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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/11/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. LE Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 901/2021 promossa da:
, in persona del liquidatore e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, sig. , con sede legale in 70024 Gravina in Puglia (BA), Parte_2 alla S.P. 230 Km 53,500, Codice Fiscale e Partita IVA n. nonché da: P.IVA_1
, nata a [...] il [...] e residente in 75100 Matera Parte_3
(MT) alla via Ottorino Respighi n. 4, C.F. , rappresentati e difesi C.F._1 dall'avv. Giovanni Moramarco sito in 70022 Altamura (BA), via Roma n. 4, contro
, titolare della ditta individuale Fenice Costruzioni di LO Controparte_1
LE, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mascellaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10.10.2023.
Oggetto: querela di falso.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in Parte_1 persona del liquidatore pro-tempore, proponeva appello avverso la sentenza n.
3692/2020, pubblicata il 26.11.2020 (cron. n. 14287, rep. n. 6134/2020), emessa dal pagina 1 di 6 Tribunale di Bari in relazione al procedimento civile iscritto al n. 942/2016 r.g., con la quale quest'ultimo, definitivamente pronunciando sulla querela di falso incidentale proposta da , quale titolare della impresa individuale “Fenice Costruzioni”, Controparte_1 così statuiva: “
a) dichiara la falsità della firma apparente di “ apposta sulla scrittura Controparte_1 privata denominata “scrittura privata” in data 9.9.2010;
b) ordina che, al passaggio in giudicato della presente decisione, il Cancelliere provveda ad annotare sull'originale del documento la cancellazione delle firme di cui al precedente punto a);
c) dispone, come da separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio principale;
d) condanna e in solido tra loro alla rifusione Parte_1 Parte_3 delle spese di lite in favore di quale titolare della impresa individuale Controparte_1
FENICE COSTRUZIONI che liquida in complessivi € 3972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv.to
PO MA dichiaratosi distrattario;
e) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_3
in solido tra loro”.
[...]
All'uopo, premettevano gli appellanti:
- che, con atto di citazione per procedimento incidentale di falso ex art. 225 c.p.c., notificato il 22/01/2016, la “Fenice Costruzioni” di LO LE aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari - articolazione di Altamura - la società ( Parte_1
e ;
[...] Parte_3
- che, con comparsa di costituzione del 19.04.2016, si erano costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della querela di falso, stante l'autenticità della sottoscrizione del documento oggetto di querela di falso denominato “scrittura privata” e datato
09.09.2010;
- che la causa era stata istruita con una CTU, a mezzo della dr.ssa Persona_1
;
[...]
- che, all'esito, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la domanda era stata accolta;
- che la sentenza era erronea per vizio di motivazione, nella parte in cui aveva aderito acriticamente alle risultanze della CTU senza che il tribunale avesse neppure esposto le ragioni del suo convincimento, nonchè nella parte in cui aveva rigettato tutte le richieste pagina 2 di 6 istruttorie e ritenuto, in violazione dell'art. 196 c.p.c., non necessario il rinnovo delle operazioni peritali;
- che contestavano, inoltre, la condanna alle spese del giudizio e di CTU e deducevano la necessità di ordinare la rinnovazione della consulenza in appello per i gravi errori commessi dal C.T.U. nei rilievi tecnici e nelle valutazioni delle fenomenologie grafiche, rimanendo l'elaborato peritale lacunoso, superficiale ed errato nelle valutazioni e nelle conclusioni, stante l'erronea impostazione generale, l'omessa verifica dell'ipotesi della dissimulazione.
- che si chiedeva, altresì, l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e, in particolare, la prova testimoniale richiesta, in quanto volta a dimostrare che il sig. , quale titolare della ditta “Fenice Costruzioni”, dopo Controparte_1 aver apposto il timbro della propria ditta (non oggetto di contestazione e/o di disconoscimento), aveva - di proprio pugno - sottoscritto la scrittura privata del
9.9.2010;
- che le corrispondenze e le convergenze sostanziali tra la sigla verificanda e le comparative riconducevano alla mano dello (movenze di base, Controparte_1 particolarità strutturali, gesti fuggitivi e dinamica pressoria, fino alla direzione prevalente di movimento, pendenza, verso di proiezione) ed evidenziavano che la sigla in verifica era frutto della volontà dissimulativa dello;
Controparte_1 tanto premesso, chiedevano che venisse dichiarata l'autenticità della sottoscrizione apposta da sul documento oggetto di querela di falso (denominato Controparte_1
“scrittura privata” e datato 9.9.2010) e, conseguentemente, accertato e dichiarato che, con la scrittura privata del 9.9.2010, le parti avevano voluto riconoscere l'assoluta simulazione del contratto di appalto del 9.9.2010 tra la e la ditta Fenice Parte_1
Costruzioni di LO LE.
