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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 15669/2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- GI AB Presidente
- EL Nocera Componente
- EM PI Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi iscritto al n. 15669/2022 R.G. e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv.ti Fabio Fiore et Francesco Saverio Morea,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da Avv. Pasquale Palumbo,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta in
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 1 di 12 R.G. 15669/2021.
data 21.07.2005. Dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(07.08.2006) e (29.07.2011). Per_2
Ha dedotto che il Tribunale di Bari, con decreto depositato il 21.03.2018 nell'ambito dei giudizi riuniti R.G. 16221/2017 et 16755/2017 ha disposto l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha rappresentato difficoltà nella gestione della prole specie per quanto attiene agli incontri padre-figli e alle spese straordinarie.
Ha dedotto di svolgere l'attività di rappresentante plurimandatario di mobili di arredamento anche fuori regione e di provvedere – tra gli altri - al pagamento del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della già casa familiare in proprietà esclusiva della coniuge sostenendo mensilmente per la sola prole esborsi non inferiori a € 1.300,00/1.500,00, oltre oneri locativi per la propria abitazione nonché per l'acquisto di un'autovettura. Di contro, la coniuge è titolare di un'attività commerciale.
Ha allegato che la coniuge è inadempiente agli obblighi assunti in sede separativa, in particolare all'impegno di trasferirgli l'immobile sito in Bari già casa familiare.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
la fissazione di un calendario di incontri padre-figli tendenzialmente libero o comunque compatibile con le proprie esigenze lavorative;
la fissazione del contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura mensile complessiva di € 380,00 oltre spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i genitori;
di provvedere al pagamento delle spese di abbigliamento di ciascun minore nella misura di
€ 200,00 per ciascuno nella stagione invernale e in quella estiva. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
13.12.2021).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Il Giudice estensore Emanuele PI
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Ha dedotto di essere disponibile all'adempimento degli obblighi assunti in sede separativa relativi alla casa familiare.
Ha dedotto di provvedere in via esclusiva alla gestione dei figli specie in ragione dell'attività del coniuge lamentando altresì l'inesatto adempimento dello stesso agli obblighi di contribuzione ordinaria dei figli.
Ha allegato di essere titolare di una copisteria e di aver subito una riduzione del proprio reddito netto (pari a €
2.380,00 circa, al netto delle spese) a causa – tra gli altri
– della sospensione delle attività studentesche connessa all'emergenza pandemica precisando di essere prossima alla cessazione dell'attività. Di contro, il coniuge percepisce redditi netti annui non inferiori a € 36.000,00 e ha di recente assunto obbligazioni per l'acquisto di un'autovettura di lusso.
Ha dedotto di essersi sempre dedicata alla cura del nucleo familiare sacrificando le proprie aspettative professionali consentendo al coniuge di coltivare le proprie.
Ha allegato un accrescimento delle esigenze dei figli.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé; la fissazione di un calendario di incontri padre-figli; l'assegnazione della casa familiare;
la fissazione del contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 1.000,00 mensili (€
500,00 per ciascuno) oltre spese straordinarie per il 60% a carico del padre;
la fissazione in capo al coniuge dell'obbligo di pagare mensilmente l'intero rateo del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare;
un assegno divorzile in proprio favore pari a € 800,00 mensili;
ordinarsi il trasferimento della proprietà della casa familiare in favore del coniuge con annotazione del diritto di abitazione in proprio favore in ragione della coabitazione con la prole.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario (memoria difensiva depositata il
18.02.2022).
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I.3.- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi del
11.03.2022 il Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha disposto il prosieguo del giudizio1.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
14.11.2022.
I.5.- Parte convenuta si è costituita in giudizio con memoria depositata 27.12.2022.
I.6.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, i loro interrogatori formali nonché con l'escussione di due testi. Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 24.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: insiste nell'accoglimento delle proprie richieste di cui al ricorso del 13.12.2021;
b) parte convenuta: in via istruttoria, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi di cui alla memoria ex art, 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del
17.03.2023; nel merito, reitera le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n, 1, c.p.c. del
15.02.2023;
c) P.M. (con nota del 25.03.2025): chiede la definizione del giudizio con le garanzie a tutela dei minori quanto ad affidamento e contribuzione al loro mantenimento, rimettendosi per il resto alla decisione del Collegio.
