TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/10/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. IC LO Presidente
Dott.ssa IA Lo AS Giudice relatore
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
Resistente rappresentati e difesi dall'avv. Ravazza Giacomo,
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.08.2024, Parte_1 deduceva di aver contratto in data 3.10.2009 matrimonio concordatario in Custonaci (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo comune, al n. 58, parte II, serie A, anno 2009.
pagina 1 di 2 Deduceva che dalla loro unione è nata un'unica figlia: , ad Erice Persona_1 il 22.10.2012.
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva e, con istanza del 4.10.2024, le parti dichiaravano CP_1
l'intervenuta riconciliazione ed insistevano nella declaratoria di inefficacia del ricorso.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del giorno 30.01.2025, le parti, personalmente comparse, confermavano l'intervenuta riconciliazione ed insistevano affinché fosse formalizzata detta condizione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la sopravvenuta riconciliazione dei coniugi, emergente dalle inequivoche e rispettive manifestazioni di volontà, integri la fattispecie di cui all'art. 154 cc..
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara cessati gli effetti del ricorso per riconciliazione;
- nulla per le spese di lite;
- manda la cancelleria.
Così deciso in Trapani in data 30.04/2025
Il Giudice rel.
IA Lo AS
Il Presidente
IC LO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. IC LO Presidente
Dott.ssa IA Lo AS Giudice relatore
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
Resistente rappresentati e difesi dall'avv. Ravazza Giacomo,
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.08.2024, Parte_1 deduceva di aver contratto in data 3.10.2009 matrimonio concordatario in Custonaci (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo comune, al n. 58, parte II, serie A, anno 2009.
pagina 1 di 2 Deduceva che dalla loro unione è nata un'unica figlia: , ad Erice Persona_1 il 22.10.2012.
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva e, con istanza del 4.10.2024, le parti dichiaravano CP_1
l'intervenuta riconciliazione ed insistevano nella declaratoria di inefficacia del ricorso.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del giorno 30.01.2025, le parti, personalmente comparse, confermavano l'intervenuta riconciliazione ed insistevano affinché fosse formalizzata detta condizione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la sopravvenuta riconciliazione dei coniugi, emergente dalle inequivoche e rispettive manifestazioni di volontà, integri la fattispecie di cui all'art. 154 cc..
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara cessati gli effetti del ricorso per riconciliazione;
- nulla per le spese di lite;
- manda la cancelleria.
Così deciso in Trapani in data 30.04/2025
Il Giudice rel.
IA Lo AS
Il Presidente
IC LO
pagina 2 di 2