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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2556 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NASUTI Parte_1
ROBERTO, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 25.05.1996 in Vezzi Portio (SV), trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1
matrimonio del Comune di Vezzi Portio al numero 1, parte II, serie A, anno 1996, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vezzi Portio, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. e Parte_1
in Vezzi Portio il 25.05.1996 (atto n. 1, part. II serie A); Parte_1
B) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vezzi Portio di trascrivere l'emananda sentenza con ogni consequenziale provvedimento.
C) prendere atto che tra i coniugi sono intervenuti i seguenti accordi, anche ad integrale regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra di essi: 1) Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1
moglie, attualmente economicamente non autosufficiente la somma di € 900,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT entro i primi 5 giorni di ogni mese
2) Il sig. si obbliga a corrispondere alla coniuge a titolo di contributo Parte_1 Parte_1
al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora autosufficiente Persona_1
economicamente, la somma di € 800,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT
entro i primi 5 giorni di ogni mese e ciò sino a quando la medesima non avrà una stabile occupazione oltre il 50% delle spese straordinarie ed extra mutua
3) a definitiva ed integrale regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi:
a) il sig. si impegna a trasferire senza richiedere alcun corrispettivo, alla propria Parte_1
figlia nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, la quota di comproprietà pari al Persona_1
50% dell'immobile sito nel comune di Limone Piemonte censito a Catasto Fabbricato fg.42 part. 550
sub 14 cat. A/2 AT ET RO nonché la quota di comproprietà pari al 50% di autorimessa sita al piano seminterrato censita a catasto fabbricato al fg.42, part. 549 sub30 Via Nazionale P.
sottostrada 1 cat. C/6 riservandosi l'usufrutto delle suindicate unità immobiliari;
b) il sig. si obbliga a trasferire senza corrispettivo, alla figlia , nello Parte_1 Persona_1
stato di fatto e di diritto in cui si trova, la quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile di proprietà comune con la sig.ra sito in Vezzi Portio Via Borsana 6 censito a Catasto Parte_1
Fabbricati fg.13, part.343 cat. A/7, cl. U, consistenza 6 vani unitamente agli immobili di cui è
comproprietario al 50% con la sig.ra censiti a Catasto Terreni dello stesso Comune Parte_1
- fg.17, part.107, cl.1 semin. arbor., a 12 ca 80
- fg.13, part.29, cl.1 bosco misto, a 03 ca 80
- fg.13, part.45, cl.2 semin. arbor., a 08 ca 20
- fg.13, part.43, cl.2 semin. arbor., a 02 ca 60
- fg.13, part.44, cl.3 semin. arbor., a 04 ca 00
- fg.13, part.341, cl.2 semin. arbor., a 19 ca 65 - fg.13, part.342, cl.2 semin. arbor., a 00 ca 55
Il rogito notarile inerente al trasferimento delle quote di comproprietà dei sopra indicati immobili dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese legali integralmente compensate”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo