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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17847 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 45682 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 18/12/2025 è presente l'avv. SAVINI LUCA, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa, evidenziando la fondatezza dell'appello anche alla luce delle considerazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (cassazione nn. 28093/2023, 24899/2022).
E' altresì presente l'avv. Aurora Francesca Sitzia, in sostituzione dell'avv. DANTE
DANIELA, per Roma capitale, la quale si riporta ai propri scritti difensivi.
E' altresì presente ai fini della partica forense la dott. . Persona_1
.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
IA De RD
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.55, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
IA De RD N. R.G. 45682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De RD;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 45682 /2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliata in VIA SABOTINO Parte_1 C.F._1
12 00195 ROMA ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SAVINI LUCA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI CP_1 P.IVA_1
GIOVE, 21 00186 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. DANTE DANIELA;
APPELLATA CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento della decisione
Il presente giudizio costituisce grado di appello di procedimento avviato da Pt_1
con ricorso ex art.7 d.lgs.150/2011 innanzi al giudice di pace di Roma avverso
[...]
la cartella esattoriale n.09720220137042 deducendo che i verbali di accertamento di violazione al codice della strada -posti a fondamento della detta cartella- non le erano mai stati notificati, con conseguente intervenuta decadenza dell'ente impositore dal diritto di pretendere il pagamento delle somme recate da detti verbali.
Nell'ambito del giudizio di primo grado si è costituita chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione e producendo le notifiche dei suddetti verbali.
Con sentenza n.7399/2023 il giudice di pace ha rigettato l'opposizione con la seguente motivazione: “dalla documentazione allegata da con CP_1
l'attestazione di “copia conforme all'originale”, risulta la ritualità della notifica del verbale n. 13200321021 del 05.09.2020 e n. 131201042021 del 28.11.2020, posti a fondamento della cartella esattoriale impugnata, avvenuta con modalità e forme di cui all'art. 139 c.p.c. ed alla legge n. 890/82, nel rispetto degli adempimenti imposti dall'art. 7, comma 3° e 4° della L. 890/82 … (omissis)… Invero, l'ufficiale pubblico in assenza del destinatario e delle altre persone idonee a ricevere il plico indicate nell'art. 139 c.p.c., provvedeva a consegnare l'atto amministrativo al portiere, il quale sottoscriveva quale ricevente il plico, rispettivamente in data 20.10.2020 e 19.01.2021, ed inviava al trasgressore la relativa raccomandata di comunicazione di avvenuto notifica (CAN) di consegna del piego al portiere dello stabile, indicata rispettivamente con il n. 62887391939 in data 20.10.2020 e con il n. 6288993436 del 19.01.2021. Altresì, ritualità della notifica del verbale n. 33200118852 del 04.03.2020, n.
13200284979 del 28.02.2020, posti a fondamento della cartella esattoriale impugnata, avendo provveduto l'ufficiale pubblico a notificare l'atto amministrativo rispettivamente in data 01.06.2020 e 11.05.2020 con l'espletamento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. per assenza del destinatario e delle altre persone idonee a ricevere il plico indicate nell'art. 139 c.p.c. ed invio al mittente dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio postale con
CAD immessa nella cassetta postale ai sensi dell'art. 34/2020 art. 46, indicando il numero della relativa raccomandata. Il destinatario non curava il ritiro del piego”;
Nell'ambito del presente giudizio di appello ha proposto i Parte_1
seguenti motivi di opposizione avverso l'indicata sentenza:
1. “Irritualità e nullità della notifica dei verbali di accertamento n. 13200621021 del 05.09.2020 e n.13201042021 del 28.11.2020 sottesi alla cartella esattoriale n. 097
2022 01370428 32. Violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 7 L.
n. 890/82. Mancanza di prova in ordine alla prova dell'assenza della destinataria e della attestazione delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto in tema di notifica degli atti giudiziari nelle mani del portiere dello stabile ove risiede parte appellante” in quanto: “le notifiche dei suddetti verbali risultano radicalmente nulle in quanto eseguite, al contrario di quanto sostenuto dal primo giudice, senza il rispetto di tutte le attività e/o formalità tassativamente stabilite dall'art. 139 c.p.c. e, nello specifico, si rileva ed eccepisce quanto segue. In atti non v'è prova della attestazione dell'assenza della destinataria e della attestazione delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto in assenza della contribuente (cfr. All. 17 e 20 di allegati al presente ricorso in appello CP_1 con doc. 5) (…) Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, anche la Legge n. 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico”.;
2. “Irritualità e nullità della notifica dei verbali di accertamento n. 33200118852 del 04.03.2020 e n.13200284979 del 28.02.2020 sottesi alla cartella esattoriale n. 097
2022 01370428 32. Violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 8 L.
890/82. Mancanza di prova in ordine alla attestazione di assenza della destinataria e delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto in tema di notifica degli atti giudiziari per temporanea assenza della destinataria. Assenza e mancanza di prova della CAD e del suo contenuto”: per un verso, “in quanto i verbali richiamati in premessa risultano irritualmente notificati in spregio a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8 L. 890/82 e dell'art. 140 c.p.c. mancando in atti la prova del corretto svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla Legge in caso di notifica per irreperibilità temporanea della destinataria mediante deposito presso la
Casa Comunale. Nello specifico, sugli avvisi di ricevimento ex adverso prodotti in giudizio (cfr. All. 3 e 10 di allegati al presente ricorso in appello con CP_1
doc. 6) non vi è alcuna prova dell'attestazione sia dell'assenza della destinataria sia delle ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto”; per altro verso, le notifiche sarebbero: “irritualmente eseguite mancando in atti anche la prova del deposito in giudizio delle relative CAD ovvero delle comunicazioni comprovanti la conoscenza per il destinatario dell'intervenuto deposito degli accertamenti di violazione presso l'ufficio postale e/o casa comunale in sua temporanea assenza. Nel caso in esame ha prodotto esclusivamente la copia fotostatica CP_1
dell'avviso di ricevimento dei verbali nel quale è sì indicata l'emissione/spedizione della relativa CAD ma il cui contenuto, tuttavia, non risulta essere mai pervenuto all'attenzione dell'odierna ricorrente. Difatti, per i suddetti verbali, non v'è traccia alcuna delle comunicazioni informative e del relativo loro contenuto”;
L'appello così conclude: “in totale riforma della sentenza n. 7399/23 emessa dal
Giudice di Pace di Roma, depositata in data 07.09.2023: 1) accertare, con riferimento alla notifica dei verbali di accertamento n. 13200621021 del 05.09.2020 e n.13201042021 del 28.11.2020 – presupposti alla cartella esattoriale n. 097 2022
01370428 32 – la violazione dei tassativi adempimenti richiesti dall'art. 139 c.p.c. e dall'art. 7 L. n. 890/82 con conseguente nullità ed irritualità della notifica dei predetti verbali di accertamento per violazione al codice della strada;
2) accertare, con riferimento alla notifica dei verbali di accertamento n. 33200118852 del 04.03.2020 e n.13200284979 del 28.02.2020 – presupposti alla cartella esattoriale n. 097 2022
01370428 32 – la violazione dei tassativi adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c. e dall'art. 8 L. n. 890/82 con conseguente nullità ed irritualità della notifica dei predetti verbali di accertamento per violazione al codice della strada;
3) dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto di appello, la illegittimità della iscrizione a ruolo delle somme afferenti ai verbali di accertamento n. 13200621021 del 05.09.2020, n.
13201042021 del 28.11.2020, n. 33200118852 del 04.03.2020, n. 13200284979 del
28.02.2020 e, contestualmente, disporre l'annullamento della cartella esattoriale n.
097 2022 01370428 32; 4) condannare al pagamento delle spese e CP_1
competenze del doppio grado di giudizio da liquidare e distrarre in favore del procuratore antistatario”.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 2. In ordine al primo motivo di appello
Dagli atti depositati da innanzi al giudice di pace le notifiche dei CP_1
verbali in analisi risultano eseguite come segue:
1) verbale n.13200621021 del 05.09.2020 (doc.15): notificato a mezzo servizio postale ex lege 890/1982 (come emerge dall'annotazione apposta sul retro della cartolina postale di notifica, doc.16) con consegna al portiere dello stabile il
20.10.2020 e conseguente invio della comunicazione di avvenuta notifica (doc.
17);
2) verbale n.13201042021 del 28.11.2020 (doc.18): notificato a mezzo servizio postale ex lege 890/1982 (come emerge dall'annotazione apposta sul retro della cartolina postale di notifica, doc.19) con consegna al portiere dello stabile il
19.01.2021 e conseguente invio della comunicazione di avvenuta notifica (doc.
20).
Appare poi utile, per una migliore comprensione della motivazione, riprodurre la relata di notifica di uno dei verbali in analisi (le relate sono identiche e differiscono solo per le date, come innanzi indicato): In punto di diritto, appare utile rammentare che l'art.7 co.2 l.890/1982 prevede che: “2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”,
Con riferimento all'interpretazione di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di esprimersi nel senso che: “In tema di notifica a mezzo del servizio postale la L. n. 890 del 1982, art. 8, al pari del resto dell'art. 139 c.p.c., riguardante la notifica eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, consente la ricezione dell'atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell'assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. E di tale assenza o rifiuto l'ufficiale postale (o l'ufficiale giudiziario) deve darne atto nell'avviso di ricevimento (o nella relata). Orbene, nell'ipotesi in esame, dall'avviso di ricevimento in atti, la cui lettura è certamente consentita in questa sede in presenza di un vizio di ordine processuale, risulta che la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta a mani del portiere dello stabile, senza che siano stati indicati l'assenza del destinatario od il rifiuto o l'assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale (persona di famiglia o addetta alla casa od al servizio del destinatario)” (Cassazione civile sez. I, 15/03/2007, n.6021; cfr. nello stesso senso:
Cassazione civile sez. II, 05/10/2023, n.28093).
Nella specie, come si è mostrato, la relata prevede in ordine -dalla parte più alta alla parte più bassa della cartolina- come opzioni di consegna: al destinatario “ovvero” a persona di famiglia, persona addetta alla casa, persona al servizio del destinatario, persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo “ovvero” portiere dello stabile.
L'impiego della locuzione “ovvero” in un ordine decrescente palesa l'esistenza di una gerarchia fra le persone cui si è tentata la consegna della notifica e un inequivoco -pur se implicito- accertamento dell'inesistenza di soggetti precedenti (nella gerarchia) rispetto al portiere cui è stato poi consegnato l'atto.
Le notifiche in analisi debbono quindi considerarsi validamente effettuate.
3. In ordine al secondo motivo di appello
Onde verificare la correttezza delle notifiche effettuate di cui al secondo motivo di appello appare utile riprodurre -per una migliore comprensione della motivazione- la modalità di esecuzione delle stesse (le relate sono identiche e differiscono solo per le date, come si dirà infra): In punto di diritto, appare utile rammentare che l'art. 108 del d.l.18/2020 -nella versione introdotta dalla legge 24.04.2020 n.27 di conversione del suddetto d.l. in vigore dal 29/4/2020, prevedeva distinte modalità di consegna per la posta ordinaria
(disciplinata dal co.1) e per la notificazione a mezzo posta (disciplinata dal co.1 bis che così recava: "per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'art. 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della legge
20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di quelle raccomandate con ricevuta di ritorno inviata nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza").
L'art. 46 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 -in vigore dal 19/5/2000- ha poi abrogato il comma 1-bis e reso uniformi le due discipline delle attività di consegna della posta ordinaria e quelle di notificazione di atti a mezzo posta.
A partire dal 19.05.2020 le notifiche a mezzo posta andavano quindi effettuate ai sensi del co.1 del già menzionato art.108 d.l. 18/2020 ossia: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo
201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, [nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,] gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza”.