Si costituiva , quale titolare della ditta individuale "Fenice Costruzioni Di Controparte_1
LO LE", il quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'appellante per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della società in Parte_1 data 11.10.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2490 c.c.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessata materia del contendere per l'improcedibilità dell'atto d'appello.
Quanto all'eccepito vizio di motivazione, esponeva che la sentenza di primo grado era immune da ogni vizio, avendo il CTU riposto in modo esaustivo ai quesiti formulati dal giudice.
pagina 3 di 6 Nel merito, si opponeva alle richieste istruttorie giacché del tutto tuzioristiche, inammissibili e irrilevanti;
ed invero, il documento oggetto di querela di falso era costituito da una scrittura privata del 09.09.2010 in cui era stato asseritamente documentato un accordo che avrebbe comprovato la simulazione assoluta del contratto di appalto intercorso tra la società in qualità di committente, e la ditta Pt_1 Parte_1 appaltatrice Fenice Costruzioni di LO LE;
infine, evidenziava che la prova testimoniale non era ammissibile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2722 e ss. c.c.
Tanto premesso, chiedeva che, in via preliminare, venisse dichiarata cessata la materia del contendere per l'improcedibilità dell'appello, stante il difetto della capacità processuale e di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentare la società, per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della società in Parte_1 via subordinata, che venisse comunque dichiarata l'interruzione del giudizio dell'appello per difetto della capacità processuale e di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla;
nel merito, che venissero rigettati tutti i motivi di appello proposti dal e , in quanto inammissibili e infondati;
con la Parte_1 Parte_3 condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche all'udienza del 28.3.2023.
Con ordinanza del 29.6.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, con successiva ordinanza del 22.1.2024 veniva sollevata d'ufficio la questione concernente la c.d. rinuncia implicita alle “mere pretese” da parte del liquidatore di società che abbia proceduto – come nel concreto – alla cancellazione della società dal registro delle imprese in pendenza di giudizio (Cass. 6070/2013) e per verificare l'interesse di alla prosecuzione del giudizio attinente Parte_3
l'autenticità della sottoscrizione di relativa alla scrittura privata del Controparte_1
9.9.2010, una volta sollevata d'ufficio la questione della rinuncia alla pretesa della società cancellata.
Con le note di trattazione scritta del 4.3.2024, il difensore di parte appellante dichiarava che la società era stata cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c. dal Registro delle
Imprese, giusta visura storica che allegava e chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio.
L'interruzione del giudizio veniva dichiarata all'udienza del 5.3.2024.
pagina 4 di 6 Con istanza del 25.6.2025, il Procuratore di parte appellata chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
Assegnato termine per la notifica dell'istanza e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, all'udienza del 18.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che, a norma dell'art. 305 c.p.c. (nel testo risultante dalla sentenza n. 139-
67 della Corte costituzionale), il processo deve essere proseguito o riassunto entro tre mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, altrimenti si estingue.
La Suprema Corte ha da tempo (v. Cass. 2340/1996) precisato che l'estinzione del processo per mancato rispetto del termine può essere eccepita da tutte le parti, per cui non solo alla parte colpita dall'evento interruttivo è riservata la proponibilità dell'eccezione di estinzione (v. Cass nn. 815-83, 708-77).
Deve considerarsi, infatti, al riguardo:
- che l'estinzione deve essere eccepita dalle parti interessate (art. 307 comma 4 c.p.c.) e l'interesse all'estinzione non coincide (cfr. in relazione all'art. 338 c.p.c. Cass. n. 1930-
89) con quello tutelato dall'interruzione;
- che la legge riconosce a tutte le parti (artt. 302, 303 c.p.c.) l'interesse alla riattivazione del processo e non vi è ragione di limitare per alcune di esse la possibilità di evitarla;
- che l'interruzione preclude il compimento di atti processuali, ma lo stato di sospensione
(artt. 304, 298 c.p.c.), la possibilità di atti processuali compiuti nell'ignoranza dell'evento, l'incertezza sulla sorte di tali atti (se di essi può dolersi soltanto una parte), non possono protrarsi indefinitamente: la legge fissa un termine perentorio (art. 305
c.p.c.) per la riattivazione del processo, e un onere posto a carico (anche) della parte nei cui confronti si è verificato l'evento non si concilia con una legittimazione esclusiva della stessa parte ad avvalersi delle conseguenze della sua inosservanza.