All'esito il giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed invito al deposito delle dichiarazioni fiscali aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza della parte convenuta di revoca dell'ordinanza ammissiva dei mezzi 1 il Presidente con ordinanza depositata il 03.04.2022 ha: 1) modificato il Pt_2 calendario di incontri pare- figli;
2) fissato il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 600,00 mensili oltre spese straordinarie da ripartirsi per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre;
3) negato alla coniuge un assegno divorzile provvisorio;
4) confermato per il resto le statuizioni regolanti lo stato separativo.
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istruttori del 26.06.2023 risultando, invero, priva di specifiche contestazioni.
III.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari – in atti – pubblicato il
21.03.2018 nell'ambito dei giudizi riuniti R.G.
16221/2017 et 16755/2017, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente in data 09.02.2018;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
III.1.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.2.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- La domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile non è meritevole di accoglimento.
A norma dell'art. 5, comma VI, legge 898/1970 la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Con la precisazione che, anche a seguito degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11.07.2018,
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l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi;
tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio). Detti criteri, inoltre, devono essere applicati avendo sempre riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che mira a soddisfare esigenze non solo assistenziali bensì anche compensative e perequative: e ciò in ossequio ai principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità che permeano la relazione matrimoniale e che non vengono del tutto sacrificati al momento della cessazione del vincolo.
IV.1.- Nel caso di specie, non sussistono né esigenze assistenziali né esigenze compensative e perequative.
IV.1.1.- In primo luogo, devono escludersi esigenze di tipo assistenziale. Sebbene la convenuta risulti disoccupata avendo cessato la propria attività di copisteria nell'aprile del 2022
(cfr. all. 1 di cui alla comparsa conclusionale del
23.05.2025) dalla disamina della certificazione reddituale in atti (cfr. certificazione Agenzia delle Entrate del 20.05.2025 con riferimento agli anni di imposta 2021-2023 di cui alla comparsa conclusionale del 23.05.2025) ella risulta titolare di redditi annui netti medi pari a € 9.980,00 circa e, con riferimento all'annualità di imposta 2023, pari a € 11.664,00: siffatta circostanza se da un lato smentisce le allegazioni della sulla propria condizione reddituale, dall'altro CP_1 ne comprova senza dubbio la capacità lavorativa specifica maturata negli anni per aver gestito un'attività di copisteria che – verosimilmente – ella ha continuato a svolgere anche dopo la formale cessazione (cfr. doc. nn. 16-20 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del 17.03.2023 di parte attrice) ritraendo redditi non dichiarati al Fisco.
Peraltro, la parte non ha dato atto della sussistenza di motivi ostativi allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa riconducibile a esigenze di accudimento della prole ovvero a proprie condizioni di salute. Invero, quanto alle
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prime, si evidenzia che i figli e hanno Per_1 Per_2 ormai 19 e 14 anni sicché il loro accudimento non può giustificare l'assenza di occupazione lavorativa.
Sul versante patrimoniale, la convenuta risulta tuttora titolare in via esclusiva della già casa familiare sita in
Bari-Carbonara sebbene in sede di convenzione separativa ella si sia impegnata a trasferirne la proprietà al . Pt_1
Sicché deve ritenersi che non vi sia una necessità assistenziale idonea a fondare il diritto all'assegno divorzile.
IV.1.2.- Parimenti non sussistono esigenze di tipo compensativo o perequativo che possano comunque giustificare il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
Infatti, se da un lato risulta verosimile che la nel CP_1 corso della vita matrimoniale iniziata nel 2005 si sia dedicata alla cura del nucleo domestico specie allorquando il marito era impegnato in trasferte lavorative connesse all'attività di agente di commercio in ragione di una scelta comune tra i coniugi, dall'altro la stessa già in punto di allegazione non ha rappresentato quali aspirazioni professionali avrebbe sacrificato rispetto al marito, né di come avrebbe contribuito in maniera sperequata all'accrescimento esclusivo dell'altrui patrimonio. Peraltro, la convenuta ha sempre svolto autonomamente la propria attività imprenditoriale (id est, copisteria) la quale – per allegazione della stessa parte – è cessata nel 2022 a causa della scarsa redditività e non per esigenze connesse all'accudimento della prole ovvero all'attività del coniuge.
Con la conseguenza che allo stato non vi è alcuna esigenza perequativa e compensativa ulteriore.
Al contrario il marito svolge l'attività di rappresentante plurimandatario di mobili di arredamento con redditi annui netti medi di € 42.600,00 con riferimento alle annualità di imposta 2021-2023 (cfr. dichiarazioni fiscali di cui alla comparsa conclusionale del 23.05.2025) e sostiene mensilmente esborsi locatizi nonché connessi all'acquisto di un'autovettura per oltre € 1.000,00. Dalla disamina della documentazione in atti, emerge un miglioramento della capacità
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reddituale del rispetto alle annualità immediatamente Pt_1 successive alla separazione dalla (id est, 2018-2020) CP_1 allorquando i suoi redditi annui netti medi erano pari a €
33.500,00 (cfr. doc. nn. 11-13 di cui al ricorso introduttivo). A ciò si aggiunga che il marito ha assunto l'obbligazione restitutoria connessa all'acquisto di un'autovettura per € 610,00 mensili oltre al pagamento del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare.
Deve dunque ritenersi che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto della moglie a percepire un assegno divorzile.
V.- I provvedimenti riguardanti i figli (07.08.2006) Per_1
e (29.07.2011) devono essere adottati nei termini Per_2 che seguono.
V.1.1.- Quanto al figlio , i provvedimenti personali Per_1 già in vigore devono intendersi cessati con il raggiungimento della maggiore età.
V.1.2.- Quanto alla figlia minore deve confermarsi Per_2
l'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nonché il calendario di incontri padre-figlia di cui all'ordinanza presidenziale del
03.04.2022.
V.2.- In disparte l'adempimento degli obblighi di trasferimento del diritto di proprietà assunti dai coniugi in sede separativa, deve confermarsi l'assegnazione in favore di della casa familiare sita in Bari- Controparte_2
Carbonara, alla F.lli De Filippo n.
7. Tanto in considerazione della coabitazione della genitrice con i figli.
V.3.- Sul versante economico, i provvedimenti riguardanti i figli devono essere adottati nei termini che seguono.
In considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. e ferme le considerazioni già formulate rispetto alle condizioni economico-reddituali dei genitori
(cfr. §- IV.2.-), il Collegio ritiene che la misura provvisoria di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno) non può essere confermata.
Infatti, le esigenze dei figli (19 anni) e Per_1 Per_2
(14 anni) possono considerarsi fisiologicamente accresciute
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rispetto all'epoca delle statuizioni presidenziali del
03.04.2022 così come i redditi del padre hanno subito un incremento meritevole di essere valutato. Sicché, considerando che il padre continua anche a corrispondere per intero il pagamento della rata di mutuo sulla casa familiare – da intendersi come una ulteriore forma indiretta di contribuzione al mantenimento dei figli - il Collegio stima congruo rideterminare l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento dei figli nella misura mensile complessiva di €
700,00 (€ 350,00 per ciascuno) a fra data dalla corrente mensilità di ottobre 2025.
V.4.- Le spese straordinarie, in ragione della comprovata sproporzione della situazione economico-reddituale tra i due genitori (cfr. §-IV), continueranno a gravare per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre. Modi e termini di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm.
V.5.- Il Collegio dispone altresì che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, in ragione della coabitazione con i figli e ad integrazione della contribuzione paterna;
ella potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
VI.- La domanda della convenuta di ordinare il trasferimento della proprietà della casa familiare in favore dell'attore con l'annotazione del diritto di abitazione in favore della coniuge, in ottemperanza degli accordi separativi è inammissibile.
Infatti detta domanda è soggetta a un rito diverso rispetto a quello della separazione personale e non è pertanto cumulabile in questo giudizio;
tanto in considerazione del fatto che
«trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte”
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(artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.)» (Cass. Civ., 08 settembre
2014, n. 18870).
VII.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione nella misura della metà. Invero, la convenuta è risultata soccombente sulla domanda di assegno divorzile nonché sulla domanda inammissibile di trasferimento dell'immobile già casa familiare in adempimento degli accordi separativi. Invece, le parti sono risultate reciprocamente soccombenti sulle domande di determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli e delle spese straordinarie per gli stessi.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza dell'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 15669/2021 introdotto con ricorso del 13.12.2021 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 21.07.2005 tra Parte_1
(Bari, 18.04.1969) e (Bari, Controparte_1
21.06.1972) trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 598, parte
II, serie A, anno 2005;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza
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all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) RIGETTA la domanda riconvenzionale di assegno divorzile proposta dalla convenuta;
5) DISPONE che la figlia resti affidata a entrambi Per_2
i genitori con collocamento prevalente presso la madre cui resta assegnato il godimento della casa familiare in Bari-
Carbonare, alla via F.lli De Filippo n. 7;
6) DISPONE che il padre potrà e dovrà incontrare la figlia secondo il calendario di cui all'ordinanza Per_2 presidenziale del 03.04.2022;
7) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare in Parte_1 favore di la somma mensile di € 700,00 Controparte_1
(€ 350,00 per ciascuno) a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli e (somma da Per_1 Per_2 aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025);
8) DISPONE in capo a l'obbligo, nel rapporto Parte_1 interno tra le parti, di continuare a provvedere in via esclusiva al pagamento delle rate mensili del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare;
9) DISPONE che le spese straordinarie per i figli e Per_1
continueranno a gravare sul padre nella misura Per_2 del 60% e sulla madre per il restante 40% e saranno disciplinate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm.;
10) DISPONE che l'assegno unico universale per ciascun figlio sia percepito integralmente da che Controparte_1 potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
11) DICHIARA inammissibile ogni altra domanda proposta dalla convenuta;
12) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
della metà di spese e compensi di giudizio Parte_1 che, nella misura intera, si liquidano in € 5.429,20 (di
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cui € 98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele PI GI AB
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* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- GI AB Presidente
- EL Nocera Componente
- EM PI Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi iscritto al n. 15669/2022 R.G. e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv.ti Fabio Fiore et Francesco Saverio Morea,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da Avv. Pasquale Palumbo,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta in
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Pagina 1 di 12 R.G. 15669/2021.
data 21.07.2005. Dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(07.08.2006) e (29.07.2011). Per_2
Ha dedotto che il Tribunale di Bari, con decreto depositato il 21.03.2018 nell'ambito dei giudizi riuniti R.G. 16221/2017 et 16755/2017 ha disposto l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha rappresentato difficoltà nella gestione della prole specie per quanto attiene agli incontri padre-figli e alle spese straordinarie.
Ha dedotto di svolgere l'attività di rappresentante plurimandatario di mobili di arredamento anche fuori regione e di provvedere – tra gli altri - al pagamento del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della già casa familiare in proprietà esclusiva della coniuge sostenendo mensilmente per la sola prole esborsi non inferiori a € 1.300,00/1.500,00, oltre oneri locativi per la propria abitazione nonché per l'acquisto di un'autovettura. Di contro, la coniuge è titolare di un'attività commerciale.
Ha allegato che la coniuge è inadempiente agli obblighi assunti in sede separativa, in particolare all'impegno di trasferirgli l'immobile sito in Bari già casa familiare.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
la fissazione di un calendario di incontri padre-figli tendenzialmente libero o comunque compatibile con le proprie esigenze lavorative;
la fissazione del contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura mensile complessiva di € 380,00 oltre spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i genitori;
di provvedere al pagamento delle spese di abbigliamento di ciascun minore nella misura di
€ 200,00 per ciascuno nella stagione invernale e in quella estiva. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
13.12.2021).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 2 di 12 R.G. 15669/2021.
Ha dedotto di essere disponibile all'adempimento degli obblighi assunti in sede separativa relativi alla casa familiare.
Ha dedotto di provvedere in via esclusiva alla gestione dei figli specie in ragione dell'attività del coniuge lamentando altresì l'inesatto adempimento dello stesso agli obblighi di contribuzione ordinaria dei figli.
Ha allegato di essere titolare di una copisteria e di aver subito una riduzione del proprio reddito netto (pari a €
2.380,00 circa, al netto delle spese) a causa – tra gli altri
– della sospensione delle attività studentesche connessa all'emergenza pandemica precisando di essere prossima alla cessazione dell'attività. Di contro, il coniuge percepisce redditi netti annui non inferiori a € 36.000,00 e ha di recente assunto obbligazioni per l'acquisto di un'autovettura di lusso.
Ha dedotto di essersi sempre dedicata alla cura del nucleo familiare sacrificando le proprie aspettative professionali consentendo al coniuge di coltivare le proprie.
Ha allegato un accrescimento delle esigenze dei figli.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé; la fissazione di un calendario di incontri padre-figli; l'assegnazione della casa familiare;
la fissazione del contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 1.000,00 mensili (€
500,00 per ciascuno) oltre spese straordinarie per il 60% a carico del padre;
la fissazione in capo al coniuge dell'obbligo di pagare mensilmente l'intero rateo del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare;
un assegno divorzile in proprio favore pari a € 800,00 mensili;
ordinarsi il trasferimento della proprietà della casa familiare in favore del coniuge con annotazione del diritto di abitazione in proprio favore in ragione della coabitazione con la prole.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario (memoria difensiva depositata il
18.02.2022).
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I.3.- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi del
11.03.2022 il Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha disposto il prosieguo del giudizio1.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
14.11.2022.
I.5.- Parte convenuta si è costituita in giudizio con memoria depositata 27.12.2022.
I.6.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, i loro interrogatori formali nonché con l'escussione di due testi. Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 24.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: insiste nell'accoglimento delle proprie richieste di cui al ricorso del 13.12.2021;
b) parte convenuta: in via istruttoria, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi di cui alla memoria ex art, 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del
17.03.2023; nel merito, reitera le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n, 1, c.p.c. del
15.02.2023;
c) P.M. (con nota del 25.03.2025): chiede la definizione del giudizio con le garanzie a tutela dei minori quanto ad affidamento e contribuzione al loro mantenimento, rimettendosi per il resto alla decisione del Collegio.
All'esito il giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed invito al deposito delle dichiarazioni fiscali aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza della parte convenuta di revoca dell'ordinanza ammissiva dei mezzi 1 il Presidente con ordinanza depositata il 03.04.2022 ha: 1) modificato il Pt_2 calendario di incontri pare- figli;
2) fissato il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 600,00 mensili oltre spese straordinarie da ripartirsi per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre;
3) negato alla coniuge un assegno divorzile provvisorio;
4) confermato per il resto le statuizioni regolanti lo stato separativo.
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istruttori del 26.06.2023 risultando, invero, priva di specifiche contestazioni.
III.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari – in atti – pubblicato il
21.03.2018 nell'ambito dei giudizi riuniti R.G.
16221/2017 et 16755/2017, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente in data 09.02.2018;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
III.1.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.2.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- La domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile non è meritevole di accoglimento.
A norma dell'art. 5, comma VI, legge 898/1970 la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Con la precisazione che, anche a seguito degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11.07.2018,
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l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi;
tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio). Detti criteri, inoltre, devono essere applicati avendo sempre riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che mira a soddisfare esigenze non solo assistenziali bensì anche compensative e perequative: e ciò in ossequio ai principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità che permeano la relazione matrimoniale e che non vengono del tutto sacrificati al momento della cessazione del vincolo.
IV.1.- Nel caso di specie, non sussistono né esigenze assistenziali né esigenze compensative e perequative.
IV.1.1.- In primo luogo, devono escludersi esigenze di tipo assistenziale. Sebbene la convenuta risulti disoccupata avendo cessato la propria attività di copisteria nell'aprile del 2022
(cfr. all. 1 di cui alla comparsa conclusionale del
23.05.2025) dalla disamina della certificazione reddituale in atti (cfr. certificazione Agenzia delle Entrate del 20.05.2025 con riferimento agli anni di imposta 2021-2023 di cui alla comparsa conclusionale del 23.05.2025) ella risulta titolare di redditi annui netti medi pari a € 9.980,00 circa e, con riferimento all'annualità di imposta 2023, pari a € 11.664,00: siffatta circostanza se da un lato smentisce le allegazioni della sulla propria condizione reddituale, dall'altro CP_1 ne comprova senza dubbio la capacità lavorativa specifica maturata negli anni per aver gestito un'attività di copisteria che – verosimilmente – ella ha continuato a svolgere anche dopo la formale cessazione (cfr. doc. nn. 16-20 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del 17.03.2023 di parte attrice) ritraendo redditi non dichiarati al Fisco.
Peraltro, la parte non ha dato atto della sussistenza di motivi ostativi allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa riconducibile a esigenze di accudimento della prole ovvero a proprie condizioni di salute. Invero, quanto alle
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prime, si evidenzia che i figli e hanno Per_1 Per_2 ormai 19 e 14 anni sicché il loro accudimento non può giustificare l'assenza di occupazione lavorativa.
Sul versante patrimoniale, la convenuta risulta tuttora titolare in via esclusiva della già casa familiare sita in
Bari-Carbonara sebbene in sede di convenzione separativa ella si sia impegnata a trasferirne la proprietà al . Pt_1
Sicché deve ritenersi che non vi sia una necessità assistenziale idonea a fondare il diritto all'assegno divorzile.
IV.1.2.- Parimenti non sussistono esigenze di tipo compensativo o perequativo che possano comunque giustificare il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
Infatti, se da un lato risulta verosimile che la nel CP_1 corso della vita matrimoniale iniziata nel 2005 si sia dedicata alla cura del nucleo domestico specie allorquando il marito era impegnato in trasferte lavorative connesse all'attività di agente di commercio in ragione di una scelta comune tra i coniugi, dall'altro la stessa già in punto di allegazione non ha rappresentato quali aspirazioni professionali avrebbe sacrificato rispetto al marito, né di come avrebbe contribuito in maniera sperequata all'accrescimento esclusivo dell'altrui patrimonio. Peraltro, la convenuta ha sempre svolto autonomamente la propria attività imprenditoriale (id est, copisteria) la quale – per allegazione della stessa parte – è cessata nel 2022 a causa della scarsa redditività e non per esigenze connesse all'accudimento della prole ovvero all'attività del coniuge.
Con la conseguenza che allo stato non vi è alcuna esigenza perequativa e compensativa ulteriore.
Al contrario il marito svolge l'attività di rappresentante plurimandatario di mobili di arredamento con redditi annui netti medi di € 42.600,00 con riferimento alle annualità di imposta 2021-2023 (cfr. dichiarazioni fiscali di cui alla comparsa conclusionale del 23.05.2025) e sostiene mensilmente esborsi locatizi nonché connessi all'acquisto di un'autovettura per oltre € 1.000,00. Dalla disamina della documentazione in atti, emerge un miglioramento della capacità
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reddituale del rispetto alle annualità immediatamente Pt_1 successive alla separazione dalla (id est, 2018-2020) CP_1 allorquando i suoi redditi annui netti medi erano pari a €
33.500,00 (cfr. doc. nn. 11-13 di cui al ricorso introduttivo). A ciò si aggiunga che il marito ha assunto l'obbligazione restitutoria connessa all'acquisto di un'autovettura per € 610,00 mensili oltre al pagamento del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare.
Deve dunque ritenersi che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto della moglie a percepire un assegno divorzile.
V.- I provvedimenti riguardanti i figli (07.08.2006) Per_1
e (29.07.2011) devono essere adottati nei termini Per_2 che seguono.
V.1.1.- Quanto al figlio , i provvedimenti personali Per_1 già in vigore devono intendersi cessati con il raggiungimento della maggiore età.
V.1.2.- Quanto alla figlia minore deve confermarsi Per_2
l'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nonché il calendario di incontri padre-figlia di cui all'ordinanza presidenziale del
03.04.2022.
V.2.- In disparte l'adempimento degli obblighi di trasferimento del diritto di proprietà assunti dai coniugi in sede separativa, deve confermarsi l'assegnazione in favore di della casa familiare sita in Bari- Controparte_2
Carbonara, alla F.lli De Filippo n.
7. Tanto in considerazione della coabitazione della genitrice con i figli.
V.3.- Sul versante economico, i provvedimenti riguardanti i figli devono essere adottati nei termini che seguono.
In considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. e ferme le considerazioni già formulate rispetto alle condizioni economico-reddituali dei genitori
(cfr. §- IV.2.-), il Collegio ritiene che la misura provvisoria di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno) non può essere confermata.
Infatti, le esigenze dei figli (19 anni) e Per_1 Per_2
(14 anni) possono considerarsi fisiologicamente accresciute
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rispetto all'epoca delle statuizioni presidenziali del
03.04.2022 così come i redditi del padre hanno subito un incremento meritevole di essere valutato. Sicché, considerando che il padre continua anche a corrispondere per intero il pagamento della rata di mutuo sulla casa familiare – da intendersi come una ulteriore forma indiretta di contribuzione al mantenimento dei figli - il Collegio stima congruo rideterminare l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento dei figli nella misura mensile complessiva di €
700,00 (€ 350,00 per ciascuno) a fra data dalla corrente mensilità di ottobre 2025.
V.4.- Le spese straordinarie, in ragione della comprovata sproporzione della situazione economico-reddituale tra i due genitori (cfr. §-IV), continueranno a gravare per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre. Modi e termini di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm.
V.5.- Il Collegio dispone altresì che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, in ragione della coabitazione con i figli e ad integrazione della contribuzione paterna;
ella potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
VI.- La domanda della convenuta di ordinare il trasferimento della proprietà della casa familiare in favore dell'attore con l'annotazione del diritto di abitazione in favore della coniuge, in ottemperanza degli accordi separativi è inammissibile.
Infatti detta domanda è soggetta a un rito diverso rispetto a quello della separazione personale e non è pertanto cumulabile in questo giudizio;
tanto in considerazione del fatto che
«trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte”
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(artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.)» (Cass. Civ., 08 settembre
2014, n. 18870).
VII.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione nella misura della metà. Invero, la convenuta è risultata soccombente sulla domanda di assegno divorzile nonché sulla domanda inammissibile di trasferimento dell'immobile già casa familiare in adempimento degli accordi separativi. Invece, le parti sono risultate reciprocamente soccombenti sulle domande di determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli e delle spese straordinarie per gli stessi.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza dell'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 15669/2021 introdotto con ricorso del 13.12.2021 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 21.07.2005 tra Parte_1
(Bari, 18.04.1969) e (Bari, Controparte_1
21.06.1972) trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 598, parte
II, serie A, anno 2005;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza
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all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) RIGETTA la domanda riconvenzionale di assegno divorzile proposta dalla convenuta;
5) DISPONE che la figlia resti affidata a entrambi Per_2
i genitori con collocamento prevalente presso la madre cui resta assegnato il godimento della casa familiare in Bari-
Carbonare, alla via F.lli De Filippo n. 7;
6) DISPONE che il padre potrà e dovrà incontrare la figlia secondo il calendario di cui all'ordinanza Per_2 presidenziale del 03.04.2022;
7) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare in Parte_1 favore di la somma mensile di € 700,00 Controparte_1
(€ 350,00 per ciascuno) a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli e (somma da Per_1 Per_2 aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025);
8) DISPONE in capo a l'obbligo, nel rapporto Parte_1 interno tra le parti, di continuare a provvedere in via esclusiva al pagamento delle rate mensili del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare;
9) DISPONE che le spese straordinarie per i figli e Per_1
continueranno a gravare sul padre nella misura Per_2 del 60% e sulla madre per il restante 40% e saranno disciplinate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm.;
10) DISPONE che l'assegno unico universale per ciascun figlio sia percepito integralmente da che Controparte_1 potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
11) DICHIARA inammissibile ogni altra domanda proposta dalla convenuta;
12) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
della metà di spese e compensi di giudizio Parte_1 che, nella misura intera, si liquidano in € 5.429,20 (di
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cui € 98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele PI GI AB
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