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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8281/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Enzo Parte_1 Gaspare Lamuraglia e Francesco Papapicco;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Giuseppe Artimagnella
INARCASSA (
[...]
, con Controparte_2 l'assistenza e difesa degli avv.ti Maria Paolillo e Alessandro Nicolodi- intervenuta ex art. 39 del D.lgs. n. 112/1999;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna opposizione –instaurata in data 11.07.2023 avverso l'intimazione di pagamento (limitatamente ai crediti aventi natura previdenziale) notificata in data 27.06.2023- è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si espongono. Deve essere disattesa la doglianza di parte opponente riferita all'omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese all' intimazione di pagamento impugnata, laddove il concessionario ha fornito la prova nel presente giudizio di avere regolarmente notificato le cartelle al destinatario. Debbono essere parimenti disattese la richiesta afferente alla nullità dell'intimazione di pagamento opposta, considerata la genericità delle doglianze sulla motivazione dell'atto e sul calcolo degli interessi di mora e tenuto conto della regolarità formale dell'atto impugnato. Laddove per giurisprudenza della S.C. “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto. Ciò in quanto l'avviso di
1 intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 04/07/2022, n. 21065). Passando al merito, con riguardo all'eccezione di prescrizione, occorre precisare inoltre che –in forza dell'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione all'obbligazione tributaria ma in forza di principi estensibili, stante l'eadem ratio, anche alla presente fattispecie- il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni (così SS. UU. Cass., Sent. n. 25790/09). In tali termini si sono pronunciate di recente le Sezioni Unite della S.C. statuendo in materia di crediti previdenziali che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_3 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_4 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 - 01). Orbene, nel caso di specie, risultano essere state notificate le cartelle esattoriali sottese all'odierna intimazione di pagamento: la cartella n. 01420180001160648000 è stata notificata in data 13.02.2018 a mezzo PEC inviata e recapitata all'indirizzo di posta elettronica certificata
2 “ ; la cartella n. Email_1 01420190044942607000 è stata notificata in data 30.09.2019 a mezzo PEC inviata e recapitata all'indirizzo di posta elettronicacertificata“ . rdingbari.i Email_2 Email_3 t”; tanto è evincibile dalla documentazione allegata dall'ente concessionario convenuto (cfr. relate di notifica delle cartelle esattoriali). Non risulta essere stata spiegata opposizione avverso le suddette cartelle esattoriali. Per i crediti portati dalle cartelle esattoriali su menzionate -di cui la società concessionaria del servizio di riscossione ha documentato il perfezionamento (si vedano le relate di notifica allegate- non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione posto che come documentato dall' : CP_5
-per i crediti di cui alla cartella n. 01420180001160648000 (notificata in data 13.02.2018), il termine prescrizionale risulta essere stato interrotto dalla notifica a mezzo pec dell'AVI n. 01420199001621072000 il 24.01.2019, del pignoramento presso terzi ex art. 72bis n. 01484201900001842001 il 21.03.2019, dell'AVI n. 01420229007675321000 il 19.05.2022 e dell' AVI il 27.06.2023;
- per i crediti di cui alla cartella n. 01420190044942607000 (notificata in data 30.09.2019) è stata interrotta la prescrizione con la notifica a mezzo pec dell'AVI n. 01420229007675321000 il 19.05.2022 nonché con la notifica dell'impugnata AVI il 27.06.2023. Per tutte queste ragioni, deve essere rigettata l'odierna opposizione. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia- seguono la soccombenza. Stante l'intervento ex art. 39 D.lgs. n. 112/1999 dell'ente creditore INARCASSA, sono poste a carico dell'opponente le spese processuali in favore di quest'ultima (laddove, il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.11670 del 14/05/2018, Rv.648325; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.5085 del 23/07/1983, Rv.429945).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta l'opposizione spiegata avverso l'intimazione di pagamento 014.2023.9006240672.000 notificata in data 27.06.2023;
3 -condanna la parte opponente al pagamento, in favore delle convenute, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.291,00 (per ciascuna parte), oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge. Bari, 3.02.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Enzo Parte_1 Gaspare Lamuraglia e Francesco Papapicco;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Giuseppe Artimagnella
INARCASSA (
[...]