Ne consegue che la parte non colpita dall'evento interruttivo può riassumere il processo interrotto, dopo il decorso del termine dall'evento interruttivo (o della sua legale conoscenza) al solo fine di vederne dichiarata l'estinzione, con la conseguenza che l'estinzione può essere fatta valere non solo in via di eccezione, ma anche in via di azione, con questo aderendo alla tesi della neutralità dell'interesse alla ripresa del processo (v. Cass. 67/1995, Cass. 74/4298).
Lo stesso contumace può costituirsi allo scopo di eccepire l'avvenuta estinzione anche dopo la precisazione delle conclusioni perché la ratio dell'articolo 293, ultimo comma,
pagina 5 di 6 c.p.c., è soddisfatta dalla preclusione delle ulteriori attività assertive e istruttorie e può anche procedere alla riassunzione a tale scopo (cfr. Cass. 23394/2015).
Resta peraltro inammissibile far valere l'estinzione in via principale tramite autonoma domanda, sicché la declamazione dell'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini spetta al giudice davanti al quale la causa doveva essere riassunta (v. Cass.
84/2040), salvo che l'eccezione di estinzione venga conosciuta in un diverso processo incidente tantum, ad esempio per respingere l'eccezione di litispendenza.
Nella specie, la parte appellata (non colpita dall'evento interruttivo) ha chiesto di riassumere il processo al solo fine di fare dichiarare l'estinzione del giudizio e la detta istanza va accolta, dal momento che dalla dichiarazione di interruzione (5/03/2024) sono decorsi oltre tre mesi senza che il giudizio sia stato riassunto da alcuna delle parti.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza, in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
e nei confronti di , titolare della Parte_2 Parte_3 Controparte_1 ditta individuale Fenice Costruzioni di LO LE, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3692/2020, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Consigliere est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. LE Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 901/2021 promossa da:
, in persona del liquidatore e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, sig. , con sede legale in 70024 Gravina in Puglia (BA), Parte_2 alla S.P. 230 Km 53,500, Codice Fiscale e Partita IVA n. nonché da: P.IVA_1
, nata a [...] il [...] e residente in 75100 Matera Parte_3
(MT) alla via Ottorino Respighi n. 4, C.F. , rappresentati e difesi C.F._1 dall'avv. Giovanni Moramarco sito in 70022 Altamura (BA), via Roma n. 4, contro
, titolare della ditta individuale Fenice Costruzioni di LO Controparte_1
LE, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mascellaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10.10.2023.
Oggetto: querela di falso.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in Parte_1 persona del liquidatore pro-tempore, proponeva appello avverso la sentenza n.
3692/2020, pubblicata il 26.11.2020 (cron. n. 14287, rep. n. 6134/2020), emessa dal pagina 1 di 6 Tribunale di Bari in relazione al procedimento civile iscritto al n. 942/2016 r.g., con la quale quest'ultimo, definitivamente pronunciando sulla querela di falso incidentale proposta da , quale titolare della impresa individuale “Fenice Costruzioni”, Controparte_1 così statuiva: “
a) dichiara la falsità della firma apparente di “ apposta sulla scrittura Controparte_1 privata denominata “scrittura privata” in data 9.9.2010;
b) ordina che, al passaggio in giudicato della presente decisione, il Cancelliere provveda ad annotare sull'originale del documento la cancellazione delle firme di cui al precedente punto a);
c) dispone, come da separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio principale;
d) condanna e in solido tra loro alla rifusione Parte_1 Parte_3 delle spese di lite in favore di quale titolare della impresa individuale Controparte_1
FENICE COSTRUZIONI che liquida in complessivi € 3972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv.to
PO MA dichiaratosi distrattario;
e) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_3
in solido tra loro”.
[...]
