Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 29/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso l'ordinanza N. 1480/2023 del Tribunale di La Spezia promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv.ti Eugenio Tranchino, Giuseppe Mario Primo Salsarulo e Elvezio
Santarelli, ed elettivamente domiciliata digitalmente presso la PEC
come da mandato in atti Email_1
Appellante contro
(già , in persona del legale rappresentante pro ONoparte_1 ONoparte_2 tempore, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli
Avv.ti Veronica Moiana, Paolo di Martino e Gabriele Cartella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Santa Sofia 18, come da mandato in atti
Appellata
e contro
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in riforma dell'ordinanza impugnata per i motivi di appello svolti:
- accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante ONoparte_3
pro tempore, è dotata di legittimazione passiva;
- accertare e dichiarare che il credito di
[...] per l'indebito versato a titolo di addizionale alle accise sull'energia Parte_1
elettrica vantato nei confronti di , in persona del legale ONoparte_1
rappresentante pro tempore e in persona del legale rappresentante ONoparte_3
pro tempore, in solido non è parzialmente prescritto per le ragioni esposte in narrativa e, per
l'effetto; - condannare , in persona del legale rappresentante pro ONoparte_1
tempore e in persona del legale rappresentante pro tempore in ONoparte_3 solido tra loro al pagamento in favore di della somma di € 277.133,37 Parte_1
indebitamente percepita, oltre interessi legali e interessi moratori dalla domanda giudiziale di primo grado sino al saldo. Con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per Legge".
Per l'appellata (già : ONoparte_1 ONoparte_2
“In via principale:
1. stante CGUE 316-22 del 11/04/2024, in riforma della sentenza di 1° grado impugnata, dichiarare non obbligata a restituire ad ONoparte_1 [...]
l'importo corrispondente alle addizionali provinciali all'accisa sull'energia Parte_1 elettrica da quest'ultima versate;
2. stante CGUE-316-22 del 11/04/2024, rigettare l'appello proposto da In via subordinata:
3. rigettare le domande di Parte_1 [...]
stante quanto esposto nella comparsa di costituzione in appello;
Con vittoria Parte_1 di spese e/o integrale compensazione.”
Per l'appellata ONoparte_3
“1. In via principale, respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato, per i motivi sopra esposti ed in particolare quelli di cui al paragrafo 4 della comparsa di costituzione in appello e per l'effetto ribadire e confermare che è P_3 priva di legittimazione passiva quanto alla domanda restitutoria dell'appellante poiché i contratti di somministrazione di energia elettrica con ex adverso prodotti sub 1 P_2
alle cui somministrazioni sono state applicate le addizionali sulle accise, non erano oggetto del conferimento del ramo di azienda in data 8 agosto 2018 a Parte_2
successivamente fusa per incorporazione in ed in ogni caso nella cessione del P_3
ramo di azienda le passività non erano contemplate.
2. In subordine, respingere comunque
l'appello proposto da essendo le domande infondate e/o Parte_1 inammissibili.
3. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di La Spezia, e per ottenere, a titolo di ONoparte_2 ONoparte_3 ripetizione dell'indebito, la condanna in solido delle stesse alla restituzione delle somme illegittimamente pagate a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica ex art
6 co. 3, del D.L. n. 511/1988 tra il 2010 e il 2011, oltre gli interessi legali moratori.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -con contratto di cessione del credito stipulato in data 09.08.2021 con OP LI S.c.c. e con Immobiliare il Ponte
S.p.A., la società acquistava tutti i crediti, diritti, azioni e pretese vantati dalle Parte_1
Società Cedenti nei confronti del fornitore di energia elettrica a titolo di ribaltamento delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica versata in relazione al periodo
2010/2011, divenendo quindi titolare del relativo credito verso il fornitore;
-in particolare,
società per la vendita di energia elettrica e gas naturale, aveva somministrato P_2
energia elettrica alle Società Cedenti in forza di apposito contratto di somministrazione stipulato per il periodo 2010-2011; -in relazione a tali forniture, le Società cedenti avevano provveduto al pagamento di tutte le somme esposte nelle fatture emesse dal fornitore comprendenti anche un importo a titolo di trasferimento dell'addizionali provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo 2010-2011 come previsto dall'art. 6, comma 2, D.L. n.
