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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1555/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO IN, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7112/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 979/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204546/2022 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204546/2022 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204546/2022 IRAP 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204546/2022 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 s.r.l., esercente l'attività di conceria di pellame, impugnava l'avviso di accertamento n. TF903M204546-2022 per l'anno 2015 scaturente dal
P.V.C. del 21/09/2022 redatto dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Luogo. Da quest'ultimo emergeva che la società verificata aveva intrattenuto rapporti economici esclusivamente con la società Società_1 srl. Le due società, pur se formalmente distinte, costituivano in realtà un unico soggetto economico, perché
l'intera attività veniva svolta dalla Società_1 , con la conseguenza che le fatture della Ricorrente_1 srl dovevano considerarsi emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto la prestazione fatturata veniva svolta da personale solo formalmente della Ricorrente_1 srl, ma sostanzialmente da ricondurre alla Società_1 srl.
L'Ufficio accertava maggiori imposte rispetto a quelle dichiarate, nella seguente misura : una maggior IRES di € 18.517,00, una maggiore IRAP di € 3.347,00, ed una maggiore IVA di € 14.814,00.
La CTP di Salerno , con sentenza n. 7112/2024 rigettava il ricorso ed avverso tale decisione proponeva appello il contribuente deducendo:
- che la CTP aveva dato risposte confuse e non attinenti ai fatti di causa, con l'ulteriore errore di aver ignorato le domande di parte appellante per erronea individuazione dei fatti di causa . In particolare non aveva considerato che la
S.C. ha sancito che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad un particolare tipo di operazioni, incombe sulla stessa l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza, nel destinatario, che l'operazione si inseriva in una evasione d'imposta dimostrando, anche in via presuntiva ed in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza - o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza - della sostanziale inesistenza del contraente;
L'AdE si costituiva con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I controlli effettuati dalla DF , supra richiamati, facevano emergere con evidenza che :
- per gli anni d'imposta dal 2015 al 2018 la società verificata aveva presentato le dichiarazioni ai fini IR, AP e Iva, non provvedendo tuttavia al versamento delle imposte a debito dalle stesse scaturenti. Risultavano, infatti, esiti da 36 bis del DPR 600/73 per ciascun anno riguardanti l'IR, l'AP e L'Iva;
- per l'anno d'imposta 2019 risultava trasmessa esclusivamente la dichiarazione
IVA, mentre dal 2020 ad oggi non era stata presentata alcuna dichiarazione benché la società sia ancora attiva;
- il volume d'affari dichiarato era stato realizzato esclusivamente nei confronti della Società_1 Srl;
- in sede di accesso da parte dell'ITL di Avellino presso la sede operativa delle
Ricorrente_1 srl, coincidente con quella della Società_1 SRL, è stata riscontrata la presenza di 19 unità lavorative, di cui solo una alle dipendenze della Società_1
(Nominativo_1), mentre le altre risultavano formalmente alle dipendenze di due imprese esterne, tra cui la Ricorrente_1 srl (6);
- la società Società_1 ha subappaltato alla società verificata la lavorazione del pellame mettendo a disposizione della società Ricorrente_1, a titolo gratuito e in via esclusiva, tutti i macchinari e le attrezzature necessarie alle lavorazioni subappaltate. Inoltre ha fornito in forma gratuita, l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi, a volte acquistando, anche a richiesta della Ricorrente_1, nuovi macchinari per le lavorazioni da eseguire;
- la società Società_1 ha assunto ad aprile del 2019, tutto il personale licenziato dalla Ricorrente_1 srl a seguito dell'intervento dell'ITL di Avellino, alle stesse condizioni economiche e lavorative;
- oltre alle attrezzature e ai macchinari necessari per le lavorazioni, la società
Società_1 ha fornito sempre in forma gratuita, alla società Ricorrente_1 srl, tutte le tipologie di utenze intestate alla la società Società_1;
- la società Società_1 , in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie a svolgere l'attività conciaria, ha un unico dipendente, la signora Nominativo_1
Nominativo_1, che si occupa dell'attività amministrativa compresa quella riferita alla società Ricorrente_1 srl;
- non risultava economicamente razionale da parte della Società_1, dare in appalto, a titolo oneroso, una fase della lavorazione del pellame, concedendo per contro alla società appaltatrice (Ricorrente_1 srl) l'utilizzo a titolo gratuito dei macchinari necessari alle lavorazioni, del capannone e delle utenze.
