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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13195 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 73129/21 posta in deliberazione in data 20.3.25 e vertente
TRA
( ), difeso dall'Avv. Andrea Policari, Parte_1 C.F._1
OPPONENTE E
(p. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
( ) difesa dall'Avv. Valerio Balsamo e Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Alessio Vannicola OPPOSTA MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata pagina 1 di 4 dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte. Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 15023/2021 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 5.001,65 oltre Controparte_1 interessi, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare.
L'opponente ha fondato la propria opposizione essenzialmente su due motivi:1) la violazione degli obblighi informativi da parte dell'agenzia, in relazione ai vizi dell'immobile; 2) la responsabilità della società opposta nel mancato avveramento della condizione sospensiva relativa all'ottenimento del mutuo.
Ciò premesso, in primo luogo, deve rilevarsi come parte opponente non specifichi quali vizi urbanistici siano risultati sull'immobile e, dunque, non permetta di valutare se essi fossero tali da impedire la compravendita o meno.
Inoltre, come ha segnalato la parte opposta, nella proposta di acquisto sottoscritta dall'opponente era espressamente indicato che l'immobile risultava "non conforme allo stato attuale dei luoghi" e che "la variazione planimetrica sarà a totale cura e spese di parte venditrice, per quanto riguarda la concessione in sanatoria attualmente l'immobile è sprovvisto di tale documento, sarà a totale cura e spese di parte venditrice il ritiro dello stesso".
Nel caso di specie, quindi, l'agenzia ha adempiuto correttamente ai propri obblighi informativi, rendendo edotto l'acquirente delle irregolarità esistenti ed ha fatto inserire nella proposta una specifica clausola che accollava ai venditori ogni onere relativo alla regolarizzazione dell'immobile.
Va allora ricordato che la semplice presenza di abusi edilizi - se conosciuta dall'acquirente e comunque sanabile o priva di effetti negoziali essenziali - non determina automaticamente nullità o inefficacia del contratto preliminare, né incide pagina 2 di 4 sul diritto alla provvigione maturata dal mediatore;
non avendo l'opponente specificato se gli abusi fossero tali da determinare la nullità della vendita, non potrà ritenersi che la circostanza abbia inciso sul diritto alla provvigione.
Del tutto irrilevante, poi, è la doglianza dell'opponente circa il fatto di aver firmato digitalmente la proposta senza averne letto il testo, in quanto è onere della parte che sottoscrive un contratto, informarsi sulle obbligazioni conseguenti.
Quanto alla doglianza sulla mancata trasmissione della documentazione necessaria all'ottenimento del finanziamento, deve segnalarsi che, in primo luogo, la parte opponente non abbia dimostrato per quale motivo non si sia addivenuti alla stipula del definitivo e non abbia ottenuto il mutuo;
inoltre, la clausola n. 10 della proposta sottoscritta prevedeva espressamente che: "Il proponente si impegna a comunicare per iscritto al venditore, entro il termine perentorio del 08/07/2020, l'impossibilità di accedere al finanziamento [...] Decorso il predetto termine, senza che sia pervenuta al venditore la comunicazione scritta del proponente riguardo all'impossibilità di accedere al finanziamento come richiesto, la condizione si intenderà senz'altro avverata ed il contratto diverrà pienamente efficace e vincolante". Non vi è in atti prova dell'invio della predetta comunicazione e, quindi, il contratto preliminare deve ritenersi vincolante per l'opponente.
Sul punto, va ricordato che il diritto alla provvigione del mediatore sorge con la conclusione dell'affare, che si realizza quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e sussiste anche quando, dopo l'accettazione della proposta di acquisto, non si pervenga alla stipula del contratto preliminare, per cause non imputabili all'attività del mediatore stesso.
Parte opponente non ha dimostrato la responsabilità dell'agenzia nella mancata conclusione dell'affare, mentre il contratto sottoscritto con il venditore deve ritenersi vincolante, con insorgere del diritto alla provvigione.
Pertanto, la opposizione andrà respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie. Va, inoltre, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc, formulabile anche in comparsa conclusionale e, comunque, applicabile anche d'ufficio dal giudice, essendo emerso l'intento esclusivamente dilatorio della opposizione, del tutto infondata;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, pagina 3 di 4 essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19). Per tali motivi si condanna la parte opponente al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo delle spese legali liquidate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta la opposizione e dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida in euro 2.127,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori,
3)condanna la parte opponente al pagamento in favore della controparte di una somma pari ad euro 709,00 ex art. 96 ult. co cpc.
Roma, 25.9.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 4 di 4
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 73129/21 posta in deliberazione in data 20.3.25 e vertente
TRA
( ), difeso dall'Avv. Andrea Policari, Parte_1 C.F._1
OPPONENTE E
(p. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
( ) difesa dall'Avv. Valerio Balsamo e Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Alessio Vannicola OPPOSTA MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata pagina 1 di 4 dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte. Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 15023/2021 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 5.001,65 oltre Controparte_1 interessi, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare.
L'opponente ha fondato la propria opposizione essenzialmente su due motivi:1) la violazione degli obblighi informativi da parte dell'agenzia, in relazione ai vizi dell'immobile; 2) la responsabilità della società opposta nel mancato avveramento della condizione sospensiva relativa all'ottenimento del mutuo.
Ciò premesso, in primo luogo, deve rilevarsi come parte opponente non specifichi quali vizi urbanistici siano risultati sull'immobile e, dunque, non permetta di valutare se essi fossero tali da impedire la compravendita o meno.
Inoltre, come ha segnalato la parte opposta, nella proposta di acquisto sottoscritta dall'opponente era espressamente indicato che l'immobile risultava "non conforme allo stato attuale dei luoghi" e che "la variazione planimetrica sarà a totale cura e spese di parte venditrice, per quanto riguarda la concessione in sanatoria attualmente l'immobile è sprovvisto di tale documento, sarà a totale cura e spese di parte venditrice il ritiro dello stesso".
Nel caso di specie, quindi, l'agenzia ha adempiuto correttamente ai propri obblighi informativi, rendendo edotto l'acquirente delle irregolarità esistenti ed ha fatto inserire nella proposta una specifica clausola che accollava ai venditori ogni onere relativo alla regolarizzazione dell'immobile.
Va allora ricordato che la semplice presenza di abusi edilizi - se conosciuta dall'acquirente e comunque sanabile o priva di effetti negoziali essenziali - non determina automaticamente nullità o inefficacia del contratto preliminare, né incide pagina 2 di 4 sul diritto alla provvigione maturata dal mediatore;
non avendo l'opponente specificato se gli abusi fossero tali da determinare la nullità della vendita, non potrà ritenersi che la circostanza abbia inciso sul diritto alla provvigione.
Del tutto irrilevante, poi, è la doglianza dell'opponente circa il fatto di aver firmato digitalmente la proposta senza averne letto il testo, in quanto è onere della parte che sottoscrive un contratto, informarsi sulle obbligazioni conseguenti.
Quanto alla doglianza sulla mancata trasmissione della documentazione necessaria all'ottenimento del finanziamento, deve segnalarsi che, in primo luogo, la parte opponente non abbia dimostrato per quale motivo non si sia addivenuti alla stipula del definitivo e non abbia ottenuto il mutuo;
inoltre, la clausola n. 10 della proposta sottoscritta prevedeva espressamente che: "Il proponente si impegna a comunicare per iscritto al venditore, entro il termine perentorio del 08/07/2020, l'impossibilità di accedere al finanziamento [...] Decorso il predetto termine, senza che sia pervenuta al venditore la comunicazione scritta del proponente riguardo all'impossibilità di accedere al finanziamento come richiesto, la condizione si intenderà senz'altro avverata ed il contratto diverrà pienamente efficace e vincolante". Non vi è in atti prova dell'invio della predetta comunicazione e, quindi, il contratto preliminare deve ritenersi vincolante per l'opponente.
Sul punto, va ricordato che il diritto alla provvigione del mediatore sorge con la conclusione dell'affare, che si realizza quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e sussiste anche quando, dopo l'accettazione della proposta di acquisto, non si pervenga alla stipula del contratto preliminare, per cause non imputabili all'attività del mediatore stesso.
Parte opponente non ha dimostrato la responsabilità dell'agenzia nella mancata conclusione dell'affare, mentre il contratto sottoscritto con il venditore deve ritenersi vincolante, con insorgere del diritto alla provvigione.
Pertanto, la opposizione andrà respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie. Va, inoltre, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc, formulabile anche in comparsa conclusionale e, comunque, applicabile anche d'ufficio dal giudice, essendo emerso l'intento esclusivamente dilatorio della opposizione, del tutto infondata;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, pagina 3 di 4 essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19). Per tali motivi si condanna la parte opponente al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo delle spese legali liquidate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta la opposizione e dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida in euro 2.127,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori,
3)condanna la parte opponente al pagamento in favore della controparte di una somma pari ad euro 709,00 ex art. 96 ult. co cpc.
Roma, 25.9.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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