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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 472 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Andrea RZ e Alessandro Panariello C.F._2
Appellanti
E
C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Alfredo Crescenzo Controparte_1 P.IVA_1
Appellata
NONCHÉ
CP_2
Appellato contumace
FATTI DI CAUSA
1. e premesso di essere comproprietari Parte_1 Parte_2 dell'imbarcazione ARS MARE RS 38 FISHERMAN, con sigla identificativa LI362D, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, e la CP_2 CP_1
per sentirli dichiarare civilmente responsabili e condannarli al risarcimento dei danni
[...] subiti dal proprio natante il giorno 7.09.2015, allorquando, alle ore 16:00 circa, nelle acque territoriali del Comune di Castellammare di Stabia (NA), località porto, mentre era regolarmente ormeggiata al pontile, parallelamente allo stesso, l'imbarcazione degli attori veniva collisa alla murata di dritta ed alla plancia di poppa dalla prua del natante equipaggiato con motore Yamaha di proprietà di parte convenuta, governata al momento da , il quale, accostandosi all'imbarcazione attorea, non riusciva a Controparte_3 virare in tempo utile per evitare l'abbordo, sospingendo poi l'imbarcazione attorea, con la murata posteriore sinistra, contro il pontile dove era ormeggiata.
Aggiungevano, infine, che le parti coinvolte avevano compilato il modulo di constatazione amichevole di incidente (c.a.i.) e che l'impresa assicuratrice in qualità di Controparte_1 assicuratore del natante responsabile, era stata regolarmente costituita in mora.
Alla luce di quanto esposto, chiedevano: “- Dichiarare ammissibile e proponibile la spiegata domanda di risarcimento danni ex D.lgs. 209/2005 e/o 2054 cc. – Dichiarare che il sinistro nautico per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di , conducente e proprietario CP_2 del natante con motore Yamaha, recante matricola n. 6 E0359852. – Per l'effetto, condannare detto convenuto, in solido con la compagnia , in persona del Legale rapp.te Controparte_4
p.t., nelle delineate qualità e per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli esponenti e afferenti la propria imbarcazione ARS RS 38 Parte_1 Parte_2 CP_5
FISHERMAN, come innanzi identificata e con la relativa motorizzazione, quantificati in € 23.556,00 sulla base della documentazione probatoria allegata in produzione o qualora l'Ill.mo Giudicante disattenda detto cartaceo, da quantificare nel corso del giudizio all'esito di una CTU o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre indennizzo per fermo tecnico/forzato
a causa del mancato uso della detta imbarcazione, con il favore degli interessi legali e di mora ex art. 1284 co. IV c.c. dalla data della domanda e al danno per svalutazione monetaria. – con vittoria di spese, compenso per prestazione stragiudiziale, diritti ed onorari di causa e richiesta di distrazione, ex art. 93 Cpc, in favore dello scrivente legale per gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15% (DM
55/2014)”.
2. Si costituiva . CP_6
Confermava di essere il proprietario del natante coinvolto nel sinistro, assumendosi la relativa responsabilità di quanto occorso e chiedendo di essere manlevato da qualsiasi pronuncia pregiudizievole dalla propria assicurazione , che chiamava in causa. CP_1
3. Si costituiva la . CP_1
Eccepiva il formale disconoscimento della documentazione prodotta nel fascicolo attoreo, perché in copia fotostatica e non autentica.
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione, nonché dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, perché privi dei requisiti previsti dalla legge al fine di consentire la precisa individuazione del petitum e della causa petendi.
Contestava l'effettiva verificazione del sinistro, sottolineando la necessità che parte attrice fornisse un adeguato riscontro probatorio dell'esclusiva responsabilità del presunto danneggiante.
Specificava che dalla perizia eseguita sul natante di parte attrice erano emerse significative perplessità circa la verosimiglianza del sinistro, poiché taluni danni riscontrati non risultavano compatibili, sotto il profilo altimetrico e dinamico, con la ricostruzione dell'urto fornita. Aggiungeva che il tecnico fiduciario aveva rilevato inoltre che le condizioni di manutenzione dell'imbarcazione del convenuto, unitamente alla presenza di un parabordo perimetrale applicato al motore, rendevano ulteriormente incoerente la dinamica dei fatti così come prospettata da parte attrice.
Concludeva chiedendo: “- in via preliminare declaratoria di improponibilità ed improcedibilità della domanda per violazione della normativa vigente in materia;
- nullità degli atti introduttivi del presente giudizio;
- acquisizione verbale di autorità eventualmente intervenuto;
- abilitazione alla prova contraria a quella articolata da parte attrice sulle stesse circostanze
e con gli stessi testi;
- ammissione di CTU tecnica ricostruttiva con visione dei natanti e cinematica intesa a verificare I 'efficienza lesiva dell'impatto tra le due imbarcazioni;
- rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. Refusione di spese e compensi professionali con distrazione a favore del sottoscritto difensore.”
4. Con sentenza n. 1370, pubblicata il 26.06.2021, il tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda di parte attrice, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore della e compensandole nei confronti di . CP_1 CP_2
In motivazione deduceva che:
- la domanda di parte attrice era procedibile, ancorché infondata;
- era inverosimile che il teste, a fronte dei ricordi in merito alla dinamica del sinistro, non ricordasse quali fossero le condizioni metereologiche;
- destava dubbi la circostanza per cui parte attrice, nella lettera di messa in mora inviata alla , datata 20.07.2015, avesse trascritto che all'evento avevano CP_1 assistito più persone e che poi in giudizio ne avesse indicato solo uno;
- il ctu si era limitato a quantificare i danni riscontrati sul natante senza minimamente precisare se gli stessi potessero essere ascrivibili al veicolo opposto in considerazione della struttura, del peso, dell'altezza e della conformazione dello stesso;
- l'incertezza dell'unico teste, l'omessa visione del natante danneggiante,
l'inverosimiglianza che una barca decisamente più piccola potesse aver spostato un'imbarcazione della stazza di circa 19 tonnellate, peraltro all'interno del porto e in fase di ormeggio, erano tutti elementi che deponevano nel rigetto della domanda per assenza di un sufficiente riscontro probatorio.
