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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/08/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10843/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10843/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ROCCO SIMONE GAMBERA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Conchita Ana Maria Paternò giusta procura in atti.
CONVENUTA
e nei confronti di pagina 1 di 15 ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON Controparte_2
IL CERTIFICATO N. , domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. ELIANA P.IVA_2
VINCI giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (successivamente il rito è stato mutato da sommario ex art. 702 bis c.p.c. a ordinario), ha chiesto la condanna della Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico differenziale e Controparte_1
morale, considerando l'indennità INAIL già percepita) e patrimoniali (per mancata retribuzione e danni al mezzo), subiti dallo stesso attore a seguito dell'incidente del 06.03.2018, alle ore 12,15 circa, sulla
“SP55” in territorio della;
più in particolare ha esposto che, mentre si Controparte_1
trovava alla guida del motociclo Piaggio mod. “Vespa” targato “AX08043”, di sua proprietà, durante la pausa pranzo (quale dipendente della Società ”Power Evolution”, distaccato presso la “ST
microelectronics” con sede in , strada provinciale “Primosole”, 50) e nel tragitto fra la sede di CP_1
lavoro e il centro commerciale “Porte di Catania”, è caduto in terra a causa della presenza sulla carreggiata di grosse e profonde buche, riportando le lesioni indicate in atti e subendo danni al mezzo.
Costituitasi in giudizio, la , dopo aver eccepito l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la natura non sommaria del giudizio (la questione è stata come già
pagina 2 di 15 detto superata mutando il rito), nel chiedere il rigetto integrale della domanda, ha in particolare contestato i fatti esposti in narrativa dalla controparte e ha eccepito comunque la sussistenza di una eventuale ipotesi di caso fortuito per fatto del danneggiato, trattandosi di eventuale pericolo prevedibile con l'ordinaria diligenza.
In ogni caso il la , oltre a contestare anche la quantificazione Controparte_1
eccessiva del danno, ha chiesto e ottenuto di chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice,
ossia l'odierna con riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_2
n.1913264/2, per essere eventualmente tenuta indenne.
Esteso in tal modo il contraddittorio, si è costituita la con Controparte_2
riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1913264/2, eccependo, quanto alla pretesa di parte attrice, l'assenza di prova della dinamica del sinistro e l'interruzione del nesso causale, per non avere il evitato buche pienamente visibili. La compagnia terza chiamata ha infine contestato la Pt_1
quantificazione del danno, perché priva di supporto probatorio.
Nei confronti dell'ente assicurato la pur non negando l'operatività Controparte_2
della polizza (contratto n. 1913264/2), ha eccepito la limitazione di responsabilità entro il rischio e il massimale, la sussistenza di una franchigia (pari ad euro 5.000,00) e la violazione del patto di gestione della lite, con conseguente esclusione contrattuale del rimborso delle spese incontrate dall' Parte_2
per legali o tecnici che non siano designati dagli assicuratori.
Orbene, con riguardo alla dinamica del sinistro, è stato sentito il teste . Testimone_1
Il teste, in posizione di apparente piena terzietà (non conosceva l'attore prima dei fatti per cui è
causa e nell'occasione era semplicemente alla guida della sua automobile), ha assistito direttamente al momento della caduta, perché stava percorrendo la stessa strada ed era posizionato immediatamente dietro lo scooter dell'attore.
pagina 3 di 15 Ciò premesso il teste ha confermato la caduta del ciclomotore perché l'attore, dopo aver evitato alcune buche, è comunque caduto perché la ruota anteriore del mezzo si è incastrata in una delle buche,
il conducente ha perso l'equilibrio e il mezzo ha iniziato a scivolare lungo il fianco sinistro.
Le dichiarazioni del teste, che confermano direttamente la parte di rilievo della dinamica del sinistro, sono intrinsecamente credibili e trovano per altro verso ampia conferma nel materiale fotografico prodotto da parte attrice, dal quale si evince la presenza di numerose buche e sconnessioni sulla carreggiata per cui è causa.
Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c., con conseguente assorbimento di ogni questione relativa all'art. 2043 c.c.
E' infatti ormai pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità qui condivisa, che la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per custodia opera anche nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto l'articolo suindicato non può essere interpretato nel senso di una sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riferimento ai beni demaniali, destinati ad un uso generale della collettività: l'uso generale dei beni pubblici da parte di terzi costituisce di certo un elemento rilevante ai fini della concreta ricostruzione, nei casi concreti,
della responsabilità della pubblica amministrazione custode del bene, ma non è un elemento idoneo a produrre una generale irresponsabilità della pubblica amministrazione.