511/1988; -l'importo complessivo corrisposto in favore del fornitore ammontava a complessivi € 277.133,36; -in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 6 comma 2 del DL
511/1988, con decorrenza 01.01.2012, la Corte di Cassazione aveva dichiarato comunque l'inapplicabilità della citata disposizione con conseguente diritto del cliente finale di ripetere quanto versato al fornitore, quale credito civilistico di ripetizione di indebito;
la Corte di
Cassazione, a far tempo dall' ottobre 2019, aveva dichiarato dover essere disapplicata la suddetta norma per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CEE, così come anche interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5/03/2015 e
25/07/2018; -il 09.08.2018, conferiva alla società P_2 Parte_3
ON (di seguito “ ) il ramo d'azienda costituito dall'insieme delle attività, passività e rapporti giuridici riguardanti l'attività di commercializzazione al dettaglio di energia elettrica e gas ON naturale;
-successivamente, nel dicembre 2018, veniva NC in P_3
, con il conseguente trasferimento di tutti i rapporti precedentemente intestati a
[...] P_4
Si costituiva in giudizio società PO il rampo d'azienda di ONoparte_3 distribuzione dell'energia elettrica ceduto da a ONoparte_2 Parte_3
chiedendo respingersi la domanda attorea, dichiarandosi priva di legittimazione passiva, posto che i contratti di somministrazione a cui erano state applicate le addizionali non erano oggetto del conferimento del ramo di azienda, e che in ogni caso il sopraddetto conferimento non comprendeva debiti tributari e fiscali pregressi.
Si costituiva, altresì, in giudizio la quale contestava integralmente quanto ONoparte_2
dedotto da controparte, sollevando questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 14 TUA come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità , sulla base del quale il fornitore è l'unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria, ed essendo precluso al consumatore il diritto richiedere il sopraddetto rimborso direttamente allo Stato, e non essendo ipotizzabile né un procedimento giurisdizionale trilaterale né un iter di rimborso prescindente da una duplice fuse processuale, vi sarebbe la violazione degli artt. 3, 24, 41, 97, 111, 117 co.1 Cost. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda di ripetizione, atteso che l'efficacia verticale delle direttive comunitarie precludeva al giudice nazionale il potere di disapplicare il diritto interno per asserito contrasto con la direttiva comunitaria. Eccepiva la prescrizione parziale del credito.
Nelle more del giudizio interveniva , quale società subentrata- a ONoparte_1
seguito di fusione per incorporazione- alla posizione di ONoparte_2
Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, con l'impugnata ordinanza così statuiva: “Dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto ONoparte_3
alle domande svolte dalla ricorrente, che quindi devono ritenersi inammissibili;
Accoglie parzialmente la domanda svolta da parte ricorrente nei confronti di e P_2
conseguentemente: Condanna la società (PO la ONoparte_1
resistente , alla restituzione in favore della società ricorrente della somma ONoparte_2
di Euro 117.794,16 oltre interessi come indicati in parte motiva;
Condanna la società
[...]
(PO la convenuta , a rifondere alla ricorrente ONoparte_1 ONoparte_2 la quota di ½ delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 317,00 per spese e in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta, compensando tra le parti la restante quota di ½; Condanna la ricorrente a rifondere a
[...]
le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.800,00 per P_3
compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta. Così deciso in La Spezia, in data
28.11.2023”.
Avverso la pronuncia proponeva appello chiedendo accertare e dichiarare Parte_1
la legittimazione passiva di e domandando accertare e dichiarare che il ONoparte_3
credito di vantato nei confronti di e non era Parte_1 P_1 ONoparte_3
parzialmente prescritto, con la conseguenziale condanna delle medesime, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di € 277.133,37 indebitamente percepita, oltre interessi legali e interessi moratori dalla domanda giudiziale di primo grado sino al saldo.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) pur avendo correttamente riconosciuto che in caso di fusione per incorporazione, la società ON NC ( aveva perso la propria soggettività giuridica in favore della società
P_ PO ( ), legittimando quindi la richiesta di nei confronti di quest'ultima, Pt_1
P_ ha poi accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da sul ON presupposto che, essendo avvenuta la cessione di ramo di azienda da a P_2
non fosse mai stata data prova del conferimento dei contratti di fornitura di energia elettrica relativi alle Società Cedenti e dell'iscrizione dei debiti relativi a tali contratti nei libri contabili obbligatori, elemento questo essenziale al fine di poter ritenere solidalmente responsabile ON anche l'acquirente ( , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 c.c.; 2) il Tribunale ha ritenuto prescritta una parte del credito fatto valere da sul presupposto che il dies a quo Pt_1 per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito decorrerebbe dalla data del pagamento e non dalla data di abrogazione della disciplina istitutiva dell'addizionale, con conseguente violazione dell'art. 2935 c.c.
