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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 1451/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1451/2020
R.G.A.C. e vertente
TRA
(CF: Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in P.IVA_1 atti dall'avv. GIUSTI FRANCESCO (CF. in virtù di C.F._1 coma da procura alle liti agli atti ed elettivamente domiciliato in VIA
PONTE VECCHIO ROMANO 18 81043 CAPUA
APPELLANTE
E
, (CF. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
ARA GUGLIELMO (CF. da procura alle liti agli atti C.F._2 ed elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 312 PORTICI
APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 790/2020 del 10/03/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe indicato ha proposto appello avverso la sentenza n. 790/2020 del 10/03/2020 del Tribunale di Napoli Nord, con la quale era accolta la opposizione a decreto ingiuntivo n.
1760/2018. Questa Corte rileva che con decreto del Presidente di sezione dell' 8-4-
2025 si disponeva che l'udienza già fissata al 28-5-25 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi assegnava alle parti termine perentorio per il deposito delle dette note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno stesso dell'udienza già fissata.
All'esito del detto termine, il Collegio rilevava che nessuna delle parti aveva depositato note scritte entro il medesimo termine e quindi con ordinanza in pari data fissava ex art. 127 ter c.p.c. nuovo termine di
20 giorni per il deposito di note scritte.
All'esito del detto nuovo termine, il Collegio rileva che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il medesimo nuovo termine.
Orbene, si rileva che ai sensi dell' art. 127 ter, al V comma c.p.c.: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Dunque, ricorrono nel caso di specie le condizioni tutte per dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione ai sensi dell'art. 127, IV comma c.p.c., atteso, appunto, che le parti, pur costituite nel termine prescritto, non hanno depositato le rispettive note scritte.
Le spese di lite stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 790/2020 del 10/03/2020 del Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
2) nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 25-6-2025.
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1451/2020
R.G.A.C. e vertente
TRA
(CF: Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in P.IVA_1 atti dall'avv. GIUSTI FRANCESCO (CF. in virtù di C.F._1 coma da procura alle liti agli atti ed elettivamente domiciliato in VIA
PONTE VECCHIO ROMANO 18 81043 CAPUA
APPELLANTE
E
, (CF. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
ARA GUGLIELMO (CF. da procura alle liti agli atti C.F._2 ed elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 312 PORTICI
APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 790/2020 del 10/03/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe indicato ha proposto appello avverso la sentenza n. 790/2020 del 10/03/2020 del Tribunale di Napoli Nord, con la quale era accolta la opposizione a decreto ingiuntivo n.
1760/2018. Questa Corte rileva che con decreto del Presidente di sezione dell' 8-4-
2025 si disponeva che l'udienza già fissata al 28-5-25 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi assegnava alle parti termine perentorio per il deposito delle dette note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno stesso dell'udienza già fissata.
All'esito del detto termine, il Collegio rilevava che nessuna delle parti aveva depositato note scritte entro il medesimo termine e quindi con ordinanza in pari data fissava ex art. 127 ter c.p.c. nuovo termine di
20 giorni per il deposito di note scritte.
All'esito del detto nuovo termine, il Collegio rileva che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il medesimo nuovo termine.
Orbene, si rileva che ai sensi dell' art. 127 ter, al V comma c.p.c.: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Dunque, ricorrono nel caso di specie le condizioni tutte per dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione ai sensi dell'art. 127, IV comma c.p.c., atteso, appunto, che le parti, pur costituite nel termine prescritto, non hanno depositato le rispettive note scritte.
Le spese di lite stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 790/2020 del 10/03/2020 del Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
2) nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 25-6-2025.
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo