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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/09/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1597 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 25/09/2025, alle ore 9.30, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Vincenzo Sergi, il quale si riporta al ricorso introduttivo e alle note autorizzate ed insiste nell'accoglimento della domanda e nella restituzione della somma di €
2.176,04 a titolo di tre mensilità più tredicesima, trattenuta dall' . CP_1
L'Avv. Marianna Schiavone, per l' per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, CP_1 la quale si riporta alla memoria difensiva ed insiste nelle eccezioni ivi formulate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, dr.ssa Giuliana Profazio all'udienza del
25/09/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 1597 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. SERGI VINCENZO, Parte_1 giusta procura in atti. ricorrente
E
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Laganà
e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti
Resistente Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13.00, assenti le parti, dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.5.2025, il ricorrente ha agito per ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dall' Sede Palmi, CP_1 [...] in data 20.11.2024 e per la relativa liquidazione delle somme Controparte_3 già trattenute, con interessi legali e valutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo.
Ha dedotto di essere titolare di assegno sociale n. 078-679004201292 e di aver ricevuto in data 20.11.2024 una comunicazione dell' di rideterminazione CP_1 dell'assegno, in quanto, in base ad un ricalcolo dovuto a seguito della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022, era risultato un superamento dei redditi e una conseguente rideterminazione dell'assegno sociale, tale da comportare un indebito pari ad € 15.743,68 da gennaio 2023 a novembre 2024.
Conseguentemente, il sig. in data 14.01.2025, chiedeva tramite patronato la Pt_1 ricostituzione della pensione con l'invio di tutti i redditi.
In risposta alla domanda di cui sopra, in data 14.01.2025, l' effettuava la CP_1 procedura di ricostituzione nella quale veniva indicato un conteggio a saldo con arretrati a credito di € 14.933,42.
Più precisamente, in data 14.1.2025 l' emetteva provvedimento definitivo di CP_1
Riliquidazione della pensione al sig. a decorrere dal 1 gennaio 2021, Pt_1 riconoscendo il diritto alle somme dell'assegno sociale ma rideterminate dal reddito coniugale più alto e, quindi, di importo minore, determinando un conguaglio tra il debito di € 15.743,68 ed un credito fino al 28 febbraio 2025 di € 14.933,42 comprensivo di mensilità di dicembre e tredicesima 2024 e di 2 mensilità di gennaio e febbraio 2025.
Nella comunicazione di cui sopra, non veniva rideterminato il credito nella maniera pari al precedente debito, con una differenza in passivo di € 810,26 e, non venivano versate le mensilità della pensione al sig. dei mesi di dicembre con la Pt_1 tredicesima, gennaio e febbraio 2025 per un importo pari ad € 2.176,04.
Quindi l' sospendeva il pagamento dell'assegno sociale da dicembre 2024. CP_1
In data 03.04.2025 .il sig. tramite patronato inviava ricorso amministrativo. Pt_1
In data 04.04.2025 l' servizio ricorsi online rispondeva negativamente CP_1 affermando che sul ricorso effettuato non esisteva credito. Successivamente in data 9 aprile 2025 l' inviava la comunicazione di CP_1 riliquidazione per l'anno 2025, nella quale l' indicava i nuovi importi CP_1 dell'assegno sociale e dichiarava che non esisteva nessuna somma a debito o a credito, concludendo in via definitiva l'iter della rideterminazione dell'assegno sociale del sig. e comportando la definitività del provvedimento del Pt_1
14.01.2025.
In realtà, come risultava dal cedolino portale pagina personale del ricorrente, CP_1 allegato al ricorso, l'Ente previdenziale non versava allo stesso la mensilità dell'assegno sociale di dicembre 2024 e la tredicesima oltre i mesi di gennaio e febbraio 2025 per un totale di € 2.176,04 dovuto dal calcolo delle mensilità ricalcolate di € 541,62 gennaio e febbraio 2025 più le mensilità di dicembre 2024 con la tredicesima di € 546,38.
Il ricorrente a sostegno del ricorso proposto eccepiva la violazione da parte dell CP_1 della disciplina prevista dall'art. 52 della Legge 88/89, come interpretato dall'art. 13
Legge 412/91.
Chiedeva che venisse annullato il provvedimento emesso in data 20.11.2024 ex art. 52 L. 88 del 1989 e succ. mod.; riconosciuto il suo diritto ad ottenere il rimborso delle somme già trattenute dall' relative alle mensilità dell'assegno sociale di CP_1 dicembre-gennaio- febbraio e tredicesima 2024 per un totale di € 2.176,04; condannato l' alla erogazione delle somme trattenute sulla pensione della CP_1 ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei, dalle rispettive scadenze a saldo per un totale di € 2.176,04.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Precisava che l'indebito oggetto di causa era scaturito dal ricalcolo dell'assegno sociale a seguito di comunicazione nell'anno 2023 dei redditi 2022 da parte del ricorrente. E il ricalcolo aveva compreso la rideterminazione della maggiorazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
Da ciò era scaturito da gennaio 2023 a novembre 2024, sul suddetto assegno un debito per un importo lordo complessivo di euro 15.743,68.