Si costituiva in giudizio già domandando rigettare integralmente le P_1 ONoparte_2
domande di con vittoria delle spese di giudizio. Pt_1
Si costituiva, altresì, chiedendo respingere l'appello avversario perché ONoparte_5 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare che è priva di ONoparte_5 legittimazione passiva quanto alla domanda restitutoria dell'appellante poiché i contratti di somministrazione di energia elettrica con ai quali sono state applicate le P_2 addizionali sulle accise, non erano oggetto del conferimento del ramo d'azienda in data
08.08.2018 a , successivamente fusa per incorporazione in Parte_2 [...] ed in ogni caso nella cessione del ramo d'azienda le passività non erano P_5
contemplate.
La Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata formulata da in assenza di formulazione di appello P_1
incidentale.
Con provvedimento del 5.2.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 04.02.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto darsi atto che le parti, successivamente agli atti introduttivi del presente grado di giudizio, hanno trattato della questione relativa all'applicazione del principio di cui pronuncia CGUE 316-22 del 11/04/2024 nella controversia in esame, in particolare ritenendola rilevante (parte appellata) ovvero escludendone il rilievo (parte appellante), con riferimento alla sussistenza del diritto in capo a a fare valere la Parte_1 pretesa creditoria di restituzione dell'indebito.
La pronuncia è stata resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como, sollevato nell'ambito di due procedimenti aventi ad oggetto, al pari del presente giudizio, domande di privati volte a ottenere il rimborso dal fornitore delle somme corrisposte a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica.
Indi, stanti le conclusioni definitive di volte a sentire dichiarare ONoparte_1 la medesima non obbligata a restituire ad l'importo corrispondente Parte_1 alle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica da quest'ultima versate, le parti hanno dibattuto in ordine al fatto se l'appellata dovesse svolgere appello incidentale (che non era stato formulato al momento della costituzione in giudizio), ovvero se la sopravvenuta sentenza del Corte di giustizia europea determinasse comunque il venire meno della fondatezza della pretesa creditoria dell'odierna appellante e quindi sui rapporti tra giudicato e sentenza della Corte di Giustizia europea.
Giova premettere che la sentenza CGUE 316-22 del 11/04/2024 ha statuito in ordine a due quesiti: “Se, in generale, il sistema delle fonti del diritto dell'Unione europea e, nello specifico, l'art. 288, terzo comma, TFUE ostino alla disapplicazione, da parte del giudice nazionale, in una controversia tra privati, di una disposizione del diritto interno in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, con la conseguenza di imporre un obbligo aggiuntivo a un singolo, qualora ciò costituisca, secondo il sistema normativo nazionale (articolo 14, quarto comma del decreto legislativo n. 504/1995) il presupposto perché quest'ultimo possa far valere contro lo Stato i diritti attribuitigli da tale direttiva”; “se il principio di effettività osti a una normativa nazionale (articolo 14, quarto comma, del decreto legislativo n. 504/1995) che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall'amministrazione finanziaria, laddove l'unica ragione d'illegittimità dell'imposta – ossia la contrarietà a una direttiva dell'Unione - possa essere fatta valere esclusivamente nel rapporto tra il primo e il consumatore finale, così impedendo, di fatto, l'operatività del rimborso o se, per garantire il rispetto dell'indicato principio, debba riconoscersi, in una caso siffatto la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata”, statuendo che:
1. l''articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità
o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;
2. che il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati. Sul punto in discussione tra le parti come in precedenza riportato, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 15102/22 aveva precisato, con riguardo alla Corte di giustizia e agli effetti di sentenze che sopravvengono rispetto a una decisione interna passata in giudicato, che a stessa Corte di Lussemburgo ha stabilito che l'incidenza sul giudicato si verifica solo se le norme procedurali interne prevedono, a determinate condizioni, che il giudice nazionale torni sulla decisione mentre, nel caso in cui ciò non sia previsto, “il diritto dell'Unione non impone che, per tenere conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto adottata dalla Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba necessariamente riesaminare una sua decisione che goda dell'autorità di cosa giudicata”. La Consulta con la pronuncia n. 93 del 2018 in merito alla legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 c.p.c., attesa l'asserita violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al parametro di cui all'art. 46, paragrafo 1, Cedu, per la mancata previsione dell'ipotesi di adeguamento a una sopravvenuta pronuncia della Corte EDU di segno contrario, tra i casi di revocazione delle sentenze civili nelle more passate in giudicato, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata ribadendo, ancora una volta, la differenza tra processi penali e civili, in particolare per ciò che attiene alla necessità per questi ultimi di tutelare i terzi, aventi nel processo civile una posizione del tutto differente rispetto a quella delle vittime di reato nei procedimenti penali.
Più recentemente la Suprema Corte (Cass n 32722/2023) ha richiamato l'orientamento già espresso (ex multis Cass 14624/2023; Cass 9375/2023), secondo il quale le sentenze interpretative del diritto dell'Unione Europea rese dalla CGUE hanno effetto di ius superveniens e i principi espressi dalla CGUE sono dunque direttamente applicabili nel l'ordinamento nazionale, con l'unico limite dei rapporti esauriti.
nelle proprie difese conclusive sostiene di essersi limitata nella ONoparte_1
propria comparsa di costituzione a contestare la tesi di parte appellante in ordine alla prescrizione del diritto fatto valere senza formulare appello incidentale avverso il capo dell'ordinanza contenente la condanna nel merito di a corrispondere ONoparte_1 ad € 117.794,16, in quanto al momento della costituzione in giudizio (datata Pt_1
05/04/2024), la giurisprudenza italiana era concorde nel prevedere che il consumatore dovesse agire nei confronti del fornitore di energia elettrica per ottenere la restituzione di quanto a suo tempo versato a titolo di addizionale, orientamento asseritamente 'ribaltato” proprio dalla sentenza della CGUE del 11/04/2024 (causa C.316/22) in forza della quale chiedeva allora di non essere dichiarata obbligata a restituire ad Parte_1 l'importo corrispondente alle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica da quest'ultima versate. in primo grado instava per la restituzione da parte della Società, in Parte_1
qualità di cessionaria del credito, degli importi versati dalle società cedenti (di seguito
ET ) in favore del fornitore a seguito del c.d. “ribaltamento” delle di addizionali Pt_4 provinciali alla accisa sull'energia elettrica negli anni 2010 e 2011 in forza dell'art. 6 del D.L.
28.11.1988, n. 511, norma che la Corte di Cassazione, a far tempo dallo scorso ottobre
2019, ha ripetutamente e costantemente dichiarato dover essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CEE, così come anche interpretato dalla
Corte di Giustizia UE con le sentenze 5/03/2015 e 25/07/2018….Come meglio si evidenzierà nel prosieguo, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 6 comma 2, D.L. 511/1988 (con decorrenza 1° gennaio 2012) istitutivo dell'addizionale provinciale, per incompatibilità con le norme comunitarie, la Corte di Cassazione con plurime pronunce ha dichiarato, sulla scorta di quanto indicato dalla Corte di Giustizia Europea con le pronunce del 5 marzo 2015, causa
C-553/13 e del 25 luglio 2018, causa C-103/17 , l'inapplicabilità della citata disposizione con conseguente diritto del cliente finale di ripetere quanto versato al fornitore, quale credito civilistico di ripetizione di indebito (Cass. Civ. Sez. n. 15198 del 4 giugno 2019; Cass. Civ.
Sez. V, n. 27099 del 23 ottobre 2019; Cass. Civ. Sez. V, n. 901 del 17 gennaio 2020, Cass.
Civ. Sez. V, n. 3233 del 11 febbraio 2020, Cass. Civ. n. 19763 del 22 settembre 2020).
Quindi non ha intentato il giudizio di primo grado sul presupposto di una presunta Pt_1
efficacia "orizzontale" della Direttiva 2008/118/C, ma in forza delle predette pronunce della
CGUE che, in quanto fonti di diritto comunitario, sono immediatamente applicabili e vincolanti per i giudici nazionali. Se quindi alla luce della pronuncia CGUE 316-22 del
11/04/2024 al giudice nazionale è preclusa la disapplicazione di una disposizione di diritto interno quando essa si ponga in contrasto con una direttiva nell'ambito dei c.d. “rapporti orizzontali”, ovvero nelle controversie tra privati quale la presente (“occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello Stato membro cui è rivolta. Ne consegue, secondo costante giurisprudenza, che una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale”), si rende necessario valutare se la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 D.L. n. 511/1988 derivi dal contrasto con la direttiva europea 2008/118/CE. Orbene, si versa in ipotesi in cui una disposizione nazionale che impone un obbligo tributario
è in contrasto con le norme del diritto comunitario.
Il presupposto per la ripetizione dell'indebito è l'insussistenza di un valido titolo in ordine al versamento di somme dal solvens all'accipiens.
La Suprema Corte (Cass. n. 10114/2020; Cass. 14200/2019) ha statuito che “il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può normalmente agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito”.
