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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16923/2018 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfio SIGNORELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate da parte
1 ricorrente (unica costituita), senza previa assegnazione di alcun termine per la comparsa conclusionale, stante l'espressa rinuncia in tal senso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/10/2018, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
pronunciarsi la sua separazione personale dal marito , con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio a Valverde (CT) il 04/10/2000 e dalla cui unione sono nati, in Catania, i figli
, il 13/01/1997, e , il 21/03/2000. Persona_1 Persona_2
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che tra i coniugi da tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale, per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni che hanno reso insostenibile la prosecuzione della vita matrimoniale;
ha quindi chiesto porsi a carico di di contribuire al mantenimento dei figli e a quello proprio, Controparte_1
versandole un assegno mensile pari ad euro 250,00 per ciascun figlio e di euro 250,00 per sé.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio, né è Controparte_1
comparso all'udienza presidenziale del 15/02/2022 - tanto che in quella sede non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - all'esito della quale, con ordinanza ex art. 708, c.p.c., resa in pari data, è stato posto a carico di l'obbligo di versare, Controparte_1
in favore della , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro Parte_1
250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre cinquanta percento Per_2
delle spese straordinarie, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
Con memoria integrativa e successivi atti e verbali di causa parte ricorrente ha insistito solo nella domanda volta ad ottenere un contributo mensile per il mantenimento della figlia Per_2
nell'importo già determinato in sede presidenziale, oltre il 50% delle spese straordinarie,
2 così implicitamente rinunciando alle domande, avanzate in ricorso, di mantenimento per il figlio maggiorenne e di mantenimento per sé (precisandosi al riguardo che la stessa Per_1
aveva dichiarato all'udienza presidenziale che aveva raggiunto Parte_1 Per_1
l'indipendenza economica, costituendo un proprio nucleo familiare, mentre essa ricorrente già percepiva all'epoca il reddito di cittadinanza, per un importo pari a circa 900,00 euro mensili).
Quindi la causa, sulla base della produzione documentale acquisita, senza ulteriore attività
istruttoria, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente , la Controparte_1
domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata costituzione e comparizione in giudizio del resistente, la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 15/02/2022, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda volta ad ottenere un contributo per l mantenimento della figlia maggiorenne la sessa non può essere accolta, difettando qualunque allegazione in Per_2
ordine alle ragioni per cui la giovane (ormai venticinquenne) non avrebbe ancora raggiunto l'indipendenza economica, non potendosi presumere che la stessa sia ancora impegnata negli studi, nulla essendo dato sapere in ordine al percorso scolastico e formativo della ragazza.
Al riguardo, aderisce questo Tribunale all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità
secondo cui sussiste “L'obbligo di mantenimento oltre il raggiungimento della maggiore età
ove il genitore convivente con il figlio o questo stesso dia la prova (sovente raggiunta
3 agevolmente ed in via indiziaria) dell'esistenza di un percorso di studi o, più in generale,
formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un
lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica” (così Cass. n. 17183/2020, e da ultimo vedi Cass. 27904/2021).
A tale fine la S.C. valorizza il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità
lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis c.c., comma
4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito,
al mantenimento della famiglia finché convive con essa">>.
Tanto premesso, per tornare al caso concreto, in assenza di un concreto riscontro probatorio alle deduzioni contenute negli atti di causa e alle dichiarazioni meramente labiali rese dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, riguardanti la condizione di non autosufficienza economica della figlia con lei convivente, nonché la circostanza che la stessa sia alla ricerca di lavoro – non potendosi ritenere meno rigoroso l'onere probatorio nel caso di mancata costituzione del resistente (poiché non può pienamente operare il principio di non contestazione nella contumacia della parte) – e tenuto conto dell'età ormai raggiunta dalla figlia maggiorenne (venticinque anni compiuti, come detto), ritiene il collegio che Per_2
quest'ultima abbia ormai fruito di un sufficiente arco temporale per intraprendere e/o portare utilmente a termine un eventuale percorso formativo liceale o professionale e che quindi il mancato conseguimento dell'indipendenza economica non può più gravare sul genitore non
4 convivente, soggetto, questo, che va pertanto assolto dall'onere di mantenimento.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 16923/2018 R.G.,
nella contumacia di : Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
06/05/1975, e , nato a [...] l'[...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Valverde (CT) il 04/10/2000;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Valverde (CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Valverde n. 39, parte II, serie A, anno
2000);
rigetta la domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne proposta dalla ricorrente;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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