Con domanda del 09.12.2024 il ricorrente aveva chiesto la ricostituzione dell'assegno, la quale veniva definita con TE08 del 14/01/2025. Da tale ricalcolo era derivato, fino al 28.02.2025, un credito di euro 14.933,70, che è stato interamente trattenuto a scomputo dell'indebito di cui sopra, residuando un importo a debito di euro 810,26.
Successivamente a quest'ultima ricostituzione, il ricorrente presentava altra domanda di ricostituzione al fine di ottenere il pagamento delle mensilità da dicembre 2024
(compresa tredicesima) a febbraio 2025, ma tali mensilità, erano state già calcolate e liquidate con la ricostituzione del 14/01/2025 e trattenute, come già detto, a scomputo del debito 19869488.
Dal ricalcolo, quindi, non si era generato alcun importo a credito o a debito.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
Il processo veniva istruito documentalmente ed all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, ovvero la maggiorazione sociale di cui era beneficiario il ricorrente e l' richiede la restituzione delle somme percepite nel periodo da CP_1 gennaio 2022 a novembre 2024 per insussistenza dei requisiti reddituali.
Occorre premettere che all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., né tanto meno gli art. 52
Legge 88/89 e 13 Legge 412/1991, che riguardano gli indebiti su prestazioni previdenziali, potendo invocarsi invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Quest'ultima, infatti, ha individuato un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (v. Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore” (Corte Cost.
n. 431/1993).
Si è statuito che “secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e Per_1 dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addeCitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che è proprio il caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato che
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni
a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr Cass. Civ. 15.10.2019 n. 26036).
La suddetta pronuncia si pone nella scia della Cassazione Sez. Lav. con la sentenza n. 28771 del 09.11.2018 che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione”.
Il suddetto principio è stato ancor più di recente ribadito dalla sentenza n. 13916 del
20.5.2021 in cui si legge che “ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma
6, I. n. 335 del 1995, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.”
Ancor più di recente, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza n. 5606 del 23.2.2023 ha sentenziato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
In conclusione, dalle pronunce sopra richiamate si ricava il principio, che dovrà essere applicato al caso di specie, secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene, nel caso di specie è da escludersi il dolo del ricorrente, che, come sostenuto dall' stesso, ha provveduto a comunicare regolarmente i suoi redditi all . CP_1 CP_2
Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non avendo la ricorrente occultato alcunchè all'Istituto Previdenziale ed essendo la dichiarazione dei redditi conoscibile dall' e considerato che l' può revocare la prestazione solo dalla CP_1 CP_1 comunicazione in poi, si devono ritenere irripetibili le somme liquidate in epoca anteriore alla ricezione del provvedimento contestato.
L'indebito riguarda le somme corrisposte per il periodo dal gennaio 2022 al novembre 2024 e il provvedimento di accertamento del suddetto indebito è stato comunicato nel mese di novembre 2024, quindi le somme versate fino a tale data sono da ritenersi irripetibili.
Parte ricorrente richiede, altresì, la corresponsione dei ratei della pensione per i mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, nonché la tredicesima anno 2024, trattenuti dall' in ragione dell'indebito per cui è causa. CP_1
Orbene dalla documentazione in atti emerge che effettivamente il ricorrente non ha percepito la pensione per i suddetti mesi (cfr. riepilogo pagamenti eseguiti anno
2024- 2025 allegato in atti).
Stante l'annullamento dell'indebito, il ricorrente avrà diritto alla corresponsione della somma di € 2175,98, (546,38 mensilità mese di dicembre 2024+ 546,38 tredicesima
2024+ 541, 61 mese di gennaio 2025+ 541,61 mese di febbraio 2025), oltre interessi dal 121° giorno successivo alla domanda.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso, annulla l'indebito per cui è causa e dichiara che CP_ parte ricorrente nulla deve restituire all' in ordine alle causali e per l'importo indicato nel provvedimento di rideterminazione della prestazione del 20.11.2024;
2) dichiara il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 2.175,98 a titolo di mensilità per mese di dicembre 2024, tredicesima anno 2024, gennaio e febbraio
2025, oltre interessi con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della domanda.
3) condanna l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente che CP_1 liquida in € 1865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso, in Palmi il 25.9.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi 25/09/2025
Dott.ssa Giuliana Profazio