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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1328/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1328/2024 R.G., promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Assunta Marcella Stasulli e Amalia Parte_1
Maggio
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Marzocco e Mauro CP_1
Fernando Marzocco
- Appellato -
con l'intervento del PG in sede
******
FATTO e DIRITTO
1
ha: pronunciato la separazione personale dei coniugi e;
rigettato CP_1 Parte_1
le contrapposte domande di addebito;
disposto l'affidamento condiviso dei tre figli, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna, regolamentando gli incontri tra il padre e la prole;
onerato il genitore di contribuire al mantenimento dei figli con la corresponsione della somma complessiva mensile di € 450,00, soggetta a rivalutazione monetaria annuale;
rigettato le rispettive domande di assegnazione della casa coniugale;
dichiarato inammissibili e, comunque, rigettato le ulteriori domande proposte dalle parti;
compensato le spese di lite.
2. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendone la riforma. Parte_1
3. – In pendenza del gravame le parti hanno inteso trasformare il giudizio da contenzioso in consensuale, secondo “I Patti per la conversione della separazione” sottoscritti personalmente e depositati telematicamente il 21.2.2025.
3.1. – L'adita Corte di Appello ha disposto in conformità alla richiesta trasformativa del rito congiuntamente proposta dalle parti.
4. – Orbene, le condizioni concordate dai coniugi vanno considerate il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni conformi, che le parti hanno chiesto alla Corte di Appello di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti personali ed economici.
5. – Pertanto, letto il parere favorevole reso dal PG il 13.3.2025, possono essere integralmente recepite le condizioni pattuite tra i coniugi in quanto le stesse non presentano impedimenti legali ostativi al loro accoglimento.
6. – In conseguenza del sopravvenuto accordo fra le parti, il giudizio di appello non può che esitare in una pronunzia, in rito, di cessazione della materia del contendere.
7. – Le spese del doppio grado del giudizio sono interamente compensate in virtù
dell'accordo delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
2 1) dichiara che la separazione personale fra e resta regolata CP_1 Parte_1
dalle condizioni concordate dagli stessi coniugi e racchiuse nei “ per la conversione della CP_2
separazione” depositati in atti il 21.2.2025;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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