Articolo 41 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
Articolo 40Articolo 42
Versione
20 gennaio 1972
Art. 41.
L'articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione.
In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresi' assegnare ai comuni stessi quote di integrazione".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972