Alla stregua della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c., posto che il solo limite alla responsabilità è costituito dal caso fortuito, che non si identifica con l'assenza di colpa;
indi, il caso fortuito che esclude la responsabilità non va individuato ricercando l'assenza di colpa del custode,
bensì va ritenuto sussistente solo quando il custode dimostri l'oggettiva impossibilità di esercizio del pagina 4 di 15 potere di controllo sulla cosa (cfr. Cass. 19045/2010).
La prova liberatoria, quindi, può essere fornita dal custode mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; detta prova può
essere fornita anche in via indiretta, cioè dimostrando l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa, tale da poter escludere efficacemente la propagazione dalla cosa stessa di processi generatori di eventi lesivi.
Il caso fortuito che esclude la responsabilità della pubblica amministrazione può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia l'utente di un bene demaniale deve legittimamente ritenere che l'ente custode lo mantenga in conformità alle sue caratteristiche necessarie per l'uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali difetti visibili della cosa, fermo restando che con particolare riguardo ai beni del demanio stradale, la possibilità concreta della custodia, nei termini suddetti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade e all'uso generale e diretto da parte degli utenti, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (cfr. in questo senso Cass. n. 15383/06).
Ciò posto in diritto, in relazione al caso in esame bisogna verificare se la caduta della parte attrice possa dirsi causata dalle condizioni della strada suindicata, ovvero, in tutto o in parte, dal fatto del terzo o del danneggiato.
Considerando lo stato della strada così come descritta dal teste e raffigurata nella documentazione fotografica, giova evidenziare che la stessa rientra, salva prova contraria, nella sfera di controllo e custodia dell'ente convenuto e presentava, in varie parti della carreggiata, disconnessioni e buche in posizione casuale, ossia ostacoli certamente idonei a provocare la caduta dei veicoli a due ruote.
pagina 5 di 15 La responsabilità dell'ente convenuto emerge allora già dalla presenza dell'anomalia della carreggiata e dalla circostanza che la nulla ha dimostrato in ordine alle concrete Controparte_1
modalità di esecuzione degli obblighi di custodia, di vigilanza e di manutenzione della strada. Non vi è
di conseguenza nemmeno prova che, nonostante specifica manutenzione, l'anomalia si sia formata repentinamente e prima che l'Ente potesse intervenire.
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che la Pubblica Amministrazione eserciti una vigilanza costante, quotidiana, sullo stato delle strade cittadine, ma è vero anche che sarebbe stato onere dell'ente esporre – e dimostrare –, quale fosse a monte il suo piano di sorveglianza e manutenzione dei luoghi e dimostrare che l'anomalia si fosse improvvisamente formata in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico e regolare piano di controllo delle condizioni del bene, compatibile con le caratteristiche e la destinazione del bene medesimo.
Quanto all'invocato fatto del danneggiato, non vi è innanzitutto prova, a fronte di una precisa testimonianza, del superamento del limite di velocità e di altre condotte di guida anomale del danneggiato.
L'ostacolo sulla carreggiata non era inoltre agevolmente visibile da un mezzo in marcia anche a velocità moderata e con buona visibilità, considerando anche la difficoltà di manovra connessa alla necessità di evitare non soltanto una buca eventualmente nota, ma più parti deteriorate dell'asfalto collocate in modo irregolare, di talché un comportamento normalmente diligente non poteva evitare la grave anomalia della sede stradale. Il conducente di un veicolo a due ruote non può infatti ragionevolmente ritenersi tenuto a procedere controllando continuamente le condizioni dell'asfalto,
ricordando la pozione di ogni insidia e poi evitando sempre tutte le buche, anche nel caso di pregressa conoscenza o conoscibilità del generico dissesto della strada.
Ricostruita la dinamica del sinistro, fornita la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e pagina 6 di 15 la cosa in custodia, in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza del caso fortuito. Nella fattispecie per contro,
esclusa la prova della colpa dello stesso danneggiato, non vi sono adeguati elementi per concludere che il danno si sia verificato per caso fortuito ovvero per un fattore imprevedibile ed oggettivamente inevitabile, estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale;
evento, pertanto, non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, come nel caso in cui si provi che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali da non consentire una tempestiva eliminazione o segnalazione.
In definitiva, mancando sufficienti elementi di giudizio che consentano di ipotizzare anche un concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro o altre circostanze potenzialmente integranti il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. va affermata la responsabilità della p.a. per omessa custodia del bene pubblico e per l'incidente occorso all'attore, con il conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato allo stesso, sussistendo la possibilità di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui si trovava il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa p.a. la corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio, dai quali l'ente locale non può esimersi al fine di evitare la creazione di insidie costituenti situazioni di pericolo per la collettività.
Quanto ai danni subiti, deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della c.t.u. sollevata dalla compagnia terza chiamata.
Ed invero, rilevato che il c.t.u. ha dato atto della convocazione delle parti, appare risolutivo osservare che la parte interessata, pur potendo procedere in tal senso anche per la prima volta in comparsa conclusionale, non ha nel merito realmente formulato osservazioni di carattere tecnico eventualmente pretermesse dal c.t.u. Si ritiene pertanto di dovere aderire all'insegnamento pagina 7 di 15 giurisprudenziale secondo cui il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza (cfr.
Cassazione civile sez. I, 31/05/2023, n.15383; Cassazione civile sez. II, 14/02/2017, n.3893).
Ciò posto, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma della Dott.ssa Per_1
le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, si
[...]
evince che a seguito dell'incidente ebbe a riportare la frattura scomposta del radio Parte_1
sinistro, la frattura con distacco dell'apofisi stiloidea ulnare sinistra e un trauma distorsivo alla caviglia destra. Di tali lesioni, trattate chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti e meglio descritte in c.t.u. (cui si rinvia), l'attore presenta gli esiti ormai stabilizzati.
È inoltre emerso che i suddetti postumi sono diretta conseguenza dell'incidente, secondo i molteplici criteri medico-legali illustrati nella relazione.
Il consulente di ufficio ha quindi concluso affermando che lo stato attuale dell'attore è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti):
- invalidità permanente (danno biologico): 6 % (sei per cento);
- invalidità temporanea assoluta al 100%: gg. 7 (sette);
- invalidità temporanea parziale al 75 %: gg. 30 (trenta);
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg. 50 (cinquanta);
- invalidità temporanea parziale al 25 %: gg. 15 (quindici).
pagina 8 di 15 Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità,
in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.) e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è
quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il
2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età del al momento dell'incidente (52 anni) e Pt_1
della percentuale d'invalidità (6 %), va liquidata innanzitutto la somma di € 8.563,00 a titolo di invalidità permanente e tenendo conto delle ordinarie sofferenze patite.
Inoltre, vanno liquidate un totale di € 6.698,75 per l'invalidità temporanea (invalidità temporanea totale € 805,00; invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50; invalidità temporanea parziale al
50% € 2.875,00; invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25).
Pertanto, appare dunque astrattamente corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 15.261,75.
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite pagina 9 di 15 dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve infatti essere risarcita, in quanto “Il
danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva,
nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal
danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi
identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto
esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517
del 2010).
Resta inoltre fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti.
Peraltro, al riconoscimento, come nella fattispecie, di danni biologici di lieve entità, corrisponderà
un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Deve però operare il criterio generale della "compensatio lucri cum damno", determinando così
la riduzione della somma concretamente risarcibile.
Sul piano processuale deve innanzitutto precisarsi che l'eccezione di "compensatio lucri cum
damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (cfr. Cass. n. 20111 del 2014).
pagina 10 di 15 Nella fattispecie la stessa parte attrice, già in citazione, ha ammesso di avere percepito una indennità proprio a titolo di danno biologico e non quale prestazione di carattere assistenziale, CP_3
pari a €. 3.746,38.
L'attribuzione indennitaria corrisposta per la medesima causa deve perciò essere integralmente scomputata dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento dei danni, determinando un ammontare effettivo a titolo di danno residuale di € 11,515,37 (€ 15.261,75 - € 3.746,38).
Più in generale, la corretta applicazione del criterio della "compensatio lucri cum damno"
postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. I,
18/06/2018, n.16088; cfr. altresì Corte cass. Sez. U -, Sentenze n. 12564 - 1267 del 22/05/2018).
Deve trovare altresì accoglimento la domanda di risarcimento dei danni materiali subiti, nella misura richiesta.
