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26 gennaio 1994
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12 marzo 2010
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10 dicembre 2016
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1 marzo 2022
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Art. 15. (Riunioni e deliberazioni). 1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. ((23)) 2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita' di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parita' di voti, la proposta si intende respinta.
4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti. (12)
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 , ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10 , 12 , 13 , 14 , 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge". --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 , ha disposto (con l'art. 1, comma 25-bis) che "Per l'anno 2022, il termine di cui all' articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e' prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita' di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parita' di voti, la proposta si intende respinta.
4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti. (12)
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 , ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10 , 12 , 13 , 14 , 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge". --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 , ha disposto (con l'art. 1, comma 25-bis) che "Per l'anno 2022, il termine di cui all' articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e' prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
Commentario • 1
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