Art. 6.
Le prove degli apparati motori agli effetti della ammissione ai contributi di ammortamento e di miglioramento di cui agli articoli 5 e 15 della legge, nonche' la determinazione della misura dei contributi stessi sono regolate dalle disposizioni di cui all' art. 4, lettera f), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779 , ad eccezione dell'ultimo comma, e modificando il comma c) nel senso che per motori da 50 a 800 cavalli-asse venga considerato il consumo di 210 grammi di combustibile per cavallo-asse-ora.
Le prove degli apparati motori agli effetti della ammissione ai contributi di ammortamento e di miglioramento di cui agli articoli 5 e 15 della legge, nonche' la determinazione della misura dei contributi stessi sono regolate dalle disposizioni di cui all' art. 4, lettera f), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779 , ad eccezione dell'ultimo comma, e modificando il comma c) nel senso che per motori da 50 a 800 cavalli-asse venga considerato il consumo di 210 grammi di combustibile per cavallo-asse-ora.