Occorre infatti evidenziare che il teste escusso, pur non potendo genuinamente ricordare ogni singolo pregiudizio subito dal mezzo, ha confermato che lo scooter ha certamente patito danni alla parte sinistra, scivolando sull'asfalto.
Tali pregiudizi, a fronte dell'avversa generica contestazione, risultano inoltre specificati, per materiali e manodopera, nel preventivo prodotto in atti, per un totale ampiamente congruo di €
1.382,97.
Ben documentato e non specificamente contestato è altresì il danno relativo alla perdita parziale della retribuzione, perché l'attore ha percepito una indennità, evidentemente in quanto lavoratore subordinato, e tale indennità è stata espressamente quantificata considerando solo una parte della pagina 11 di 15 retribuzione, con un danno differenziale pari ad €. 4.099,98.
Nessun'altra voce di danno è stata indicata ed è risarcibile, considerando peraltro il già
avvenuto rimborso delle spese mediche.
Non sono tuttavia dovuti interessi e rivalutazione.
Il danno è stato infatti innanzitutto già stimato, quanto alla rivalutazione, in valori attuali. In
secondo luogo, quanto agli interessi, secondo la giurisprudenza più recente gli stessi vanno riconosciuti solo se specificamente provati (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n. 36878,
secondo cui l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure",
occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento).
Quanto alla domanda di manleva svolta dalla nei confronti della società di Controparte_1
assicurazione, con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
1913264/2, va rilevato che la fondatezza della stessa, una volta ritenuto sussistente un danno risarcibile,
deve ritenersi provata. Gli assicuratori hanno infatti espressamente confermato l'operatività della polizza e si sono limitati a descrivere genericamente il rischio garantito, senza però in concreto rilevare il superamento del massimale;
piuttosto la compagnia terza chiamata ha invocato l'operatività di una franchigia di € 5.000,00, su cui non è sorta contestazione.
Quanto alle spese processuali, si ritiene in primo luogo che, in virtù del principio della soccombenza, la convenuta vada condannata al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo (parametro medio in relazione a tutte le fasi, secondo il valore pagina 12 di 15 effettivo della causa), in favore di parte attrice . Parte_1
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della convenuta , in quanto funzionali Controparte_1
alla fondata domanda risarcitoria.
Tuttavia, tali spese di soccombenza graveranno, nel caso in questione, sulla assicuratrice. Difatti
in tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (nella fattispecie non specificato). L'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18076).
Alla luce degli accordi contrattuali fra le parti, non possono invece gravare sulla terza chiamata le spese di resistenza affrontate dalla stessa. Controparte_1
Ed invero l'assicurato avrebbe altresì diritto, in generale, al rimborso delle spese sostenute per resistere alla pretesa del danneggiato (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914
c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18076). Le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna a sostenere (nel contratto) o comunque è tenuto a sostenere nei limiti di cui all'art. 1917 c.c., solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di pagina 13 di 15 affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato. Le spese di resistenza presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato;
le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8896).
Quanto a tali ultime spese di resistenza, tuttavia, deve considerarsi valida la clausola contrattuale, invocata dalla terza chiamata in assenza di contestazione (art. 11 della polizza sull'assunzione della gestione della lite anche in sede giudiziale da parte della Compagnia assicuratrice,
secondo cui quest'ultima, di conseguenza, “non riconosce e assume spese incontrate dall' Parte_2
per legali o tecnici che non siano da essa designati …”), che escluda il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida, come nella fattispecie, di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4202).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 10843/2021;
1) condanna la al risarcimento dei danni non patrimoniali e Controparte_1
patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del 6.3.2018 e, per l'effetto, la Parte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di € 11,515,37 a titolo di Parte_1
danno non patrimoniale e di € 5.482,95 a titolo di danno patrimoniale;
2) dichiara tenuta e condanna la con riferimento al rischio Controparte_2
pagina 14 di 15 assunto con il certificato n. 1913264/2, a manlevare, detratta la franchigia di € 5.000,00, la
[...]
delle somme dalla medesima dovute in favore dell'attore anche a titolo di Controparte_1
spese processuali e di c.t.u.;
3) condanna la al rimborso in favore di parte attrice Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre alle
[...]
spese forfetarie nella misura del 15%, oltre spese vive per € 274,00, IVA e CPA come per legge;
4) pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio Parte_1
liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 16 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10843/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ROCCO SIMONE GAMBERA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Conchita Ana Maria Paternò giusta procura in atti.
CONVENUTA
e nei confronti di pagina 1 di 15 ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON Controparte_2
IL CERTIFICATO N. , domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. ELIANA P.IVA_2
VINCI giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (successivamente il rito è stato mutato da sommario ex art. 702 bis c.p.c. a ordinario), ha chiesto la condanna della Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico differenziale e Controparte_1
morale, considerando l'indennità INAIL già percepita) e patrimoniali (per mancata retribuzione e danni al mezzo), subiti dallo stesso attore a seguito dell'incidente del 06.03.2018, alle ore 12,15 circa, sulla
“SP55” in territorio della;
più in particolare ha esposto che, mentre si Controparte_1
trovava alla guida del motociclo Piaggio mod. “Vespa” targato “AX08043”, di sua proprietà, durante la pausa pranzo (quale dipendente della Società ”Power Evolution”, distaccato presso la “ST
microelectronics” con sede in , strada provinciale “Primosole”, 50) e nel tragitto fra la sede di CP_1
lavoro e il centro commerciale “Porte di Catania”, è caduto in terra a causa della presenza sulla carreggiata di grosse e profonde buche, riportando le lesioni indicate in atti e subendo danni al mezzo.
Costituitasi in giudizio, la , dopo aver eccepito l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la natura non sommaria del giudizio (la questione è stata come già
pagina 2 di 15 detto superata mutando il rito), nel chiedere il rigetto integrale della domanda, ha in particolare contestato i fatti esposti in narrativa dalla controparte e ha eccepito comunque la sussistenza di una eventuale ipotesi di caso fortuito per fatto del danneggiato, trattandosi di eventuale pericolo prevedibile con l'ordinaria diligenza.
In ogni caso il la , oltre a contestare anche la quantificazione Controparte_1
eccessiva del danno, ha chiesto e ottenuto di chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice,
ossia l'odierna con riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_2
n.1913264/2, per essere eventualmente tenuta indenne.
Esteso in tal modo il contraddittorio, si è costituita la con Controparte_2
riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1913264/2, eccependo, quanto alla pretesa di parte attrice, l'assenza di prova della dinamica del sinistro e l'interruzione del nesso causale, per non avere il evitato buche pienamente visibili. La compagnia terza chiamata ha infine contestato la Pt_1
quantificazione del danno, perché priva di supporto probatorio.
Nei confronti dell'ente assicurato la pur non negando l'operatività Controparte_2
della polizza (contratto n. 1913264/2), ha eccepito la limitazione di responsabilità entro il rischio e il massimale, la sussistenza di una franchigia (pari ad euro 5.000,00) e la violazione del patto di gestione della lite, con conseguente esclusione contrattuale del rimborso delle spese incontrate dall' Parte_2
per legali o tecnici che non siano designati dagli assicuratori.
Orbene, con riguardo alla dinamica del sinistro, è stato sentito il teste . Testimone_1
Il teste, in posizione di apparente piena terzietà (non conosceva l'attore prima dei fatti per cui è
causa e nell'occasione era semplicemente alla guida della sua automobile), ha assistito direttamente al momento della caduta, perché stava percorrendo la stessa strada ed era posizionato immediatamente dietro lo scooter dell'attore.
pagina 3 di 15 Ciò premesso il teste ha confermato la caduta del ciclomotore perché l'attore, dopo aver evitato alcune buche, è comunque caduto perché la ruota anteriore del mezzo si è incastrata in una delle buche,
il conducente ha perso l'equilibrio e il mezzo ha iniziato a scivolare lungo il fianco sinistro.
Le dichiarazioni del teste, che confermano direttamente la parte di rilievo della dinamica del sinistro, sono intrinsecamente credibili e trovano per altro verso ampia conferma nel materiale fotografico prodotto da parte attrice, dal quale si evince la presenza di numerose buche e sconnessioni sulla carreggiata per cui è causa.
Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c., con conseguente assorbimento di ogni questione relativa all'art. 2043 c.c.
E' infatti ormai pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità qui condivisa, che la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per custodia opera anche nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto l'articolo suindicato non può essere interpretato nel senso di una sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riferimento ai beni demaniali, destinati ad un uso generale della collettività: l'uso generale dei beni pubblici da parte di terzi costituisce di certo un elemento rilevante ai fini della concreta ricostruzione, nei casi concreti,
della responsabilità della pubblica amministrazione custode del bene, ma non è un elemento idoneo a produrre una generale irresponsabilità della pubblica amministrazione.
