Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA RG. 515/2019
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia Gesummaria presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliera avv. Eustacchio Roberto Sivilla giudice ausiliario relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 24.04.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20 maggio 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 515/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott.ssa Lucia Gesummaria Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliera;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 515/2019 Ruolo Generale, aventi ad oggetto l'impugnazione della SENTENZA N. 564/2019 pubblicata dal Tribunale di Potenza il
3.07.2019, non notificata, in materia di opposizione a cartella esattoriale per surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese
TRA
Pag. 1 di 10
, partita IVA n. ), con sede legale in Roma, Viale America n. 351, P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Di Nitto con domicilio in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 24,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente alla Contrada Pianicolella n. Controparte_2 C.F._1
1/A,
APPELLATO CONTUMACE
***
Conclusioni delle parti in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato alla
, Parte_1 Controparte_2 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud
S.p.a., con sede in Potenza, per la somma complessiva di €uro 725.107,40 corrispondente a quanto dovuto dall'opponente alla Parte_1
a seguito di surroga di quest'ultima nel credito originariamente in capo
[...] alla UBI Banca Carime S.p.a., derivante dal finanziamento erogato in favore di esso opponente ed assistito da garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla Legge 662/1996 e gestito dalla opposta Pt_1
2. Quale motivo di opposizione invocava violazione dell'art. 21 del D.Lgs. Controparte_2
46/1999, insussistenza del titolo esecutivo relativamente alle somme oggetto di ripetizione aventi natura privatistica, inutilizzabilità della modalità di riscossione a mezzo di ruoli esattoriali, violazione degli artt. 12 e 13 del D.M. 23.09.2005 e dell'art. 2 del DM.
20.06.2005. Sosteneva in sintesi l'opponente che, trattandosi di finanziamento di natura privatistica, la Banca opposta surrogatasi al finanziatore privato in virtù della garanzia prestata, per poter accedere alla procedura di esecuzione esattoriale avrebbe dovuto preventivamente procurarsi un titolo esecutivo.
3. Si costituiva in giudizio la la Parte_1 quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo la validità e legittimità della riscossione a mezzo ruoli esattoriali, alla luce di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del
D.M. 20/6/2005, nonché I'efficacia della garanzia regolarmente preceduta dalla intimazione di pagamento nei confronti del beneficiario, come previsto dalle Disposizioni
Pag. 2 di 10 operative e, infine, l'esattezza dell'importo richiesto con la cartella impugnata, pari all'effettivo ammontare delle esposizioni debitorie.
4. Istruita documentalmente la causa è stata decisa con sentenza n. 564/2019 con la quale il Tribunale di Potenza ha così disposto: "Accoglie I'opposizione proposta da CP_2
e di conseguenza annulla la cartella di pagamento n. 092 2014 0007999388
[...]
000; * Compensa per due terzi le spese e competenze del presente giudizio e condanna la opposta al pagamento, in favore dell'attore, di un terzo delle competenze di Pt_1 giudizio, liquidando, tale quota, in complessivi €uro 3.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge."
5. Il Tribunale ha motivato la propria decisione preliminarmente qualificando l'azione proposta come opposizione all'esecuzione. Il Tribunale ha inoltre affermato che: a norma degli artt. 17 e 21 del d.lgs. 46/1999, richiamato dall'art. 2 del D.M. 20.06.2005 (in
G.U.
2.7.2005 n. 152), le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da un titolo avente efficacia esecutiva;
nel caso che ci occupa, non risulta dimostrato da parte della opposta la sussistenza di un titolo esecutivo per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme per le quali il Fondo avrebbe avuto diritto a rivalersi nei confronti del soggetto inadempiente;
non sono condivisibili le ragioni addotte in merito alla superfluità di tale titolo esecutivo, giacché il D. Lgs. 46/1999 consente agli enti previdenziali, e solo ad essi e per i contributi e premi dei quali siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dall'art. 21 del D. Lgs. citato;
la riscossione esattoriale prevista dall'art. 9 del D.lgs. n. 123 del 31.03.1998, che definisce le modalità di restituzione delle somme concesse dall'Amministrazione, è applicabile alle sole ipotesi di revoca di un finanziamento pubblico qualora ricorrano specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo;
nel caso in esame, invece, la cartella di pagamento, derivante da un finanziamento erogato in favore dell'opponente ed assistito dalla tutela prestata dal Fondo di garanzia istituito dalle legge 662/1996, dovendosi collocare su un piano completamente diverso rispetto alla revoca del beneficio di cui al
D.lgs. 123/1998, è riconducibile ad un inadempimento dell'obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento erogato che, a sua volta, non consente l'applicazione di un provvedimento amministrativo di revoca del beneficio. In considerazione della natura della questione che è apparsa al Tribunale, seppure in parte, particolarmente controversa, le spese di giudizio sono state poi compensate per due terzi.
6. Con atto notificato il 9.10.2019 ha impugnato la predetta Parte_2 sentenza così concludendo: " A) dichiarare la nullità della sentenza n. 564/2019, resa dal Tribunale di Potenza, per incompetenza e/o difetto di delega di funzioni del Giudice che l'ha emessa;
B) dichiarare la legittimità della cartella di pagamento n. 092 2014
Pag. 3 di 10 0007999388 000 e per l'effetto dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque del tutto infondata l'opposizione proposta avverso la stessa, con la conseguente condanna del sig. al pagamento delle somme portate dalla menzionata cartella Controparte_2 esattoriale;
C) riformare la sentenza n. 564/2019, resa dal Tribunale di Potenza, nella Parte parte in cui ha disposto la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore del sig. e, per l'effetto, condannarlo a restituire a Controparte_2 [...] la somma complessiva di € 5.160,92 dalla Parte_1 stessa versata, a titolo di spese legali, nelle mani dell'Avv. Vittorio De Bonis in esecuzione della sentenza impugnata, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale decorrenti dalla data dell'effettivo pagamento. Con ogni riserva ulteriore di legge e con ogni salvezza istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
7. Quale primo motivo di doglianza l'appellante, lamenta, in sintesi, che la sentenza n.
564/2019, oggetto del presente gravame, sarebbe affetta da nullità, in quanto resa da un
Giudice incompetente ad emetterla, in primo luogo per il considerevole valore della controversia – € 725.107,40 – che determina una incompetenza per valore del Giudice onorario che ha definito il processo di primo grado. Secondariamente, anche ove si volesse ritenere irrilevante il valore della controversia, mancherebbe la delega al compimento delle attività dell'Ufficio di appartenenza, in capo al Giudice onorario che ha deciso la causa.
8. Quale secondo motivo di doglianza l'appellante denuncia error in iudicando della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha affermato che va qualificata come opposizione all'esecuzione quella proposta avverso la cartella esattoriale formata per conseguire forzatamente somme di denaro, aventi causa in un contratto di diritto privato e che le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da un titolo avente efficacia esecutiva.
Sul punto l'appellante osserva che l'art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996 stabilisce che “nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il RE NT Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” e che pertanto si tratta, in sostanza, di un fondo, costituito con denaro pubblico, destinato a sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, mediante la concessione di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi da banche (o da altri intermediari finanziari).
Osserva inoltre l'appellante che ove il Comitato dovesse approvare la richiesta presentata dal soggetto finanziatore e, dunque, liquidare la garanzia a suo tempo
Pag. 4 di 10 concessa, RE NT spa “acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore stesso”, ex art. 2, comma 4 del D.M. 20 giugno 2005.
È quindi giuridicamente infondata la natura privatistica delle somme in contestazione, in ragione delle attribuzioni spettanti a RE in forza dell'apposita convenzione Parte sottoscritta con il Ministero dello sviluppo economico che rende il Gestore del
Fondo.
Afferma l'appellante che il giudice di primo grado, nel motivare la sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, ha richiamato il combinato disposto degli art. 17 e 21 del citato D. Lgs. 46/1999, senza però porre nel giusto rilievo l'incipit dell'art. 21 stesso, ovvero la previsione eccezionale “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”. Nel caso di specie sussiste, infatti, la particolare disposizione di legge, che costituisce l'unica disciplina applicabile, ed è l'art. 2, comma 4” del D.M. 20 giugno 2005 che, è il caso di ribadirlo, stabilisce come “..Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”. Parte A ciò aggiunge che, la possibilità per di procedere al recupero dei crediti in questione mediante la loro iscrizione a ruolo esattoriale ha poi trovato più recente conferma nell'art. 8 bis, comma 3 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, ai sensi del quale “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Da quanto sopra discende, dunque, la totale infondatezza della sentenza di prime cure:
- per avere la stessa qualificato il rapporto dal quale si origina la debenza delle somme di cui è causa quale un contratto di diritto privato;
- per non aver dato rilievo alla disposizione eccezionale dell'art. 21 D.Lgs. 46/99 “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”;
Pag. 5 di 10 - e, per l'effetto, per aver ritenuto che le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato si iscrivono a ruolo soltanto quando risultano da un titolo avente efficacia esecutiva.
9. L'appellato pur regolarmente citato non si è costituito onde se ne dichiara la contumacia.
10. Già trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c, ma poi rimessa sul ruolo per mutamento dei componenti del collegio giudicante, con ordinanza del
25.03.2025, è stata fissata l'udienza del 20 maggio 2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
11. All'udienza del 20.05.2025, tenutasi in forma scritta, la causa è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è fondato nel merito per le ragioni che seguono.
13. Preliminarmente e quanto al primo motivo di appello si deve osservare che: “Quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del R.D. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità.” (Cass. sez. 3 -, Sentenza n. 19660 del
03/10/2016). E ancora “Le circolari con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina gli incarichi che possono essere affidati ai giudici onorari di tribunale, in quanto fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge. Pertanto la circostanza che un g.o.t. abbia pronunciato una sentenza in materia non consentita dalle suddette circolari non è causa di nullità della sentenza stessa, se non risulti altrimenti violato l'art. 43-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
(introdotto dall'art. 10 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1376 del 31.01.2012). Infine: “Se una sentenza viene emessa dal tribunale in composizione non corretta (nel caso di specie, giudice onorario aggregato anziché magistrato togato), non sussiste un vizio attinente alla costituzione del giudice, in quanto non può ritenersi che gli atti del processo siano stati posti in essere da persona estranea all'ufficio del giudice, non investita della funzione esercitata da detto ufficio. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12207 del 20.08.2003).
Cosicché il primo motivo di appello è infondato.
14. Come anticipato, l'appello è tuttavia fondato nel merito.
Pag. 6 di 10 Per la soluzione del caso è sufficiente ricordare che sulla questione della legittimità della procedura esecutiva esattoriale intrapresa da RE NT per il recupero delle somme erogate quale Fondo di Garanzia e conseguente surroga nei dritti del finanziatore,
è intervenuta da ultimo la Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di RE NT determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
1005 del 16.01.2023).
Tale principio è stato ribadito da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9657 del 10.04.2024 che ha rimarcato che: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8 - bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non
è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.”
In detta sentenza la Suprema Corte, nel richiamare altresì Cass., sez. 3, 16.01.2023, n.
1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508 ha chiarito infatti ulteriormente che “Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno delle attività produttive.”
Ed anche ha precisato che “L'espressione ‹‹finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (Cass., n.
21841/2017, cit.), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento
Pag. 7 di 10 agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (Cass., n. 6508/2020, cit.). Anche con le ordinanze di questa Corte
n. 2664/2019 e n. 14915/15 si è esclusa una “interpretazione riduttiva” dell'art. 9, comma
5, d.lgs. n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel D.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento (cfr., secondo Cass., n. 6508/2020, anche l'intervento di sostegno a mezza di una garanzia personale non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro). Si è, pure, osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la ‹‹revoca››, che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario
(di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la “revoca” richiamata dal D.Lgs. n. 123/98, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni ricorrenti (v. pag. 49 del ricorso), non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio. Non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”, ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro.”
Pag. 8 di 10 Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 32148 del
12.12.2024 che nel richiamare la sopra riportata Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9657 del
10.04.2024 si è così pronunciata: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”.
15. Può quindi ritenersi, in estrema sintesi, che è stato legittimo il ricorso alla procedura esattoriale per il recupero del credito, di natura pubblicistica, di RE NT, quale gestore del Fondo di garanzia per i finanziamenti alle piccole e medie imprese.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello ed il conseguenziale rigetto dell'opposizione di quale proposta in primo grado. Controparte_2
16. Le spese del doppio grado di giudizio possono esser interamente compensate ai sensi dell'art. 92 comma secondo c.p.c.
considerato che
la questione circa la natura pubblica del credito oggetto di causa è stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione con pronunce chiarificatrici intervenute dopo l'avvio del giudizio di opposizione in primo grado ed anche dopo l'emanazione della sentenza di primo grado.
17. Deve accogliersi infine la richiesta di restituzione delle spese pagate da
[...]
(in forma abbreviata: Parte_1 [...]
e come documentate in esecuzione della sentenza di primo grado qui Parte_2 riformata
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(in forma abbreviata: , avente ad oggetto l'impugnazione della
[...] Parte_2 sentenza n. 564/2019 del 03.07.2019 del Tribunale di Potenza, così provvede:
I. Accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da avverso la Controparte_2 cartella di pagamento n. 092 2014 0007999388 000 dichiarando il diritto di
(in forma Parte_1 abbreviata: di procedere all'esazione del credito quale Parte_2 portato dalla ridetta cartella esattoriale.
Pag. 9 di 10 II. Condanna a restituire in favore di Controparte_2 [...]
(in forma abbreviata: Parte_1
la somma di euro 5.106,92 pagata quale rimborso delle Parte_2 spese di primo grado di cui vi era condanna nella sentenza qui riformata.
III. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Lucia Gesummaria
Pag. 10 di 10