5. e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Con un unico articolato motivo di appello si dolgono della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la erronea interpretazione delle risultanze probatorie e, infine, per omessa e insufficiente motivazione sulle risultanze della ctu nautica.
Ritengono che il giudice abbia rigettato la domanda attorea sulla base di una valutazione personale e presuntiva non rapportabile alla realtà sostanziale.
Criticano la parte della sentenza in cui il primo giudice ritiene che le dichiarazioni rese dal testimone escusso fossero incerte per il sol fatto che quest'ultimo non aveva saputo rispondere alla domanda riguardante le condizioni metereologiche di quel giorno (tra l'altro non rientrante nella capitolazione articolata ed ammessa).
Deducono di aver indicato un solo teste in quanto questo era stato l'unico ad essere stato individuato ed identificato dall'attore.
In relazione alla ctu nautica evidenziano che, sebbene il perito non fosse stato incaricato di valutare la compatibilità tra l'evento ed i danni derivati all'imbarcazione, comunque la ricostruzione cinematica del sinistro trova riscontro nel relativo elaborato peritale con particolare riferimento ai danni da urto diretto.
Aggiungono che il giudice avrebbe dovuto motivare adeguatamente le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle opinioni del consulente.
Deducono l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione dei principi generali in materia di valutazione delle prove, sostenendo che il giudice di prime cure ha esaminato separatamente, e non in modo complessivo, le risultanze istruttorie, comprese le prove orali, documentali e la consulenza tecnica d'ufficio.
Rilevano, inoltre, la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla compatibilità dei danni derivanti dal sinistro, nonché l'omessa considerazione delle valutazioni tecniche svolte dal consulente nominato.
Censurano altresì l'omesso ricorso alle presunzioni semplici e la mancata valutazione congiunta degli elementi probatori, lamentando che il Giudice di prime cure si sia limitato a valorizzare un solo elemento – la mancata ispezione diretta dei natanti da parte del c.t.u. – senza fornire adeguata spiegazione del percorso logico-giuridico seguito.
Evidenziano, infine, l'omessa considerazione da parte del tribunale della mancata contestazione, da parte della compagnia assicuratrice convenuta, in ordine alla quantificazione dei danni, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c.
Ritengono di aver superato la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, co.2, c.c., dovendosi ritenere il sinistro per cui è causa di esclusiva responsabilità del conducente del natante di parte convenuta, il quale, con il suo comportamento ha violato le disposizioni del
Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.
Per ciò che attiene i danni subiti dal natante, gli istanti li quantificano in euro 23.556,00 ovvero, subordinatamente, a quelli stimati dal ctu in euro 20.311,40.
Hanno chiesto di:
“NEL MERITO
Visti gli elementi emersi durante la fase processuale di primo grado, quindi le prove documentali esibite, accertare il fatto storico, ovvero la responsabilità del convenuto CP_2
e, per l'effetto, condannare detto convenuto, in solido e/o alternativamente, anche a
[...] titolo di manleva assicurativa, con la compagnia in persona del Legale Controparte_1
Rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni a cosa in favore delle parti danneggiate
e nella delineata qualità di cui in epigrafe, da determinare Parte_1 Parte_2 in base alle osservazioni di quantificazione su indicate o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia - secondo i parametri di quantificazione innanzi delineati secondo stima attorea (euro 23.556,00) ovvero, subordinatamente, a quelli stimati dal c.t.u.
(euro 20.311,40) - oltre agli interessi legali dalla data del sinistro ex art. 1282 Cc e al danno persvalutazione monetaria ex art. 1224 Cc (Cfr. ex multis Cass. Civ., 25 febbraio 1995, n.
1712 - Cass. Civ., 1 giugno 2001, n. 7437), il tutto nei limiti della competenza per valore dell'A.G. adita, non considerando l'eventuale esubero.
IN OGNI CASO Condannare, le parti convenute/appellate di cui in epigrafe, sempre in solido e per quanto di ragione, alla rifusione di tutte le spese e compensi di causa, della fase di primo e secondo grado, con richiesta di distrazione, ex art 93 Cpc, in favore dello scrivente legale per i compensi non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato, oltre IVA e CPA come per legge e RIMBORSO FORFETTARIO del 15% ex L. Prof.le (D.M. 55/2014 – D.M. 37/2018), compreso il costo anticipato della c.t.u., con attribuzione allo scrivente procuratore legale, dichiaratosi antistatario”.
6. Con comparsa depositata il 12.04.2022 si è costituita la . CP_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 c.p.c.
Nel merito, contesta la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con favore delle spese di lite.
7. Non si è costituito , nonostante la ritualità della sua evocazione in giudizio. CP_2
Di questo va dunque confermata la contumacia già dichiarata con l'ordinanza del 3.5.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, gli appellanti hanno individuato con sufficiente precisione le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate.
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. Nel merito l'appello è parzialmente fondato, sicché la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione.
2.1. Ritiene questa Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'effettiva verificazione del sinistro abbia trovato sufficiente riscontro probatorio in tutti gli elementi offerti dagli attori, i quali, da una valutazione complessiva, danno forma ad un quadro probatorio convincente e coerente.
2.2. Invero l'accaduto e le sue modalità di verificazione, per come prospettate da Pt_1
e trovano, innanzitutto, conferma nel modulo CAI (prodotto
[...] Parte_2 tempestivamente in primo grado).
Di recente, in relazione al valore da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo CAI, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti (v. Cass., Ord. n. 15431/2024). Sul valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel modulo CAI, sottoscritto, come nel caso di specie, solo dal presunto danneggiante, questa Corte condivide il consolidato orientamento interpretativo secondo cui le stesse, ancorché prive di valore confessorio, costituiscono elemento liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, co. 3, cc. (v. Cass.
25770/2019).