Alla stregua della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c., posto che il solo limite alla responsabilità è costituito dal caso fortuito, che non si identifica con l'assenza di colpa;
indi, il caso fortuito che esclude la responsabilità non va individuato ricercando l'assenza di colpa del custode,
bensì va ritenuto sussistente solo quando il custode dimostri l'oggettiva impossibilità di esercizio del pagina 4 di 15 potere di controllo sulla cosa (cfr. Cass. 19045/2010).
La prova liberatoria, quindi, può essere fornita dal custode mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; detta prova può
essere fornita anche in via indiretta, cioè dimostrando l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa, tale da poter escludere efficacemente la propagazione dalla cosa stessa di processi generatori di eventi lesivi.
Il caso fortuito che esclude la responsabilità della pubblica amministrazione può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia l'utente di un bene demaniale deve legittimamente ritenere che l'ente custode lo mantenga in conformità alle sue caratteristiche necessarie per l'uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali difetti visibili della cosa, fermo restando che con particolare riguardo ai beni del demanio stradale, la possibilità concreta della custodia, nei termini suddetti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade e all'uso generale e diretto da parte degli utenti, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (cfr. in questo senso Cass. n. 15383/06).
Ciò posto in diritto, in relazione al caso in esame bisogna verificare se la caduta della parte attrice possa dirsi causata dalle condizioni della strada suindicata, ovvero, in tutto o in parte, dal fatto del terzo o del danneggiato.
Considerando lo stato della strada così come descritta dal teste e raffigurata nella documentazione fotografica, giova evidenziare che la stessa rientra, salva prova contraria, nella sfera di controllo e custodia dell'ente convenuto e presentava, in varie parti della carreggiata, disconnessioni e buche in posizione casuale, ossia ostacoli certamente idonei a provocare la caduta dei veicoli a due ruote.
pagina 5 di 15 La responsabilità dell'ente convenuto emerge allora già dalla presenza dell'anomalia della carreggiata e dalla circostanza che la nulla ha dimostrato in ordine alle concrete Controparte_1
modalità di esecuzione degli obblighi di custodia, di vigilanza e di manutenzione della strada. Non vi è
di conseguenza nemmeno prova che, nonostante specifica manutenzione, l'anomalia si sia formata repentinamente e prima che l'Ente potesse intervenire.
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che la Pubblica Amministrazione eserciti una vigilanza costante, quotidiana, sullo stato delle strade cittadine, ma è vero anche che sarebbe stato onere dell'ente esporre – e dimostrare –, quale fosse a monte il suo piano di sorveglianza e manutenzione dei luoghi e dimostrare che l'anomalia si fosse improvvisamente formata in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico e regolare piano di controllo delle condizioni del bene, compatibile con le caratteristiche e la destinazione del bene medesimo.
Quanto all'invocato fatto del danneggiato, non vi è innanzitutto prova, a fronte di una precisa testimonianza, del superamento del limite di velocità e di altre condotte di guida anomale del danneggiato.
L'ostacolo sulla carreggiata non era inoltre agevolmente visibile da un mezzo in marcia anche a velocità moderata e con buona visibilità, considerando anche la difficoltà di manovra connessa alla necessità di evitare non soltanto una buca eventualmente nota, ma più parti deteriorate dell'asfalto collocate in modo irregolare, di talché un comportamento normalmente diligente non poteva evitare la grave anomalia della sede stradale. Il conducente di un veicolo a due ruote non può infatti ragionevolmente ritenersi tenuto a procedere controllando continuamente le condizioni dell'asfalto,
ricordando la pozione di ogni insidia e poi evitando sempre tutte le buche, anche nel caso di pregressa conoscenza o conoscibilità del generico dissesto della strada.
Ricostruita la dinamica del sinistro, fornita la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e pagina 6 di 15 la cosa in custodia, in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza del caso fortuito. Nella fattispecie per contro,
esclusa la prova della colpa dello stesso danneggiato, non vi sono adeguati elementi per concludere che il danno si sia verificato per caso fortuito ovvero per un fattore imprevedibile ed oggettivamente inevitabile, estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale;
evento, pertanto, non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, come nel caso in cui si provi che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali da non consentire una tempestiva eliminazione o segnalazione.
In definitiva, mancando sufficienti elementi di giudizio che consentano di ipotizzare anche un concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro o altre circostanze potenzialmente integranti il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. va affermata la responsabilità della p.a. per omessa custodia del bene pubblico e per l'incidente occorso all'attore, con il conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato allo stesso, sussistendo la possibilità di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui si trovava il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa p.a. la corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio, dai quali l'ente locale non può esimersi al fine di evitare la creazione di insidie costituenti situazioni di pericolo per la collettività.
Quanto ai danni subiti, deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della c.t.u. sollevata dalla compagnia terza chiamata.
Ed invero, rilevato che il c.t.u. ha dato atto della convocazione delle parti, appare risolutivo osservare che la parte interessata, pur potendo procedere in tal senso anche per la prima volta in comparsa conclusionale, non ha nel merito realmente formulato osservazioni di carattere tecnico eventualmente pretermesse dal c.t.u. Si ritiene pertanto di dovere aderire all'insegnamento pagina 7 di 15 giurisprudenziale secondo cui il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza (cfr.
Cassazione civile sez. I, 31/05/2023, n.15383; Cassazione civile sez. II, 14/02/2017, n.3893).
Ciò posto, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma della Dott.ssa Per_1
le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, si
[...]
evince che a seguito dell'incidente ebbe a riportare la frattura scomposta del radio Parte_1
sinistro, la frattura con distacco dell'apofisi stiloidea ulnare sinistra e un trauma distorsivo alla caviglia destra. Di tali lesioni, trattate chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti e meglio descritte in c.t.u. (cui si rinvia), l'attore presenta gli esiti ormai stabilizzati.
È inoltre emerso che i suddetti postumi sono diretta conseguenza dell'incidente, secondo i molteplici criteri medico-legali illustrati nella relazione.
Il consulente di ufficio ha quindi concluso affermando che lo stato attuale dell'attore è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti):
- invalidità permanente (danno biologico): 6 % (sei per cento);
- invalidità temporanea assoluta al 100%: gg. 7 (sette);
- invalidità temporanea parziale al 75 %: gg. 30 (trenta);
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg. 50 (cinquanta);
- invalidità temporanea parziale al 25 %: gg. 15 (quindici).
pagina 8 di 15 Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità,
in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.) e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è
quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il
2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età del al momento dell'incidente (52 anni) e Pt_1
della percentuale d'invalidità (6 %), va liquidata innanzitutto la somma di € 8.563,00 a titolo di invalidità permanente e tenendo conto delle ordinarie sofferenze patite.
Inoltre, vanno liquidate un totale di € 6.698,75 per l'invalidità temporanea (invalidità temporanea totale € 805,00; invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50; invalidità temporanea parziale al
50% € 2.875,00; invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25).
Pertanto, appare dunque astrattamente corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 15.261,75.
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite pagina 9 di 15 dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve infatti essere risarcita, in quanto “Il
danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva,
nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal
danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi
identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto
esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517
del 2010).
Resta inoltre fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti.
Peraltro, al riconoscimento, come nella fattispecie, di danni biologici di lieve entità, corrisponderà
un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Deve però operare il criterio generale della "compensatio lucri cum damno", determinando così
la riduzione della somma concretamente risarcibile.
Sul piano processuale deve innanzitutto precisarsi che l'eccezione di "compensatio lucri cum
damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (cfr. Cass. n. 20111 del 2014).
pagina 10 di 15 Nella fattispecie la stessa parte attrice, già in citazione, ha ammesso di avere percepito una indennità proprio a titolo di danno biologico e non quale prestazione di carattere assistenziale, CP_3
pari a €. 3.746,38.
L'attribuzione indennitaria corrisposta per la medesima causa deve perciò essere integralmente scomputata dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento dei danni, determinando un ammontare effettivo a titolo di danno residuale di € 11,515,37 (€ 15.261,75 - € 3.746,38).
Più in generale, la corretta applicazione del criterio della "compensatio lucri cum damno"
postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. I,
18/06/2018, n.16088; cfr. altresì Corte cass. Sez. U -, Sentenze n. 12564 - 1267 del 22/05/2018).
Deve trovare altresì accoglimento la domanda di risarcimento dei danni materiali subiti, nella misura richiesta.
