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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. DR BA, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nelle cause riunite iscritte al n.9419/2022 R.G.
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Inguscio come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Teresa Petrucci come da CP_1 procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati il 08.09.2022 ed il 20.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della nell'anno 2019 Parte_2 per n.152 giornate, occupandosi della costruzione di muretti a secco presso i terreni siti in agro di
Copertino sulla strada comunale Copertino-Santa Barbara denominata località - esponeva che Pt_2
l' aveva disconosciuto le giornate di lavoro agricolo dalla stessa prestate nell'anno indicato, con CP_1 conseguente cancellazione dagli elenchi agricoli degli operai a tempo determinato del comune di residenza.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per il periodo riportato in ricorso, con condanna dell ad CP_1 erogarle l'indennità di disoccupazione. CP_ Instaurato il contradittorio, l' eccepiva pregiudizialmente la decadenza dall'azione giudiziale;
nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento del 21.07.2021, n. 2020008636/DDL, relativo alla Società riferito al periodo dal 1.1.2017 al 31.3.2021, all' esito Parte_2 del quale era stato disposto il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro formalmente denunciati dalla predetta cooperativa.
1 Riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione ed espletata la prova testimoniale ammessa, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento espresso dal Tribunale in relazione a fattispecie analoghe (cfr. ed es. Trib. Lecce, sent. n.10905 del 09.04.2025, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che i ricorsi riuniti non possano trovare accoglimento.
Deve preliminarmente darsi atto che nel verbale di accertamento ispettivo del 21.7.2021, redatto nei confronti della società cooperativa agricola gli ispettori verbalizzanti hanno condotto una Pt_2 puntale indagine, esaminando la documentazione aziendale, individuando i terreni indicati nelle denunce aziendali dalla stessa presentate, effettuando sopralluoghi sui terreni agricoli, acquisendo le dichiarazioni del legale rappresentante della società e di alcuni lavoratori trovati sui Parte_3 terreni oggetto di accertamento.
Tanto premesso, appare opportuno in questa sede focalizzare l'attenzione sugli esiti degli accertamenti effettuati nei confronti della soc. coop. agricola UL ove parte ricorrente deduce di aver prestato la propria attività lavorativa.
In particolare dalla lettura del verbale ispettivo emergono le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
- sono sintetizzate le dichiarazioni acquisite dagli ispettori in data 16.7.2020 da , Parte_3 legale rappresentante della cooperativa, il quale ha dichiarato che “da circa un anno e mezzo conduceva un terreno agricolo ubicato in Galatina;
che tale terreno, per la sua conduzione, gli era stato proposto dal sig Parte_4 che si trattava di un terreno di circa quattro ettari, coltivato ad oliveto;
che per la coltivazione del terreno, occasionalmente assumeva personale a giornata;
che per la conduzione del terreno non corrisponde alcun canone di affitto e non ha sottoscritto alcun contratto formale ma solo “orale”; che il terreno che conduce è impiantato a oliveto e che nella campagna 2018/2019
e 2019/2020 aveva occupato solo due o tre persone perché l'annata non era stata buona;
che non era in grado di indicare nessun nome di persone che avevano lavorato alle sue dipendenze nelle suddette campagne olearie (v. pag.3 del verbale di accertamento)”.
- Nella stessa giornata gli ispettori si recavano insieme al nella contrada indicata al Parte_3 fine di verificare l'esistenza dei terreni e lo stato dei luoghi, constatando il totale abbandono dei terreni,
e la presenza di lavoratori (che dichiaravano di essere dipendenti di ) intenti Parte_5
a svolgere lavori edili quali la realizzazione di muretti a secco e la costruzione di una piscina all'interno di una realizzando complesso immobiliare (v. pag.4 del verbale).
- Dal sopralluogo effettuato sui terreni della cooperativa gli operanti non riscontravano alcuna piantagione di fragole o di ortaggi o di culture indicate nella denuncia aziendale né alcun tipo di lavoro che potesse giustificare un qualsiasi impiego di lavoratori agricoli. Al contrario sui terreni oggetto di
2 ispezione era dato rilevare la presenza di solo alberi d'ulivo attaccati da LA e tutto il terreno risultava coperto da erbacce e gli unici lavori esperibili erano riconducibili ad attività edile.
- A fronte del descritto stato dei luoghi si evidenzia che dall'esame della documentazione amministrativa e contabile emergeva, che alla data del 16.7.2020, risultavano assunti alle dipendenze della Parte_2 numerosi dipendenti di cui-per come emerge dalle dichiarazioni rese- lo stesso legale
[...] rappresentante della cooperativa ignorava l'esistenza e nessuno dei quali veniva rinvenuto sui fondi al momento dell'accesso ispettivo (v. pag. 5 del verbale di accertamento).
- Nel verbale si dà atto altresì del rilevante numero di lavoratori assunti anche negli anni precedenti l'accesso ispettivo per nulla giustificato in considerazione dello stato dell'oliveto-pesantemente colpito dalla xylella- e dello stato di abbandono dei fondi sopra descritto (v. pagg. 4 e 5 del verbale).
- A seguito di ulteriori sopralluoghi effettuati anche presso il frantoio oleario non si rinveniva attività lavorativa o si riscontrava la presenza di pochi lavoratori intenti alla raccolta delle olive che dichiaravano di essere dipendenti di Parte_6
- Dall'esame dei documenti emergeva che fra la documentazione consegnata vi erano due scritture private non regolarmente registrate datate rispettivamente 18.1.2017 e 13.2.2017. Con la prima i fratelli concedevano alla società cooperativa agricola fino al 31.12.2017 i terreni di loro proprietà Pt_4 Pt_2
(circa 60 ettari) per la raccolta di frutto pendente;
con la seconda invece i fratelli unitamente Pt_4 all' concedevano in uso a titolo oneroso alla soc coop Parte_7 Pt_2 agricola gli stessi terreni già concessi nel contratto di cessione di frutto pendente con l' aggiunta del frantoio oleario sito in Copertino alla via S Cosimo 67. I signori e tuttavia Parte_4 Parte_5 non potevano sottoscrivere alcun contratto di cessione di frutto pendente con la poiché i terreni Pt_2 in questione erano già stati concessi ai propri familiari, questi tra l'altro titolari di posizione imprenditoriale agricola. Ne consegue che la UL soc coop agricola non ha mai svolto alcuna attività lavorativa sui terreni siti in contrada né presso l'Oleificio di proprietà dei fratelli in Pt_2 Pt_4 quanto gli stessi, pur in presenza di due contratti sottoscritti fra i fratelli e la UL soc. coop. Pt_4 di fatto sono rimasti nella disponibilità dei singoli proprietari.
- Infine emergeva che da gennaio 2017 a giugno 2021 la società coop agricola UL non aveva mai versato all' alcun contributo;
che la non aveva un conto corrente dal quale poter rilevare CP_1 Pt_2 un flusso finanziario dell' effettiva attività di impresa;
che le uniche fatture emesse nell' anno 2018 dalla si riferivano all' attività di molitura delle olive pari ad euro 50.528,25 mentre le fatture d'acquisto Pt_2 ricevute da terzi si riferivano al pagamento del carburante per l' importo di euro 30.148,00; che in capo alla società vi era un saldo passivo determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito pari ad euro 2.287.635,44.
Sulla scorta di quanto sopra gli ispettori, considerato che dai vari sopralluoghi effettuati in contrada non era stato trovato mai alcun lavoratore riconducibile alla e rilevato Pt_2 Parte_8
3 che lo stato dei luoghi era in stato di abbandono, hanno ritenuto che la cooperativa “è stata Pt_2 costituita al solo scopo di creare un contenitore dove, con artifici e raggiri per eludere le normative vigenti, sono stati assunti fittiziamente e dichiarati all' un gran numero di soggetti al solo scopo di percepire indebite erogazioni pubbliche CP_1 senza averne titolo”.
*
Tali risultando gli esiti dell'accesso ispettivo, giova rammentare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale -ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n. 9632/2016)- e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 4182/2021, n. 11934/2019).
Nella specie -tralasciando le valutazioni dei verbalizzanti circa le finalità perseguite dalla società cooperativa- gli accertamento oggettivi effettuati sui luoghi direttamente dagli ispettori, valutati unitamente alle dichiarazioni del legale rappresentante della cooperativa e di altri lavoratori trovati sul posto (che hanno dichiarato di lavorare per ) e ai riscontri documentali inducono a dubitare della Pt_4 genuinità dei rapporti di lavoro denunciati dalla negli anni oggetto di accertamento. Parte_2
Tali conclusioni si evincono dalle condizioni di abbandono dei terreni verificate direttamente al momento dell' accesso ispettivo del luglio 2020, valutate unitamente al fenomeno del disseccamento di molti degli alberi d'olivo causate dal batterio della xylella notoriamente presente nel territorio salentino ormai da molti anni e dalla circostanza che dai vari sopralluoghi effettuati in contrada o presso Pt_2 il Frantoio oleario sito in Copertino non era stato trovato mai alcun lavoratore riconducibile alla
[...]
. Parte_8
Unitamente a tali diretti riscontri probatori, deve valutarsi anche la gestione aziendale assolutamente antieconomica laddove “…si evince in capo alla UL soc coop un saldo passivo complessivo, determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito pari ad euro 2.287.635,44” e la circostanza che la non ha Pt_2 mai svolto attività lavorativa sui terreni siti in contrada (né presso l' oleificio dei fratelli ) Pt_2 Pt_4 di proprietà dei fratelli in quanto gli stessi, pur in presenza di due contratti sottoscritti con la soc. Pt_4
UL, sono rimasti nella disponibilità dei singoli proprietari.
Tutti i suesposti elementi contribuiscono a completare il quadro probatorio emerso dall'accertamento ispettivo e inducono a ritenere la insussistenza di attività agricola da parte della UL soc coop agricola e, di conseguenza, la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati negli anni oggetto di accertamento ispettivo.
Tanto si deve ritenere anche con riferimento alla specifica posizione della parte ricorrente, attesa, altresì,
4 la scarsa attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, sia ove valutate in considerazione del loro contenuto (il teste ha riferito di aver svolto con il ricorrente lavori di potatura di alberi Testimone_1
e piantumazione di ortaggi, che il ricorrente non hai mai dedotto di aver svolto), sia in specifica considerazione della posizione dei testi escussi, anch'essi destinatari non solo di analoghi provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro ma anche - entrambi - di decreti penali di condanna per il reato di cui agli artt.81, 110 e 640, comma 2, c.p., come da documentazione prodotta dall' CP_1
Alla luce di tali considerazioni e non avendo, patre ricorrente, offerto convincenti elementi di valutazione di segno contrario, i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
Stante la complessità della fattispecie esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta i ricorsi;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to DR BA)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. DR BA, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nelle cause riunite iscritte al n.9419/2022 R.G.
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Inguscio come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Teresa Petrucci come da CP_1 procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati il 08.09.2022 ed il 20.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della nell'anno 2019 Parte_2 per n.152 giornate, occupandosi della costruzione di muretti a secco presso i terreni siti in agro di
Copertino sulla strada comunale Copertino-Santa Barbara denominata località - esponeva che Pt_2
l' aveva disconosciuto le giornate di lavoro agricolo dalla stessa prestate nell'anno indicato, con CP_1 conseguente cancellazione dagli elenchi agricoli degli operai a tempo determinato del comune di residenza.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per il periodo riportato in ricorso, con condanna dell ad CP_1 erogarle l'indennità di disoccupazione. CP_ Instaurato il contradittorio, l' eccepiva pregiudizialmente la decadenza dall'azione giudiziale;
nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento del 21.07.2021, n. 2020008636/DDL, relativo alla Società riferito al periodo dal 1.1.2017 al 31.3.2021, all' esito Parte_2 del quale era stato disposto il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro formalmente denunciati dalla predetta cooperativa.
1 Riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione ed espletata la prova testimoniale ammessa, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento espresso dal Tribunale in relazione a fattispecie analoghe (cfr. ed es. Trib. Lecce, sent. n.10905 del 09.04.2025, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che i ricorsi riuniti non possano trovare accoglimento.
Deve preliminarmente darsi atto che nel verbale di accertamento ispettivo del 21.7.2021, redatto nei confronti della società cooperativa agricola gli ispettori verbalizzanti hanno condotto una Pt_2 puntale indagine, esaminando la documentazione aziendale, individuando i terreni indicati nelle denunce aziendali dalla stessa presentate, effettuando sopralluoghi sui terreni agricoli, acquisendo le dichiarazioni del legale rappresentante della società e di alcuni lavoratori trovati sui Parte_3 terreni oggetto di accertamento.
Tanto premesso, appare opportuno in questa sede focalizzare l'attenzione sugli esiti degli accertamenti effettuati nei confronti della soc. coop. agricola UL ove parte ricorrente deduce di aver prestato la propria attività lavorativa.
In particolare dalla lettura del verbale ispettivo emergono le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
- sono sintetizzate le dichiarazioni acquisite dagli ispettori in data 16.7.2020 da , Parte_3 legale rappresentante della cooperativa, il quale ha dichiarato che “da circa un anno e mezzo conduceva un terreno agricolo ubicato in Galatina;
che tale terreno, per la sua conduzione, gli era stato proposto dal sig Parte_4 che si trattava di un terreno di circa quattro ettari, coltivato ad oliveto;
che per la coltivazione del terreno, occasionalmente assumeva personale a giornata;
che per la conduzione del terreno non corrisponde alcun canone di affitto e non ha sottoscritto alcun contratto formale ma solo “orale”; che il terreno che conduce è impiantato a oliveto e che nella campagna 2018/2019
e 2019/2020 aveva occupato solo due o tre persone perché l'annata non era stata buona;
che non era in grado di indicare nessun nome di persone che avevano lavorato alle sue dipendenze nelle suddette campagne olearie (v. pag.3 del verbale di accertamento)”.
- Nella stessa giornata gli ispettori si recavano insieme al nella contrada indicata al Parte_3 fine di verificare l'esistenza dei terreni e lo stato dei luoghi, constatando il totale abbandono dei terreni,
e la presenza di lavoratori (che dichiaravano di essere dipendenti di ) intenti Parte_5
a svolgere lavori edili quali la realizzazione di muretti a secco e la costruzione di una piscina all'interno di una realizzando complesso immobiliare (v. pag.4 del verbale).
- Dal sopralluogo effettuato sui terreni della cooperativa gli operanti non riscontravano alcuna piantagione di fragole o di ortaggi o di culture indicate nella denuncia aziendale né alcun tipo di lavoro che potesse giustificare un qualsiasi impiego di lavoratori agricoli. Al contrario sui terreni oggetto di
2 ispezione era dato rilevare la presenza di solo alberi d'ulivo attaccati da LA e tutto il terreno risultava coperto da erbacce e gli unici lavori esperibili erano riconducibili ad attività edile.
- A fronte del descritto stato dei luoghi si evidenzia che dall'esame della documentazione amministrativa e contabile emergeva, che alla data del 16.7.2020, risultavano assunti alle dipendenze della Parte_2 numerosi dipendenti di cui-per come emerge dalle dichiarazioni rese- lo stesso legale
[...] rappresentante della cooperativa ignorava l'esistenza e nessuno dei quali veniva rinvenuto sui fondi al momento dell'accesso ispettivo (v. pag. 5 del verbale di accertamento).
- Nel verbale si dà atto altresì del rilevante numero di lavoratori assunti anche negli anni precedenti l'accesso ispettivo per nulla giustificato in considerazione dello stato dell'oliveto-pesantemente colpito dalla xylella- e dello stato di abbandono dei fondi sopra descritto (v. pagg. 4 e 5 del verbale).
- A seguito di ulteriori sopralluoghi effettuati anche presso il frantoio oleario non si rinveniva attività lavorativa o si riscontrava la presenza di pochi lavoratori intenti alla raccolta delle olive che dichiaravano di essere dipendenti di Parte_6
- Dall'esame dei documenti emergeva che fra la documentazione consegnata vi erano due scritture private non regolarmente registrate datate rispettivamente 18.1.2017 e 13.2.2017. Con la prima i fratelli concedevano alla società cooperativa agricola fino al 31.12.2017 i terreni di loro proprietà Pt_4 Pt_2
(circa 60 ettari) per la raccolta di frutto pendente;
con la seconda invece i fratelli unitamente Pt_4 all' concedevano in uso a titolo oneroso alla soc coop Parte_7 Pt_2 agricola gli stessi terreni già concessi nel contratto di cessione di frutto pendente con l' aggiunta del frantoio oleario sito in Copertino alla via S Cosimo 67. I signori e tuttavia Parte_4 Parte_5 non potevano sottoscrivere alcun contratto di cessione di frutto pendente con la poiché i terreni Pt_2 in questione erano già stati concessi ai propri familiari, questi tra l'altro titolari di posizione imprenditoriale agricola. Ne consegue che la UL soc coop agricola non ha mai svolto alcuna attività lavorativa sui terreni siti in contrada né presso l'Oleificio di proprietà dei fratelli in Pt_2 Pt_4 quanto gli stessi, pur in presenza di due contratti sottoscritti fra i fratelli e la UL soc. coop. Pt_4 di fatto sono rimasti nella disponibilità dei singoli proprietari.
- Infine emergeva che da gennaio 2017 a giugno 2021 la società coop agricola UL non aveva mai versato all' alcun contributo;
che la non aveva un conto corrente dal quale poter rilevare CP_1 Pt_2 un flusso finanziario dell' effettiva attività di impresa;
che le uniche fatture emesse nell' anno 2018 dalla si riferivano all' attività di molitura delle olive pari ad euro 50.528,25 mentre le fatture d'acquisto Pt_2 ricevute da terzi si riferivano al pagamento del carburante per l' importo di euro 30.148,00; che in capo alla società vi era un saldo passivo determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito pari ad euro 2.287.635,44.
Sulla scorta di quanto sopra gli ispettori, considerato che dai vari sopralluoghi effettuati in contrada non era stato trovato mai alcun lavoratore riconducibile alla e rilevato Pt_2 Parte_8
3 che lo stato dei luoghi era in stato di abbandono, hanno ritenuto che la cooperativa “è stata Pt_2 costituita al solo scopo di creare un contenitore dove, con artifici e raggiri per eludere le normative vigenti, sono stati assunti fittiziamente e dichiarati all' un gran numero di soggetti al solo scopo di percepire indebite erogazioni pubbliche CP_1 senza averne titolo”.
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Tali risultando gli esiti dell'accesso ispettivo, giova rammentare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale -ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n. 9632/2016)- e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 4182/2021, n. 11934/2019).
Nella specie -tralasciando le valutazioni dei verbalizzanti circa le finalità perseguite dalla società cooperativa- gli accertamento oggettivi effettuati sui luoghi direttamente dagli ispettori, valutati unitamente alle dichiarazioni del legale rappresentante della cooperativa e di altri lavoratori trovati sul posto (che hanno dichiarato di lavorare per ) e ai riscontri documentali inducono a dubitare della Pt_4 genuinità dei rapporti di lavoro denunciati dalla negli anni oggetto di accertamento. Parte_2
Tali conclusioni si evincono dalle condizioni di abbandono dei terreni verificate direttamente al momento dell' accesso ispettivo del luglio 2020, valutate unitamente al fenomeno del disseccamento di molti degli alberi d'olivo causate dal batterio della xylella notoriamente presente nel territorio salentino ormai da molti anni e dalla circostanza che dai vari sopralluoghi effettuati in contrada o presso Pt_2 il Frantoio oleario sito in Copertino non era stato trovato mai alcun lavoratore riconducibile alla
[...]
. Parte_8
Unitamente a tali diretti riscontri probatori, deve valutarsi anche la gestione aziendale assolutamente antieconomica laddove “…si evince in capo alla UL soc coop un saldo passivo complessivo, determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito pari ad euro 2.287.635,44” e la circostanza che la non ha Pt_2 mai svolto attività lavorativa sui terreni siti in contrada (né presso l' oleificio dei fratelli ) Pt_2 Pt_4 di proprietà dei fratelli in quanto gli stessi, pur in presenza di due contratti sottoscritti con la soc. Pt_4
UL, sono rimasti nella disponibilità dei singoli proprietari.
Tutti i suesposti elementi contribuiscono a completare il quadro probatorio emerso dall'accertamento ispettivo e inducono a ritenere la insussistenza di attività agricola da parte della UL soc coop agricola e, di conseguenza, la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati negli anni oggetto di accertamento ispettivo.
Tanto si deve ritenere anche con riferimento alla specifica posizione della parte ricorrente, attesa, altresì,
4 la scarsa attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, sia ove valutate in considerazione del loro contenuto (il teste ha riferito di aver svolto con il ricorrente lavori di potatura di alberi Testimone_1
e piantumazione di ortaggi, che il ricorrente non hai mai dedotto di aver svolto), sia in specifica considerazione della posizione dei testi escussi, anch'essi destinatari non solo di analoghi provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro ma anche - entrambi - di decreti penali di condanna per il reato di cui agli artt.81, 110 e 640, comma 2, c.p., come da documentazione prodotta dall' CP_1
Alla luce di tali considerazioni e non avendo, patre ricorrente, offerto convincenti elementi di valutazione di segno contrario, i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
Stante la complessità della fattispecie esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta i ricorsi;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to DR BA)
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