All'uopo, premettevano gli appellanti:
- che, con atto di citazione per procedimento incidentale di falso ex art. 225 c.p.c., notificato il 22/01/2016, la “Fenice Costruzioni” di LO LE aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari - articolazione di Altamura - la società ( Parte_1
e ;
[...] Parte_3
- che, con comparsa di costituzione del 19.04.2016, si erano costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della querela di falso, stante l'autenticità della sottoscrizione del documento oggetto di querela di falso denominato “scrittura privata” e datato
09.09.2010;
- che la causa era stata istruita con una CTU, a mezzo della dr.ssa Persona_1
;
[...]
- che, all'esito, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la domanda era stata accolta;
- che la sentenza era erronea per vizio di motivazione, nella parte in cui aveva aderito acriticamente alle risultanze della CTU senza che il tribunale avesse neppure esposto le ragioni del suo convincimento, nonchè nella parte in cui aveva rigettato tutte le richieste pagina 2 di 6 istruttorie e ritenuto, in violazione dell'art. 196 c.p.c., non necessario il rinnovo delle operazioni peritali;
- che contestavano, inoltre, la condanna alle spese del giudizio e di CTU e deducevano la necessità di ordinare la rinnovazione della consulenza in appello per i gravi errori commessi dal C.T.U. nei rilievi tecnici e nelle valutazioni delle fenomenologie grafiche, rimanendo l'elaborato peritale lacunoso, superficiale ed errato nelle valutazioni e nelle conclusioni, stante l'erronea impostazione generale, l'omessa verifica dell'ipotesi della dissimulazione.
- che si chiedeva, altresì, l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e, in particolare, la prova testimoniale richiesta, in quanto volta a dimostrare che il sig. , quale titolare della ditta “Fenice Costruzioni”, dopo Controparte_1 aver apposto il timbro della propria ditta (non oggetto di contestazione e/o di disconoscimento), aveva - di proprio pugno - sottoscritto la scrittura privata del
9.9.2010;
- che le corrispondenze e le convergenze sostanziali tra la sigla verificanda e le comparative riconducevano alla mano dello (movenze di base, Controparte_1 particolarità strutturali, gesti fuggitivi e dinamica pressoria, fino alla direzione prevalente di movimento, pendenza, verso di proiezione) ed evidenziavano che la sigla in verifica era frutto della volontà dissimulativa dello;
Controparte_1 tanto premesso, chiedevano che venisse dichiarata l'autenticità della sottoscrizione apposta da sul documento oggetto di querela di falso (denominato Controparte_1
“scrittura privata” e datato 9.9.2010) e, conseguentemente, accertato e dichiarato che, con la scrittura privata del 9.9.2010, le parti avevano voluto riconoscere l'assoluta simulazione del contratto di appalto del 9.9.2010 tra la e la ditta Fenice Parte_1
Costruzioni di LO LE.
Si costituiva , quale titolare della ditta individuale "Fenice Costruzioni Di Controparte_1
LO LE", il quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'appellante per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della società in Parte_1 data 11.10.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2490 c.c.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessata materia del contendere per l'improcedibilità dell'atto d'appello.
Quanto all'eccepito vizio di motivazione, esponeva che la sentenza di primo grado era immune da ogni vizio, avendo il CTU riposto in modo esaustivo ai quesiti formulati dal giudice.
pagina 3 di 6 Nel merito, si opponeva alle richieste istruttorie giacché del tutto tuzioristiche, inammissibili e irrilevanti;
ed invero, il documento oggetto di querela di falso era costituito da una scrittura privata del 09.09.2010 in cui era stato asseritamente documentato un accordo che avrebbe comprovato la simulazione assoluta del contratto di appalto intercorso tra la società in qualità di committente, e la ditta Pt_1 Parte_1 appaltatrice Fenice Costruzioni di LO LE;
infine, evidenziava che la prova testimoniale non era ammissibile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2722 e ss. c.c.
Tanto premesso, chiedeva che, in via preliminare, venisse dichiarata cessata la materia del contendere per l'improcedibilità dell'appello, stante il difetto della capacità processuale e di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentare la società, per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della società in Parte_1 via subordinata, che venisse comunque dichiarata l'interruzione del giudizio dell'appello per difetto della capacità processuale e di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla;
nel merito, che venissero rigettati tutti i motivi di appello proposti dal e , in quanto inammissibili e infondati;
con la Parte_1 Parte_3 condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche all'udienza del 28.3.2023.
