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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/10/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.04.2025, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Dalila Vanzella
e
2) Controparte_1
1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Dalila Vanzella
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, scegliendo il regime della separazione dei beni, in
UG AN (ora UG con ON), in data 14.06.2013, (anno 2013, atto n. 2, parte 2^, serie A);
separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Como n. 132/2024 depositata in data
19.09.2024, passata in giudicato, senza figli;
TO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.04.2025, hanno chiesto la pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. i dichiarano di essere economicamente indipendenti e di vivere di redditi propri, pertanto, Per_1
a far data dall'udienza di comparizione nel presente procedimento, verrà meno il diritto al mantenimento in favore della SI.ra ; Pt_1
2. l'autovettura Audi A1 di proprietà esclusiva della SI.ra , resterà nella di lei disponibilità, il Pt_1
SI. continuerà a provvedere al pagamento delle rate mensili del finanziamento acceso a CP_1
suo nome per l'acquisto, pari ad € 468,00 mensili (ultima rata novembre 2026).
La SI.ra si assume sin d'ora l'impegno al pagamento - in un'unica soluzione o previo Pt_1
rifinanziamento - del Valore Futuro Garantito dovuto alla scadenza del piano di ammortamento mensile del contratto, manlevando espressamente da tale obbligazione il SI. CP_1
3. i Coniugi dichiarano che il conto corrente cointestato, acceso presso viene Controparte_2
utilizzato e movimentato dalla sola SI.ra ; Pt_1
4. la SI.ra rinuncia sin d'ora alla corresponsione pro quota di quanto accantonato sul pilastro Pt_1
svizzero da parte del SI. CP_1
5. i ichiarano che fra loro non vi sono pendenze economiche diverse da quelle regolamentate Per_1
2 con il presente accordo di divorzio e che, con il corretto adempimento di quanto convenuto ai punti che precedono, null'altro hanno a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Diritto
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
3 e in data 14.06.2013, in UG AN (ora UG con Parte_1 Controparte_1
ON) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di UG AN (ora UG
con ON) (anno 2013, atto n. 2, parte 2^, Serie A),
2) Omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UG AN (ora UG con
ON) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 01.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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