Articolo 3 della Legge 23 maggio 1977, n. 232
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 giugno 1977
Art. 3.

L'importo di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e' aumentato da L. 101.769.000.000 a L.
112.169.000.000.
L'importo di L. 100.269.000.000 di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e' aumentato a L. 110.669.000.000.
Entrata in vigore il 14 giugno 1977