Il contrasto tra l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 citato e l'art. 1, par. 2, della direttiva europea
2008/118/CE, è stato evidenziato sulla base della normativa dell'Unione, in forza della quale gli Stati membri possono prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise armonizzate a condizione che, tra l'altro, tali ulteriori imposte rispondano ad una finalità specifica, che non sia puramente di bilancio (si v. sentenza Corte di Giustizia 25 luglio 2018, causa C-103/17, che per la finalità specifica indica che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di m odo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. (C.G.U.E., 24 febbraio
2000, in causa C-434/97, , punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in ONoparte_6
causa C437/97, EKW e Wein & Co.) Nello specifico le addizionali provinciali per cui è lite non rispettano le condizioni poste dalla direttiva su richiamata, non rispondendo esse a
“finalità specifiche”, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia e quindi prive delle specifiche finalità richieste all'imposizione ( Cass 22343/2020; Cass 1642/2020).
Ciò si assume in alla luce della procedura di infrazione che la Commissione europea ha aperto, nel 2011 in ragione del fatto che le addizionali previste dalla normativa nazionale erano prive di una finalità specifica ed in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, mentre la direttiva era recepita con D Lgs 48/2020, che però non è intervenuto sull'art 6 del DL
511/1988. A seguito della procedura d'infrazione il legislatore italiano, con il d.l. n. 23/2011
e il d.l. n. 68/2011 per quanto attiene alle Regioni a statuto ordinario, e con il d.l. n. 16/2012 per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale, ha abrogato l'addizionale de qua.
La Suprema Corte (Cass 22434/2020; Cass 16142/20202) ha ritenuto che la disapplicazione delle addizionali dall'ordinamento interno trae origine dalla loro incompatibilità con il diritto comunitario per effetto dell'interpretazione conferita dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze del 5 marzo 2015 (causa C-553/2013) e del 25 luglio 2018 (causa C-103/2017. a seguito della sentenza interpretativa del 25 luglio 2018, ES
AN (C-103/17, EU C 2018 587). E' stato chiarito che l'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità, prevista, prima di essere abrogata, dall'articolo 6 del decreto-legge n.
511/1988 , non aveva alcuna finalità specifica ed era dunque contraria all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. Sicché ogni consumatore finale che aveva versato le addizionali, perché addebitate alla stessa dal proprio fornitore di energia elettrica, nel periodo di riferimento, avrebbe potuto agire il rimborso, trattandosi di somme indebitamente corrisposte.
Ne deriva il contrasto su rilevato tra la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua e il diritto comunitario.
A questo punto giova evidenziare che il carattere non self executing della direttiva
2008/118/CE ne impedisce l'incidenza nella sfera giuridica del singolo.
Ciò che però viene in rilievo è la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che fornisce un'interpretazione del diritto comunitario.
Questa costituisce fonte del diritto comunitario, come chiarito dalla sentenza Corte d'Appello di Milano 1753/2024 nel proc RG 556/2023, non già in quanto crea ex novo una norma comunitaria, ma in quanto ne indica il significato con efficacia “ultra partes” (in tal senso
Cass 22577/2012; Cass 22343/2020; Cass 16142/2020).
Sulla scorta di tale efficacia “orizzontale” delle pronunce della Corte relative alla direttiva
2008/118 CE, è stato dalla Corte d'Appello di Milano cit. ritenuto sussistente il diritto del consumatore finale a vedersi rimborsate dalla società fornitrice le somme versate a titolo di addizionale provinciale.
Ed allora, alla luce delle svolte considerazioni, non viene in rilievo l'asserito (da parte appellata) contrasto con la recente pronuncia della CGE dell'11.4.2024, in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 DL 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita.
Ed è quindi salvaguardato il principio di effettività. L'art. 14 TUA assicura al fornitore, in caso di condanna alla restituzione delle accise indebitamente fatturate al proprio cliente, di ripetere dall'amministrazione finanziaria le somme corrisposte al cliente finale in forza di pronuncia definitiva. La disposizione di cui all'art. 14 consente quindi, in caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, che quest'ultimo possa esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa.
La Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato (si v. in particolare, CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas) che, in mancanza di disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C-
35/05, Reemtsma Ogarettenfabriken, punto 37).
Come ribadito dalla Corte d'Appello di Trieste con la pronuncia n 292/2022 nella fattispecie il consumatore finale “non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito”.
La pronuncia della Corte d'Appello di Milano n 2491/2024, richiama il decreto 9-10.5.2023 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Verona ex art. 363 bis cpc in ordine alla possibilità di disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ha motivato proprio in considerazione della citata giurisprudenza di legittimità. La recente pronuncia resa dalla Cass. sez trib n. 24373/2024 dell'11.9.2024 nel prevedere il diritto del consumatore di agire ex art. 2033 c.c. per la restituzione delle addizionali provinciali direttamente nei confronti dell' Parte_5 non si ritiene porti ad escludere la legittimazione a ripetere l'indebito dal
[...]
fornitore; alla luce di quanto recentemente statuito dalla CGUE, si aggiunge quindi una tutela del contribuente, pena la smentita di tutta la giurisprudenza formatasi sinora sulla possibilità per consumatore di agire nei confronti del fornitore.
Conclusivamente pertanto l'assunto di parte appellata è infondato e ONoparte_1
non trova accoglimento.
Si passa pertanto ad esaminare i motivi d'appello formulati da Parte_1
Con il primo motivo l'appellante si duole del riconosciuto difetto di legittimazione passiva in capo ad . ONoparte_3 L'ordinanza appellata ha sul punto così statuito: “Ciò che in definitiva deve essere verificato, al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione svolta dalla convenuta ONoparte_3
è se i contratti di fornitura di energia elettrica fondanti la richiesta di ripetizione, fossero compresi nel ramo di azienda conferito dalla resistente in Parte_3
(NC da ), sì da ritenere obbligata anche la cessionaria per i debiti P_3 anteriori, ai sensi dell'art. 2560 c.c.”
Il secondo comma dell'art. 2560 c.c., rubricato «Debiti relativi all'azienda ceduta», nel disciplinare il caso del trasferimento d'azienda commerciale stabilisce che dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento risponde anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La statuizione di primo grado afferma la mancanza di prova di tale risultanze, escludendo con ciò la legittimazione passiva di per la domanda di ripetizione di ONoparte_3
indebito.
L'appellante sostiene la responsabilità solidale di , dal momento che, ONoparte_3
diversamente da quanto statuito dal Tribunale, i rapporti di fornitura di energia elettrica relativi alle Società Cedenti hanno formato oggetto della cessione di ramo d'azienda ON P_ intercorsa tra e e sono successivamente passati a per effetto della P_2
fusione per incorporazione.
ON In tal senso richiama il conferimento da a , avente ad oggetto: “il Ramo P_2
d'azienda costituito dall'insieme delle attività, passività e rapporti giuridici riguardanti l'attività di commercializzazione al dettagli di energia elettrica”; allega che successivamente alla data del conferimento (9 agosto 2018) le fatture inerenti OP LI riportavano l'intestazione
“ ”, a conferma dell'avvenuto trasferimento del rapporto di fornitura da Pt_3 Parte_3
ON P_ a oltre al logo come risultava dai documenti prodotti;
richiama il P_2 comunicato stampa dell'epoca (“ transferred its entire portfolio of eletricity and P_2 gas customers to ”); l'invio a OP LI - una delle Società Cedenti Parte_2
ON
- di una lettera riferendo dell'incorporazione di e precisando che i contratti di fornitura in essere sarebbero rimasti validi ed efficaci, oltre alle e-mail con cui venivano trasmessi i report mensili relativi alle fatture, inviate dal medesimo operatore, con dominio dapprima
ON P_ riferibile a e, quindi, a e . Ritiene altresì si versi in ipotesi in cui non si P_2 rende necessaria l'scrizione nei libri contabili, in confromità alla statuizione delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 28.2.2017, n. 5054), secondo la quale il cessionario risponde dei debiti relativi all'azienda ceduta anche in assenza di iscrizione nei libri contabili obbligatori ove vi sia – come nella fattispecie - “carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda (...) stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti (...) in cui, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva – sostanziale, se non formale – significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all'art. 2560 c.c.”
Parte appellante a sua volta deduce che nel conferimento del ramo ONoparte_3
ON d'azienda da a nel 2018, non erano compresi i debiti tributari e fiscali P_2
pregressi.
Richiama il tal senso l'atto di cessione.
Orbene, lo steso testualmente reca:
Assume l'appellata che dagli allegati si evidenzia che solo per i rapporti di lavoro sia stato pattuito un accollo dei debiti inerenti ai diritti dei dipendenti.