Gli esiti dei controlli, pertanto, hanno indubitabilmente lasciato trasparire il ricorso da parte della società Società_1 a fittizi rapporti di appalto con imprese esistenti, a loro volta, più su un piano formale che sostanziale, come la società Ricorrente_1 srl, che “utilizzava” nella stessa sede operativa della Società_1, i macchinari e le utenze di quest'ultima. In particolare, il fenomeno intercettato attraverso l'attività ispettiva , aveva lo scopo di far convergere, su società fittizie quali la Ricorrente_1 srl gli obblighi fiscali e contributivi cui non corrispondeva nessun versamento delle imposte. Le lavorazioni erano effettuate da personale sostanzialmente riconducibile alla Società_1 anche se formalmente assunto da altre società, quali la Ricorrente_1 srl, che a conferma dell'assunto, non era titolare di utenze proprie, né possedeva macchinari e attrezzature necessarie alla lavorazione, fornitegli gratuitamente dalla Società_1. I legami con La società
Società_1 sono difatti confermati anche dallo stesso Signor Nominativo_2
Nominativo_2, legale rappresentante della società Ricorrente_1 srl, con le dichiarazioni rese e riportate espressamente nel PVC (cfr. pagg. 2, 3 e 5 dell'accertamento).
Da quanto articolatamente riscontrato dai militi della Guardia di Finanza emergeva chiaramente che le fatture emesse dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti della Società_1 srl, erano per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto la prestazione fatturata veniva svolta da personale solo formalmente della Ricorrente_1 srl, ma sostanzialmente da ricondurre alla Società_1.
Società_1 srl. Inoltre, tenuto conto che in caso di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'utilizzatore detrae indebitamente l'Iva esposta nelle fatture emesse, è lecito suppore che il predetto vantaggio fiscale fosse suddiviso tra i soggetti che avevano realizzato l'illecito.
Il ricorso, tenuto conto di quanto sopra descritto, andrà rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, poste a carico di parte appellante
PQM
La Corte rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 1500 oltre accessori , a carico di parte ricorrente .
Salerno 13/2/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Mauro De
UC
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO IN, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7112/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 979/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204546/2022 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204546/2022 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204546/2022 IRAP 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204546/2022 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 s.r.l., esercente l'attività di conceria di pellame, impugnava l'avviso di accertamento n. TF903M204546-2022 per l'anno 2015 scaturente dal
P.V.C. del 21/09/2022 redatto dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Luogo. Da quest'ultimo emergeva che la società verificata aveva intrattenuto rapporti economici esclusivamente con la società Società_1 srl. Le due società, pur se formalmente distinte, costituivano in realtà un unico soggetto economico, perché
l'intera attività veniva svolta dalla Società_1 , con la conseguenza che le fatture della Ricorrente_1 srl dovevano considerarsi emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto la prestazione fatturata veniva svolta da personale solo formalmente della Ricorrente_1 srl, ma sostanzialmente da ricondurre alla Società_1 srl.
L'Ufficio accertava maggiori imposte rispetto a quelle dichiarate, nella seguente misura : una maggior IRES di € 18.517,00, una maggiore IRAP di € 3.347,00, ed una maggiore IVA di € 14.814,00.
