del CTP, da quest'ultimo quietanzate (cfr. doc.
11 e doc. 14). Si tratta di documenti attestanti il pagamento di complessivi € 300,00, spesa che non risulta essere superflua, in quanto strettamente necessaria all'attività difensiva relativa agli aspetti medico legali della controversia, né eccessiva, atteso che gli importi pagati dal risultano essere congrui rispetto all'opera prestata. Lo stesso vale per la spesa Pt_1 sostenuta e documentata relativa all'esame radiologico del 26.09.2014, che è servito per provare i danni subiti (doc. 5 fasc. I grado).
Orbene, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite, il giudice di primo grado ha riconosciuto il corrispettivo relativo alla consulenza di parte (vedi p. 6 sentenza), ma nulla ha osservato, almeno esplicitamente, in ordine al compenso pagato al CTP per la partecipazione alle operazioni di CTU e al costo dell'esame radiografico. Tuttavia, per stabilire se il motivo in esame sia in tutto o in parte fondato occorre analizzare il motivo di appello relativo alle spese vive liquidate dal giudice, in quanto gli esborsi di cui si discute erano stati inseriti dall'attore in nota spese insieme a tutti gli altri costi sostenuti per la difesa nel giudizio. Pertanto, per verificare se il ha diritto ad ulteriori somme di denaro, va necessariamente stabilito Pt_1 quali sono gli importi a lui complessivamente dovuti a titolo di spese vive.
§ 3.1. La doglianza circa la parziale condanna delle controparti al rimborso delle spese di
CTU è infondata. Infatti, il giudice ha liquidato al CTU un compenso di € 360,00 (vedi decreto di liquidazione in atti), somma posta a carico dei convenuti. La differenza tra il compenso definitivo e quanto accordato al CTU a titolo di acconto (€ 400,00) va quindi chiesta in restituzione al CTU, che, allo stato, non ha alcun titolo per trattenere € 40,00, atteso che l'acconto è provvisorio, mentre è al decreto di liquidazione che occorre riferirsi per stabilire il compenso spettante all'ausiliario.
§ 4. In merito al secondo motivo di appello, va rilevato che nel fascicolo di I grado del
[...]
è presente una nota spese (depositata in data 29.11.2021) in cui sono elencati una serie Pt_1 di esborsi di ammontare complessivo pari a € 1.099,44, inclusi i costi per CTU (calcolati in €
400,00), CTP ed esame radiografico. A fronte della somma richiesta dall'attore, il giudice ha liquidato € 840,80, comprensivo di spese di CTU (pari a € 360,00).
Ora, per stabilire l'importo spettante all'attore occorre, in primis, sottrarre a € 1.099,44 la differenza tra il compenso spettante al CTU, pari a € 360,00, e quello calcolato dall'attore in nota (€ 400,00). Una volta operato il diffalco, resta la somma di € 1.059,44. Occorre, quindi, verificare se tutti gli importi indicati nella notula siano effettivamente dovuti.
4 Dal confronto tra l'elenco inserito nella nota e la documentazione presente nel fascicolo di I grado risulta che il ha provato le seguenti spese vive: - € 98,00 a titolo di contributo Pt_1 unificato;
- € 27,00 per marca da bollo;
- € 18,18 a titolo di notificazione dell'atto di citazione;
- € 19,80 per l'invio di 3 raccomandate di messa in mora e una di invito alla negoziazione assistita;
- € 67,40 per l'invio di 12 atti di intimazione a teste;
- € 25,00 certificato cronologico del P.R.A. relativo all'autovettura targata CH755WP. Ai detti importi vanno aggiunti € 150,00 a titolo di compenso pagato al CTP per la partecipazione alle operazioni peritali ed € 55,00 a titolo di esame radiografico, somme spettanti all'attore in base a quanto osservato nel paragrafo n. 3 della presente sentenza.
Quanto alle altre voci esposte nella nota, sono sfornite di prova le spese per dattilo e collazione, formazione fascicolo, corrispondenza informativa e vacazioni, partecipazione a udienze, che peraltro sono voci contemplate dalla tariffa professionale non applicabile al presente giudizio, il quale ricade, dal punto di vista temporale, nell'ambito applicativo del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014.
Pertanto, in base alle spese vive documentate, a quelle di CTU e di CTP, l'importo effettivamente spettante all'attore è pari a complessivi € 970,38 (=
360,00+150,00+150,00+55,00+98,00+27,00+18,18+19,80+67,40+25,00), mentre il giudice gli ha liquidato € 840,80. Dunque, l'attore ha diritto ad ulteriori € 129,58.
Il motivo di appello relativo alle spese vive liquidate in sentenza è dunque parzialmente fondato.
§ 5. Infine, merita parziale accoglimento la doglianza relativa ai compensi professionali.
Il giudice ha ridotto l'importo indicato in nota spese a € 700,00, importo che non è inferiore ai minimi stabiliti dal D.M. 55/2014, pari a € 633,00, ma che non risulta congruo rispetto all'attività difensiva in concreto prestata, in particolare al numero di udienze tenutesi nel corso del giudizio (8), all'istruttoria svolta (assunzione di prova testimoniale e CTU) e alla completezza della comparsa conclusionale. Tenuto conto di tali circostanze e di quanto riconosciuto in sentenza a titolo risarcitorio (somma inferiore a quanto domandato), il giudice avrebbe dovuto liquidare il compenso medio previsto per la fase istruttoria, pari a € 352,00, e un compenso di € 350,00 per la fase decisoria, mentre appaiono congrui gli importi liquidati per la fase di studio (€ 150,00) e per quella introduttiva (€ 150,00).
Dunque, il compenso del difensore deve essere liquidato in complessivi € 1.002,00.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, la e l devono essere condannati, in solido fra loro, Controparte_1 CP_4
a pagare all'attore ulteriori € 129,58 a titolo di esborsi ed ulteriori € 302,00 a titolo di compenso del difensore.
§ 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri stabiliti dal decreto del
5 Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. 147 del 2022), tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e del quantum riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli n. 35557/2021, pubblicata in data 01.12.2021, condanna il sig. e la Controparte_4
nella qualità indicate in epigrafe, a pagare, in solido tra loro e in favore di Controparte_1
, ulteriori € 129,58 a titolo di rimborso delle spese vive ed ulteriori € 302,00 Parte_1
a titolo di compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge;
b) conferma le restanti statuizioni della sentenza di I grado;
c) condanna il sig. e la nella qualità indicata in epigrafe, Controparte_4 Controparte_1 in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da con Parte_1 riferimento al presente grado di giudizio, spese liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 332,00 per compenso del difensore (€ 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, €
100,00 per la fase istruttoria;
€ 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'Avv. MO
CC.
Napoli, 31.10.2025
Il Giudice
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