La constatazione amichevole d'incidente (contenuta nella produzione di primo grado depositato telematicamente dagli appellanti) è sottoscritto da , il quale, Controparte_3 nelle circostanze di luogo e di tempo del sinistro, si trovava pacificamente alla guida dell'imbarcazione di proprietà di , e riporta, nella parte relativa al “grafico CP_2 dell'incidente al momento dell'urto”, i dettagli principali dell'evento così come descritti dagli attori sin dall'atto di citazione in primo grado.
2.3. Il sinistro poi trova conferma anche nella “Denuncia di evento straordinario marittimo del 7.09.2015” riportante le seguenti dichiarazioni da parte di : “Mi Controparte_3 trovavo alla guida dell'imbarcazione gozzo in legno con motore Yamaha matricola
6E0359852, assicurato con la Polizza C529021/0102 intestata ad Controparte_4 , comunico che in data 07 settembre 2015 verso le ore 16.15, mi trovavo nelle CP_2 acque del porto di Castellamare di Stabia e per una mera distrazione durante le manovre di entrata nell'ormeggio, azionavo inavvertitamente la manopola dell'acceleratore motore, finendo contro una imbarcazione ferma all'ormeggio, urtandola con la prua della mia barca sulla zona laterale desta posteriore tra la murata e la pancia, procurandoci una graffiatura alla vetroresina della plancia e della murata, al momento dell'evento mi trovavo solo sulla mia barca e non riportavo alcuna lesione fisica. Preciso che la barca da me danneggiata è una Blu Mary Fisherman 38 tg. LI6362CD di colore celeste di proprietà del sig. Pt_1
res in San Sebastiano al Vesuvio via Gargiulo 8”.
[...]
2.4. Tale dinamica coincide anche con quella descritta nella lettera di messa in mora indirizzata alla , in cui si legge che il 7.09.2015, alle ore 16:00 circa, mentre CP_1
l'imbarcazione di e “si trovava regolarmente ormeggiata, Parte_1 Parte_2 veniva attinta alla murata di dritta ed alla plancia di poppa dall'imbarcazione motorizzata
Yamaha, il cui conducente durante la navigazione e nel tentativo di ormeggiare nei pressi dell'imbarcazione dei miei clienti, finiva con la zona di prua contro la murata di dritta e la poppa del natante degli istanti”.
2.5. Anche le dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del 16.10.2018, Testimone_1 confermano la stessa narrazione degli eventi. Quest'ultimo, infatti, dopo aver risposto “è vero” in merito ai capitoli inerenti al sinistro, aggiungeva alcuni particolari dichiarando: “Ogni pomeriggio vado a fare una passeggiata al porto, per questo ero lì. Ricordo che il conducente della barca con motore Yamaha nel tentativo di fare manovra con la sua prua ha colpito il lato posteriore del . Il ebbe danni profondi al lato destro e Parte_3 Parte_3 alla plancia. Il dopo l'urto descritto subiva danni indiretti sbattendo contro il Parte_3 pontile. Il era celeste e bianco. Mi trovavo a circa due metri dal luogo del sinistro, Parte_3 ossia sul porto di Castellammare. Non ricordo le condizioni metereologiche. Ricordo che il
era in buone condizioni. Ricordo che il era di circa 9-10 metri mentre Parte_3 Parte_3
l'atra barca era più piccolina. Entrambe le barche erano governate da una persona.”
Il primo giudice ha ritenuto che il teste fosse inattendibile perché non ricordava le condizioni metereologiche.
Ritiene questa Corte che tale valutazione non sia condivisibile.
Invero la circostanza per cui il testimone non sia stato in grado di ricordare che tempo facesse quel giorno, ad avviso di questo Collegio, costituisce una irrilevante dimenticanza, per di più anche plausibile, tenuto conto che il teste venne escusso a circa tre anni dall'accaduto.
2.6. Infine, va evidenziato che, sebbene l'effettiva ricostruzione cinematica del sinistro oggetto di causa non fosse stata oggetto di specifico incarico al ctu, quest'ultimo, convocato per fornire dei chiarimenti, all'udienza del 12.12.2019, precisava : “nella relazione depositata ho provveduto a quantificare solo ed esclusivamente i danni ritenuti conseguenza del sinistro e della dinamica esposta nel libello attoreo” per poi aggiungere “ho provveduto a quantificare i soli danni da urto diretto che ho ritenuto conseguenza dell'impatto per tipologia, altezza ed entità”.
3. Alla luce di tutto quanto su esposto, ritiene questa Corte che il quadro probatorio offerto dagli appellanti sia tale da indurre a ritenere che il sinistro per cui è causa si sia effettivamente verificato con le modalità da loro descritte.
Ciò posto, va chiarito che il caso in esame è soggetto alla normativa sulla navigazione da diporto di cui al d.lgs. n. 171/2005. L'art. 40 di detto corpo normativo prevede al comma 1 che “La responsabilità verso i terzi derivanti dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'art. 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'art. 2947, comma 2, dello stesso codice”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di imbarcazioni da diporto, per espresso rinvio del codice della navigazione, opera la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., sempreché il danno derivi – come nel caso di specie – dal loro scontro (Cass., n. 14909/2019).
Il conducente di natanti e imbarcazione da diporto è, quindi, responsabile dei danni verso terzi ed è tenuto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2054 c.c., se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli.
Nel caso di specie, tenuto conto della generica contestazione della dinamica da parte della e dal riscontro emergente, invece, dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti CP_1
(costituzione in mora, denuncia straordinaria del sinistro, modulo CAI, testimonianza, risultanze della ctu tecnica d'ufficio), può ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del gozzo in legno, assicurato con la appellata, in ordine alla verificazione del CP_1 sinistro. Del resto, la posizione statica e ferma, ossia ormeggiata, dell'imbarcazione di e – peraltro mai contestata specificamente – esclude la Parte_2 Parte_1 responsabilità della stessa nella produzione del sinistro.
