TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19936/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giovanna Buffa e dell'avv. Franca Toso Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Silvia Fares e dell'avv. Giulia Margaira Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Pronunciare la separazione tra i coniugi
- disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla mamma con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
- disporre che il padre possa incontrare la figlia alla presenza della madre in luogo aperto o presso
l'oratorio di Santa Rita o presso la ludoteca, due volte alla settimana, per due ore circa, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e di salute della bambina e salvo diverso accordo tra le parti;
- assegnare l'abitazione della casa familiare alla mamma con l'uso degli arredi esistenti;
pagina 1 di 3 - disporre che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso del 40% pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
- le parti concordano che, in ogni caso, provvederanno al pagamento dell'asilo nido nella misura del
40% a carico del padre e del 60% a carico della madre;
- le parti concordano che la madre potrà richiedere all'INPS il 100% dell'AUU
- spese legali compensate
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO in Parte_1 Controparte_1 data 18/09/2021.
Dal matrimonio è nata una figlia, in data 31/01/2023. Per_1
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
In data 13/02/2025 si costituiva il sig. . Controparte_1
Depositate le relazioni psicosociali e cliniche con riferimento al sig. , all'udienza del CP_1
17/03/2025, avanti al Giudice Delegato, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo.
Precisate congiuntamente le conclusioni, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla minore rispondo all'interesse prevalente della stessa. Alla luce delle relazioni depositate, dalle quali emerge una situazione complessa in divenire ove il padre è in carico al CSM per importanti disturbi psicologici, si ritiene accoglibile la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, stante l'accordo raggiunto tra le parti, si ritiene rinunciata.
Spese di lite compensate, stante l'accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
AFFIDA in via esclusiva la figlia alla mamma con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia alla presenza della madre in luogo aperto o presso l'oratorio di Santa Rita o presso la ludoteca, due volte alla settimana, per due ore circa,
pagina 2 di 3 compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e di salute della bambina e salvo diverso accordo tra le parti;
ASSEGNA l'abitazione della casa familiare alla mamma con l'uso degli arredi esistenti;
DISPONE che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso del 40% pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti concordano che, in ogni caso, provvederanno al pagamento dell'asilo nido nella misura del 40% a carico del padre e del 60% a carico della madre;
DA' ATTO che le parti concordano che la madre potrà richiedere all'INPS il 100% dell'AUU
COMPENSA le spese legali.
Così deciso in Torino, il 8.05.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19936/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giovanna Buffa e dell'avv. Franca Toso Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Silvia Fares e dell'avv. Giulia Margaira Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Pronunciare la separazione tra i coniugi
- disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla mamma con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
- disporre che il padre possa incontrare la figlia alla presenza della madre in luogo aperto o presso
l'oratorio di Santa Rita o presso la ludoteca, due volte alla settimana, per due ore circa, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e di salute della bambina e salvo diverso accordo tra le parti;
- assegnare l'abitazione della casa familiare alla mamma con l'uso degli arredi esistenti;
pagina 1 di 3 - disporre che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso del 40% pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
- le parti concordano che, in ogni caso, provvederanno al pagamento dell'asilo nido nella misura del
40% a carico del padre e del 60% a carico della madre;
- le parti concordano che la madre potrà richiedere all'INPS il 100% dell'AUU
- spese legali compensate
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO in Parte_1 Controparte_1 data 18/09/2021.
Dal matrimonio è nata una figlia, in data 31/01/2023. Per_1
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
In data 13/02/2025 si costituiva il sig. . Controparte_1
Depositate le relazioni psicosociali e cliniche con riferimento al sig. , all'udienza del CP_1
17/03/2025, avanti al Giudice Delegato, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo.
Precisate congiuntamente le conclusioni, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla minore rispondo all'interesse prevalente della stessa. Alla luce delle relazioni depositate, dalle quali emerge una situazione complessa in divenire ove il padre è in carico al CSM per importanti disturbi psicologici, si ritiene accoglibile la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, stante l'accordo raggiunto tra le parti, si ritiene rinunciata.
Spese di lite compensate, stante l'accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
AFFIDA in via esclusiva la figlia alla mamma con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia alla presenza della madre in luogo aperto o presso l'oratorio di Santa Rita o presso la ludoteca, due volte alla settimana, per due ore circa,
pagina 2 di 3 compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e di salute della bambina e salvo diverso accordo tra le parti;
ASSEGNA l'abitazione della casa familiare alla mamma con l'uso degli arredi esistenti;
DISPONE che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso del 40% pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti concordano che, in ogni caso, provvederanno al pagamento dell'asilo nido nella misura del 40% a carico del padre e del 60% a carico della madre;
DA' ATTO che le parti concordano che la madre potrà richiedere all'INPS il 100% dell'AUU
COMPENSA le spese legali.
Così deciso in Torino, il 8.05.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3