La CTP di Salerno , con sentenza n. 7112/2024 rigettava il ricorso ed avverso tale decisione proponeva appello il contribuente deducendo:
- che la CTP aveva dato risposte confuse e non attinenti ai fatti di causa, con l'ulteriore errore di aver ignorato le domande di parte appellante per erronea individuazione dei fatti di causa . In particolare non aveva considerato che la
S.C. ha sancito che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad un particolare tipo di operazioni, incombe sulla stessa l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza, nel destinatario, che l'operazione si inseriva in una evasione d'imposta dimostrando, anche in via presuntiva ed in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza - o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza - della sostanziale inesistenza del contraente;
L'AdE si costituiva con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I controlli effettuati dalla DF , supra richiamati, facevano emergere con evidenza che :
- per gli anni d'imposta dal 2015 al 2018 la società verificata aveva presentato le dichiarazioni ai fini IR, AP e Iva, non provvedendo tuttavia al versamento delle imposte a debito dalle stesse scaturenti. Risultavano, infatti, esiti da 36 bis del DPR 600/73 per ciascun anno riguardanti l'IR, l'AP e L'Iva;
- per l'anno d'imposta 2019 risultava trasmessa esclusivamente la dichiarazione
IVA, mentre dal 2020 ad oggi non era stata presentata alcuna dichiarazione benché la società sia ancora attiva;
- il volume d'affari dichiarato era stato realizzato esclusivamente nei confronti della Società_1 Srl;
- in sede di accesso da parte dell'ITL di Avellino presso la sede operativa delle
Ricorrente_1 srl, coincidente con quella della Società_1 SRL, è stata riscontrata la presenza di 19 unità lavorative, di cui solo una alle dipendenze della Società_1
(Nominativo_1), mentre le altre risultavano formalmente alle dipendenze di due imprese esterne, tra cui la Ricorrente_1 srl (6);
- la società Società_1 ha subappaltato alla società verificata la lavorazione del pellame mettendo a disposizione della società Ricorrente_1, a titolo gratuito e in via esclusiva, tutti i macchinari e le attrezzature necessarie alle lavorazioni subappaltate. Inoltre ha fornito in forma gratuita, l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi, a volte acquistando, anche a richiesta della Ricorrente_1, nuovi macchinari per le lavorazioni da eseguire;
- la società Società_1 ha assunto ad aprile del 2019, tutto il personale licenziato dalla Ricorrente_1 srl a seguito dell'intervento dell'ITL di Avellino, alle stesse condizioni economiche e lavorative;
- oltre alle attrezzature e ai macchinari necessari per le lavorazioni, la società
Società_1 ha fornito sempre in forma gratuita, alla società Ricorrente_1 srl, tutte le tipologie di utenze intestate alla la società Società_1;
- la società Società_1 , in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie a svolgere l'attività conciaria, ha un unico dipendente, la signora Nominativo_1
Nominativo_1, che si occupa dell'attività amministrativa compresa quella riferita alla società Ricorrente_1 srl;
- non risultava economicamente razionale da parte della Società_1, dare in appalto, a titolo oneroso, una fase della lavorazione del pellame, concedendo per contro alla società appaltatrice (Ricorrente_1 srl) l'utilizzo a titolo gratuito dei macchinari necessari alle lavorazioni, del capannone e delle utenze.
Gli esiti dei controlli, pertanto, hanno indubitabilmente lasciato trasparire il ricorso da parte della società Società_1 a fittizi rapporti di appalto con imprese esistenti, a loro volta, più su un piano formale che sostanziale, come la società Ricorrente_1 srl, che “utilizzava” nella stessa sede operativa della Società_1, i macchinari e le utenze di quest'ultima. In particolare, il fenomeno intercettato attraverso l'attività ispettiva , aveva lo scopo di far convergere, su società fittizie quali la Ricorrente_1 srl gli obblighi fiscali e contributivi cui non corrispondeva nessun versamento delle imposte. Le lavorazioni erano effettuate da personale sostanzialmente riconducibile alla Società_1 anche se formalmente assunto da altre società, quali la Ricorrente_1 srl, che a conferma dell'assunto, non era titolare di utenze proprie, né possedeva macchinari e attrezzature necessarie alla lavorazione, fornitegli gratuitamente dalla Società_1. I legami con La società
Società_1 sono difatti confermati anche dallo stesso Signor Nominativo_2
Nominativo_2, legale rappresentante della società Ricorrente_1 srl, con le dichiarazioni rese e riportate espressamente nel PVC (cfr. pagg. 2, 3 e 5 dell'accertamento).
Da quanto articolatamente riscontrato dai militi della Guardia di Finanza emergeva chiaramente che le fatture emesse dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti della Società_1 srl, erano per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto la prestazione fatturata veniva svolta da personale solo formalmente della Ricorrente_1 srl, ma sostanzialmente da ricondurre alla Società_1.
Società_1 srl. Inoltre, tenuto conto che in caso di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'utilizzatore detrae indebitamente l'Iva esposta nelle fatture emesse, è lecito suppore che il predetto vantaggio fiscale fosse suddiviso tra i soggetti che avevano realizzato l'illecito.
Il ricorso, tenuto conto di quanto sopra descritto, andrà rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, poste a carico di parte appellante
PQM
La Corte rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 1500 oltre accessori , a carico di parte ricorrente .
Salerno 13/2/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Mauro De
UC