Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02630/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01253/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2025, proposto da RT RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaspare Tesè e Gaia Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento - in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Siculiana, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
della ditta Frontemare di Piro Calogero, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato:
nascente dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale, sez. II, n. 1258 del 12 aprile 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 il dott. IN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 luglio 2025 e depositato il giorno successivo, la signora RT RI ha agito per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sez. II, n. 1258 del 12 aprile 2024.
2. Con il predetto provvedimento la Sezione ha accolto il ricorso r.g. n. 109/2024, con cui la ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento - e dal Comune di Siculiana sulle istanze del 9 marzo e del 2 agosto 2023, con cui le Amministrazioni intimate erano state invitate ad attivare i loro poteri sanzionatori in relazione alle difformità asseritamente riscontrate rispetto alle autorizzazioni SUAP n. 01 del 9 marzo 2020 e n. 02 del 9 giugno 2022, rilasciate dal Comune di Siculiana alla ditta controinteressata per la realizzazione di una struttura di tipo stagionale per la diretta fruizione del mare
Le Amministrazioni intimate sono state inoltre condannate a pagare le spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00 per ciascuna, oltre oneri di legge se dovuti.
3. La ricorrente si duole della mancata esecuzione del giudicato, atteso che la sentenza in parola non è stata impugnata nei termini di legge ed è passata in giudicato, ma la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento ed il Comune di Siculiana non vi hanno dato completa esecuzione, non avendo provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza.
Conseguentemente, si chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la completa ottemperanza al giudicato, con la nomina di un Commissario ad acta , nell’ipotesi di perdurante inerzia delle Amministrazioni intimate, delle quali è altresì invocata la condanna, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per l’ingiusto ritardo posto in essere.
4. Si è costituita in giudizio con memoria di stile la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, mentre il Comune di Siculiana e la ditta controinteressata non si sono costituiti in giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 21 novembre 2025.
5. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
6. Va rilevato anzitutto che parte ricorrente ha documentato (cfr. allegati 003 e 004 del citato deposito originale) che il titolo esecutivo è stato notificato al domicilio reale delle Amministrazioni intimate il 12 aprile 2024. Pertanto poiché, come detto, il mezzo di tutela all’esame è stato notificato il 22 luglio 2025, risulta ampiamente rispettato il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, a mente del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Osserva inoltre il Collegio che parte ricorrente ha depositato attestazione relativa alla mancata impugnazione della sentenza in epigrafe resa in data 18 luglio 2025 dalla Segreteria del CGARS e che, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. a), del codice del processo amministrativo, la Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del Giudice amministrativo.
Ritenuto dunque che le Amministrazioni intimate non hanno ottemperato a quanto dovuto, va dichiarato l'obbligo del Comune di Siculiana e dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento - di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui alla succitata sentenza n. 1258 del 12 aprile 2024, distintamente indicate al paragrafo 2, oltre interessi sino al soddisfo.
7. Sono dovute in questa sede anche le spese relative agli atti accessori alla decisione oggetto di esecuzione, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, se documentate. Al contrario, invece, non sono dovute le spese di precetto ed in generale quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, ma non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore.
8. L’Amministrazione dovrà, quindi, dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
9. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta , individuato nel Segretario Generale del Comune di Ribera affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’intimata Amministrazione.
10. È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
11. Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e posto a carico delle Amministrazioni inadempienti.
12. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna delle Amministrazioni inadempienti al pagamento della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e). La sopra richiamata disposizione esclude infatti l’applicazione della cd. “ astreinte ” nel caso in cui la stessa debba ritenersi “ manifestamente iniqua ” ovvero sussistano “ ulteriori ragioni ostative ”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 25 giugno 2014, n. 15) ha escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l'importo o di negarne la stessa applicazione.
Tanto premesso, il Collegio reputa sul punto di dovere confermare l’orientamento già ripetutamente fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa, per cui la recente formazione del titolo ed anche la sostanziale esiguità della somma portata ad esecuzione (comunque assistita dagli interessi legali) rendono manifestamente iniqua l’invocata applicazione della penalità di mora (cfr. ex multis TAR Reggio Calabria, 26 maggio 2020, n. 377; TAR Palermo, Sez. II, 18 luglio 2022 n. 2300).
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei confronti delle Amministrazioni intimate, mentre devono essere dichiarate non ripetibili nei confronti della ditta controinteressata che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini esposti in motivazione e per l’effetto così provvede:
- ordina al Comune di Siculiana ed all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa il termine per adempiere di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Segretario Generale di Ribera, perché provveda, entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico delle Amministrazioni intimate;
- condanna il Comune di Siculiana e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento -, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese relative agli atti accessori alla decisione oggetto di esecuzione;
- condanna in solido il Comune di Siculiana e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento -, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in via equitativa in € 600,00 (seicento/00) complessivi, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
- dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti del controinteressato intimato, che non si è costituito in giudizio;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Siculiana, all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento ed al Segretario Generale di Ribera.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DE IN, Presidente
IN AN, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AN | DE IN |
IL SEGRETARIO