Occorre infatti evidenziare che il teste escusso, pur non potendo genuinamente ricordare ogni singolo pregiudizio subito dal mezzo, ha confermato che lo scooter ha certamente patito danni alla parte sinistra, scivolando sull'asfalto.
Tali pregiudizi, a fronte dell'avversa generica contestazione, risultano inoltre specificati, per materiali e manodopera, nel preventivo prodotto in atti, per un totale ampiamente congruo di €
1.382,97.
Ben documentato e non specificamente contestato è altresì il danno relativo alla perdita parziale della retribuzione, perché l'attore ha percepito una indennità, evidentemente in quanto lavoratore subordinato, e tale indennità è stata espressamente quantificata considerando solo una parte della pagina 11 di 15 retribuzione, con un danno differenziale pari ad €. 4.099,98.
Nessun'altra voce di danno è stata indicata ed è risarcibile, considerando peraltro il già
avvenuto rimborso delle spese mediche.
Non sono tuttavia dovuti interessi e rivalutazione.
Il danno è stato infatti innanzitutto già stimato, quanto alla rivalutazione, in valori attuali. In
secondo luogo, quanto agli interessi, secondo la giurisprudenza più recente gli stessi vanno riconosciuti solo se specificamente provati (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n. 36878,
secondo cui l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure",
occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento).
Quanto alla domanda di manleva svolta dalla nei confronti della società di Controparte_1
assicurazione, con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
1913264/2, va rilevato che la fondatezza della stessa, una volta ritenuto sussistente un danno risarcibile,
deve ritenersi provata. Gli assicuratori hanno infatti espressamente confermato l'operatività della polizza e si sono limitati a descrivere genericamente il rischio garantito, senza però in concreto rilevare il superamento del massimale;
piuttosto la compagnia terza chiamata ha invocato l'operatività di una franchigia di € 5.000,00, su cui non è sorta contestazione.
Quanto alle spese processuali, si ritiene in primo luogo che, in virtù del principio della soccombenza, la convenuta vada condannata al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo (parametro medio in relazione a tutte le fasi, secondo il valore pagina 12 di 15 effettivo della causa), in favore di parte attrice . Parte_1
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della convenuta , in quanto funzionali Controparte_1
alla fondata domanda risarcitoria.
Tuttavia, tali spese di soccombenza graveranno, nel caso in questione, sulla assicuratrice. Difatti
in tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (nella fattispecie non specificato). L'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18076).
Alla luce degli accordi contrattuali fra le parti, non possono invece gravare sulla terza chiamata le spese di resistenza affrontate dalla stessa. Controparte_1
Ed invero l'assicurato avrebbe altresì diritto, in generale, al rimborso delle spese sostenute per resistere alla pretesa del danneggiato (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914
c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18076). Le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna a sostenere (nel contratto) o comunque è tenuto a sostenere nei limiti di cui all'art. 1917 c.c., solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di pagina 13 di 15 affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato. Le spese di resistenza presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato;
le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8896).
Quanto a tali ultime spese di resistenza, tuttavia, deve considerarsi valida la clausola contrattuale, invocata dalla terza chiamata in assenza di contestazione (art. 11 della polizza sull'assunzione della gestione della lite anche in sede giudiziale da parte della Compagnia assicuratrice,
secondo cui quest'ultima, di conseguenza, “non riconosce e assume spese incontrate dall' Parte_2
per legali o tecnici che non siano da essa designati …”), che escluda il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida, come nella fattispecie, di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4202).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 10843/2021;
1) condanna la al risarcimento dei danni non patrimoniali e Controparte_1
patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del 6.3.2018 e, per l'effetto, la Parte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di € 11,515,37 a titolo di Parte_1
danno non patrimoniale e di € 5.482,95 a titolo di danno patrimoniale;
2) dichiara tenuta e condanna la con riferimento al rischio Controparte_2
pagina 14 di 15 assunto con il certificato n. 1913264/2, a manlevare, detratta la franchigia di € 5.000,00, la
[...]
delle somme dalla medesima dovute in favore dell'attore anche a titolo di Controparte_1
spese processuali e di c.t.u.;
3) condanna la al rimborso in favore di parte attrice Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre alle
[...]
spese forfetarie nella misura del 15%, oltre spese vive per € 274,00, IVA e CPA come per legge;
4) pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio Parte_1
liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 16 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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