, con Controparte_2 l'assistenza e difesa degli avv.ti Maria Paolillo e Alessandro Nicolodi- intervenuta ex art. 39 del D.lgs. n. 112/1999;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna opposizione –instaurata in data 11.07.2023 avverso l'intimazione di pagamento (limitatamente ai crediti aventi natura previdenziale) notificata in data 27.06.2023- è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si espongono. Deve essere disattesa la doglianza di parte opponente riferita all'omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese all' intimazione di pagamento impugnata, laddove il concessionario ha fornito la prova nel presente giudizio di avere regolarmente notificato le cartelle al destinatario. Debbono essere parimenti disattese la richiesta afferente alla nullità dell'intimazione di pagamento opposta, considerata la genericità delle doglianze sulla motivazione dell'atto e sul calcolo degli interessi di mora e tenuto conto della regolarità formale dell'atto impugnato. Laddove per giurisprudenza della S.C. “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto. Ciò in quanto l'avviso di
1 intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 04/07/2022, n. 21065). Passando al merito, con riguardo all'eccezione di prescrizione, occorre precisare inoltre che –in forza dell'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione all'obbligazione tributaria ma in forza di principi estensibili, stante l'eadem ratio, anche alla presente fattispecie- il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni (così SS. UU. Cass., Sent. n. 25790/09). In tali termini si sono pronunciate di recente le Sezioni Unite della S.C. statuendo in materia di crediti previdenziali che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_3 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_4 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 - 01). Orbene, nel caso di specie, risultano essere state notificate le cartelle esattoriali sottese all'odierna intimazione di pagamento: la cartella n. 01420180001160648000 è stata notificata in data 13.02.2018 a mezzo PEC inviata e recapitata all'indirizzo di posta elettronica certificata
2 “ ; la cartella n. Email_1 01420190044942607000 è stata notificata in data 30.09.2019 a mezzo PEC inviata e recapitata all'indirizzo di posta elettronicacertificata“ . rdingbari.i Email_2 Email_3 t”; tanto è evincibile dalla documentazione allegata dall'ente concessionario convenuto (cfr. relate di notifica delle cartelle esattoriali). Non risulta essere stata spiegata opposizione avverso le suddette cartelle esattoriali. Per i crediti portati dalle cartelle esattoriali su menzionate -di cui la società concessionaria del servizio di riscossione ha documentato il perfezionamento (si vedano le relate di notifica allegate- non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione posto che come documentato dall' : CP_5
-per i crediti di cui alla cartella n. 01420180001160648000 (notificata in data 13.02.2018), il termine prescrizionale risulta essere stato interrotto dalla notifica a mezzo pec dell'AVI n. 01420199001621072000 il 24.01.2019, del pignoramento presso terzi ex art. 72bis n. 01484201900001842001 il 21.03.2019, dell'AVI n. 01420229007675321000 il 19.05.2022 e dell' AVI il 27.06.2023;
- per i crediti di cui alla cartella n. 01420190044942607000 (notificata in data 30.09.2019) è stata interrotta la prescrizione con la notifica a mezzo pec dell'AVI n. 01420229007675321000 il 19.05.2022 nonché con la notifica dell'impugnata AVI il 27.06.2023. Per tutte queste ragioni, deve essere rigettata l'odierna opposizione. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia- seguono la soccombenza. Stante l'intervento ex art. 39 D.lgs. n. 112/1999 dell'ente creditore INARCASSA, sono poste a carico dell'opponente le spese processuali in favore di quest'ultima (laddove, il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.11670 del 14/05/2018, Rv.648325; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.5085 del 23/07/1983, Rv.429945).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta l'opposizione spiegata avverso l'intimazione di pagamento 014.2023.9006240672.000 notificata in data 27.06.2023;
3 -condanna la parte opponente al pagamento, in favore delle convenute, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.291,00 (per ciascuna parte), oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge. Bari, 3.02.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luigia Lambriola
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