Nella specie:
I. in relazione alla notifica del verbale n.33200118852: al momento di esecuzione della stessa (20.05.2020) l'attività di notifica a mezzo posta era disciplinata (pur se da solo un giorno) dal co.1 dell'art.108 d.l.18/2020 e dovendosi quindi verificare la correttezza dell'operato dell'operatore postale secondo tale disciplina (e non secondo quella da questi erroneamente indicata del co.1 bis) deve rilevarsi che questi non ha dato conto di aver compiuto le attività che la disposizione gli richiedeva: in primo luogo, di accertare la presenza o l'assenza del destinatario del plico ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione. Ne discende l'invalidità della notifica perché non conforme alle indicazioni della legislazione emergenziale in quanto: “l'avviso di ricevimento deve attestare l'osservanza delle modalità di recapito sopra previste, non potendosi limitare a riportare la dicitura "18/2020 articolo
108". L'avviso deve, dunque, indicare ed attestare le modalità ivi previste e, in particolare, il presupposto fondamentale di questa eccezionale modalità,
e cioè l'accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata ritiro" (Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4671; Cassazione civile sez. trib., 07/04/2023, n.9537). Ne consegue che, pur ricollocato [riqualificato] in contesto normativo diverso da quello dedotto (art.139 cpc e art.8 l.890/1982), il vizio della notifica lamentato (“non vi è alcuna prova dell'attestazione sia dell'assenza della destinataria sia delle ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto”) è sussistente;
II. In relazione alla notifica del verbale n.13200284979: al momento di esecuzione della stessa (30.04.2020) per le notifiche a mezzo posta valevano le ordinarie modalità di esecuzione della notifica ex art.7 l.890/1982 con la conseguenza che il messo postale avrebbe dovuto dare contezza delle attività compiute come prescritto dalla disciplina da ultimo citata. Non essendo stata data contezza delle attività compiute in tal senso, il vizio di notifica lamentato
(“non vi è alcuna prova dell'attestazione sia dell'assenza della destinataria sia delle ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto”) è sussistente.
Dalla nullità delle notifiche dei verbali 33200118852 e 13200284979 discende l'intervenuta decadenza dell'ente impositore di richiedere le somme richieste a titolo di sanzione per le violazioni riportate nei suddetti verbali e, quindi, il parziale annullamento della cartella n.09720220137042832.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione alla misura entro cui è stata accolta la domanda, tenuto altresì conto -per il presente grado- dell'assenza di fase istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA dichiara l'invalidità della cartella di pagamento n.09720220137042832 in relazione alle somme richieste in relazione ai verbali nn. 33200118852 e 13200284979;
CONDANNA parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellante -da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario- che liquida in:
- per il giudizio innanzi al giudice di pace euro 200,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese vive documentate;
-per il presente grado di giudizio in euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese vive documentate.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025
IL GIUDICE
IA De RD
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 18/12/2025 è presente l'avv. SAVINI LUCA, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa, evidenziando la fondatezza dell'appello anche alla luce delle considerazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (cassazione nn. 28093/2023, 24899/2022).
E' altresì presente l'avv. Aurora Francesca Sitzia, in sostituzione dell'avv. DANTE
DANIELA, per Roma capitale, la quale si riporta ai propri scritti difensivi.
E' altresì presente ai fini della partica forense la dott. . Persona_1
.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
IA De RD
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.55, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
IA De RD N. R.G. 45682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De RD;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 45682 /2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliata in VIA SABOTINO Parte_1 C.F._1
12 00195 ROMA ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SAVINI LUCA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI CP_1 P.IVA_1
GIOVE, 21 00186 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. DANTE DANIELA;
APPELLATA CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento della decisione
Il presente giudizio costituisce grado di appello di procedimento avviato da Pt_1
con ricorso ex art.7 d.lgs.150/2011 innanzi al giudice di pace di Roma avverso
[...]
la cartella esattoriale n.09720220137042 deducendo che i verbali di accertamento di violazione al codice della strada -posti a fondamento della detta cartella- non le erano mai stati notificati, con conseguente intervenuta decadenza dell'ente impositore dal diritto di pretendere il pagamento delle somme recate da detti verbali.
Nell'ambito del giudizio di primo grado si è costituita chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione e producendo le notifiche dei suddetti verbali.
Con sentenza n.7399/2023 il giudice di pace ha rigettato l'opposizione con la seguente motivazione: “dalla documentazione allegata da con CP_1
l'attestazione di “copia conforme all'originale”, risulta la ritualità della notifica del verbale n. 13200321021 del 05.09.2020 e n. 131201042021 del 28.11.2020, posti a fondamento della cartella esattoriale impugnata, avvenuta con modalità e forme di cui all'art. 139 c.p.c. ed alla legge n. 890/82, nel rispetto degli adempimenti imposti dall'art. 7, comma 3° e 4° della L. 890/82 … (omissis)… Invero, l'ufficiale pubblico in assenza del destinatario e delle altre persone idonee a ricevere il plico indicate nell'art. 139 c.p.c., provvedeva a consegnare l'atto amministrativo al portiere, il quale sottoscriveva quale ricevente il plico, rispettivamente in data 20.10.2020 e 19.01.2021, ed inviava al trasgressore la relativa raccomandata di comunicazione di avvenuto notifica (CAN) di consegna del piego al portiere dello stabile, indicata rispettivamente con il n. 62887391939 in data 20.10.2020 e con il n. 6288993436 del 19.01.2021. Altresì, ritualità della notifica del verbale n. 33200118852 del 04.03.2020, n.
13200284979 del 28.02.2020, posti a fondamento della cartella esattoriale impugnata, avendo provveduto l'ufficiale pubblico a notificare l'atto amministrativo rispettivamente in data 01.06.2020 e 11.05.2020 con l'espletamento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. per assenza del destinatario e delle altre persone idonee a ricevere il plico indicate nell'art. 139 c.p.c. ed invio al mittente dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio postale con
CAD immessa nella cassetta postale ai sensi dell'art. 34/2020 art. 46, indicando il numero della relativa raccomandata. Il destinatario non curava il ritiro del piego”;
Nell'ambito del presente giudizio di appello ha proposto i Parte_1
seguenti motivi di opposizione avverso l'indicata sentenza:
1. “Irritualità e nullità della notifica dei verbali di accertamento n. 13200621021 del 05.09.2020 e n.13201042021 del 28.11.2020 sottesi alla cartella esattoriale n. 097
2022 01370428 32. Violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 7 L.
n. 890/82. Mancanza di prova in ordine alla prova dell'assenza della destinataria e della attestazione delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto in tema di notifica degli atti giudiziari nelle mani del portiere dello stabile ove risiede parte appellante” in quanto: “le notifiche dei suddetti verbali risultano radicalmente nulle in quanto eseguite, al contrario di quanto sostenuto dal primo giudice, senza il rispetto di tutte le attività e/o formalità tassativamente stabilite dall'art. 139 c.p.c. e, nello specifico, si rileva ed eccepisce quanto segue. In atti non v'è prova della attestazione dell'assenza della destinataria e della attestazione delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto in assenza della contribuente (cfr. All. 17 e 20 di allegati al presente ricorso in appello CP_1 con doc. 5) (…) Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, anche la Legge n. 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico”.;
2. “Irritualità e nullità della notifica dei verbali di accertamento n. 33200118852 del 04.03.2020 e n.13200284979 del 28.02.2020 sottesi alla cartella esattoriale n. 097
2022 01370428 32. Violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 8 L.
890/82. Mancanza di prova in ordine alla attestazione di assenza della destinataria e delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto in tema di notifica degli atti giudiziari per temporanea assenza della destinataria. Assenza e mancanza di prova della CAD e del suo contenuto”: per un verso, “in quanto i verbali richiamati in premessa risultano irritualmente notificati in spregio a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8 L. 890/82 e dell'art. 140 c.p.c. mancando in atti la prova del corretto svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla Legge in caso di notifica per irreperibilità temporanea della destinataria mediante deposito presso la
Casa Comunale. Nello specifico, sugli avvisi di ricevimento ex adverso prodotti in giudizio (cfr. All. 3 e 10 di allegati al presente ricorso in appello con CP_1
doc. 6) non vi è alcuna prova dell'attestazione sia dell'assenza della destinataria sia delle ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto”; per altro verso, le notifiche sarebbero: “irritualmente eseguite mancando in atti anche la prova del deposito in giudizio delle relative CAD ovvero delle comunicazioni comprovanti la conoscenza per il destinatario dell'intervenuto deposito degli accertamenti di violazione presso l'ufficio postale e/o casa comunale in sua temporanea assenza. Nel caso in esame ha prodotto esclusivamente la copia fotostatica CP_1
dell'avviso di ricevimento dei verbali nel quale è sì indicata l'emissione/spedizione della relativa CAD ma il cui contenuto, tuttavia, non risulta essere mai pervenuto all'attenzione dell'odierna ricorrente. Difatti, per i suddetti verbali, non v'è traccia alcuna delle comunicazioni informative e del relativo loro contenuto”;
L'appello così conclude: “in totale riforma della sentenza n. 7399/23 emessa dal
Giudice di Pace di Roma, depositata in data 07.09.2023: 1) accertare, con riferimento alla notifica dei verbali di accertamento n. 13200621021 del 05.09.2020 e n.13201042021 del 28.11.2020 – presupposti alla cartella esattoriale n. 097 2022
01370428 32 – la violazione dei tassativi adempimenti richiesti dall'art. 139 c.p.c. e dall'art. 7 L. n. 890/82 con conseguente nullità ed irritualità della notifica dei predetti verbali di accertamento per violazione al codice della strada;
2) accertare, con riferimento alla notifica dei verbali di accertamento n. 33200118852 del 04.03.2020 e n.13200284979 del 28.02.2020 – presupposti alla cartella esattoriale n. 097 2022
01370428 32 – la violazione dei tassativi adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c. e dall'art. 8 L. n. 890/82 con conseguente nullità ed irritualità della notifica dei predetti verbali di accertamento per violazione al codice della strada;
3) dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto di appello, la illegittimità della iscrizione a ruolo delle somme afferenti ai verbali di accertamento n. 13200621021 del 05.09.2020, n.
13201042021 del 28.11.2020, n. 33200118852 del 04.03.2020, n. 13200284979 del
28.02.2020 e, contestualmente, disporre l'annullamento della cartella esattoriale n.
097 2022 01370428 32; 4) condannare al pagamento delle spese e CP_1
competenze del doppio grado di giudizio da liquidare e distrarre in favore del procuratore antistatario”.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 2. In ordine al primo motivo di appello
Dagli atti depositati da innanzi al giudice di pace le notifiche dei CP_1
verbali in analisi risultano eseguite come segue:
1) verbale n.13200621021 del 05.09.2020 (doc.15): notificato a mezzo servizio postale ex lege 890/1982 (come emerge dall'annotazione apposta sul retro della cartolina postale di notifica, doc.16) con consegna al portiere dello stabile il
20.10.2020 e conseguente invio della comunicazione di avvenuta notifica (doc.
17);
2) verbale n.13201042021 del 28.11.2020 (doc.18): notificato a mezzo servizio postale ex lege 890/1982 (come emerge dall'annotazione apposta sul retro della cartolina postale di notifica, doc.19) con consegna al portiere dello stabile il
19.01.2021 e conseguente invio della comunicazione di avvenuta notifica (doc.
20).
Appare poi utile, per una migliore comprensione della motivazione, riprodurre la relata di notifica di uno dei verbali in analisi (le relate sono identiche e differiscono solo per le date, come innanzi indicato): In punto di diritto, appare utile rammentare che l'art.7 co.2 l.890/1982 prevede che: “2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”,
Con riferimento all'interpretazione di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di esprimersi nel senso che: “In tema di notifica a mezzo del servizio postale la L. n. 890 del 1982, art. 8, al pari del resto dell'art. 139 c.p.c., riguardante la notifica eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, consente la ricezione dell'atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell'assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. E di tale assenza o rifiuto l'ufficiale postale (o l'ufficiale giudiziario) deve darne atto nell'avviso di ricevimento (o nella relata). Orbene, nell'ipotesi in esame, dall'avviso di ricevimento in atti, la cui lettura è certamente consentita in questa sede in presenza di un vizio di ordine processuale, risulta che la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta a mani del portiere dello stabile, senza che siano stati indicati l'assenza del destinatario od il rifiuto o l'assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale (persona di famiglia o addetta alla casa od al servizio del destinatario)” (Cassazione civile sez. I, 15/03/2007, n.6021; cfr. nello stesso senso:
Cassazione civile sez. II, 05/10/2023, n.28093).
Nella specie, come si è mostrato, la relata prevede in ordine -dalla parte più alta alla parte più bassa della cartolina- come opzioni di consegna: al destinatario “ovvero” a persona di famiglia, persona addetta alla casa, persona al servizio del destinatario, persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo “ovvero” portiere dello stabile.
L'impiego della locuzione “ovvero” in un ordine decrescente palesa l'esistenza di una gerarchia fra le persone cui si è tentata la consegna della notifica e un inequivoco -pur se implicito- accertamento dell'inesistenza di soggetti precedenti (nella gerarchia) rispetto al portiere cui è stato poi consegnato l'atto.
Le notifiche in analisi debbono quindi considerarsi validamente effettuate.
3. In ordine al secondo motivo di appello
Onde verificare la correttezza delle notifiche effettuate di cui al secondo motivo di appello appare utile riprodurre -per una migliore comprensione della motivazione- la modalità di esecuzione delle stesse (le relate sono identiche e differiscono solo per le date, come si dirà infra): In punto di diritto, appare utile rammentare che l'art. 108 del d.l.18/2020 -nella versione introdotta dalla legge 24.04.2020 n.27 di conversione del suddetto d.l. in vigore dal 29/4/2020, prevedeva distinte modalità di consegna per la posta ordinaria
(disciplinata dal co.1) e per la notificazione a mezzo posta (disciplinata dal co.1 bis che così recava: "per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'art. 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della legge
20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di quelle raccomandate con ricevuta di ritorno inviata nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza").
L'art. 46 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 -in vigore dal 19/5/2000- ha poi abrogato il comma 1-bis e reso uniformi le due discipline delle attività di consegna della posta ordinaria e quelle di notificazione di atti a mezzo posta.
A partire dal 19.05.2020 le notifiche a mezzo posta andavano quindi effettuate ai sensi del co.1 del già menzionato art.108 d.l. 18/2020 ossia: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo
201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, [nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,] gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza”.
Nella specie:
I. in relazione alla notifica del verbale n.33200118852: al momento di esecuzione della stessa (20.05.2020) l'attività di notifica a mezzo posta era disciplinata (pur se da solo un giorno) dal co.1 dell'art.108 d.l.18/2020 e dovendosi quindi verificare la correttezza dell'operato dell'operatore postale secondo tale disciplina (e non secondo quella da questi erroneamente indicata del co.1 bis) deve rilevarsi che questi non ha dato conto di aver compiuto le attività che la disposizione gli richiedeva: in primo luogo, di accertare la presenza o l'assenza del destinatario del plico ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione. Ne discende l'invalidità della notifica perché non conforme alle indicazioni della legislazione emergenziale in quanto: “l'avviso di ricevimento deve attestare l'osservanza delle modalità di recapito sopra previste, non potendosi limitare a riportare la dicitura "18/2020 articolo
108". L'avviso deve, dunque, indicare ed attestare le modalità ivi previste e, in particolare, il presupposto fondamentale di questa eccezionale modalità,
e cioè l'accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata ritiro" (Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4671; Cassazione civile sez. trib., 07/04/2023, n.9537). Ne consegue che, pur ricollocato [riqualificato] in contesto normativo diverso da quello dedotto (art.139 cpc e art.8 l.890/1982), il vizio della notifica lamentato (“non vi è alcuna prova dell'attestazione sia dell'assenza della destinataria sia delle ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto”) è sussistente;
II. In relazione alla notifica del verbale n.13200284979: al momento di esecuzione della stessa (30.04.2020) per le notifiche a mezzo posta valevano le ordinarie modalità di esecuzione della notifica ex art.7 l.890/1982 con la conseguenza che il messo postale avrebbe dovuto dare contezza delle attività compiute come prescritto dalla disciplina da ultimo citata. Non essendo stata data contezza delle attività compiute in tal senso, il vizio di notifica lamentato
(“non vi è alcuna prova dell'attestazione sia dell'assenza della destinataria sia delle ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto”) è sussistente.
Dalla nullità delle notifiche dei verbali 33200118852 e 13200284979 discende l'intervenuta decadenza dell'ente impositore di richiedere le somme richieste a titolo di sanzione per le violazioni riportate nei suddetti verbali e, quindi, il parziale annullamento della cartella n.09720220137042832.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione alla misura entro cui è stata accolta la domanda, tenuto altresì conto -per il presente grado- dell'assenza di fase istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA dichiara l'invalidità della cartella di pagamento n.09720220137042832 in relazione alle somme richieste in relazione ai verbali nn. 33200118852 e 13200284979;
CONDANNA parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellante -da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario- che liquida in:
- per il giudizio innanzi al giudice di pace euro 200,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese vive documentate;
-per il presente grado di giudizio in euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese vive documentate.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025
IL GIUDICE
IA De RD