Premesso che come statuito dalla pronuncia appellate, senza alcuna doglianza in proposito, nel caso di fusione per incorporazione- la società NC perde la propria identità giuridica, in favore della società NC, come avvenuto nel caso di specie, nei rapporti tra e (fusione in data 17.12.2018), deve Parte_3 ONoparte_3 evidenziarsi il rilievo dell'allegazione di parte appellata, a fronte della produzione del contratto di cessione, laddove si legge che l'insieme delle attività passività e rapporti giuridici P_ si riferisce a quelli espressamente indicati nei menzionati allegati. Del resto fin dal primo grado ha dedotto “La stessa controparte menziona un ramo di azienda, ma erroneamente ritiene che nel suddetto ramo di azienda fossero inserite anche le posizioni OP e IT
(dante causa di Immobiliare il Ponte). La consistenza del ramo di azienda è individuata negli allegati del documento 2. Come si può osservare da una non agevole ma necessaria lettura, i contratti con le due suddette società non sono mai passati in SET. E quindi, una volta che
ON è stata NC in , essi non le sono pervenuti”. ONoparte_3
A fronte di tale contestazione, parte appellante nel presente grado di giudizio si limita ad affermare che gli allegati non siano intellegibili e che pertanto si tratti di una mera allegazione, sfornita di prova, In realtà, a fronte della precisa contestazione in ordine al mancato trasferimento delle posizioni oggetto di causa, la parte tenuta a fornire la prova della cessione delle stesse è la parte appellante, che intende fare valere il diritto a vedersi restituire l'indebito, con condanna in solido anche di . Ciò non è avvenuto ONoparte_3
e tale mancato assolvimento dell'onere probatorio appare dirimente nel senso di non consentire l'affermazione della legittimazione passiva in capo a , dal ONoparte_3
momento che le diverse considerazioni di parte appellate, con richiamo anche ai documenti menzionati e prodotti, non sono idonee a superare ed integrare la mancata prova della ricomprensione delle posizioni oggetto di causa nel contratto scritto di cessione di ramo d'azienda.
Il motivo pertanto deve essere rigettato.
Quanto al secondo motivo formulato da questo attiene alla riconosciuta Pt_1
prescrizione di una parte del credito.
In particolare, è impugnato il capo dell'ordinanza laddove statuisce: “Quanto infine all'eccepita prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme versate dalle società cedenti, non può condividersi la tesi sostenuta dalla società ricorrente, la quale sostiene che il dies a quo prescrizionale decorrerebbe dalla data di abrogazione dell'art. 6
D.L. 511/1988. Tale assunto sarebbe condivisibile solo qualora oggetto della domanda di ripetizione fossero addizionali addebitate successivamente all'1.4.2012 e quindi illegittime in quanto ormai abrogate. Essendo il difetto di causa solvendi del versamento dell'addizionale sull'accisa, ritenuto dal Tribunale originario, il dies a quo è stato individuato nel giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione.
Indi, prosegue la pronuncia appellata, potranno essere quindi oggetto di ripetizione dell'indebito solo i pagamenti avvenuti entro il decennio decorrente a ritroso dalla data della ricezione delle suddette missive. In particolare, OP LI ha diffidato con missiva inviata
a mezzo PEC esclusivamente (la cui legittimazione passiva, tuttavia, è da escludersi, P_3
per quanto già motivato), mentre alcun atto interruttivo antecedente il 28.12.2021 è stato rivolto a la cui eccezione deve quindi essere accolta e il credito ceduto da OP P_2
rideterminato in Euro 12.246,76. Quanto invece ai crediti ceduti dalla Immobiliare il Ponte
Spa, quest'ultima ha diffidato in data 4.2.2021, sicché le somme che possono P_2 essere richieste nel decennio antecedente, si riferiscono alle fatture successive alla n. 1333 del 14.2.2011, restando escluse le fatture antecedenti, datate 24.1.2011, per il minore importo di Euro 6.671,77 e dovendo quindi essere valutata – nel merito- la fondatezza della domanda per il restante importo di Euro 105.547,40” contesta l'individuazione del dies a quo per l'esercizio dell'azione di ripetizione Pt_1 dell'indebito come decorrente dalla data del pagamento e non dalla data di abrogazione della disciplina istitutiva dell'addizionale, come dovrebbe essere ritenuto in conformità al disposto dell'art.2935 c.c. (“La prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui il diritto può essere fatto valere”).
Orbene, la giurisprudenza non ha raggiunto un orientamento univoco.
Non si concorda con l'affermazione dell'ordinanza appellata, secondo la quale il difetto originario consentirebbe la decorrenza della prescrizione a far tempo dal pagamento.
La domanda di indebito oggettivo presuppone l'accertamento dell'inesistenza di una causa petendi. Nel caso di specie l'esercizio del diritto di rivalsa si è rivelato illegittimo per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'addizionale.
In assenza di una disposizione atta a giustificare l'applicazione dell'imposta al fornitore - applicazione da cui conseguiva il diritto di quest'ultimo di operare la traslazione e di richiedere al consumatore un importo corrispondente all'accisa – sono state addebitate alla somministrata somme prive di causa giustificatrice, renendo perciò fondata la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata ai sensi dell'art. 2033 cc. Il pagamento era avvenuto in virtù di una previsione di legge successivamente ritenuta contrastante con l'interpretazione del diritto unionale. Si ritiene pertanto di aderire all'orientamento secondo il quale va valorizzato ai sensi dell'art. 2935 cc l'affidamento incolpevole del consumatore nella norma nazionale vigente benché in contrasto con quella comunitaria, con la conseguenza per la quale, prima dell'intervenuta abolizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la normativa europea (avvenuta con il D.Lgs. 68/2011, con decorrenza 1° gennaio 2012), il diritto al rimborso, ex art. 2935 c.c. non poteva essere fatto valere, e che solo da tale data è iniziata a decorrere la prescrizione (in tal senso Corte
d'Appello di Milano, Sentenza n. 1906/2022 del 01-06-2022; contra Corte d'Appello Milano
Sentenza n. 2752/2022)
Non si versa in ipotesi di colpevole inerzia del cittadino, vieppiù alla luce della ultima sentenza CGE dell'aprile 2024.
La Suprema Corte (Cass. civ. n. 13343/2022) ha statuito che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto. Nella fattispecie non si versa – a differenza della situazione vagliata dalla pronuncia - in tema di incertezza in ordine soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità ovvero della giurisdizione, bensì proprio in tema di incertezza in ordine all'esistenza del diritto.
Anche in tema di declaratoria di incostituzionalità si è statuito (Cass.n. 29609/2018) che quando la dichiarazione d'incostituzionalità elimini una situazione di oggettiva incertezza tale da impedire concretamente l'esercizio del diritto, la prescrizione decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Al contrario ove la dichiarazione d'illegittimità costituzionale abbia rimosso l'unico limite all'azionabilità diretta di una pretesa che avrebbe potuto comunque essere fatta valere la prescrizione decorre dalla maturazione del diritto.(esemplificazione della prima ipotesi la dichiarazione di incostituzionalità da parte della sentenza n. 223 del 1983 in tema di conguaglio dell'indennità di espropriazione ed esemplificazione della seconda, la determinazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della l. n.
865 del 1971, venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del
1990).
Neppure si ritiene che si attagli al caso in esame il principio per cui la tutela del consumatore debba recedere a fronte del principio di certezza delle situazioni giuridiche, che la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n 13676/2014 ha riferito a principio tanto più cogente in materia tributaria, con riferimento al contenzioso che vede infatti parte Agenzia delle Entrate.
Ne consegue, in accoglimento del motivo d'appello, che, dovendosi ritenere dies a quo del termine prescrizionale quello del 1.1.2012, i crediti azionati risultano interamente non prescritti, attesa la instaurazione del giudizio in termine antecedente al decennio.
In riforma della pronuncia appellata, in liquidazione, va pertanto condannata al P_1 pagamento in favore di della somma di € 277.133,37 indebitamente Parte_1 percepita, oltre gli interessi al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla messa in mora alla data di introduzione del presente giudizio e poi al tasso previsto dall'art. 1284, co 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, come statuito dall'ordinanza di primo grado e non oggetto di impugnazione. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in conformità al DM 55/2014 considerato il valore della causa e l'attività defensionale svolta, in ragione dell'accoglimento integrale della domanda dell'appellante nei confronti di devono essere ONoparte_1 poste per entrambi i gradi di giudizio a carico di quest'ultima in favore di Pt_1 Parte_1
[...
Quest'ultima deve invece essere condannata alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di , atteso il mancato accoglimento del ONoparte_3 primo motivo d'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza N. 1480/2023 del
Tribunale di La Spezia così decide:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale Parte_1 riforma dell'ordinanza impugnata, condanna (già ONoparte_1 ONoparte_2 alla restituzione in favore di della somma di € 277.133,37, oltre Parte_1 interessi come in parte motiva. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna (già alla refusione delle spese di lite in ONoparte_1 ONoparte_2 favore di che liquida: Parte_1 quanto al primo grado di giudizio in € 7000,00 per competenze, oltre spese di notificazione e contributo unificato, spese forfettizzate, iva e cpa. quanto al secondo grado di giudizio in € 8000,00 per competenze, oltre spese di notificazione e contributo unificato, spese forfettizzate, iva e cpa.
Condanna di alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di , che liquida in € 8000,00 per competenze, oltre spese ONoparte_3 forfettizzate, iva e cpa.
Genova, 6.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Laura Morello Dott. Marcello Bruno