4. Venendo al quantum del risarcimento, ai fini dell'accertamento dei danni subiti all'imbarcazione di proprietà degli appellanti, il tribunale ha affidato specifico incarico ad un ctu, il quale, nel concludere ha dichiarato che “l'imbarcazione oggetto della consulenza, al momento del sinistro, ebbe a riportare un danno da urto diretto ubicato all'opera morta nella parte latero poppiera della murata destra;
tale urto, di tipo radente ad intensità decrescente, aveva provocato, il danneggiamento ed una vistosa solcatura del ed anche una Pt_4 profonda delaminazione della vetroresina, per circa 50 cm lineari per 1,5/3 cm di larghezza, alla murata destra nella zona latero-poppiera, subito dopo il bottazzo in acciaio;
si rileva altresì in prosieguo anche un danno di uguale tipologia ed andamento antero-posteriore, ubicato al bordo superiore della plancetta di poppa con leggero distacco del sigillante di finitura tra plancia e poppa”. Ha dunque quantificato il danno in euro 16.311,40.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise da questa Corte, in quanto basate sulla diretta ispezione del natante e su un obiettivo, approfondito e coerente studio.
Va, tuttavia, specificato che non va riconosciuto il c.d. danno da “fermo tecnico”, quantificato dal ctu in € 400,00 al giorno, per un totale di € 4.000,00.
Invero, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica della necessità di riparazione e controllo dell'autovettura, ma necessita di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (in questi termini, v. Cass., n. 27343/2024; Cass., n. 27052/2023;
Cass., n. 27389/2022).
Il danno da fermo tecnico di veicolo non è “in re ipsa”, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (v. Cass., n.
3294/2024).
In termini più specifici, il danno da “fermo tecnico” di un'imbarcazione incidentata non è risarcibile in via equitativa, né può considerarsi in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilità del natante, avendo la parte l'onere di allegare e provare di aver sostenuto costi (sempre che la durata della riparazione non sia stata talmente breve da renderne irrilevante l'entità) e spese per procurarsi un'imbarcazione sostitutiva e, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (v. Cass., n.
22201/2017).
Non trovano infatti ingresso nel nostro ordinamento ipotesi di danno in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, e, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (v. Cass., n.
31233/2018).
Nel caso di specie, non avendo e allegato, né tantomeno Parte_2 Parte_1 provato alcunché, tale importo non va riconosciuto.
Non è fondata, invece, la deduzione della nella parte in cui sostiene che non CP_1 andrebbe riconosciuto il rimborso dell'IVA.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente, tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione (v. Cass., Ord., n. 22580/2022).
Tanto considerato, dunque, va riconosciuto agli appellanti a titolo di risarcimento del danno la somma pari ad € 16.311,40, compresa di Iva.
5. Il parziale accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, la condanna della , in qualità di impresa assicuratrice del natante CP_1 di proprietà di , al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore degli CP_6 appellanti, della somma pari ad € 16.311,40, compresa di Iva.
L'importo di € 16.311,40 – integrante un credito di valore - deve essere rivalutato, di anno in anno, secondo gli indici Istat FOI, dal momento del sinistro fino al momento del deposito della presente sentenza, al fine di ristorare il danno da ritardato pagamento.
Non vanno computati anche gli interessi – pure richiesti dai danneggiati -.
La giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, precisato che “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (v. Cass. sent. 6351/2025).
Nella specie, gli appellanti nulla hanno allegato in merito al danno ulteriore che non verrebbe ristorato dalla rivalutazione monetaria;
pertanto, deve essere esclusa la liquidazione degli interessi.
6. Alla luce della riforma della sentenza di primo grado questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
Nella liquidazione deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto del complessivo esito del giudizio (v. Cass. ord. 9064/2018; Cass. sent. 11423/2016).
L'accoglimento parziale della domanda, seppure non integri una ipotesi di soccombenza reciproca, può comportare la compensazione, totale o parziale, delle spese ove sussistano gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cpc (v. Cass. SSUU 32061/2022). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2, cpc nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nella specie, l'accoglimento parziale dell'appello e la fondatezza delle deduzioni dell'appellata in punto di danno “da fermo tecnico”, integra una sufficiente CP_1 ragione per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, nei rapporti tra Pt_2
e , da un lato, e la e , dall'altro, nella misura
[...] Parte_1 CP_1 CP_2 di 1/3, ponendo la restante parte a carico di e di . CP_1 CP_2
7. La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa – determinato, in applicazione del criterio del decisum, in ragione della somma riconosciuta in favore di e (€ Parte_2 Parte_1
16.311,40) -, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria può farsi applicazione dei valori medi.
Questa Corte non ritiene di applicare l'invocata maggiorazione, ai sensi dell'art. 4, comma
2, del dm 55/2014, da parte dei difensori degli appellanti in quanto la difesa degli appellanti nei confronti delle altre parti è stata identica e non ha comportato la necessità di distinzioni nella strategia difensiva, sia in fatto che in diritto.
Per il primo grado, va liquidata, in favore dell'Avv. Panariello (difensore di Parte_1
e dichiaratosi antistatario in primo grado) la somma, già ridotta di 1/3 in Parte_2 virtù della parziale compensazione, di euro 3.384,66 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Per il secondo grado, va liquidata, in favore degli avv.ti Alessandro Panariello e Andrea
RZ (dichiaratisi antistatari), la somma, già ridotta di 1/3 in virtù della parziale compensazione, di euro 3.872,66 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa.
8. Le spese di CTU devono gravare, in via definitiva, su e su , in CP_1 CP_2 solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e , Parte_2 Parte_1 riforma la sentenza n. 1370, pubblicata il 26.06.2021 e, per l'effetto, condanna, in solido,
e , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di CP_2 CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali, in favore di e , della Parte_2 Parte_1 somma di euro 16.311,40, oltre rivalutazione come da motivazione;
b) compensa nella misura di 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e , da un lato, e la e , dall'altro, e Parte_2 Parte_1 CP_1 CP_2 pone la restante parte a carico della e di , liquidando, in favore del CP_1 CP_2 difensore antistatario di e , quanto al primo grado, euro Parte_2 Parte_1
3.384,66 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado di giudizio, in favore degli avvocati antistatari di Pt_2
e , in euro 3.872,66 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese
[...] Parte_1 generali nella misura del 15%, iva e cpa.
c) pone, in via definitiva, le spese di ctu a carico della e di , in solido. CP_1 CP_2
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 472 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Andrea RZ e Alessandro Panariello C.F._2
Appellanti
E
C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Alfredo Crescenzo Controparte_1 P.IVA_1
Appellata
NONCHÉ
CP_2
Appellato contumace
FATTI DI CAUSA
1. e premesso di essere comproprietari Parte_1 Parte_2 dell'imbarcazione ARS MARE RS 38 FISHERMAN, con sigla identificativa LI362D, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, e la CP_2 CP_1
per sentirli dichiarare civilmente responsabili e condannarli al risarcimento dei danni
[...] subiti dal proprio natante il giorno 7.09.2015, allorquando, alle ore 16:00 circa, nelle acque territoriali del Comune di Castellammare di Stabia (NA), località porto, mentre era regolarmente ormeggiata al pontile, parallelamente allo stesso, l'imbarcazione degli attori veniva collisa alla murata di dritta ed alla plancia di poppa dalla prua del natante equipaggiato con motore Yamaha di proprietà di parte convenuta, governata al momento da , il quale, accostandosi all'imbarcazione attorea, non riusciva a Controparte_3 virare in tempo utile per evitare l'abbordo, sospingendo poi l'imbarcazione attorea, con la murata posteriore sinistra, contro il pontile dove era ormeggiata.
Aggiungevano, infine, che le parti coinvolte avevano compilato il modulo di constatazione amichevole di incidente (c.a.i.) e che l'impresa assicuratrice in qualità di Controparte_1 assicuratore del natante responsabile, era stata regolarmente costituita in mora.
Alla luce di quanto esposto, chiedevano: “- Dichiarare ammissibile e proponibile la spiegata domanda di risarcimento danni ex D.lgs. 209/2005 e/o 2054 cc. – Dichiarare che il sinistro nautico per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di , conducente e proprietario CP_2 del natante con motore Yamaha, recante matricola n. 6 E0359852. – Per l'effetto, condannare detto convenuto, in solido con la compagnia , in persona del Legale rapp.te Controparte_4
p.t., nelle delineate qualità e per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli esponenti e afferenti la propria imbarcazione ARS RS 38 Parte_1 Parte_2 CP_5
FISHERMAN, come innanzi identificata e con la relativa motorizzazione, quantificati in € 23.556,00 sulla base della documentazione probatoria allegata in produzione o qualora l'Ill.mo Giudicante disattenda detto cartaceo, da quantificare nel corso del giudizio all'esito di una CTU o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre indennizzo per fermo tecnico/forzato
a causa del mancato uso della detta imbarcazione, con il favore degli interessi legali e di mora ex art. 1284 co. IV c.c. dalla data della domanda e al danno per svalutazione monetaria. – con vittoria di spese, compenso per prestazione stragiudiziale, diritti ed onorari di causa e richiesta di distrazione, ex art. 93 Cpc, in favore dello scrivente legale per gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15% (DM
55/2014)”.
2. Si costituiva . CP_6
Confermava di essere il proprietario del natante coinvolto nel sinistro, assumendosi la relativa responsabilità di quanto occorso e chiedendo di essere manlevato da qualsiasi pronuncia pregiudizievole dalla propria assicurazione , che chiamava in causa. CP_1
3. Si costituiva la . CP_1
Eccepiva il formale disconoscimento della documentazione prodotta nel fascicolo attoreo, perché in copia fotostatica e non autentica.
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione, nonché dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, perché privi dei requisiti previsti dalla legge al fine di consentire la precisa individuazione del petitum e della causa petendi.
Contestava l'effettiva verificazione del sinistro, sottolineando la necessità che parte attrice fornisse un adeguato riscontro probatorio dell'esclusiva responsabilità del presunto danneggiante.
Specificava che dalla perizia eseguita sul natante di parte attrice erano emerse significative perplessità circa la verosimiglianza del sinistro, poiché taluni danni riscontrati non risultavano compatibili, sotto il profilo altimetrico e dinamico, con la ricostruzione dell'urto fornita. Aggiungeva che il tecnico fiduciario aveva rilevato inoltre che le condizioni di manutenzione dell'imbarcazione del convenuto, unitamente alla presenza di un parabordo perimetrale applicato al motore, rendevano ulteriormente incoerente la dinamica dei fatti così come prospettata da parte attrice.
Concludeva chiedendo: “- in via preliminare declaratoria di improponibilità ed improcedibilità della domanda per violazione della normativa vigente in materia;
- nullità degli atti introduttivi del presente giudizio;
- acquisizione verbale di autorità eventualmente intervenuto;
- abilitazione alla prova contraria a quella articolata da parte attrice sulle stesse circostanze
e con gli stessi testi;
- ammissione di CTU tecnica ricostruttiva con visione dei natanti e cinematica intesa a verificare I 'efficienza lesiva dell'impatto tra le due imbarcazioni;
- rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. Refusione di spese e compensi professionali con distrazione a favore del sottoscritto difensore.”
4. Con sentenza n. 1370, pubblicata il 26.06.2021, il tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda di parte attrice, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore della e compensandole nei confronti di . CP_1 CP_2
In motivazione deduceva che:
- la domanda di parte attrice era procedibile, ancorché infondata;
- era inverosimile che il teste, a fronte dei ricordi in merito alla dinamica del sinistro, non ricordasse quali fossero le condizioni metereologiche;
- destava dubbi la circostanza per cui parte attrice, nella lettera di messa in mora inviata alla , datata 20.07.2015, avesse trascritto che all'evento avevano CP_1 assistito più persone e che poi in giudizio ne avesse indicato solo uno;
- il ctu si era limitato a quantificare i danni riscontrati sul natante senza minimamente precisare se gli stessi potessero essere ascrivibili al veicolo opposto in considerazione della struttura, del peso, dell'altezza e della conformazione dello stesso;
- l'incertezza dell'unico teste, l'omessa visione del natante danneggiante,
l'inverosimiglianza che una barca decisamente più piccola potesse aver spostato un'imbarcazione della stazza di circa 19 tonnellate, peraltro all'interno del porto e in fase di ormeggio, erano tutti elementi che deponevano nel rigetto della domanda per assenza di un sufficiente riscontro probatorio.
