Art. 41.
L'articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione.
In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresi' assegnare ai comuni stessi quote di integrazione".
L'articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione.
In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresi' assegnare ai comuni stessi quote di integrazione".