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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 21/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 922 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
“ (C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in IA NO (RM) in Piazza della Libertà, n. 11, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cesare Ferrero di Cambiano, n. 82 presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Moretti, del Foro di Roma, nuovo procuratore costituito, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
n.178, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Francesca Genova, nello studio della quale, sito in Perugia alla Piazza della Repubblica n. 77, ha eletto domicilio;
OPPOSTO 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la società “ ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 99/2022 del 11.07.2022, emesso da questo Tribunale, con il quale le è stato ingiunto di pagare Euro 3.362,48, oltre rivalutazione e interessi e spese legali, liquidati in Euro 450,00, oltre accessori di legge, in relazione a una pretesa creditoria avanzata dall'opposto, , a causa del mancato pagamento della somma di Controparte_1
2.046,00, per retribuzione febbraio 2022, ed Euro 768,56 per il mese di marzo 2022, oltre
TFR pari ad Euro 547,92.
La società opponente ha formulato istanza risarcitoria per lamentato danno patrimoniale cagionatole dal a causa di sue condotte negligenti e inadempienti, nonché di una CP_1
sua prolungata assegna ingiustificata dal posto di lavoro, con conseguente eccezione di compensazione impropria a fronte di un asserito controcredito pari ad euro 9.533,00.
In particolare, premesso che il è stato suo lavoratore dipendente in virtù di CP_1
contratto di lavoro subordinato, quale carpentiere edile con la qualifica di operaio, livello III,
CCNL Edilizia Industria, a tempo pieno e indeterminato, dal 01.12.2021 e fino al 19.03.2022, giorno in cui detto rapporto è cessato per sue dimissioni volontarie, la società opponente ha allegato che “durante il corso del rapporto lavorativo, il Sig. si è CP_1
reso…responsabile di una serie di condotte inadempienti” e negligenti, con conseguente diritto della società al risarcimento del danno, a cui sommare l'indennità di mancato preavviso pari ad euro 750,00 e i pregiudizi connessi all'assenza ingiustificata dal lavoro, da parte dell'opposto, dal 7 marzo 2022 al 18 marzo 2022, “determinando gravi ritardi e conseguenti danni”.
Con peculiare riferimento ai danni patiti, l'opponente ha allegato che il ha “errato CP_1 nella posa in opera della pavimentazione della terrazza dell'immobile in via di costruzione in Macerata, Località Le Vergini di proprietà della Dott.ssa , invertendo Persona_1
le pendenze stabilite, comportando ciò comportando ciò spese per Euro 1.560,00 pari a 48 ore di lavoro”, oltre ad aver cagionato la rottura di una livella elettronica del valore di euro
210,00, immergendola nell'acqua; rilevato, ancora, che il era applicato al cantiere CP_1
per la realizzazione di immobile di Montappone, Via Spazi, la società opponente ha allegato che, “successivamente alle proprie dimissioni del 18.03.2021 e di quelle di Persona_2
– responsabile del cantiere - del 19.03.2021…ha dovuto subappaltare la realizzazione
2 dell'opera alla ditta comportando ciò oltre un mese di ritardo rispetto alla CP_2
consegna dell'opera con maggiori costi per Euro 7.013,00”.
Con memoria tempestivamente depositata si è costituito in giudizio l'opposto,
[...]
il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione sulla base delle seguenti CP_1
argomentazioni: assenza di contestazione, da parte della società, della pretesa creditoria dell'opposto; mancata prova dell'inadempimento negligente, della sua asserita rilevanza causale nonché del danno conseguenza patito dall'opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di cui sopra, la causa veniva istruita mediante escussione di vari testimoni e infine discussa e decisa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, il credito oggetto del decreto ingiuntivo de quo non è stato contestato dalla società né in ordine all'an né in ordine al quantum, per cui deve ritenersi dimostrato.
Invero, la società si è limitata a sollevare un'eccezione di compensazione atecnica con un proprio asserito controcredito risarcitorio.
Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria sia infondata.
A tal proposito, il teste , premesso che il veniva impiegato quale Persona_2 CP_1
carpentiere edile, svolgendo mansioni quali la realizzazione delle opere in cemento, in ferro e in muratura, tagliare, misurare e assemblare manufatti in legno, metallo, ha affermato che, con riferimento ai lavori di pavimentazione della terrazza dell'immobile di interesse, “delle pendenze si doveva occupare il Geometra e il Capo Cantiere, non il . Non so nulla CP_1 di problemi verificatisi relativamente a questa lavorazione. La Società nulla ha contestato”
(in senso analogo, rileva la deposizione del teste ). Testimone_1
Confermata, poi, la circostanza del fermo cantiere dei primi giorni del marzo 2022 a causa del maltempo, il teste ha dichiarato che le dimissioni dei lavoratori sono state legate Per_2
alla mancata corresponsione degli stipendi da parte del datore di lavoro.
Ciò detto, opposta ricostruzione è stata offerta, invece, dal teste e geometra della società opponente, il quale ha confermato l'inadempimento del Controparte_3 CP_1
(“Confermo che io stesso avevo dato indicazioni al di come andavano realizzate CP_1 le pendenze ed invece le avevano invertite”) al pari di quanto riferito dal teste , Testimone_2
anch'egli in forza presso l'opponente, il quale ha dichiarato che l'opposto si è reso responsabile anche della rottura della livella elettrica, avendola bagnata con l'acqua.
3 Ebbene, ritiene il Tribunale non fondata la domanda risarcitoria avanzata dall'opponente per difetto di prova.
A fronte di un quadro probatorio dichiarativo contraddittorio (in quanto le condotte negligenti dell'opposto , in punto di errata pavimentazione e indebita inversione delle CP_1
pendenze sono state escluse dai testi e e invece confermate dai testi Per_2 Tes_1 CP_3
e geometra e responsabile di cantiere dell'opponente), ritiene il Tribunale che Tes_2
assuma rilievo, in uno con la circostanza della mancata tempestiva contestazione disciplinare da parte della società, il difetto probatorio relativo al danno patrimoniale conseguenza.
Anche, infatti, a voler ritenere dimostrato il danno evento (ossia la condotta inadempitiva negligente del ) e il nesso causale con il pregiudizio economico sopportato, come CP_1
sua conseguenza, risulta del tutto carente la prova del pregiudizio patrimoniale subìto, in quanto, sul punto, l'opponente in modo assertivo ha quantificato un danno di euro 1.560,00, pari a 48 ore di lavoro (senza offrire adeguata prova di chi abbia lavorato per emendare l'errore e, soprattutto, per quanto tempo) oltre a un danno di euro 210,00 per la rottura della livella elettronica (senza allegare un minimo riscontro documentale ai fini della relativa quantificazione).
Ciò posto, va aggiunto che, con note scritte del 18 febbraio 2025, parte opposta ha dato atto del versamento nelle more, da parte dell'opponente, di un acconto pari ad euro “1.694,91 con bonifico del 31.05.2023”, residuando, pertanto, una pretesa creditoria pari ad euro 1.667,57.
Tale sopravvenienza fattuale, relativa al parziale pagamento corrisposto medio tempore dalla società opponente, giustifica, dunque, il parziale accoglimento del ricorso, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Da ultimo, ritiene il Tribunale di dover rigettare la domanda proposta da parte opposta finalizzata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sul punto, premesso che tale ipotesi è riconducibile alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043
c.c., avente una funzione risarcitoria, ne consegue che incombe sulla parte danneggiata il gravoso onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente.
4 Va sottolineato, dunque, che, affinché la parte soccombente sia condannata per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, sentenza n. 679 del
13/02/2020).
In senso analogo, rileva quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, alla luce di principi giurisprudenziali largamente consolidati (ex plurimis, Cassazione civile, Sezioni Unite,
Sentenza n. 32001 del 28/10/2022) ritiene costituire indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – “la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta”
(Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 28448 del 12/10/2023).
Ebbene, nel caso di specie questo Giudice ritiene che alcuna pretestuosità o manifesta infondatezza sia ritraibile dall'azione giudiziaria proposta dal ricorrente, difettando peraltro, da parte dell'opposto, la prova di un supposto dolo o mala fede di controparte, con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Il comportamento parzialmente adempitivo, pur tardivo, serbato dalla opponente nel corso del giudizio giustifica una parziale compensazione delle spese di lite per un mezzo, ponendo la residua parte, liquidata come in dispositivo, a carico della società soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 99/2022;
- condanna la società opponente a corrispondere all'opposto, Controparte_1
l'importo di euro 1.667,57, oltre interessi sulle somme rivalutate fino al
[...]
soddisfo;
5 - compensa per un mezzo le spese di lite e, per l'effetto, condanna la parte opponente al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 1.651,00, oltre al rimborso delle spese al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'opposto, dichiaratosi antistatario.
Rieti, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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