5. e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Con un unico articolato motivo di appello si dolgono della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la erronea interpretazione delle risultanze probatorie e, infine, per omessa e insufficiente motivazione sulle risultanze della ctu nautica.
Ritengono che il giudice abbia rigettato la domanda attorea sulla base di una valutazione personale e presuntiva non rapportabile alla realtà sostanziale.
Criticano la parte della sentenza in cui il primo giudice ritiene che le dichiarazioni rese dal testimone escusso fossero incerte per il sol fatto che quest'ultimo non aveva saputo rispondere alla domanda riguardante le condizioni metereologiche di quel giorno (tra l'altro non rientrante nella capitolazione articolata ed ammessa).
Deducono di aver indicato un solo teste in quanto questo era stato l'unico ad essere stato individuato ed identificato dall'attore.
In relazione alla ctu nautica evidenziano che, sebbene il perito non fosse stato incaricato di valutare la compatibilità tra l'evento ed i danni derivati all'imbarcazione, comunque la ricostruzione cinematica del sinistro trova riscontro nel relativo elaborato peritale con particolare riferimento ai danni da urto diretto.
Aggiungono che il giudice avrebbe dovuto motivare adeguatamente le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle opinioni del consulente.
Deducono l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione dei principi generali in materia di valutazione delle prove, sostenendo che il giudice di prime cure ha esaminato separatamente, e non in modo complessivo, le risultanze istruttorie, comprese le prove orali, documentali e la consulenza tecnica d'ufficio.
Rilevano, inoltre, la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla compatibilità dei danni derivanti dal sinistro, nonché l'omessa considerazione delle valutazioni tecniche svolte dal consulente nominato.
Censurano altresì l'omesso ricorso alle presunzioni semplici e la mancata valutazione congiunta degli elementi probatori, lamentando che il Giudice di prime cure si sia limitato a valorizzare un solo elemento – la mancata ispezione diretta dei natanti da parte del c.t.u. – senza fornire adeguata spiegazione del percorso logico-giuridico seguito.
Evidenziano, infine, l'omessa considerazione da parte del tribunale della mancata contestazione, da parte della compagnia assicuratrice convenuta, in ordine alla quantificazione dei danni, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c.
Ritengono di aver superato la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, co.2, c.c., dovendosi ritenere il sinistro per cui è causa di esclusiva responsabilità del conducente del natante di parte convenuta, il quale, con il suo comportamento ha violato le disposizioni del
Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.
Per ciò che attiene i danni subiti dal natante, gli istanti li quantificano in euro 23.556,00 ovvero, subordinatamente, a quelli stimati dal ctu in euro 20.311,40.
Hanno chiesto di:
“NEL MERITO
Visti gli elementi emersi durante la fase processuale di primo grado, quindi le prove documentali esibite, accertare il fatto storico, ovvero la responsabilità del convenuto CP_2
e, per l'effetto, condannare detto convenuto, in solido e/o alternativamente, anche a
[...] titolo di manleva assicurativa, con la compagnia in persona del Legale Controparte_1
Rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni a cosa in favore delle parti danneggiate
e nella delineata qualità di cui in epigrafe, da determinare Parte_1 Parte_2 in base alle osservazioni di quantificazione su indicate o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia - secondo i parametri di quantificazione innanzi delineati secondo stima attorea (euro 23.556,00) ovvero, subordinatamente, a quelli stimati dal c.t.u.
(euro 20.311,40) - oltre agli interessi legali dalla data del sinistro ex art. 1282 Cc e al danno persvalutazione monetaria ex art. 1224 Cc (Cfr. ex multis Cass. Civ., 25 febbraio 1995, n.
1712 - Cass. Civ., 1 giugno 2001, n. 7437), il tutto nei limiti della competenza per valore dell'A.G. adita, non considerando l'eventuale esubero.
IN OGNI CASO Condannare, le parti convenute/appellate di cui in epigrafe, sempre in solido e per quanto di ragione, alla rifusione di tutte le spese e compensi di causa, della fase di primo e secondo grado, con richiesta di distrazione, ex art 93 Cpc, in favore dello scrivente legale per i compensi non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato, oltre IVA e CPA come per legge e RIMBORSO FORFETTARIO del 15% ex L. Prof.le (D.M. 55/2014 – D.M. 37/2018), compreso il costo anticipato della c.t.u., con attribuzione allo scrivente procuratore legale, dichiaratosi antistatario”.
6. Con comparsa depositata il 12.04.2022 si è costituita la . CP_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 c.p.c.
Nel merito, contesta la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con favore delle spese di lite.
7. Non si è costituito , nonostante la ritualità della sua evocazione in giudizio. CP_2
Di questo va dunque confermata la contumacia già dichiarata con l'ordinanza del 3.5.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, gli appellanti hanno individuato con sufficiente precisione le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate.
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. Nel merito l'appello è parzialmente fondato, sicché la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione.
2.1. Ritiene questa Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'effettiva verificazione del sinistro abbia trovato sufficiente riscontro probatorio in tutti gli elementi offerti dagli attori, i quali, da una valutazione complessiva, danno forma ad un quadro probatorio convincente e coerente.
2.2. Invero l'accaduto e le sue modalità di verificazione, per come prospettate da Pt_1
e trovano, innanzitutto, conferma nel modulo CAI (prodotto
[...] Parte_2 tempestivamente in primo grado).
Di recente, in relazione al valore da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo CAI, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti (v. Cass., Ord. n. 15431/2024). Sul valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel modulo CAI, sottoscritto, come nel caso di specie, solo dal presunto danneggiante, questa Corte condivide il consolidato orientamento interpretativo secondo cui le stesse, ancorché prive di valore confessorio, costituiscono elemento liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, co. 3, cc. (v. Cass.
25770/2019).
La constatazione amichevole d'incidente (contenuta nella produzione di primo grado depositato telematicamente dagli appellanti) è sottoscritto da , il quale, Controparte_3 nelle circostanze di luogo e di tempo del sinistro, si trovava pacificamente alla guida dell'imbarcazione di proprietà di , e riporta, nella parte relativa al “grafico CP_2 dell'incidente al momento dell'urto”, i dettagli principali dell'evento così come descritti dagli attori sin dall'atto di citazione in primo grado.
