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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6864/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 003420240026349268000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento 03420240026349268000 avente ad oggetto l'omesso pagamento di bollo auto anno 2021 notificata a mezzo raccomandata del 11.09.2024, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti legittimanti la riscossione a mezzo ruolo e cartella esattoriale, evidenziando che nel caso di specie non trova applicazione la legge regionale 27 dicembre 2023, n. 5 il cui art. 6 consente all'ente regionale l'iscrizione diretta a ruolo senza la necessità di contestare previamente l'omesso pagamento a mezzo di accertamento, in virtù dell'art. 11, co 1, delle Preleggi del Codice civile, l'intervenuta prescrizione e l'omessa motivazione circa il calcolo degli interessi di mora.
Agenzia Riscossione e la Regione Calabria hanno resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti legittimanti la riscossione a mezzo ruolo.
Al riguardo, deve rilevarsi che, come pacificamente ammesso dal ricorrente, l'art.6 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 5 consente all'Ente Regionale l'iscrizione diretta a ruolo senza la necessità di contestare previamente l'omesso pagamento a mezzo di accertamento.
Tale norma trova applicazione anche al caso in esame essendo stata la cartella emessa nella vigenza di tale legge, in virtù del principio tempus regit actum che governa le disposizioni a carattere procedimentale, qual è quella in esame.
Il motivo pertanto non può trovare condivisione.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito la prescrizione del bollo auto anno 2019.
Il motivo è infondato, atteso che la notifica della cartella impugnata (11/9/2024) è intervenuta prima della scadenza del termine triennale di prescrizione, dovendosi peraltro evidenziare che la Suprema Corte con l'ordinanza n.960/2015 ha stabilito che la proroga COVID di 85 giorni (art. 67 D.L. 18/2020) sposta in avanti in modo complessivo tutti i termini di prescrizione e decadenza, non solo quelli specifici del periodo emergenziale.
Infondato, infine, risulta il motivo con cui è stata dedotta l'omessa motivazione anche con riferimento al calcolo degli interessi di mora.
La cartella impugnata, infatti, nel paragrafo “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” indica il Codice del Tributo,
l'importo, la tipologia del tributo, l'indicazione della targa dell'AUTOVEICOLO, il periodo di imposta e la norma che si assume violata, le modalità di calcolo degli interessi e la disposizione normativa a cui fa riferimento (a pagina 1 di 16 sono descritti gli interessi di mora;
nelle note dell'Ente sono descritti gli interessi del tributo).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della Regione Calabria e di Agenzia di Riscossione in € 233,00, ciascuno, oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6864/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 003420240026349268000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento 03420240026349268000 avente ad oggetto l'omesso pagamento di bollo auto anno 2021 notificata a mezzo raccomandata del 11.09.2024, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti legittimanti la riscossione a mezzo ruolo e cartella esattoriale, evidenziando che nel caso di specie non trova applicazione la legge regionale 27 dicembre 2023, n. 5 il cui art. 6 consente all'ente regionale l'iscrizione diretta a ruolo senza la necessità di contestare previamente l'omesso pagamento a mezzo di accertamento, in virtù dell'art. 11, co 1, delle Preleggi del Codice civile, l'intervenuta prescrizione e l'omessa motivazione circa il calcolo degli interessi di mora.
Agenzia Riscossione e la Regione Calabria hanno resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti legittimanti la riscossione a mezzo ruolo.
Al riguardo, deve rilevarsi che, come pacificamente ammesso dal ricorrente, l'art.6 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 5 consente all'Ente Regionale l'iscrizione diretta a ruolo senza la necessità di contestare previamente l'omesso pagamento a mezzo di accertamento.
Tale norma trova applicazione anche al caso in esame essendo stata la cartella emessa nella vigenza di tale legge, in virtù del principio tempus regit actum che governa le disposizioni a carattere procedimentale, qual è quella in esame.
Il motivo pertanto non può trovare condivisione.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito la prescrizione del bollo auto anno 2019.
Il motivo è infondato, atteso che la notifica della cartella impugnata (11/9/2024) è intervenuta prima della scadenza del termine triennale di prescrizione, dovendosi peraltro evidenziare che la Suprema Corte con l'ordinanza n.960/2015 ha stabilito che la proroga COVID di 85 giorni (art. 67 D.L. 18/2020) sposta in avanti in modo complessivo tutti i termini di prescrizione e decadenza, non solo quelli specifici del periodo emergenziale.
Infondato, infine, risulta il motivo con cui è stata dedotta l'omessa motivazione anche con riferimento al calcolo degli interessi di mora.
La cartella impugnata, infatti, nel paragrafo “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” indica il Codice del Tributo,
l'importo, la tipologia del tributo, l'indicazione della targa dell'AUTOVEICOLO, il periodo di imposta e la norma che si assume violata, le modalità di calcolo degli interessi e la disposizione normativa a cui fa riferimento (a pagina 1 di 16 sono descritti gli interessi di mora;
nelle note dell'Ente sono descritti gli interessi del tributo).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della Regione Calabria e di Agenzia di Riscossione in € 233,00, ciascuno, oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.