Con ordinanza del 29.6.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, con successiva ordinanza del 22.1.2024 veniva sollevata d'ufficio la questione concernente la c.d. rinuncia implicita alle “mere pretese” da parte del liquidatore di società che abbia proceduto – come nel concreto – alla cancellazione della società dal registro delle imprese in pendenza di giudizio (Cass. 6070/2013) e per verificare l'interesse di alla prosecuzione del giudizio attinente Parte_3
l'autenticità della sottoscrizione di relativa alla scrittura privata del Controparte_1
9.9.2010, una volta sollevata d'ufficio la questione della rinuncia alla pretesa della società cancellata.
Con le note di trattazione scritta del 4.3.2024, il difensore di parte appellante dichiarava che la società era stata cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c. dal Registro delle
Imprese, giusta visura storica che allegava e chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio.
L'interruzione del giudizio veniva dichiarata all'udienza del 5.3.2024.
pagina 4 di 6 Con istanza del 25.6.2025, il Procuratore di parte appellata chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
Assegnato termine per la notifica dell'istanza e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, all'udienza del 18.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che, a norma dell'art. 305 c.p.c. (nel testo risultante dalla sentenza n. 139-
67 della Corte costituzionale), il processo deve essere proseguito o riassunto entro tre mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, altrimenti si estingue.
La Suprema Corte ha da tempo (v. Cass. 2340/1996) precisato che l'estinzione del processo per mancato rispetto del termine può essere eccepita da tutte le parti, per cui non solo alla parte colpita dall'evento interruttivo è riservata la proponibilità dell'eccezione di estinzione (v. Cass nn. 815-83, 708-77).
Deve considerarsi, infatti, al riguardo:
- che l'estinzione deve essere eccepita dalle parti interessate (art. 307 comma 4 c.p.c.) e l'interesse all'estinzione non coincide (cfr. in relazione all'art. 338 c.p.c. Cass. n. 1930-
89) con quello tutelato dall'interruzione;
- che la legge riconosce a tutte le parti (artt. 302, 303 c.p.c.) l'interesse alla riattivazione del processo e non vi è ragione di limitare per alcune di esse la possibilità di evitarla;
- che l'interruzione preclude il compimento di atti processuali, ma lo stato di sospensione
(artt. 304, 298 c.p.c.), la possibilità di atti processuali compiuti nell'ignoranza dell'evento, l'incertezza sulla sorte di tali atti (se di essi può dolersi soltanto una parte), non possono protrarsi indefinitamente: la legge fissa un termine perentorio (art. 305
c.p.c.) per la riattivazione del processo, e un onere posto a carico (anche) della parte nei cui confronti si è verificato l'evento non si concilia con una legittimazione esclusiva della stessa parte ad avvalersi delle conseguenze della sua inosservanza.
Ne consegue che la parte non colpita dall'evento interruttivo può riassumere il processo interrotto, dopo il decorso del termine dall'evento interruttivo (o della sua legale conoscenza) al solo fine di vederne dichiarata l'estinzione, con la conseguenza che l'estinzione può essere fatta valere non solo in via di eccezione, ma anche in via di azione, con questo aderendo alla tesi della neutralità dell'interesse alla ripresa del processo (v. Cass. 67/1995, Cass. 74/4298).
Lo stesso contumace può costituirsi allo scopo di eccepire l'avvenuta estinzione anche dopo la precisazione delle conclusioni perché la ratio dell'articolo 293, ultimo comma,
pagina 5 di 6 c.p.c., è soddisfatta dalla preclusione delle ulteriori attività assertive e istruttorie e può anche procedere alla riassunzione a tale scopo (cfr. Cass. 23394/2015).
Resta peraltro inammissibile far valere l'estinzione in via principale tramite autonoma domanda, sicché la declamazione dell'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini spetta al giudice davanti al quale la causa doveva essere riassunta (v. Cass.
84/2040), salvo che l'eccezione di estinzione venga conosciuta in un diverso processo incidente tantum, ad esempio per respingere l'eccezione di litispendenza.
Nella specie, la parte appellata (non colpita dall'evento interruttivo) ha chiesto di riassumere il processo al solo fine di fare dichiarare l'estinzione del giudizio e la detta istanza va accolta, dal momento che dalla dichiarazione di interruzione (5/03/2024) sono decorsi oltre tre mesi senza che il giudizio sia stato riassunto da alcuna delle parti.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza, in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
e nei confronti di , titolare della Parte_2 Parte_3 Controparte_1 ditta individuale Fenice Costruzioni di LO LE, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3692/2020, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Consigliere est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
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