2.3. Il sinistro poi trova conferma anche nella “Denuncia di evento straordinario marittimo del 7.09.2015” riportante le seguenti dichiarazioni da parte di : “Mi Controparte_3 trovavo alla guida dell'imbarcazione gozzo in legno con motore Yamaha matricola
6E0359852, assicurato con la Polizza C529021/0102 intestata ad Controparte_4 , comunico che in data 07 settembre 2015 verso le ore 16.15, mi trovavo nelle CP_2 acque del porto di Castellamare di Stabia e per una mera distrazione durante le manovre di entrata nell'ormeggio, azionavo inavvertitamente la manopola dell'acceleratore motore, finendo contro una imbarcazione ferma all'ormeggio, urtandola con la prua della mia barca sulla zona laterale desta posteriore tra la murata e la pancia, procurandoci una graffiatura alla vetroresina della plancia e della murata, al momento dell'evento mi trovavo solo sulla mia barca e non riportavo alcuna lesione fisica. Preciso che la barca da me danneggiata è una Blu Mary Fisherman 38 tg. LI6362CD di colore celeste di proprietà del sig. Pt_1
res in San Sebastiano al Vesuvio via Gargiulo 8”.
[...]
2.4. Tale dinamica coincide anche con quella descritta nella lettera di messa in mora indirizzata alla , in cui si legge che il 7.09.2015, alle ore 16:00 circa, mentre CP_1
l'imbarcazione di e “si trovava regolarmente ormeggiata, Parte_1 Parte_2 veniva attinta alla murata di dritta ed alla plancia di poppa dall'imbarcazione motorizzata
Yamaha, il cui conducente durante la navigazione e nel tentativo di ormeggiare nei pressi dell'imbarcazione dei miei clienti, finiva con la zona di prua contro la murata di dritta e la poppa del natante degli istanti”.
2.5. Anche le dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del 16.10.2018, Testimone_1 confermano la stessa narrazione degli eventi. Quest'ultimo, infatti, dopo aver risposto “è vero” in merito ai capitoli inerenti al sinistro, aggiungeva alcuni particolari dichiarando: “Ogni pomeriggio vado a fare una passeggiata al porto, per questo ero lì. Ricordo che il conducente della barca con motore Yamaha nel tentativo di fare manovra con la sua prua ha colpito il lato posteriore del . Il ebbe danni profondi al lato destro e Parte_3 Parte_3 alla plancia. Il dopo l'urto descritto subiva danni indiretti sbattendo contro il Parte_3 pontile. Il era celeste e bianco. Mi trovavo a circa due metri dal luogo del sinistro, Parte_3 ossia sul porto di Castellammare. Non ricordo le condizioni metereologiche. Ricordo che il
era in buone condizioni. Ricordo che il era di circa 9-10 metri mentre Parte_3 Parte_3
l'atra barca era più piccolina. Entrambe le barche erano governate da una persona.”
Il primo giudice ha ritenuto che il teste fosse inattendibile perché non ricordava le condizioni metereologiche.
Ritiene questa Corte che tale valutazione non sia condivisibile.
Invero la circostanza per cui il testimone non sia stato in grado di ricordare che tempo facesse quel giorno, ad avviso di questo Collegio, costituisce una irrilevante dimenticanza, per di più anche plausibile, tenuto conto che il teste venne escusso a circa tre anni dall'accaduto.
2.6. Infine, va evidenziato che, sebbene l'effettiva ricostruzione cinematica del sinistro oggetto di causa non fosse stata oggetto di specifico incarico al ctu, quest'ultimo, convocato per fornire dei chiarimenti, all'udienza del 12.12.2019, precisava : “nella relazione depositata ho provveduto a quantificare solo ed esclusivamente i danni ritenuti conseguenza del sinistro e della dinamica esposta nel libello attoreo” per poi aggiungere “ho provveduto a quantificare i soli danni da urto diretto che ho ritenuto conseguenza dell'impatto per tipologia, altezza ed entità”.
3. Alla luce di tutto quanto su esposto, ritiene questa Corte che il quadro probatorio offerto dagli appellanti sia tale da indurre a ritenere che il sinistro per cui è causa si sia effettivamente verificato con le modalità da loro descritte.
Ciò posto, va chiarito che il caso in esame è soggetto alla normativa sulla navigazione da diporto di cui al d.lgs. n. 171/2005. L'art. 40 di detto corpo normativo prevede al comma 1 che “La responsabilità verso i terzi derivanti dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'art. 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'art. 2947, comma 2, dello stesso codice”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di imbarcazioni da diporto, per espresso rinvio del codice della navigazione, opera la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., sempreché il danno derivi – come nel caso di specie – dal loro scontro (Cass., n. 14909/2019).
Il conducente di natanti e imbarcazione da diporto è, quindi, responsabile dei danni verso terzi ed è tenuto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2054 c.c., se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli.
Nel caso di specie, tenuto conto della generica contestazione della dinamica da parte della e dal riscontro emergente, invece, dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti CP_1
(costituzione in mora, denuncia straordinaria del sinistro, modulo CAI, testimonianza, risultanze della ctu tecnica d'ufficio), può ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del gozzo in legno, assicurato con la appellata, in ordine alla verificazione del CP_1 sinistro. Del resto, la posizione statica e ferma, ossia ormeggiata, dell'imbarcazione di e – peraltro mai contestata specificamente – esclude la Parte_2 Parte_1 responsabilità della stessa nella produzione del sinistro.
4. Venendo al quantum del risarcimento, ai fini dell'accertamento dei danni subiti all'imbarcazione di proprietà degli appellanti, il tribunale ha affidato specifico incarico ad un ctu, il quale, nel concludere ha dichiarato che “l'imbarcazione oggetto della consulenza, al momento del sinistro, ebbe a riportare un danno da urto diretto ubicato all'opera morta nella parte latero poppiera della murata destra;
tale urto, di tipo radente ad intensità decrescente, aveva provocato, il danneggiamento ed una vistosa solcatura del ed anche una Pt_4 profonda delaminazione della vetroresina, per circa 50 cm lineari per 1,5/3 cm di larghezza, alla murata destra nella zona latero-poppiera, subito dopo il bottazzo in acciaio;
si rileva altresì in prosieguo anche un danno di uguale tipologia ed andamento antero-posteriore, ubicato al bordo superiore della plancetta di poppa con leggero distacco del sigillante di finitura tra plancia e poppa”. Ha dunque quantificato il danno in euro 16.311,40.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise da questa Corte, in quanto basate sulla diretta ispezione del natante e su un obiettivo, approfondito e coerente studio.
Va, tuttavia, specificato che non va riconosciuto il c.d. danno da “fermo tecnico”, quantificato dal ctu in € 400,00 al giorno, per un totale di € 4.000,00.
Invero, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica della necessità di riparazione e controllo dell'autovettura, ma necessita di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (in questi termini, v. Cass., n. 27343/2024; Cass., n. 27052/2023;
Cass., n. 27389/2022).
Il danno da fermo tecnico di veicolo non è “in re ipsa”, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (v. Cass., n.
3294/2024).
In termini più specifici, il danno da “fermo tecnico” di un'imbarcazione incidentata non è risarcibile in via equitativa, né può considerarsi in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilità del natante, avendo la parte l'onere di allegare e provare di aver sostenuto costi (sempre che la durata della riparazione non sia stata talmente breve da renderne irrilevante l'entità) e spese per procurarsi un'imbarcazione sostitutiva e, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (v. Cass., n.
22201/2017).
Non trovano infatti ingresso nel nostro ordinamento ipotesi di danno in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, e, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (v. Cass., n.
31233/2018).
Nel caso di specie, non avendo e allegato, né tantomeno Parte_2 Parte_1 provato alcunché, tale importo non va riconosciuto.
Non è fondata, invece, la deduzione della nella parte in cui sostiene che non CP_1 andrebbe riconosciuto il rimborso dell'IVA.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente, tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione (v. Cass., Ord., n. 22580/2022).
Tanto considerato, dunque, va riconosciuto agli appellanti a titolo di risarcimento del danno la somma pari ad € 16.311,40, compresa di Iva.
5. Il parziale accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, la condanna della , in qualità di impresa assicuratrice del natante CP_1 di proprietà di , al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore degli CP_6 appellanti, della somma pari ad € 16.311,40, compresa di Iva.
L'importo di € 16.311,40 – integrante un credito di valore - deve essere rivalutato, di anno in anno, secondo gli indici Istat FOI, dal momento del sinistro fino al momento del deposito della presente sentenza, al fine di ristorare il danno da ritardato pagamento.
Non vanno computati anche gli interessi – pure richiesti dai danneggiati -.
La giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, precisato che “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (v. Cass. sent. 6351/2025).
Nella specie, gli appellanti nulla hanno allegato in merito al danno ulteriore che non verrebbe ristorato dalla rivalutazione monetaria;
pertanto, deve essere esclusa la liquidazione degli interessi.
6. Alla luce della riforma della sentenza di primo grado questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
Nella liquidazione deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto del complessivo esito del giudizio (v. Cass. ord. 9064/2018; Cass. sent. 11423/2016).
L'accoglimento parziale della domanda, seppure non integri una ipotesi di soccombenza reciproca, può comportare la compensazione, totale o parziale, delle spese ove sussistano gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cpc (v. Cass. SSUU 32061/2022). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2, cpc nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nella specie, l'accoglimento parziale dell'appello e la fondatezza delle deduzioni dell'appellata in punto di danno “da fermo tecnico”, integra una sufficiente CP_1 ragione per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, nei rapporti tra Pt_2
e , da un lato, e la e , dall'altro, nella misura
[...] Parte_1 CP_1 CP_2 di 1/3, ponendo la restante parte a carico di e di . CP_1 CP_2
7. La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa – determinato, in applicazione del criterio del decisum, in ragione della somma riconosciuta in favore di e (€ Parte_2 Parte_1
16.311,40) -, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria può farsi applicazione dei valori medi.
Questa Corte non ritiene di applicare l'invocata maggiorazione, ai sensi dell'art. 4, comma
2, del dm 55/2014, da parte dei difensori degli appellanti in quanto la difesa degli appellanti nei confronti delle altre parti è stata identica e non ha comportato la necessità di distinzioni nella strategia difensiva, sia in fatto che in diritto.
Per il primo grado, va liquidata, in favore dell'Avv. Panariello (difensore di Parte_1
e dichiaratosi antistatario in primo grado) la somma, già ridotta di 1/3 in Parte_2 virtù della parziale compensazione, di euro 3.384,66 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Per il secondo grado, va liquidata, in favore degli avv.ti Alessandro Panariello e Andrea
RZ (dichiaratisi antistatari), la somma, già ridotta di 1/3 in virtù della parziale compensazione, di euro 3.872,66 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa.
8. Le spese di CTU devono gravare, in via definitiva, su e su , in CP_1 CP_2 solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e , Parte_2 Parte_1 riforma la sentenza n. 1370, pubblicata il 26.06.2021 e, per l'effetto, condanna, in solido,
e , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di CP_2 CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali, in favore di e , della Parte_2 Parte_1 somma di euro 16.311,40, oltre rivalutazione come da motivazione;
b) compensa nella misura di 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e , da un lato, e la e , dall'altro, e Parte_2 Parte_1 CP_1 CP_2 pone la restante parte a carico della e di , liquidando, in favore del CP_1 CP_2 difensore antistatario di e , quanto al primo grado, euro Parte_2 Parte_1
3.384,66 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado di giudizio, in favore degli avvocati antistatari di Pt_2
e , in euro 3.872,66 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese
[...] Parte_1 generali nella misura del 15%, iva e cpa.
c) pone, in via definitiva, le spese di ctu a carico della e di , in solido. CP_1 CP_2
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini